CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 ottobre 2021
Cassazione n. 44733/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La CORTE APPELLO di BARI, con sentenza in data 26/06/2020, riformava la sentenza con la quale il GUP del TRIBUNALE di TRANI in data 15/11/2019, all'esito di giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva condannato PATRUNO Spiridione a pena di giustizia per il reato di rapina aggravata, commesso a TRANI il 27/09/2018. PATRUNO propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce come unico motivo in modo generico l'illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata quanto alla determinazione di una pena base superiore al minimo edittale. Il ricorso é inammissibile per la genericità e la non pertinenza della censura sollevata: premesso infatti che la CORTE territoriale ha sensibilmente ridotto, quasi fino alla metà, la sanzione inflitta in primo grado, in virtù del riconoscimento delle attenuanti generiche, essa ha dato conto del discostamento dal minimo edittale richiamando i precedenti specifici a carico del ricorrente, le modalità dell'azione, con la violenza usata verso le vittime, e l'intensità del dolo, derivante dalla preparazione della rapina. La replica contenuta nel ricorso si limita a negare tali circostanze, contro l'evidenza della loro sussistenza, per come emerge dalla sentenza. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12/10/2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Verga .7 DEPO