CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 maggio 2021
Cassazione n. 00761/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19283/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 2; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliatain Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione,rappresentata e difes a dall ’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di NAPOLI n. 2591/2021depositata il 10/05/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1° dicembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Pubblico impiego Tributi locali Con ricorso depositato presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha premesso che: era dipendente dell’[OSCURATO:SOCIETA] ed aveva prestato servizio negli ultimi anni presso la UOC di Prevenzione collettiva del Distretto sanitario di [OSCURATO:PERSONA], con mansioni di collaboratore professionale sanitario/infermiera pediatrica; era assegnataria anche di numerose mansioni amministrative; per lo svolgimento di molte di queste attività era autorizzata al servizio esterno; il GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva irrogato nei suoi confronti la misura cautelare della sospensione dall’esercizio del pubblico ufficio o servizio per la durata di cinque mesi; l’Ufficio per i procedimenti disciplinari le aveva inflitto la sanzione del licenziamento senza preavviso. La ricorrente ha impugnato la sanzione comminata. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], nel contraddittorio delle parti, con ordinanza del 30 giugno 2017, ha rigettato il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 530/2019, ha rigettato. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto reclamo che la Corte d’appello di Napoli, nel contraddittorio delle parti, ha in parte accolto, facendo decorrere il licenziamento dalla diversa data del 12 luglio 2016. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi. L’[OSCURATO:SOCIETA] si è difesa con controricorso e ha proposto ricorso incidentale condizionato sulla basedi due motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1)Con il primo motivo [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 55 e 55 bis d.lgs. n. 165 del 2001 e degli artt. 20, 21 e 22 del Codice disciplinare in relazione all’art. 55, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001, e degli artt. 1175e 1375 c.c. Essa sostiene che la costituzione dell’ufficio per il procedimento disciplinare sarebbe avvenuta illegittimamente in quanto sarebbe conseguita ad una interferenza esterna che ne avrebbe compromessa la terzietà. In particolare, la competenza a decidere i casi di ricusazione, astensione e conflitti di interesse avrebbe dovuto essere dello stesso ufficio per il procedimento disciplinare, come pure il potere di disporre la sostituzione dei componenti. La ricorrente deduce pure che l’ASL di [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe provato l’esistenza in concreto di ipotesi di conflitto di interessi ex art. 7 del Codice di comportamento aziendale dei membri titolari dell’ufficio. Nel caso di specie, il Commissario straordinario e la [OSCURATO:PERSONA] avrebbero anticipato il giudizio di colpevolezza, stabilendo che il procedimento disciplinare si concludesse con l’irrogazione di sanzioni. La doglianza è inammissibile. Infatti, secondo la prospettazione della ricorrente, l’eventuale ipotetica irrituale sostituzione dei membri astenuti integrerebbe una violazione della delibera dell’[OSCURATO:SOCIETA] approvativa del menzionato Codice disciplinare che, però, stante la sua valenza meramente interna, non rappresenta un atto normativo il cui mancato rispetto possa essere denunciato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., disposizione che consente di denunciare in sede di legittimità l’inosservanza dinorme di diritto. Neppure può ipotizzarsi,più in generale, una lesione del principio di terzietà o del diritto di difesa, poiché la corte territoriale ha espressamente chiarito a pagina 6 della sentenza impugnata che la ricorrente non aveva “sollevata alcuna specifica censura, neppure in fase amministrativa, riguardante la composizione del Collegio lesiva, per ragioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, della posizione della dipendente [OSCURATO:PERSONA]”.Inoltre, non ha pregio la tesi che lo stesso Ufficio per il procedimento disciplinare sarebbe stato tenuto a decidere in ordine alla sostituzione dei propri componenti, atteso che, così argomentando, a pronunciarsi su tale sostituzione avrebbero dovuto essere proprio i membri del detto Ufficio che si trovavano in una situazione di incompatibilità. Quanto all’affermazione che l’ASL di [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe provato l’esistenza in concreto di ipotesi di conflitto di interessi ex art. 7 del Codice di comportamento aziendale dei membri titolari dell’ufficio, a prescindere dall’irrilevanza della questione, si osserva che la corte territoriale ha verificato che tre componenti dell’ufficio per il procedimento disciplinare erano stati sostituiti con altrettanti supplenti perché “erano interessati al procedimento disciplinare in parola” e considerato che “sono interessati dal suddetto provvedimento anche dipendenti afferenti alle Strutture dirette dai tre titolari dell’Ufficio per il [OSCURATO:PERSONA] di questa ASL”. Infine, non vi sono ragioni per ritenere che il Commissario straordinario e la [OSCURATO:PERSONA] avesseroanticipato il giudizio di colpevolezza, atteso che erano soggetti privi di potestà disciplinare e che avevano semplicemente trasmesso all’Ufficio per il procedimento disciplinare l’ordinanza applicativa di misure cautelari del Gip di [OSCURATO:PERSONA] ritenendo che dovesse essere attivato il procedimento disciplinare con l’irrogazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa. Tale comunicazione era giustificata dalla circostanza che, in effetti, l’Ufficio per il procedimento disciplinare è il soggetto competente in materia, anche in ordine all’inflizione delle sanzioni. 2)Con il secondo motivo [OSCURATO:PERSONA] lamenta l ’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio in quanto la corte territoriale non avrebbe motivato in ordine alla violazione del principio di terzietà consequenziale all’intervento del Capo dell’Ufficio.In particolare, il giudice di appello non aveva motivato quanto alle dichiarazioni rese alla stampa dal Commissario straordinario, il quale aveva dichiarato che avrebbe licenziato i responsabili. La doglianza è inammissibile. Nella specie, ricorre un’ipotesi di c.d. doppia conforme, ai sensi dell’art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Questa sussiste non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche qualora le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico- argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Cass., Sez. 6-2, n. 7724del 9 marzo 2022 ) . In particolare, deve affermarsi che non esclude l’esistenza di una c.d. doppia conforme la circostanza che , come nel caso de quo , la sentenza di primo grado sia stata in parte riformata dalla corte territoriale. Infatti, il giudizio concernente la c.d. doppia conforme in cassazione va effettuato prendendo in esame le questioni giuridiche e gli accertamenti di fatto ancora suscettibili di passare in giudicato e, quindi, oggetto specifico dei motivi di impugnazione. Nella presente controversia, la Corte d’appello di Napoli ha accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] solo in ordine alla data di decorrenza di efficacia del suo licenziamento, ma ha confermato la pronuncia di primo grado quanto alla legittimità di detto licenziamento ed alla valutazione delle circostanze poste alla base dello stessoe tali ultimi aspetti sono proprio quelli contestati con l’impugnazione de qua. Pertanto, la doglianza ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. non è ammissibile in questa sede. Infatti, la corte territoriale ha affrontato le tematiche di cui al motivo in esame e ha negato che fosse stato violato il principio di terzietà e che il Commissario straordinario si fosse sostituito all’Ufficio per il procedimento disciplinare, anche perché era stato detto Ufficio ad emettere il provvedimento sanzionatorio, così confermando, nella sostanza, la decisione del primo giudice sul punto. 3)Con il terzo motivo [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge n. 300 del 1970, degli artt. 55 e 55 bis del d.lgs. n. 165 del 2001 , dell’art. 4 del C odice disciplinare e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio perché la corte territoriale aveva respinto le eccezioni di genericità della contestazione e di violazione del principio di immutabilità della stessa. Essa si duole soprattutto che il giudice di appello non avrebbe motivato in ordine alla circostanza che la contestazione era avvenuta un anno dopo il periodo nel quale si sarebbero verificate le condotte contestate e che l’ordinanza del Gip di [OSCURATO:PERSONA] richiamata nella contestazione faceva rinvio ad una scheda della Questura reputata errata dagli agenti interessati. Inoltre, la contestazione disciplinare sarebbe stata generica e la conseguente lettera di licenziamento avrebbe contenuto delle differenze rispetto a siffatta contestazione, essendo stati aggiunti, ai giorni indicati nell’ordinanza del Gip di [OSCURATO:PERSONA], il 27 febbraio 2015 ed il 2 marzo 2015. La doglianza è infondata. Il lasso di tempo trascorso fra l’avvio del procedimento disciplinare e il verificarsi dei fatti contestati non assume rilievo ai fini della decisione, anche perché la ricorrente non ha spiegato in che termini tale circostanza avrebbe leso i suoi diritti. Del tutto generica è, poi, la menzione dell’eventuale erroneità della citata scheda della Questura, risultando dalla lettura della sentenza impugnata che le condotte ascritte alla ricorrente erano state ben delineate nell’atto di contestazione, come riportato nelle pagine 8 e 9 della sentenza impugnata.La Corte d’appello di Napoli ha poi verificato che la missiva di contestazione indicava “con chiarezza il lasso temporale di riferimento (dal 27 febbraio al 27 marzo 2015), oltre alle condotte ascritte, consistenti nella figurazione di una fittizia presenza sul luogo di lavoro a mezzo della timbratura del cartellino individuale operata da altri colleghi di lavoro, sia in entrata, sia in uscita, nonché nell’allontanarsi dagli Uffici temporaneamente senza giustificazioni e senza far rilevare l’assenza mediante marcatura nell’apposito dispositivo marcatempo del cartellino identificativo individuale, facendo poi rientro al lavoro, ed anche in relazione alle incongruenze relative alle giustificazioni rese per mancate vidimate imputate a presunti mancati funzionamenti del dispositivo marcatempo”. La corte territoriale ha verificato, infine, che nella lettera di contestazione rientravano pure gli episodi del 27 febbraio e del 2 marzo 2015, in occasione dei quali il badge della ricorrente era stato vidimato da tale [OSCURATO:PERSONA]. 4)Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 della legge n. 604 del 1966, degli artt. 55 quater e quinquies del d.lgs. n. 165 del 2001, degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2729 c.c. in quanto l’Amministrazione non avrebbe dimostrato l’esistenza dei fatti posti a fondamento del licenziamento e, in particolare, la sua assenza dal lavoro nei giorni menzionati. Inoltre, essa rappresenta che la corte territoriale non avrebbe valutato le deposizioni dei testi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dalle quali siricavava che essa, nelle date indicate nell’atto di contestazione, era stata in servizio. [OSCURATO:PERSONA] sostiene pure che il teste Fallarino avrebbe ulteriormente chiarito che vi erano stati degli errori nel calcolo del tempo “sottratto” e che la Corte di appello di Napoli non avrebbe motivato sul punto. Infine, la lavoratrice afferma che aveva redatto il protocollo nei giorni 27 febbraio, 2, 3, 5, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 23, 25 e 26 marzo 2015 e che le considerazioni svolte dalla Corte d’appello di Napoli quanto al 2 marzo 2015 si fondavano su dati meramente ipotetici, mentre il giudice di appello nulla avrebbe detto in ordine alle annotazioni del protocollo concernenti gli altri giorni. Peraltro, tale protocollo non era stato contestato dallacontroparte, con l’effetto che ciò che esso attestava faceva ormai piena prova. La doglianza è, innanzitutto, inammissibile. Infatti, in tema di ricorso percassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.non può porsi per una erroneavalutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisioneprove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delleprove legali, ovvero abbia considerato come facenti pienaprova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi diprova soggetti invece a valutazione (Cass., Sez . 1, n. 6774 del 1 ° marzo 2022). In particolare, il ricorso per cassazione non può esaurirsi nella richiesta di effettuare una nuova lettura del materiale probatorio già esaminato dal giudice di appello, finalizzata ad ottenere un differente giudizio di merito in ordine all’accertamento dei fatti oggetto dell’attività istruttoria. Nella specie, però, la ricorrente domanda a questo Collegio di sostituirsi alla corte territoriale nello scrutinio delle testimonianze assunte e dei documenti depositati. Inoltre,si rileva che la Corte d’appello di Napoli ha specificamente tenuto conto di tutte le deposizioni e dei documenti menzionati, redigendo un’ampia e coerente motivazione, da pagina 12 a pagina 25, che giustifica pienamente il licenziamento di [OSCURATO:PERSONA]. Soprattutto, ha preso posizione quanto alle dichiarazioni dei testi citati dalla ricorrente e ha escluso in generale la rilevanza delle annotazioni sul protocollo, atteso che, anche alla luce della testimonianza della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], non provavano l’effettiva presenza in servizio di [OSCURATO:PERSONA], potendo essere aggiornate successivamente dalla stessa incolpata. Il giudice di secondo grado ha negato, poi, che gli errori iniziali nel calcolo del tempo “sottratto” potessero incidere sulla ricostruzione dei fatti contestati. Infine, l’eventuale non contestazione delle annotazioni del protocollo, peraltro non dimostrata e, al contrario, incompatibile con l’intera condotta processuale dell’ASL di [OSCURATO:PERSONA], non potrebbe assumere rilievo, attesa l’inattendibilità delle medesime annotazioni. 5)Con il quinto motivo la ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione e la contraddittorietà della motivazione in quanto la corte territoriale non avrebbe valutato l’attività istruttoria svolta, avrebbe confermato il licenziamento per comportamenti diversi da quelli che l’avevano giustificato, avrebbe consideratoprove irrilevanti ed escluso comparazioni necessarie. La doglianza è inammissibile per la presenza di una c.d. doppia conforme, oltre che infondata per le ragioni già poste a fondamento del quarto motivo e in quanto la Corte d’appello di Napoli ha motivato in maniera logica e completa il suo convincimento. 6)Con il sesto motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1455 e 2119 c.c., dell’art. 3 della legge n. 604 del 1966, nonché l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di contestazione, atteso che la corte territoriale non avrebbe valutato, nella formazione del giudizio di proporzionalità, la mancanza di precedenti disciplinari e la diligenza da lei tenuta in passato nello svolgimento delle mansioni affidatele. Inoltre, vi sarebbe stata una disparità di trattamento con riferimento alle sanzioni, solo conservative, inflitte alle colleghe [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le quali pure avrebbero utilizzato illegittimamente il badge.La doglianza è infondata. In tema dilicenziamento per giusta causa, anche in materia dipubblico impiego co ntrattualizzato è da escludere qualunque sorta di automatismo a seguito dell’accertamento dell’illecito disciplinare, sussistendo l’obbligo per il giudice di valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi e all’intensità del profilo intenzionale, e, dall’altro, laproporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta (Cass., Sez. L, n. 18858 del 26 settembre 2016). Nella specie, però, la Corte d’appello di Napoli ha reputato del tutto congrua la sanzione del licenziamento, in ragione della particolare intensità della lesione del vincolo fiduciario con il datore di lavoro, della pubblica funzione ricoperta, della rilevanza dei compiti assegnati, dell’illiceità penale dei fatti, dell’intensità dell’elemento soggettivo e del considerevole numero degli episodi, concentrati, peraltro, nel breve lasso temporale delle indagini. Si deve ritenere, quindi, che tutti gli elementi in possesso del giudice di merito siano stati valutati. Per ciò che concerne la disparità di trattamento, questa è stata esclusa con una valutazione di merito pienamente motivata (pagina 25 della sentenza di appello) e, dunque, non più sindacabile nella presente sede di legittimità. 7)Il ricorso incidentale condizionato di parte controricorrente, con il quale sono prospettate l’inammissibilità del reclamo di [OSCURATO:PERSONA] e l’assenza d’interesse della medesima lavoratrice a proporlo,non deve essere esaminato, alla luce del rigetto di quello principale. 8) Il ricorso principale è respinto , assorbito quello incidentale condizionato.Le spese del giudizio di legittimitàseguono la soccombenza ex art.91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo. Sussistono le condizioni richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, per affermare l’obbligo della ricorrente di corrispondere un importo pari a quello del contributo unificato versato, se dovuto. P.Q.M. La Corte, -rigetta il ricorso principale, assorbito quello incidentale ; - condanna la ricorrente a rifondere a parte contro ricorrent e le spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 4.000,00 per compenso ed € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; -dichiara che sussistono le condizioni richieste dall