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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 marzo 2022

Cassazione n. 10091/2022

Testo disponibile della fonte

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nte Rep.

ORDINANZA C.C. 25/3/22 interlocutoria sul ricorso per correzione di errore materiale proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, rappresentata e difesa, giusta procura in calce conferita su foglio separato, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Avellino, via F. Iannaccone 7 che dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al processo al [OSCURATO:TELEFONO] e/o alla p.e.c. [OSCURATO:EMAIL] ; nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione; e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Elia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 32511 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; 2021.

Mainetti 0.M.A.F. s.r.I.; - intimati- avverso l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 25673/2021 decisa il 4.5.2021 e depositata il 2 settembre 2021 nel procedimento iscritto al n.

RG 3789.2020; sentita la relazione del cons. [OSCURATO:PERSONA] svolta nella camera di consiglio ex art. 380 bis del 25 marzo 2022; Rilevato che Con istanza per correzione di errore materiale del 5.1.2022 la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione ha dedotto che la ordinanza n. 25673/2021 di questa Corte, che ha deciso sul ricorso per cassazione proposto dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso la sentenza n. 158/2019 della Corte di appello di Napoli - confermativa della sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Avellino di rigetto dell'opposizione alla sua dichiarazione di fallimento - è viziata da evidente errore materiale atteso che il contenuto dell'ordinanza non è riferibile alle parti del giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento; Non hanno svolto difese le parti nei cui confronti è stata proposta l'istanza di correzione; Ritenuto che Il ricorso non può, allo stato, essere accolto trattandosi nella specie non di mero errore materiale suscettibile di correzione (che, come fondatamente ha rilevato l'istante, nel citare la giurisprudenza di legittimità, è tale se non riguarda la sostanza del giudizio, ma la manifestazione del pensiero all'atto della formazione del provvedimento e si risolve in una fortuita divergenza fra d giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza percepibile e rileva bile ictu ocu/i, cfr. Cass. civ., sez.

I, n. 19601 del 26.9.2011) ma di provvedimento inesistente perché riferito, a parte la sua corretta intestazione, ad altro giudizio estraneo alle parti.

Sulla base di tale presupposto lo stesso collegio che era stato investito del ricorso per l'udienza del 4 maggio 2021 dovrà nuovamente essere riconvocato per l'adunanza non partecipata in camera di consiglio del 9 giugno 2022.

P.Q.M.

Rinvia all'udienza camerale non partecipata del 9 giugno 2022 per la riconvocazione del collegio riunitosi all'udienza camerale non partecipata del 4 maggio 2021, ai fini della decisione del ricorso iscritto al n. 3789/2020 vertente tra le stesse parti del presente procedimento.

Dispone la comunicazione della presente ordinanza alla società istante e la notificazione della stessa, a cura della medesima società, alle parti del presente procedimento entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione di questa ordinanza interlocutoria.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 25 marzo 2022.

Presi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte Rep. ORDINANZA C.C. 25/3/22 interlocutoria sul ricorso per correzione di errore materiale proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, rappresentata e difesa, giusta procura in calce conferita su foglio separato, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Avellino, via F. Iannaccone 7 che dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al processo al [OSCURATO:TELEFONO] e/o alla p.e.c. [OSCURATO:EMAIL] ; nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione; e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Elia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 32511 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; 2021. Mainetti 0.M.A.F. s.r.I.; - intimati- avverso l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 25673/2021 decisa il 4.5.2021 e depositata il 2 settembre 2021 nel procedimento iscritto al n. RG 3789.2020; sentita la relazione del cons. [OSCURATO:PERSONA] svolta nella camera di consiglio ex art. 380 bis del 25 marzo 2022; Rilevato che Con istanza per correzione di errore materiale del 5.1.2022 la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione ha dedotto che la ordinanza n. 25673/2021 di questa Corte, che ha deciso sul ricorso per cassazione proposto dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso la sentenza n. 158/2019 della Corte di appello di Napoli - confermativa della sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Avellino di rigetto dell'opposizione alla sua dichiarazione di fallimento - è viziata da evidente errore materiale atteso che il contenuto dell'ordinanza non è riferibile alle parti del giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento; Non hanno svolto difese le parti nei cui confronti è stata proposta l'istanza di correzione; Ritenuto che Il ricorso non può, allo stato, essere accolto trattandosi nella specie non di mero errore materiale suscettibile di correzione (che, come fondatamente ha rilevato l'istante, nel citare la giurisprudenza di legittimità, è tale se non riguarda la sostanza del giudizio, ma la manifestazione del pensiero all'atto della formazione del provvedimento e si risolve in una fortuita divergenza fra d giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza percepibile e rileva bile ictu ocu/i, cfr. Cass. civ., sez. I, n. 19601 del 26.9.2011) ma di provvedimento inesistente perché riferito, a parte la sua corretta intestazione, ad altro giudizio estraneo alle parti. Sulla base di tale presupposto lo stesso collegio che era stato investito del ricorso per l'udienza del 4 maggio 2021 dovrà nuovamente essere riconvocato per l'adunanza non partecipata in camera di consiglio del 9 giugno 2022. P.Q.M. Rinvia all'udienza camerale non partecipata del 9 giugno 2022 per la riconvocazione del collegio riunitosi all'udienza camerale non partecipata del 4 maggio 2021, ai fini della decisione del ricorso iscritto al n. 3789/2020 vertente tra le stesse parti del presente procedimento. Dispone la comunicazione della presente ordinanza alla società istante e la notificazione della stessa, a cura della medesima società, alle parti del presente procedimento entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione di questa ordinanza interlocutoria.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 25 marzo 2022. Presi
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