CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 36260/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2020 del [OSCURATO:PERSONA] BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Felicetta MARINELLI, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare il provvedimento impugnato senza rinvio o con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bergamo del 04/03/2019, ritenuto il regime di prevalenza delle già ritenute circostanze attenuànti di cui all'artt. 62, n. e 648, comma secondo, cod. pen. riduceva la pena al Masserini per i reati allo stesso ascritti (artt. 81, 624-bis, art. 385, art. 61 n.2, art. 648 cod. pen.). 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo dieci motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. In relazione all'art. 606, lett.e), cod. proc. pen. assenza di motivazione in ordine al terzo motivo d'appello (concernente la richiesta di non punibilità ex art. 131-bis c.p.). 2.2. In relazione all'art. 606, lett. e), cod.proc.pen. assenza di motivazione in ordine al primo motivo d'appello (concernente le integrazioni probatorie invocate dall'imputato). 2.3. In relazione all'art. 606, lett. b), cod.proc.pen., per violazione degli artt. 438 co. 5 e 441, comma 5, c.p. p. in ordine ai presupposti per l'ammissibilità del rito abbreviato condizionato ed alla mancata acquisizione della integrazione probatoria necessaria ai fini del decidere. 2.4. In relazione all'art. 606, lett. d), cod.proc.pen., mancata assunzione della prova richiesta dall'imputato, consistente nell'esame della persona offesa e dell'imputato sulla dedotta circostanza dell'antefatto alla vicenda. 2.5. In relazione all'art. 606, lett. c), cod.proc.pen., diniego alla richiesta dell'imputato di essere sottoposto ad esame e la mancata acquisizione delle spontanee dichiarazioni che egli avrebbe inteso rilasciare con conseguente violazione degli artt. 441, commi 1 e 5, 421 comma 2, nonché art. 10 Cost. ed art. 6 CEDU. 2.6. In relazione all'art. 606, lett. b), cod.proc.pen., violazione dell'art. 624-bis c.p. per condanna dell'imputato a titolo di dolo diverso da quello specifico, prescritto dalla relativa norma incriminatrice (capo A) 2.7. In relazione all'art.606, lett. b), c.p.p. violazione dell'art. 385 cod.pen. per condanna dell'imputato pur in assenza dell'elemento soggettivo richiesto dalla norma (capo B). 2.8. In relazione all'art. 606, lett. e), cod.proc.pen., travisamento della prova in ordine alla sussistenza del reato presupposto ai fini della ricettazione di cui al capo C). 2.9. In relazione all'art. 606, lett. e), cod.proc.pen., omessa motivazione in ordine al quarto motivo d'appello in ordine all'insussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cod.pen. 2.10. In relazione all'art. 606, lett. b), cod.proc.pen., violazione degli artt. 624 e 624-bis cod.pen. e dell'art. 441, commi 1 e 5, cod.proc.pen., quanto all'eccezione di cui agli artt. 422 e 423 cod.proc.pen.3. Il Procuratore Generale, con memoria e requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, ha chiesto che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato. Devono invece essere dichiarati inammissibili in quanto proposti per censure non consentite, generiche e manifestamente infondate i motivi di cui ai n. 2,3,4,5 e 10, nonché di cui ai n. 8, 6,7,9. 2. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente ha dedotto vizio della motivazione perché mancante in ordine al terzo motivo d'appello (concernente la richiesta di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. in relazione ai capi a) e b) dell'imputazione elevata. Il motivo è fondato. Nell'ambito della motivazione della sentenza di appello il terzo motivo sull'argomento in questione è riportato puntualmente a pag. 4. Il resto della motivazione non affronta tuttavia in alcun modo, neanche implicitamente, il tema in questione. Effettivamente la difesa aveva posto esplicitamente questo tema in considerazione delle modalità che avevano caratterizzato la condotta del Masserini di cui al capo a) della rubrica in collegamento con il capo b). La difesa aveva evidenziato il collegamento tra tale censura e la sua concreta idoneità scardinante rispetto alla pronunzia avversata e in concreto aveva sottolineato i profili di carenza e contraddittorietà della sentenza impugnata, tenuto conto del contesto in cui maturavano le condotte oggetto di contestazione. Né una motivazione che possa ritenersi soddisfacente, al fine di ritenere ricorrente la particolare tenuità del fatto o meno, può essere riscontrata implicitamente dall'argomentazione con la quale il giudice di appello ha considerato gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell'imputato alla stregua dell'art. 133 cod. pen. per stabilire la congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice di primo grado (Sez. 5, n. 15658 del 14/12/2018, D., Rv. 275635-02). Deve, quindi, essere riscontrato il vizio di mancanza di motivazione attesa la assenza di argomentazioni del giudice a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato in relazione a specifiche doglianze formulate con i motivi di appello e dotate del requisito della decisività (Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, Dall'Agnola, Rv. 257967-01). Ricorre, infatti, il vizio di mancanza di motivazione non solo quando vi sia un difetto grafico della stessa, ma anche quando le argomentazioni addotte dal giudice a dimostrazione della fondatezza del suo convincimento siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate dall'interessato con i motivi di appello e dotate del requisito della decisività (Sez. 6, n. 35918 del 17/06/2009, greco, Rv. 244763-01). 3. Sono invece manifestamente infondate le doglianze di cui ai motivi 2,3,4,5 e 10, che possono essere trattate congiuntamente afferendo ad un unico tema proposto dal ricorrente con diverse argomentazioni. Il tema è quello relativo alle integrazioni probatorie che erano state richieste originariamente al fine di accedere al rito abbreviato condizionato. Il giudice ha rigettato tale richiesta e il ricorrente ha immediatamente dopo chiesto di accedere al rito abbreviato non condizionato, al quale veniva ammesso. Nel proporre le numerose doglianze il ricorrente non si confronta con il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, del quale il giudice di primo grado e la Corte di appello hanno fatto buon governo, secondo il quale è preclusa all'imputato che, dopo il rigetto della richiesta di rito abbreviato, abbia optato per il rito abbreviato "secco", la possibilità di contestazione successiva della legittimità del provvedimento di rigetto, in quanto la sua opzione per il procedimento senza integrazione probatoria è equiparata al mancato rinnovo in limine litis, ai sensi dell'art. 438, comma 6, cod. proc. pen. della richiesta di accesso al rito subordinata all'assunzione di prove integrative (Sez. 2, n. 13368 del 27/02/2020, Ruggiero, Rv. 278826-01). I motivi in tal senso proposti tra l'altro omettono di considerare, non confrontandosi con la motivazione, che la Corte ha adeguatamente motivato in ordine alla superfluità di tali mezzi di prova, tanto da non ritenere attivabile neanche ex officio poteri di integrazione istruttoria ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen. Ne consegue che qualora l'imputato, a seguito del rigetto da parte del giudice dell'udienza preliminare della richiesta di giudizio abbreviato condizionato ad una integrazione probatoria non riproponga tale richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, ma chieda invece di definire il processo con giudizio abbreviato non condizionato, la mancata ammissione della prova cui era subordinata l'iniziale richiesta non può essere dedotta come motivo di gravame (Sez. 1. n. 12818 del 14/02/2020, Bergmann, Rv. 279324-01). Nell'ambito di tale ampio gruppo di motivi occorre proporre una riflessione particolare in relazione al n. 5, con il quale il ricorrente ha lamentato di non esser stato sentito in esame o per le spontanee dichiarazioni che avrebbe voluto rendere. In via preliminare, occorre considerare come il motivo si presenti generico e in difetto di autosufficienza, non avendo evidenziato il ricorrente in quale esatto momento del procedimento avesse inoltrato la richiesta e con quale motivazione fosse stata effettivamente rigettata, richiamando parti della motivazione che in realtà si presentano relative alla discussione per l'ammissione al rito abbreviato condizionato e non dunque ad una richiesta successiva nell'ambito del giudizio abbreviato non condizionato, al fine di rendere spontanee dichiarazioni. Ma ancor prima occorre considerare come tale argomentazione non sia stata oggetto di motivo di appello e dunque deve essere ritenuta inammissibile in questa sede. 4. Quanto al motivo di cui al n. 8, relativo all'imputazione di cui all'art.648 cod. pen., il ricorrente propone all'evidenza una lettura alternativa delle risultanze di merito non ammissibile in questa sede in presenza di una doppia conforme quanto alla acclarata responsabilità dello stesso per il delitto contestato. Il ricorrente veniva, infatti, trovato in possesso di materiale provento di furto e non forniva alcuna giustificazione sul punto. La Corte ha analizzato in modo chiaro e persuasivo gli elementi caratterizzanti la condotta posta in essere dal Masserini ed allo stesso compiutamente e correttamente riferita. 5. Anche i motivi di cui ai n. 6,7,9, si palesano all'evidenza inammissibili in relazione ai diversi elementi dedotti in modo assai generico (dolo specifico richiesto dalla fattispecie incriminatrice, assenza di dolo quanto alla contestata evasione, omessa motivazione quanto alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen.). Anche in questo caso il ricorrente non si confronta con la motivazione che ha esplicato in modo logico e persuasivo il contesto nell'ambio del quale maturavano le condotte contestate, la chiara intenzionalità del ricorrente nel violare le previsioni relative alla permanenza agli arresti domiciliari, la mancanza di qualsiasi adeguata giustificazione in ordine alla disponibilità di materiale provento di futo come già evidenziato al punto 4. Si propone, dunque, ancora una volta una lettura alternativa del merito adeguatamente e puntualmente valutato dal giudice di appello senza alcun reale confronto con la motivazione della decisione impugnata. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla valutazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., con rinvio per nuovo giudi