CassazionedecretoSezione 6Decisione del 11 febbraio 2022
Cassazione n. 31133/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA sul ricorso n. 8808-2022 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], non in possesso di codice fiscale italiano, codice C.U.I 0560UPJ, rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Palermo ed elettivamente domiciliato in via Napoli n.84, Palermo, presso lo studio del difensore di fiducia ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO - in persona del legale rappresentante pro tempore, e [OSCURATO:PERSONA] - in persona del sig. [OSCURATO:PERSONA] pro tempore - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n.12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che li rappresenta e difende ope legis - controricorrenti - avverso l'ordinanza n. 116/2022 emessa dal Giudice di Pace di Palermo, nel procedimento n. 1727/2022 R.G., depositata in cancelleria 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e notificata in pari data; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/9/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il provvedimento qui di nuovo impugnato e indicato in epigrafe, il Giudice di Pace di Palermo respingeva il ricorso presentato in data 08.02.2022 da Osakai avverso il decreto di espulsione emesso dal [OSCURATO:PERSONA] di Palermo in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2. L'odierno ricorrente asseriva, già innanzi al Giudice di Pace, di trovarsi in Italia in condizione di irregolarità amministrativa, in quanto sottoposto a misura cautelare disposta dal Tribunale Penale di Catania, nell'ambito del procedimento 4041/19 R.G.N.R.; affermava inoltre che all'esito del procedimento innanzi alla Corte di Appello di Catania (R.G.App. 4100/20) veniva definitivamente assolto per non aver commesso il fatto (sentenza n. 123/2022 del 19.01.2022); riferiva inoltre che, disposta la sua scarcerazione, la Prefettura di Palermo emetteva il 19.01.2022 decreto di espulsione nei suoi confronti, senza effettivamente valutare il suo status personale; chiedeva al Giudice di Pace di sospendere il decreto de quo perché illegittimo e conseguentemente annullare il provvedimento di espulsione. [OSCURATO:PERSONA] di Pace ha ritenuto che: a) il ricorrente non avesse un idoneo titolo di soggiorno in Italia al momento della definizione definitiva del suo processo penale; b) il ricorrente aveva, comunque, numerosi precedenti di polizia; c) lo stesso ricorrente non disponeva di mezzi di sostentamento né di un alloggio; d) il richiedente presentava dunque un profilo di pericolosità sociale tale da sconsigliare la sua presenza nel territorio nazionale; e) lo stesso ricorrente non aveva dimostrato la fondatezza dei fatti posti a sostegno della proposta opposizione. 3. L'ordinanza, pubblicata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, resistito con controricorso dalla Prefettura di Palermo e dal Ministero dell'Interno. Sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 13, comma 2, del d.lgs n. 286/1998 e dell'art. 21 octies L. n. 241/1990, nonché vizio di omesso esame di fatti decisivi per il giudizio e violazione del diritto di difesa, sul rilievo che il Giudice di Pace avrebbe espresso una motivazione generica ed apparente senza considerare la sua situazione in relazione alle specifiche circostanze allegate nel ricorso in opposizione all'ordinanza prefettizia. Si evidenzia, più in particolare, che con il ricorso proposto innanzi al Giudice di Pace si lamentava innanzitutto la genericità del provvedimento prefettizio, che, con mere clausole di stile, aveva attestato la sua pericolosità sociale e per l'effetto aveva determinato il provvedimento di espulsione e che, per la disciplina interna, la pericolosità sociale di un individuo non poteva desumersi esclusivamente dalla commissione di un reato, presupponendo un accertamento postumo, volto a stabilire la concreta sussistenza del pericolo di commissione di successivi ulteriori reati. 1.1. Il motivo è inammissibile perché lo stesso trascura di censurare l'altra ratio decidendí su cui si fonda il provvedimento espulsivo e dunque anche l'ordinanza di rigetto della conseguenziale opposizione, e cioè la mancanza di un valido titolo di soggiorno nel territorio nazionale (art. 13, 2 comma, lett. b, d.lgs. n. 286/98), ratio che, in quanto autonoma e da sola sufficiente a dare fondamento alla decisione, necessitava di specifica censura, in difetto rendendo vane le ulteriori doglianze così sollevate in relazione al contestato (e concorrente) profilo della valutazione della pericolosità sociale del richiedente. 2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., dell'art. 13, comma 2, d. Igs n. 286/1998 e dell'art. 21 octies L. n. 241/1990, con nullità del provvedimento impugnato e mancata rilevazione d'ufficio dell'assenza del potere di delega in capo al viceprefetto che aveva sottoscritto il provvedimento di espulsione.2.1 Il secondo motivo è inammissibile perché le relative doglianze risultano prospettate per la prima volta in questo giudizio di cassazione, e ciò in assenza di alcun riferimento alle stesse contenuto nel provvedimento impugnato e alla mancata indicazione da parte del ricorrente del loro rilievo nel corso del giudizio di merito. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica l'art.13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in €2.100, oltre spese