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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 25909/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 847-2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, Giuseppe POMA, rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al ricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] MURCIANO e Valerio CIONI, ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale del predetto ultimo difensore, sito in Roma, alla via degli Scipioni, n. 268/a; - ricorrente - contro COMUNE di ERICE, in persona del Sindaco in carica; - intimato — avverso la sentenza n. 2950/12/2020 della Commissione tributaria regionale della SICILIA, depositata in data 26/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: - in controversia relativa ad impugnazione di un avviso di accertamento ai fini IMU per l'anno d'imposta 2015, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR della Sicilia rigettava l'appello della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso la sfavorevole sentenza di primo grado dell'amministrazione finanziaria avverso la sfavorevole sentenza di primo grado rilevando la regolarità della notifica dell'atto impositivo effettuata a mezzo posta elettronica certificata che comunque aveva raggiunto lo scopo essendo stato regolarmente impugnato; nel merito, sosteneva che l'avviso di accertamento era congruamente motivato e «la doglianza inerente ai valori dell'immobile introdotta in primo grado e qui riproposta è del tutto generica e priva di prova»; - avverso tale statuizione la società contribuente propone ricorso per cassazione affidato a due motivi cui non replica l'intimato; - sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art.380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio, all'esito del quale la ricorrente ha depositato memoria; Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 22 del d.lgs. n. 82 del 2005 e 156 cod. proc. civ. sostenendo che nel caso di specie non poteva operare la sanatoria della irregolarità della notifica dell'avviso di accertamento effettuata a mezzo posta elettronica certificata perché recante allegazione al messaggio di una copia informatica di un documento analogico, senza alcuna attestazione di conformità e firma digitale, tale da integrare, quindi, un'ipotesi di inesistenza della notifica.

2. Il motivo è manifestamente infondato e va rigettato.

3. Va premesso che le disposizioni del d.lgs. n. 82 del 2005 (c.d.

Codice dell'amministrazione digitale - CAD) si applicano, ai sensi dell'art. 2, comma 2, nella versione anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 217 del 2017, «alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165», nelle quali sono ricompresi anche i comuni (l'appena citato comma 2 prevede, infatti, che «Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi [...] i Comuni»).

3.1. L'art. 5-bis, comma 1, seconda parte, del d.lgs. n. 82 del 2005 prevede, inoltre, che «Con le medesime modalità», ovvero «esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione», «le amministrazioni pubbliche», tra cui appunto gli enti locali, «adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese».

Al riguardo va precisato che l'art. 16, comma 6, del d.l. n. 185 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 2 del 2009, ha previsto l'obbligo, per le imprese costituite in forma societaria, di dotarsi di un indirizzo di PEC.

3.2. L'art. 6 del CAD, nella versione anteriore alla modifica apportata dal d.lgs. n. 217 del 2017 (con efficacia dal 28/01/2018), prevedeva che «Fino alla piena attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3-bis, per le comunicazioni di cui all'articolo 48, comma 1», ovvero quelle telematiche, «con i soggetti che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo ai sensi della vigente normativa tecnica, le pubbliche amministrazioni utilizzano la posta elettronica certificata».

3.3. Il comma 2 dell'art. 48 CAD prevede poi espressamente che «La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta».4.

Successivamente, l'art. 7 del d.lgs. n. 217 del 2017 ha apportato modifiche al d.lgs. n. 82 del 2005 (CAD) tra cui, per quanto qui di interesse, agli artt. 2 e 6.

4.1. L'art. 2, nel cui comma 2 l'indicazione dei soggetti cui si applicano le disposizioni del CAD sono ora suddivise in lettere, è rimasto invariato quanto alla previsione di applicazione del CAD «alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165», tra cui si è detto (precedente par. 3) essere ricompresi anche gli enti locali.

4.2. L'art. 6 del CAD (d.lgs. n. 82 del 2005), all'art. 1-quater, introdotto dalla legge di modifica del 2017, prevede che «I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, notificano direttamente presso i domicili digitali di cui all'articolo 3-bis i propri atti, compresi i verbali relativi alle sanzioni amministrative, gli atti impositivi di accertamento e di riscossione e le ingiunzioni di cui all'articolo 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, fatte salve le specifiche disposizioni in ambito tributario.

La conformità della copia informatica del documento notificato all'originale è attestata dal responsabile del procedimento in conformità a quanto disposto agli articoli 22 e 23-bis».

4.3. La disposizione da ultimo citata non si riferisce soltanto agli enti locali ma a tutte le amministrazioni pubbliche indicate nell'art. 2, comma 2, prevedendo per queste una generale facoltà di notifica a mezzo PEC degli atti emessi dalle singole amministrazioni pubbliche, con salvezza di eventuali disposizioni speciali che impongano forme diverse.

5. Pertanto, anche ove si volesse ritenere che agli enti locali solo a decorrere dal 27 gennaio 2018, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 217 del 2017, è stata attribuita la facoltà di avvalersi della posta elettronica certificata per la notifica degli atti impositivi, la notifica degli atti impositivi effettuata in data anteriore non può ritenersi affetta da inesistenza ma, al più, da nullità sanabile.

6. A tale soluzione è, peraltro, pervenuta questa Corte con riferimento agli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle entrate in formato elettronico, e sottoscritti con firma digitale, nel periodo di vigenza del d.lgs. n. 82 del 2005, art. 2, comma 6 (cd CAD - Codice dell'Amministrazione digitale), come modificato dal d.lgs. n. 179 del 2016, art. 2, comma 1, lett. c), entrato in vigore a decorrere dal 14 settembre 2016, sino alle ulteriori modifiche apportate allo stesso art. 2, comma 6, con l'aggiunta altresì del comma 6-bis, ad opera del d.lgs. n. 217 del 2017, a rt . 2, lett. d) ed e), entrato in vigore dal 27 gennaio 2018.

7. Interpretando il citato art. 2, comma 6, prima parte, del CAD (d.lgs. n. 82 del 2005), nel testo vigente in detto arco temporale (secondo cui «Le disposizioni del presente Codice non si applicano limitatamente all'esercizio delle attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale, di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria e consultazioni elettorali»), questa Corte (cfr. da ultimo Cass. n. 32692 del 2021; v. anche Cass. n. 13137 del 2022), sulla premessa «che la normativa in tema di digitalizzazione della pubblica amministrazione, anche in conseguenza degli obblighi di adeguamento al Regolamento comunitario noto con l'acronimo e- IDAS, entrato in vigore direttamente in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] UE, senza necessità di atti di recepimento, 27 il 17 settembre 2014, e divenuto applicabile a decorrere dal 1 luglio 2016, impone ormai come regola generale l'adozione dei documenti informatici, residuando ad eccezione il mantenimento dei documenti analogici» e che, «Ai sensi dell'art. 40 CAD, le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti con mezzi informatici secondo le regole tecniche fissate dal D.P.C.M. del 13 novembre 2014», ha rilevato che «la regola generale è divenuta il ricorso ai documenti informatici», esclusa soltanto per «gli atti emessi "nell'esercizio" delle attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale, a cui sono certamente riconducibili gli atti adottati in occasione di indagini e verifiche ispettive propedeutiche all'esercizio del potere di accertamento e di irrogazione di sanzioni» ma non per gli atti impositivi ovvero, quelli «eventualmente emessi "all'esito" delle attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale».-

8. Ad analoga conclusione, stante a quanto sopra detto circa l'inclusione degli enti locali tra le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, cui si applicano le disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale (art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005), deve pervenirsi per gli atti impositivi notificati dagli enti locali antecedentemente all'introduzione, a decorrere dal 27 gennaio 2018, del comma 1-quater all'art. 6 CAD.

9. Pare opportuno ricordare al riguardo che secondo la giurisprudenza di questa Corte «L'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dell'atto ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale. (Nella specie la S.C. ha escluso che la notifica a mezzo PEC attuata prima del 15 maggio 2014, giorno di entrata in vigore delle norme tecniche di cui all'art. 18 del d.m. n. 44 del 2011, che secondo i ricorrenti rendevano attuabile la notificazione a mezzo PEC, fosse inesistente, riscontrandone la nullità e il successivo raggiungimento dello scopo)» (Cass. n. 20625 del 2017; v. anche Cass. n. 12217 del 2022).

10. Pertanto, anche ove si volesse accedere alla tesi dell'irregolarità della notifica, la stessa sarebbe affetta da nullità e non certo dalla più grave forma di invalidità indicata dalla ricorrente.11.

Nullità che nella specie sarebbe indubbiamente sanata dalla regolare e tempestiva notifica dell'atto impositivo, ex art. 156 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 11043 del 2018 e n. 21071 del 2018).

12. Sanatoria che copre anche gli ulteriori vizi dedotti dalla ricorrente, quanto a formato e sottoscrizione dell'atto trasmesso a mezzo PEC.

13. Al riguardo pare opportuno precisare che l'art. 1, lett. f), del d.p.r. n. 68 del 2005, definisce il messaggio di posta elettronica certificata, come «un documento informatico composto dal testo del messaggio, dai dati di certificazione e dagli eventuali documenti informatici allegati».

La lett. i-ter), dell'art. 1 del CAD - inserita dall'art. 1, comma 1, lett. c), del d.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 -, poi, definisce «copia per immagine su supporto informatico di documento analogico» come «il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico», mentre la lett. lett. i-quinquies), dell'art. 1 del medesimo CAD - inserita dall'art. 1, comma 1, lett. c), del d.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 -, nel definire il «duplicato informatico» parla di «documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario».

Dunque, alla luce della disciplina surriferita, la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC. un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d.

"atto nativo digitale"), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d.

"copia informatica")».

Nel caso esaminato dalla Corte nell'ordinanza n. 30948 del 2019 in tema di notifica a mezzo PEC di una cartella di pagamento, il concessionario della riscossione aveva «provveduto a inserire nel messaggio di posta elettronica certificata un documento informatico in formato PDF (portable document format) - cioè il noto formato di file usato per creare e trasmettere documenti, attraverso un software comunemente diffuso tra gli utenti telematici realizzato in precedenza mediante la copia per immagini di una cartella di pagamento composta in origine su carta».

La Corte, sulla base della predetta normativa ha escluso la denunciata illegittimità della notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo posta elettronica certificata, «per la decisiva ragione che era nella sicura facoltà del notificante allegare, al messaggio trasmesso alla contribuente via PEC, un documento informatico realizzato in forma di copia per immagini di un documento in origine analogico».

13.1. Non è quindi necessaria alcuna attestazione di conformità del documento informatico a quello analogico. 13.2.

Al riguardo deve poi osservarsi che nel caso di specie la società contribuente non ha neppure dedotto né provato di avere disconosciuto la conformità del documento notific:atole a quello originale.

14. Conclusivamente, quindi, il primo motivo di ricorso è infondato e va rigettato.

15. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ., 1, comma 162, della legge n. 296 del 2006, 7 della legge n. 212 del 2000 e 3 della legge n. 241 del 1990, sostenendo che aveva errato la CTR a ritenere «la doglianza inerente i valori dell'immobile» avanzata dalla società contribuente «generica e priva di prova» e quindi «congruamente motivato» l'atto impositivo.

15.1. Sostiene al riguardo la società ricorrente che il Comune aveva attribuito agli immobili «valori di stima del tutto arbitrari, senza alcuna esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a supporto di ciò», con conseguente difetto di motivazione dell'atto impositivo, e che la pretesa impositiva era «illegittima ed infondata anche perché afferente a c.d. beni merce», c:ome tali non assoggettabili ad IMU.

16. Il motivo è manifestamente inammissibile sia per genericità della censura con cui la ricorrente lamenta l'arbitrarietà dei valori di stima degli immobili adottati dall'ente impositore, che si sarebbe tradotto, a suo dire, in un difetto di motivazione dell'atto impositivo, sia perché omette di censurare l'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito che ha rilevato che «la doglianza inerente ai valori dell'immobile [...] è del tutto generica e priva di prova».

Inoltre il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza per non avere la ricorrente riprodotto, neppure per estratto, il contenuto dell'avviso di accertamento e per novità della questione dedotta con riferimento alla natura di beni-merce degli immobili assoggettati ad IMU.

Non emergendo tale ultima questione dalla sentenza impugnata, era onere di parte ricorrente, nella specie non adempiuto, indicare specificamente il luogo in cui la relativa questione era stata dedotta nei giudizi di merito.

17. Al riguardo va ricordato che il ricorso per cassazione - per il principio di autosufficienza - deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi„ ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito, sicché il ricorrente ha l'onere di indicarne specificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione, gli atti processuali ed i documenti su cui il ricorso è fondato mediante la riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura oppure attraverso la riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l'indiretta riproduzione (tra le altre: Cass., Sez. 5^, 15 luglio 2015, n. 14784; Cass., Sez. 6^-1, 27 luglio 2017, n. 18679; Cass., Sez. 5^, 30 dicembre 2019, n. 34593; Cass., Sez. 6^-5, 15 dicembre 2020, n. 28537; Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2021, n. 20974; Cass., Sez. 5^, 28 settembre 2021, n. 26220)

18. E' ben vero che «Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. - quale corollario del requisito di specificità dei motivi - anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c.

Italia del 28 ottobre 2021 - non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito» (Cass., Sez.

U, n. 8950 del 2022), ma resta il fatto che la ricorrente era comunque tenuta ad indicare in maniera specifica il luogo in cui aveva posto la questione, non potendo limitarsi ad effettuare, come in concreto ha fatto, un generico riferimento agli atti processuali (ricorso di primo grado e d'appello) demandando alla Corte il compito di individuare esattamente nel corpo degli atti processuali la domanda che si assume essere stata pretermessa dal giudice di merito, con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le funzioni del giudice di legittimità.

19. In estrema sintesi, il ricorso va rigettato senza necessità di provvedere sulle spese processuali in mancanza di costituzione in giudizio dell'ente intimato.

P.Q.M. rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 847-2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, Giuseppe POMA, rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al ricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] MURCIANO e Valerio CIONI, ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale del predetto ultimo difensore, sito in Roma, alla via degli Scipioni, n. 268/a; - ricorrente - contro COMUNE di ERICE, in persona del Sindaco in carica; - intimato — avverso la sentenza n. 2950/12/2020 della Commissione tributaria regionale della SICILIA, depositata in data 26/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: - in controversia relativa ad impugnazione di un avviso di accertamento ai fini IMU per l'anno d'imposta 2015, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR della Sicilia rigettava l'appello della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso la sfavorevole sentenza di primo grado dell'amministrazione finanziaria avverso la sfavorevole sentenza di primo grado rilevando la regolarità della notifica dell'atto impositivo effettuata a mezzo posta elettronica certificata che comunque aveva raggiunto lo scopo essendo stato regolarmente impugnato; nel merito, sosteneva che l'avviso di accertamento era congruamente motivato e «la doglianza inerente ai valori dell'immobile introdotta in primo grado e qui riproposta è del tutto generica e priva di prova»; - avverso tale statuizione la società contribuente propone ricorso per cassazione affidato a due motivi cui non replica l'intimato; - sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art.380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio, all'esito del quale la ricorrente ha depositato memoria; Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 22 del d.lgs. n. 82 del 2005 e 156 cod. proc. civ. sostenendo che nel caso di specie non poteva operare la sanatoria della irregolarità della notifica dell'avviso di accertamento effettuata a mezzo posta elettronica certificata perché recante allegazione al messaggio di una copia informatica di un documento analogico, senza alcuna attestazione di conformità e firma digitale, tale da integrare, quindi, un'ipotesi di inesistenza della notifica. 2. Il motivo è manifestamente infondato e va rigettato. 3. Va premesso che le disposizioni del d.lgs. n. 82 del 2005 (c.d. Codice dell'amministrazione digitale - CAD) si applicano, ai sensi dell'art. 2, comma 2, nella versione anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 217 del 2017, «alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165», nelle quali sono ricompresi anche i comuni (l'appena citato comma 2 prevede, infatti, che «Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi [...] i Comuni»). 3.1. L'art. 5-bis, comma 1, seconda parte, del d.lgs. n. 82 del 2005 prevede, inoltre, che «Con le medesime modalità», ovvero «esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione», «le amministrazioni pubbliche», tra cui appunto gli enti locali, «adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese». Al riguardo va precisato che l'art. 16, comma 6, del d.l. n. 185 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 2 del 2009, ha previsto l'obbligo, per le imprese costituite in forma societaria, di dotarsi di un indirizzo di PEC. 3.2. L'art. 6 del CAD, nella versione anteriore alla modifica apportata dal d.lgs. n. 217 del 2017 (con efficacia dal 28/01/2018), prevedeva che «Fino alla piena attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3-bis, per le comunicazioni di cui all'articolo 48, comma 1», ovvero quelle telematiche, «con i soggetti che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo ai sensi della vigente normativa tecnica, le pubbliche amministrazioni utilizzano la posta elettronica certificata». 3.3. Il comma 2 dell'art. 48 CAD prevede poi espressamente che «La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta».4. Successivamente, l'art. 7 del d.lgs. n. 217 del 2017 ha apportato modifiche al d.lgs. n. 82 del 2005 (CAD) tra cui, per quanto qui di interesse, agli artt. 2 e 6. 4.1. L'art. 2, nel cui comma 2 l'indicazione dei soggetti cui si applicano le disposizioni del CAD sono ora suddivise in lettere, è rimasto invariato quanto alla previsione di applicazione del CAD «alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165», tra cui si è detto (precedente par. 3) essere ricompresi anche gli enti locali. 4.2. L'art. 6 del CAD (d.lgs. n. 82 del 2005), all'art. 1-quater, introdotto dalla legge di modifica del 2017, prevede che «I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, notificano direttamente presso i domicili digitali di cui all'articolo 3-bis i propri atti, compresi i verbali relativi alle sanzioni amministrative, gli atti impositivi di accertamento e di riscossione e le ingiunzioni di cui all'articolo 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, fatte salve le specifiche disposizioni in ambito tributario. La conformità della copia informatica del documento notificato all'originale è attestata dal responsabile del procedimento in conformità a quanto disposto agli articoli 22 e 23-bis». 4.3. La disposizione da ultimo citata non si riferisce soltanto agli enti locali ma a tutte le amministrazioni pubbliche indicate nell'art. 2, comma 2, prevedendo per queste una generale facoltà di notifica a mezzo PEC degli atti emessi dalle singole amministrazioni pubbliche, con salvezza di eventuali disposizioni speciali che impongano forme diverse. 5. Pertanto, anche ove si volesse ritenere che agli enti locali solo a decorrere dal 27 gennaio 2018, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 217 del 2017, è stata attribuita la facoltà di avvalersi della posta elettronica certificata per la notifica degli atti impositivi, la notifica degli atti impositivi effettuata in data anteriore non può ritenersi affetta da inesistenza ma, al più, da nullità sanabile. 6. A tale soluzione è, peraltro, pervenuta questa Corte con riferimento agli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle entrate in formato elettronico, e sottoscritti con firma digitale, nel periodo di vigenza del d.lgs. n. 82 del 2005, art. 2, comma 6 (cd CAD - Codice dell'Amministrazione digitale), come modificato dal d.lgs. n. 179 del 2016, art. 2, comma 1, lett. c), entrato in vigore a decorrere dal 14 settembre 2016, sino alle ulteriori modifiche apportate allo stesso art. 2, comma 6, con l'aggiunta altresì del comma 6-bis, ad opera del d.lgs. n. 217 del 2017, a rt . 2, lett. d) ed e), entrato in vigore dal 27 gennaio 2018. 7. Interpretando il citato art. 2, comma 6, prima parte, del CAD (d.lgs. n. 82 del 2005), nel testo vigente in detto arco temporale (secondo cui «Le disposizioni del presente Codice non si applicano limitatamente all'esercizio delle attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale, di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria e consultazioni elettorali»), questa Corte (cfr. da ultimo Cass. n. 32692 del 2021; v. anche Cass. n. 13137 del 2022), sulla premessa «che la normativa in tema di digitalizzazione della pubblica amministrazione, anche in conseguenza degli obblighi di adeguamento al Regolamento comunitario noto con l'acronimo e- IDAS, entrato in vigore direttamente in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] UE, senza necessità di atti di recepimento, 27 il 17 settembre 2014, e divenuto applicabile a decorrere dal 1 luglio 2016, impone ormai come regola generale l'adozione dei documenti informatici, residuando ad eccezione il mantenimento dei documenti analogici» e che, «Ai sensi dell'art. 40 CAD, le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti con mezzi informatici secondo le regole tecniche fissate dal D.P.C.M. del 13 novembre 2014», ha rilevato che «la regola generale è divenuta il ricorso ai documenti informatici», esclusa soltanto per «gli atti emessi "nell'esercizio" delle attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale, a cui sono certamente riconducibili gli atti adottati in occasione di indagini e verifiche ispettive propedeutiche all'esercizio del potere di accertamento e di irrogazione di sanzioni» ma non per gli atti impositivi ovvero, quelli «eventualmente emessi "all'esito" delle attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale».- 8. Ad analoga conclusione, stante a quanto sopra detto circa l'inclusione degli enti locali tra le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, cui si applicano le disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale (art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005), deve pervenirsi per gli atti impositivi notificati dagli enti locali antecedentemente all'introduzione, a decorrere dal 27 gennaio 2018, del comma 1-quater all'art. 6 CAD. 9. Pare opportuno ricordare al riguardo che secondo la giurisprudenza di questa Corte «L'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dell'atto ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale. (Nella specie la S.C. ha escluso che la notifica a mezzo PEC attuata prima del 15 maggio 2014, giorno di entrata in vigore delle norme tecniche di cui all'art. 18 del d.m. n. 44 del 2011, che secondo i ricorrenti rendevano attuabile la notificazione a mezzo PEC, fosse inesistente, riscontrandone la nullità e il successivo raggiungimento dello scopo)» (Cass. n. 20625 del 2017; v. anche Cass. n. 12217 del 2022). 10. Pertanto, anche ove si volesse accedere alla tesi dell'irregolarità della notifica, la stessa sarebbe affetta da nullità e non certo dalla più grave forma di invalidità indicata dalla ricorrente.11. Nullità che nella specie sarebbe indubbiamente sanata dalla regolare e tempestiva notifica dell'atto impositivo, ex art. 156 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 11043 del 2018 e n. 21071 del 2018). 12. Sanatoria che copre anche gli ulteriori vizi dedotti dalla ricorrente, quanto a formato e sottoscrizione dell'atto trasmesso a mezzo PEC. 13. Al riguardo pare opportuno precisare che l'art. 1, lett. f), del d.p.r. n. 68 del 2005, definisce il messaggio di posta elettronica certificata, come «un documento informatico composto dal testo del messaggio, dai dati di certificazione e dagli eventuali documenti informatici allegati». La lett. i-ter), dell'art. 1 del CAD - inserita dall'art. 1, comma 1, lett. c), del d.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 -, poi, definisce «copia per immagine su supporto informatico di documento analogico» come «il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico», mentre la lett. lett. i-quinquies), dell'art. 1 del medesimo CAD - inserita dall'art. 1, comma 1, lett. c), del d.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 -, nel definire il «duplicato informatico» parla di «documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario». Dunque, alla luce della disciplina surriferita, la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC. un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. "atto nativo digitale"), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. "copia informatica")». Nel caso esaminato dalla Corte nell'ordinanza n. 30948 del 2019 in tema di notifica a mezzo PEC di una cartella di pagamento, il concessionario della riscossione aveva «provveduto a inserire nel messaggio di posta elettronica certificata un documento informatico in formato PDF (portable document format) - cioè il noto formato di file usato per creare e trasmettere documenti, attraverso un software comunemente diffuso tra gli utenti telematici realizzato in precedenza mediante la copia per immagini di una cartella di pagamento composta in origine su carta». La Corte, sulla base della predetta normativa ha escluso la denunciata illegittimità della notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo posta elettronica certificata, «per la decisiva ragione che era nella sicura facoltà del notificante allegare, al messaggio trasmesso alla contribuente via PEC, un documento informatico realizzato in forma di copia per immagini di un documento in origine analogico». 13.1. Non è quindi necessaria alcuna attestazione di conformità del documento informatico a quello analogico. 13.2. Al riguardo deve poi osservarsi che nel caso di specie la società contribuente non ha neppure dedotto né provato di avere disconosciuto la conformità del documento notific:atole a quello originale. 14. Conclusivamente, quindi, il primo motivo di ricorso è infondato e va rigettato. 15. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ., 1, comma 162, della legge n. 296 del 2006, 7 della legge n. 212 del 2000 e 3 della legge n. 241 del 1990, sostenendo che aveva errato la CTR a ritenere «la doglianza inerente i valori dell'immobile» avanzata dalla società contribuente «generica e priva di prova» e quindi «congruamente motivato» l'atto impositivo. 15.1. Sostiene al riguardo la società ricorrente che il Comune aveva attribuito agli immobili «valori di stima del tutto arbitrari, senza alcuna esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a supporto di ciò», con conseguente difetto di motivazione dell'atto impositivo, e che la pretesa impositiva era «illegittima ed infondata anche perché afferente a c.d. beni merce», c:ome tali non assoggettabili ad IMU. 16. Il motivo è manifestamente inammissibile sia per genericità della censura con cui la ricorrente lamenta l'arbitrarietà dei valori di stima degli immobili adottati dall'ente impositore, che si sarebbe tradotto, a suo dire, in un difetto di motivazione dell'atto impositivo, sia perché omette di censurare l'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito che ha rilevato che «la doglianza inerente ai valori dell'immobile [...] è del tutto generica e priva di prova». Inoltre il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza per non avere la ricorrente riprodotto, neppure per estratto, il contenuto dell'avviso di accertamento e per novità della questione dedotta con riferimento alla natura di beni-merce degli immobili assoggettati ad IMU. Non emergendo tale ultima questione dalla sentenza impugnata, era onere di parte ricorrente, nella specie non adempiuto, indicare specificamente il luogo in cui la relativa questione era stata dedotta nei giudizi di merito. 17. Al riguardo va ricordato che il ricorso per cassazione - per il principio di autosufficienza - deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi„ ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito, sicché il ricorrente ha l'onere di indicarne specificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione, gli atti processuali ed i documenti su cui il ricorso è fondato mediante la riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura oppure attraverso la riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l'indiretta riproduzione (tra le altre: Cass., Sez. 5^, 15 luglio 2015, n. 14784; Cass., Sez. 6^-1, 27 luglio 2017, n. 18679; Cass., Sez. 5^, 30 dicembre 2019, n. 34593; Cass., Sez. 6^-5, 15 dicembre 2020, n. 28537; Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2021, n. 20974; Cass., Sez. 5^, 28 settembre 2021, n. 26220) 18. E' ben vero che «Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. - quale corollario del requisito di specificità dei motivi - anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 - non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito» (Cass., Sez. U, n. 8950 del 2022), ma resta il fatto che la ricorrente era comunque tenuta ad indicare in maniera specifica il luogo in cui aveva posto la questione, non potendo limitarsi ad effettuare, come in concreto ha fatto, un generico riferimento agli atti processuali (ricorso di primo grado e d'appello) demandando alla Corte il compito di individuare esattamente nel corpo degli atti processuali la domanda che si assume essere stata pretermessa dal giudice di merito, con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le funzioni del giudice di legittimità. 19. In estrema sintesi, il ricorso va rigettato senza necessità di provvedere sulle spese processuali in mancanza di costituzione in giudizio dell'ente intimato. P.Q.M. rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali
Sentenza Cassazione n. 25909/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris