Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 maggio 2020

Cassazione n. 35611/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 21264/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - e [OSCURATO:SOCIETA].; - intimata - avverso la sentenza n. 2344/2020 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL'UTRI; Ric. 2020 n. 21264 sez.

M3 - ud. 08-07-2021 -2- Rilevato che, con sentenza resa in data 13/5/2020, la Corte d'appello di Roma ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] per la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni subiti dall'attrice a seguito di una caduta verificatasi asseritamente a causa di una buca non visi- bile e non segnalata sulla sede stradale; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evi- denziato la correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cui aveva escluso l'avvenuta dimostrazione del nesso di causalità tra la conformazione della sede stradale e l'evento dannoso denunciato, do- vendosi quest'ultimo ascrivere integralmente alla responsabilità dell'originaria attrice per non avere quest'ultima proceduto con la do- vuta prudenza sulla strada; avverso la sentenza d'appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi d'impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. (quest'ultima già chia- mata in giudizio a fini di manleva) resistono con controricorso; nessun altro intimato ha svolto difese in questa sede; con atto regolarmente pervenuto presso la Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di rinunciare al ricorso; a seguito della fissazione della camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all'odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.; considerato che: il processo dev'essere dichiarato estinto per rinuncia; infatti, con dichiarazione regolarmente pervenuta presso la Corte di cassazione (in epoca anteriore alla celebrazione dell'odierna adu- nanza), il difensore della ricorrente, munito di procura speciale, ha de- positato in Cancelleria un atto di rinuncia al ricorso, debitamente sot- toscritto; 3 DA i Adunanza dell'8 luglio 2021 - R.G. n. 21264/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri si tratta di una rituale dichiarazione di rinuncia, siccome conforme alle condizioni poste dall'art. 390 c.p.c., come tale idoneo a determi- nare l'effetto dell'estinzione del processo; non vi è luogo per l'adozione di alcuna statuizione in ordine alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità, ai sensi dell'art. 391 c.p.c..

P.Q.M.

Dichiara estinto il processo.

Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - 3, della Corte Suprema di Cassazione del 8/7/2021. [OSCURATO:PERSONA] aziosi NtELLERU), V ZU21

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 21264/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - e [OSCURATO:SOCIETA].; - intimata - avverso la sentenza n. 2344/2020 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL'UTRI; Ric. 2020 n. 21264 sez. M3 - ud. 08-07-2021 -2- Rilevato che, con sentenza resa in data 13/5/2020, la Corte d'appello di Roma ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] per la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni subiti dall'attrice a seguito di una caduta verificatasi asseritamente a causa di una buca non visi- bile e non segnalata sulla sede stradale; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evi- denziato la correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cui aveva escluso l'avvenuta dimostrazione del nesso di causalità tra la conformazione della sede stradale e l'evento dannoso denunciato, do- vendosi quest'ultimo ascrivere integralmente alla responsabilità dell'originaria attrice per non avere quest'ultima proceduto con la do- vuta prudenza sulla strada; avverso la sentenza d'appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi d'impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. (quest'ultima già chia- mata in giudizio a fini di manleva) resistono con controricorso; nessun altro intimato ha svolto difese in questa sede; con atto regolarmente pervenuto presso la Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di rinunciare al ricorso; a seguito della fissazione della camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all'odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.; considerato che: il processo dev'essere dichiarato estinto per rinuncia; infatti, con dichiarazione regolarmente pervenuta presso la Corte di cassazione (in epoca anteriore alla celebrazione dell'odierna adu- nanza), il difensore della ricorrente, munito di procura speciale, ha de- positato in Cancelleria un atto di rinuncia al ricorso, debitamente sot- toscritto; 3 DA i Adunanza dell'8 luglio 2021 - R.G. n. 21264/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri si tratta di una rituale dichiarazione di rinuncia, siccome conforme alle condizioni poste dall'art. 390 c.p.c., come tale idoneo a determi- nare l'effetto dell'estinzione del processo; non vi è luogo per l'adozione di alcuna statuizione in ordine alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità, ai sensi dell'art. 391 c.p.c.. P.Q.M. Dichiara estinto il processo. Nulla sulle spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - 3, della Corte Suprema di Cassazione del 8/7/2021. [OSCURATO:PERSONA] aziosi NtELLERU), V ZU21
Sentenza Cassazione n. 35611/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris