CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 44353/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], nato [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2020 della Corte di appello di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Udita la requisitoria del Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; Udito per il ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo per l'annullamento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per la cassazione della sentenza con la quale la Corte di appello di Messina, in parziale riforma di quella emessa dal Tribunale della stessa città, ha rideterminato, previa concessione delle attenuanti generiche, la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in anni uno e mesi quattro di reclusione, sospendendola alle condizioni di legge, e ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in anni due e mesi quattro di reclusione, confermando nel resto l'impugnata sentenza. Entrambi i ricorrenti sono stati condannati, per quanto qui interessa, con riferimento al reato previsto dall'art. 2 della legge 10 marzo 2000, n. 74 perché la prima, nella qualità di rappresentante legale della [OSCURATO:SOCIETA]., e il secondo, nella qualità di amministratore di fatto della medesima società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, si avvalevano di due fatture emesse dall'impresa individuale [OSCURATO:PERSONA], indicando nella dichiarazione dei redditi per il periodo di imposta 2010 elementi passivi fittizi per euro 124.730,00 con conseguente evasione di IRES per un importo pari a euro 34.300,75 e di Iva per un importo pari a 37.746,00. [OSCURATO:PERSONA] in data 30 settembre 2011. 2. I ricorsi sono affidati, per il tramite del comune difensore, ad un unico motivo con il quale si deduce il vizio di motivazione sul rilievo che la Corte di appello ha assegnato credibilità alle dichiarazioni rese dal teste [OSCURATO:PERSONA] che aveva un interesse diretto a negare la veridicità delle fatture, per non incorrere nel delitto di cui all'art. 8 legge n. 74 del 2000, e asserire la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato nello stesso periodo temporale di emissione delle due fatture contestate (febbraio-maggio 2010). Sostengono i ricorrenti che i giudici di merito non hanno adeguatamente dato conto della attendibilità della fonte testimoniale, eludendo la censura puntualmente sollevata in proposito e liquidandola sul rilievo che fosse generica. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili per le seguenti ragioni. 2. Il primo giudice aveva affermato la responsabilità penale dei ricorrenti essendosi accertato che, nell'anno 2010, la Dauro aveva utilizzato fatture per operazioni parzialmente oggettivamene inesistenti, al fine di evadere l'I.R.E.S. e l'I.V.A. esponendo elementi passivi fattizi.Secondo il primo giudice erano risultate fittizie le fatture n. 1 e n. 2 del 2010 emesse nei confronti della Dauro dalla ditta individuale [OSCURATO:PERSONA]. Tale fittizietà, ad avviso del Tribunale, emergeva compiutamente dalle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva precisato che nel 2010 non svolgeva più alcuna attività come ditta individuale ma che al più lavorò in alcuni cantieri della Dauro, come carpentiere, in qualità di dipendente. I ricorrenti, con l'atto di appello, si erano doluti del fatto che il Tribunale aveva affermato la "fittizietà" delle fatture, oggetto di contestazione, sul presupposto che ciò trovasse riscontro nelle dichiarazioni rese dal teste, ma le affermazioni contenute in sentenza non dimostravano affatto che il teste fosse attendibile. Egli, infatti, avendo emesso fatture utilizzate dalla ditta Dauro, aveva interesse diretto a negare la veridicità delle fatture. Inoltre, la qualità di dipendente non risultava provata da elementi documentali tali da ritenere fondatamente l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato. La Corte d'appello ha risposto che le doglianze dell'appellante, sul punto della affermazione di responsabilità, erano generiche e ha confermato la sentenza impugnata, richiamando la giurisprudenza di legittimità alla luce della quale - quando l'appello si limita alla mera riproposizione di questioni di fatto già adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, oppure quando si tratti di questioni generiche, superflue o inconsistenti - il giudice dell'impugnazione ben può motivare per relationem. 3. Ciò posto, risulta dal testo della sentenza di primo grado e dallo stesso atto di appello che le dichiarazioni [OSCURATO:PERSONA] (ossia il verbale di sommarie informazioni) furono acquisite all'udienza del 01 ottobre 2018 con il consenso delle parti. Ne consegue che i ricorrenti non hanno contestato la qualità di teste del dichiarante. Nella giurisprudenza di legittimità è consolidato il principio alla luce del quale, in tema di valutazione della prova testimoniale, il giudice, pur essendo tenuto a valutare criticamente, verificandone l'attendibilità, il contenuto della testimonianza, non può assumere come base del proprio convincimento l'ipotesi che il teste riferisca scientemente il falso, salvo che sussistano specifici e riconoscibili elementi atti a rendere fondato un sospetto di tal genere, in assenza dei quali egli deve presumere che il dichiarante, fino a prova contraria, riferisca correttamente quanto a sua effettiva conoscenza (ex multis, Sez. 4, n. 6777 del 24/01/2013, Grassidonio, Rv. 255104 - 01). Al fine di vagliare la stimata genericità del motivo di appello, non si comprende perciò sulla base di quali dati il giudice di primo grado avrebbe dovuto desumere l'inattendibilità della prova testimoniale, che aveva fatto ingresso nel processo mediante l'acquisizione, con il consenso delle parti, del verbale di sommarie informazioni testimoniali. Per questo motivo, effettivamente, la doglianza sollevata con l'atto di appello era assolutamente generica, fondandosi il rilievo dell'inattendibilità del teste su una tesi apodittica in forza della quale il [OSCURATO:PERSONA], avendo falsamente dichiarato di lavorare per la [OSCURATO:SOCIETA]. all'epoca dell'emissione delle fatture, aveva tutto l'interesse a negare la veridicità di dette fatture per non essere incriminato come emittente delle stesse, posto che le fatture de quibus risultavano emesse dalla ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], che faceva capo al teste. Tuttavia, la responsabilità dei ricorrenti era fondata sulla circostanza che essi avevano utilizzato fatture per operazioni inesistenti, cosicché la fittizietà della fatturazione non dipendeva dal fatto che il [OSCURATO:PERSONA] fosse o meno dipendente della [OSCURATO:SOCIETA]. Anzi il teste aveva tutto l'interesse a far risultare l'esistenza delle operazioni. I ricorrenti, infatti, non affrontano il problema della falsità delle fatture, derivando anche da ciò l'assoluta genericità del motivo di appello. Peraltro, se le fatture sottintendevano reali operazioni economiche, perché il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto avuto interesse a negare la veridicità delle operazioni e sostenere invece di essere, allorquando i documenti furono emessi, un dipendente della società amministrata dai ricorrenti? Il motivo è pertanto aspecifico e manifestamente infondato, atteso che, quanto alle questioni dedotte nei motivi di appello, l'obbligo di risposta del giudice trova un limite nei casi in cui il motivo di impugnazione sia stato formulato genericamente. Infatti, i motivi costituiscono una parte essenziale ed inscindibile della impugnazione e, pur nella riconosciuta libertà della loro formulazione, debbono essere, ai sensi della lett. c) dell'art. 581 cod. proc. pen., articolati in maniera specifica: devono cioè indicare chiaramente, a pena di inammissibilità, le ragioni su cui si fonda la doglianza. In mancanza di ciò, viene meno l'obbligo del giudice di fornire una risposta a tutte le questioni proposte, in quanto tale obbligo trova un limite nella genericità della censura. Ne consegue che la denuncia di difetto di motivazione della sentenza di appello, in ordine a motivi genericamente formulati, non ha alcun fondamento, a nulla rilevando che il giudice di merito non abbia in concreto rilevato tale vizio (ex multis, Sez. 1, n. 4713 del 28/03/1996, Bruno, Rv. 204548 - 01). 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'articolo 616 del codice di procedura penale, di sostenere le spese del procedimento.Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de