CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08491/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 16.9.2022 di conferma della condanna del Tribunale di Agrigento in ordine al reato di cui all'art. 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, commesso in Ravanusa il 10 novembre 2017. Rilevato che il primo motivo, con cui ha dedotto la violazione della legge, in relazione alla affermazione della responsabilità è inammissibile, in quanto riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente. La destinazione all' uso personale della sostanza stupefacente non ha natura giuridica di causa di non punibilità e grava perciò sulla pubblica accusa l'onere di dimostrare la destinazione allo spaccio (ex plurimis Sez. 6 n. 26738 del 18/09/2020, Canduci, Rv. 279614). Peraltro è orientamento consolidato quello per cui in materia di stupefacenti, il mero dato quantitativo del superamento dei limiti tabellari previsti dall'art. 73, comma primo-bis, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990, come modificato dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, non vale ad invertire l'onere della prova a carico dell'imputato, ovvero ad introdurre una sorta di presunzione, sia pure relativa, in ordine alla destinazione delta sostanza ad un uso non esclusivamente personale, dovendo il giudice globalmente valutare, sulla base degli ulteriori parametri indicati nella predetta disposizione normativa, se le modalità di presentazione e le altre circostanze dell'azione siano tali da escludere una finalità.esclusivamente personale della detenzione (Sez. 6, n. 12146 del 12/02/2009, Delugau, Rv. 242923). Nel caso all'esame, la Corte di Appello ha ritenuto provata la destinazione a terzi della sostanza stupefacente detenuta in ragione del dato ponderale (600 dosi di cannabis), del rinvenimento del bilancino di precisione e delle condizioni economiche dell'imputato, tali per cui egli non era in grado di crearsi una scorta in vista di successivi consumi. Considerato che il secondo motivo, con cui ha dedotto la mancata assunzione di prove decisive, è inammissibile per difetto di specificità, essendosi il ricorrente limitato a ribadire che le evidenze erano compatibili con il consumo personale, senza indicazione alcuna delle prove che avrebbero dovuto essere assunte. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,