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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 16245/2026

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nale di Bolognaudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], con cui si èchiesto dichiarare l’annullamento con rinvio della gravata ordinanza.Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 d.l. N.137/2020 esuccessivo art. 8 d.l. 198/2022.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza in data 24 dicembre 2025, il Tribunale di Bologna ha rigettato l’istanzaproposta, ex art. 309 del codice di rito, nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso ilprovvedimento applicativo della misura della custodia cautelare in carcere, emessa dal G.i.p.del Tribunale di Modena, in relazione alla provvisoria imputazione del concorso nei delitti dicui agli artt. 416 e 648 cod. pen.2.

Avverso l’ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione l’indagato, per il tramite delproprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiestidall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Con il primo motivo, si duole di violazione di legge e vizio di motivazione, inrelazione all’art. 274 del codice di rito.

Si contesta, in particolare, la totale carenza dimotivazione in punto di pericolosità sociale, di pericolo di fuga e di reiterazione dei reati.

IlTribunale ha eluso l’esame dell’istanza nel punto in cui si evidenziava lo stabile inserimentodell’indagato nel contesto lavorativo degli autotrasporti, il solido radicamento in un nucleofamiliare e la personalità stessa del [OSCURATO:PERSONA], profili inconciliabili con quanto ritenuto, conasseverativo giudizio, circa la pericolosità sociale del ricorrente.

Quanto all’asserito pericolodi fuga, la motivazione ha inteso illogicamente la fisiologica attività di spostamento qualeindizio di latitanza; peraltro, in maniera contraddittoria, si è affermato che gli spostamentierano occasionali, per poi inferire dagli stessi una generale inclinazione alla fuga.

Infine, siosserva come la valutazione in punto di pericolo di recidiva sia stata acriticamente affidata apedissequi rinvii all’ordinanza genetica.2.2 Col secondo motivo, si deduce vizio di motivazionein relazione alla ritenutainidoneità degli arresti domiciliari e, più in generale, ai criteri sulla scelta della misuracautelare.

La motivazione non ha chiarito specificamente quali ragioni ostasseroall’esecuzione della misura presso l’alloggio indicato dal ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è, nel suo complesso, infondato, per le ragioni di seguito illustrate.

2. Il primo motivo è infondato.

Gioverà premettere che la difesa del ricorrente limita leproprie doglianze alla sussistenza delle esigenze cautelari, con la conseguenza che nonsarà oggetto di valutazione, in questa sede, il profilo della gravità indiziaria, peraltroadeguatamente evidenziato dal Tribunale.

Quanto alle esigenze cautelari, ritiene il [OSCURATO:PERSONA] che, sotto questo profilo, non siacondivisibile quanto affermato dal ricorrente circa il fatto che il Tribunale sarebbe incorso unvizio di assenza di motivazione là dove non ha preso in considerazione gli elementivalorizzati dalla difesa nell’istanza di riesame. [OSCURATO:PERSONA] del riesame ha indicato, sia purecon ordinanza resa dal G.i.p. in data 8 dicembre 2025, le ragioni per le quali ha ritenutopersistente il quadro cautelare in coerenza con le prescrizioni di cui all’art. 274 cod. proc.pen., nonché le ragioni per cui la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cuiall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., non potesse essere superata dalle deduzionidifensive.

Sul punto, si ritiene che il Tribunale abbia sufficientemente disatteso l’obiezionedifensiva relativa al mancato vaglio delle personali condizioni di vita e di lavoro delricorrente, posto che, secondo la ragionevole prospettazione fornita in motivazione, propriol’attività lavorativa di autotrasportatore consentiva all’indagato di spostarsi con estremafacilità, in maniera continuativa, tra l’Italia e l’Albania, di talché quella stessa attività risultavadel tutto funzionale agli scopi dell’associazione criminosa, che ripetutamente siavvantaggiava degli spostamenti del [OSCURATO:PERSONA] per esportare all’estero i mezzi agricoli rubati (v.p. 29-30 dell'ordinanza impugnata).

Né si apprezzano illogicità nel percorso argomentativo del Tribunale, là dove sievidenzia che uno dei viaggi del ricorrente in Albania sarebbe stato finalizzato al ritiro didocumenti contraffatti: profilo, quest’ultimo, che è risultato ulteriormente avvincere ilricorrente alle attività dell’associazione indagata, come emerge in motivazione (p. 29dell'ordinanza impugnata).

Tanto il pericolo di fuga e quello, concreto e attuale, direiterazione dei reati, quanto la valutazione in tema di pericolosità sociale risultanosaldamente ancorati, in motivazione, all’evidenziata attività predatoria compulsiva degliindagati articolatasi in rapidissima successione temporale, con furti di beni di elevato valoreeconomico, effettuati anche in luoghi di privata dimora, con quel che da ciò consegue alivello di pericolo per la collettività e, per quel che più rileva in questa sede, al ruolocertamente non secondario svolto dal ricorrente nel contesto dell’associazione, complice lasua attività di autotrasportatore.

In tale cornice di riferimento non si vede quali sarebbero gli elementi idonei amettere in discussione il quadro delle esigenze cautelari posto a fondamento della misuragenetica e confermato dall’avversato provvedimento.

Rimane solo da ricordare che, secondo l'orientamento di questa Corte, che ilCollegio condivide, l'ordinamento non conferisce alla Corte di cassazione alcun potere diriconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamentodelle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di valutazioni rientrantinel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione dellamisura cautelare, nonché del Tribunale del riesame.

Il controllo di legittimità sui puntidevoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato, al fine di verificare cheil testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, lacui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l'esposizione delle ragionigiuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l'assenza di illogicità evidenti, ossiala congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (Sez. 2, n.56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760-01).

Come ricordato, nessuno dei vizidenunciati è ravvisabile nell’ordinanza impugnata.

3. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto aspecifico, caratterizzandosi ledoglianze relative all’individuazione della misura per il tenore meramente contestativo, afronte di congrue ragioni, rese in motivazione, a sostegno dell’impossibilità di prognosifausta, quanto alla spontanea osservanza da parte dell’indagato delle prescrizioniconseguenti alla misura invocata.

Né valgono a correggere il difetto di specificità del motivole vaghe notazioni espresse in chiusura del ricorso in tema di misura degli arrestidomiciliari, associata ai dispositivi previsti dall’art. 275 bis del codice di rito.

Va rimarcata, in particolare, la radicale genericità con cui sono state prospettate lemodalità esecutive della misura auspicata (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 13744 del 24/02/2016,Schiorlin, Rv. 266782–01, relativo all’onere di specificità che incombe, anche nella materiacautelare, sul ricorrente al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che siassumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità).

Come osservato dalTribunale, è risultata palesemente inadeguata la prospettazione della misura degli arrestidomiciliari presso una struttura ricettiva alberghiera, che dichiarava la propria disponibilità,condizionandola, tuttavia, all’assenza di altre prenotazioni.

A tal proposito, il ricorrente ribaltala giusta prospettiva, rimproverando al Tribunale (che avrebbe elevato un dato formale aostacolo sostanziale) un difetto di specificità, ascrivibile, in realtà, al motivo dedotto, comegiustamente rilevato in motivazione.

In disparte i superiori rilievi già dirimenti si osserva che il Tribunale hasufficientemente evidenziato le ragioni per cui si è ritenuto indefettibile il regime dellacustodia cautelare in carcere: a partire da quanto sopra esposto, è stata infatti evidenziatol’attivo inserimento del ricorrente nel contesto criminale di riferimento e l’esigenza diimpedire la latitanza all’estero (sulle condizioni oggettive ed "esterne" all'accusato, ricavabilida dati ambientali o di contesto - quali le sue concrete condizioni di vita in assenza di cautele- che possano attivarne la latente pericolosità, favorendo peraltro la recidiva, v.

Sez. 2, n.53645 del 08/09/2016, Lucà, Rv. 268977 – 01).

3. Per le ragioni illustrate, il [OSCURATO:PERSONA] rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alpagamento delle spese processuali.

Poiché dalla presente decisione non consegue larimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter,delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa siatrasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto, perchéprovveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo

94. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda allacancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 21/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nale di Bolognaudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], con cui si èchiesto dichiarare l’annullamento con rinvio della gravata ordinanza.Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 d.l. N.137/2020 esuccessivo art. 8 d.l. 198/2022.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 24 dicembre 2025, il Tribunale di Bologna ha rigettato l’istanzaproposta, ex art. 309 del codice di rito, nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso ilprovvedimento applicativo della misura della custodia cautelare in carcere, emessa dal G.i.p.del Tribunale di Modena, in relazione alla provvisoria imputazione del concorso nei delitti dicui agli artt. 416 e 648 cod. pen.2. Avverso l’ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione l’indagato, per il tramite delproprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiestidall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo, si duole di violazione di legge e vizio di motivazione, inrelazione all’art. 274 del codice di rito. Si contesta, in particolare, la totale carenza dimotivazione in punto di pericolosità sociale, di pericolo di fuga e di reiterazione dei reati. IlTribunale ha eluso l’esame dell’istanza nel punto in cui si evidenziava lo stabile inserimentodell’indagato nel contesto lavorativo degli autotrasporti, il solido radicamento in un nucleofamiliare e la personalità stessa del [OSCURATO:PERSONA], profili inconciliabili con quanto ritenuto, conasseverativo giudizio, circa la pericolosità sociale del ricorrente. Quanto all’asserito pericolodi fuga, la motivazione ha inteso illogicamente la fisiologica attività di spostamento qualeindizio di latitanza; peraltro, in maniera contraddittoria, si è affermato che gli spostamentierano occasionali, per poi inferire dagli stessi una generale inclinazione alla fuga. Infine, siosserva come la valutazione in punto di pericolo di recidiva sia stata acriticamente affidata apedissequi rinvii all’ordinanza genetica.2.2 Col secondo motivo, si deduce vizio di motivazionein relazione alla ritenutainidoneità degli arresti domiciliari e, più in generale, ai criteri sulla scelta della misuracautelare. La motivazione non ha chiarito specificamente quali ragioni ostasseroall’esecuzione della misura presso l’alloggio indicato dal ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è, nel suo complesso, infondato, per le ragioni di seguito illustrate. 2. Il primo motivo è infondato. Gioverà premettere che la difesa del ricorrente limita leproprie doglianze alla sussistenza delle esigenze cautelari, con la conseguenza che nonsarà oggetto di valutazione, in questa sede, il profilo della gravità indiziaria, peraltroadeguatamente evidenziato dal Tribunale. Quanto alle esigenze cautelari, ritiene il [OSCURATO:PERSONA] che, sotto questo profilo, non siacondivisibile quanto affermato dal ricorrente circa il fatto che il Tribunale sarebbe incorso unvizio di assenza di motivazione là dove non ha preso in considerazione gli elementivalorizzati dalla difesa nell’istanza di riesame. [OSCURATO:PERSONA] del riesame ha indicato, sia purecon ordinanza resa dal G.i.p. in data 8 dicembre 2025, le ragioni per le quali ha ritenutopersistente il quadro cautelare in coerenza con le prescrizioni di cui all’art. 274 cod. proc.pen., nonché le ragioni per cui la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cuiall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., non potesse essere superata dalle deduzionidifensive. Sul punto, si ritiene che il Tribunale abbia sufficientemente disatteso l’obiezionedifensiva relativa al mancato vaglio delle personali condizioni di vita e di lavoro delricorrente, posto che, secondo la ragionevole prospettazione fornita in motivazione, propriol’attività lavorativa di autotrasportatore consentiva all’indagato di spostarsi con estremafacilità, in maniera continuativa, tra l’Italia e l’Albania, di talché quella stessa attività risultavadel tutto funzionale agli scopi dell’associazione criminosa, che ripetutamente siavvantaggiava degli spostamenti del [OSCURATO:PERSONA] per esportare all’estero i mezzi agricoli rubati (v.p. 29-30 dell'ordinanza impugnata). Né si apprezzano illogicità nel percorso argomentativo del Tribunale, là dove sievidenzia che uno dei viaggi del ricorrente in Albania sarebbe stato finalizzato al ritiro didocumenti contraffatti: profilo, quest’ultimo, che è risultato ulteriormente avvincere ilricorrente alle attività dell’associazione indagata, come emerge in motivazione (p. 29dell'ordinanza impugnata). Tanto il pericolo di fuga e quello, concreto e attuale, direiterazione dei reati, quanto la valutazione in tema di pericolosità sociale risultanosaldamente ancorati, in motivazione, all’evidenziata attività predatoria compulsiva degliindagati articolatasi in rapidissima successione temporale, con furti di beni di elevato valoreeconomico, effettuati anche in luoghi di privata dimora, con quel che da ciò consegue alivello di pericolo per la collettività e, per quel che più rileva in questa sede, al ruolocertamente non secondario svolto dal ricorrente nel contesto dell’associazione, complice lasua attività di autotrasportatore. In tale cornice di riferimento non si vede quali sarebbero gli elementi idonei amettere in discussione il quadro delle esigenze cautelari posto a fondamento della misuragenetica e confermato dall’avversato provvedimento. Rimane solo da ricordare che, secondo l'orientamento di questa Corte, che ilCollegio condivide, l'ordinamento non conferisce alla Corte di cassazione alcun potere diriconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamentodelle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di valutazioni rientrantinel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione dellamisura cautelare, nonché del Tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui puntidevoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato, al fine di verificare cheil testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, lacui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l'esposizione delle ragionigiuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l'assenza di illogicità evidenti, ossiala congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (Sez. 2, n.56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760-01). Come ricordato, nessuno dei vizidenunciati è ravvisabile nell’ordinanza impugnata. 3. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto aspecifico, caratterizzandosi ledoglianze relative all’individuazione della misura per il tenore meramente contestativo, afronte di congrue ragioni, rese in motivazione, a sostegno dell’impossibilità di prognosifausta, quanto alla spontanea osservanza da parte dell’indagato delle prescrizioniconseguenti alla misura invocata. Né valgono a correggere il difetto di specificità del motivole vaghe notazioni espresse in chiusura del ricorso in tema di misura degli arrestidomiciliari, associata ai dispositivi previsti dall’art. 275 bis del codice di rito. Va rimarcata, in particolare, la radicale genericità con cui sono state prospettate lemodalità esecutive della misura auspicata (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 13744 del 24/02/2016,Schiorlin, Rv. 266782–01, relativo all’onere di specificità che incombe, anche nella materiacautelare, sul ricorrente al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che siassumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità). Come osservato dalTribunale, è risultata palesemente inadeguata la prospettazione della misura degli arrestidomiciliari presso una struttura ricettiva alberghiera, che dichiarava la propria disponibilità,condizionandola, tuttavia, all’assenza di altre prenotazioni. A tal proposito, il ricorrente ribaltala giusta prospettiva, rimproverando al Tribunale (che avrebbe elevato un dato formale aostacolo sostanziale) un difetto di specificità, ascrivibile, in realtà, al motivo dedotto, comegiustamente rilevato in motivazione. In disparte i superiori rilievi già dirimenti si osserva che il Tribunale hasufficientemente evidenziato le ragioni per cui si è ritenuto indefettibile il regime dellacustodia cautelare in carcere: a partire da quanto sopra esposto, è stata infatti evidenziatol’attivo inserimento del ricorrente nel contesto criminale di riferimento e l’esigenza diimpedire la latitanza all’estero (sulle condizioni oggettive ed "esterne" all'accusato, ricavabilida dati ambientali o di contesto - quali le sue concrete condizioni di vita in assenza di cautele- che possano attivarne la latente pericolosità, favorendo peraltro la recidiva, v. Sez. 2, n.53645 del 08/09/2016, Lucà, Rv. 268977 – 01). 3. Per le ragioni illustrate, il [OSCURATO:PERSONA] rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alpagamento delle spese processuali. Poiché dalla presente decisione non consegue larimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter,delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa siatrasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto, perchéprovveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda allacancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 21/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]
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