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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 13806/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso con annullamento con rinvio della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], emessa all'esito di giudizio abbreviato, il GUP presso il Tribunale di Foggia ha, tra gli altri, condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni tre di reclusione ed C 4.000,00 di multa, ritenuta l'ipotesi prevista dall'art.73, comma 5, d.P.R. n.309/1990 in relazione ai reati relativi alle sostanze stupefacenti, esclusa l'aggravante contestata in relazione all'art.80 dello stesso d.P.R., concesse le attenuanti generiche e ritenuto più grave il reato previsto dal capo K) dell'imputazione e tenuto conto della continuazione e della riduzione determinata dalla scelta del rito, con assoluzione in ordine ai reati contestati ai capi D), E), H) e I).

Con sentenza del 7.3.2019, la Corte d'appello di Bari ha respinto il ricorso dell'imputato e, in accoglimento dell'appello proposto dai Procuratore della Repubblica di Foggia, ha condannato il Clemente anche per i reati previsti dai capi D), E) ed I), determinando la pena finale in anni cinque di reclusione ed C 18.000,00 di multa, previa qualificazione dei reati stessi sotto la specie prevista dall'art.73, commi 1 e 6, d.P.R. n.309/1990, con attenuanti generiche ritenute equivalenti alla ritenuta aggravante e aumento di pena apportato per la continuazione.

La Corte di Cassazione, III sezione, con sentenza del 11.12.2020, n.5201/2021 (punto 1 del "considerato in diritto") ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal Clemente in ordine ai capi D), E) ed I) dell'imputazione, ha accolto il ricorso limitatamente al riconoscimento dell'aggravante prevista dall'art.73, comma 6, d.P.R. n.309/1990 in relazione ai capi F) e G), dichiarando altresì inammissibili i motivi di doglianza inerenti alla dedotta violazione del divieto di reformatio in peius e al bilanciamento delle circostanzer oltre che alla determinazione dell'aumento per la continuazione; ha quindi annullato con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bari limitatamente al predetto profilo.

Con sentenza del 11.10.2021, la Corte d'appello di Bari ha quindi escluso la circostanza aggravante prevista dall'art.73, comma 6, d.P.R. n.309/1990 in relazione ai citati capi F) e G) dell'imputazione e ha rideterminato la pena in anni quattro di reclusione ed C 14.000,00 di multa (così calcolata: pena base anni sei di reclusione ed C 27.000,00 di multa, ridotta per le già riconosciute attenuanti generiche ad anni quattro di reclusione ed C 18.000,00 di multa, aumenta ai sensi dell'art.81 cpv. cod.pen. ad anni sei di reclusione ed C 21.000,00 di multa e diminuita sino alla misura predetta per la scelta del rito).

2. Avverso la sentenza emessa a seguito del giudizio rescindente ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, articolando un unico motivo di doglianza; nel quale ha dedotto l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art.597 cod.proc.pen. per avere il Giudice di merito disposto un illegittimo aumento di pena per i reati satellite nonché per contestuale mancanza di motivazione sul punto; ha infatti dedotto che, nella sentenza resa il 7.3.2019, la Corte d'appello aveva condannato l'imputato - previa applicazione delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata aggravante - alla pena di anni cinque di reclusione ed C 18.000,00 di multa, partendo da una pena-base di anni sei di reclusione ed C 26.000,00 di multa, aumentata ad anni sette e mesi sei di reclusione ed C 27.000,00 di multa ai sensi dell'art.81 cpv. cod.pen., giungendo quindi alla pena finale con l'applicazione della diminuente determinata dalla scelta del rito; ha quindi rilevato che, in sede di giudizio di rinvio, la Corte d'appello aveva determinato l'aumento per la continuazione nella misura di anni due di reclusione e di C 3.000,00 di multa, in tal modo violando il predetto principio del divieto di reformatio in peius senza addurre alcuna motivazione sul punto.

3. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta/nella quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso con conseguente annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

4. Il ricorso è fondato.

In relazione al punto di diritto oggetto del ricorso, è stato rilevato che viola il divieto della reformatio in peius di cui all'art. 597, comma 4, cod. proc. pen., il giudice di appello che, pur diminuendo complessivamente la pena, a seguito di assoluzione parziale da uno o più capi di imputazione ovvero di eliminazione di una circostanza aggravante che abbia influito sul calcolo della pena finale, operi un diverso computo delle pene intermedie per effetto del vincolo della continuazione, in misura maggiore rispetto a quella fissata dal giudice di primo grado (Cass., sez.V, 10.7.2014, n.41188, Zavanese, RV. 261035; Cass., sez.III, 16.12.2014, n.17113/2015, C., RV. 263387; Cass., sez.II, 6.5.2016, n.34837, Savarese, RV. 267853; Cass., sez.II, 28.1.2022, n.16995, Somma, RV. 283113).

Ancora più specificamente è stato altresì affermato che nel giudizio di rinvio celebrato a seguito di annullamento della sola condanna per il reato più grave, il giudice non è vincolato nella determinazione della pena per il reato residuo, meno grave, alla quantità di pena già individuata quale aumento ai sensi dell' art. 81, cpv., cod. pen.; ma che tuttavia egli, proprio in relazione alla regola del divieto di reformatio in peius, non può irrogare una pena che, per specie e quantità, costituisca un aggravamento di quella individuata, nel giudizio precedente all'annullamento parziale, quale base per il computo degli aumenti a titolo di continuazione (Cass., sez.V, 19.5.2005, n.22134, Buononno, RV. 232153; Cass., sez.VI, 7.11.2012, n.4162/2013; Ancona, RV. 254263; Cass., sez.III, 18.11.2020, 36234, [OSCURATO:PERSONA], non massinnata).

Va quindi rilevato che, nel caso di specie, assunto come più grave nell'originaria pronuncia resa dalla Corte d'appello il reato contestato al capo K) (avente ad oggetto la detenzione ed il porto di una pistola semiautomatica in relazione agli artt.2 e 4 della

I. n.895/1967), l'annullamento con rinvio aveva specificamente ad oggetto la rideterminazione della pena per i reati satellite, previa esclusione per gli stessi dell'aggravante prevista dall'art.73, comma 6, d.P.R. n.309/1990.

In sede di giudizio di rinvio, quindi, la Corte d'appello non si è adeguata al dictum della sentenza di annullamento in quanto, all'esito della diminuzione della pena—base per la concessione delle circostanze attenuanti generiche (non più soggette a giudizio di bilanciamento stante l'esclusione dell'aggravante), ha però apportato sulla pena ridotta un aumento a titolo di continuazione dilla misura di due anni di reclusione ed C 3.000,00 di multa, superiore rispetto a quello apportato in sede di originario giudizio di appello e pari a un anno e mesi sei di reclusione ed C 1.000,00 di multa; in tale modo violando, sulla base dei principi predetti, il divieto di reformatio in peius.

5. Sulla base delle predette considerazioni, deve provvedere ai sensi dell'art.620, cod.proc.pen. all'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e alla conseguente rideterminazione della pena sulla base dell'aumento per la continuazione ritenuto nell'originaria sentenza della Corte d'appello di Bari, e alla conseguente quantificazione della pena medesima in anni tre e mesi otto di reclusione ed in C 12.666,00 di multa (così determinata: pena base, anni sei di reclusione ed C 27.000,00 di multa, diminuita per la circostanze attenuanti generiche ad anni quattro di reclusione ed C 18.000,00 di multa, aumentata per la continuazione ad anni cinque e mesi sei di reclusione ed C 19.000 di multa, diminuita alla misura finale per la scelta del rito).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'aumento ex art.81 cpv. c.p. e ridetermina tale aumento in anni uno e mesi sei di reclusione ed euro mille di multa, con conseguente quantificazione della pena finale in anni tre e mesi otto di reclusion

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso con annullamento con rinvio della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], emessa all'esito di giudizio abbreviato, il GUP presso il Tribunale di Foggia ha, tra gli altri, condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni tre di reclusione ed C 4.000,00 di multa, ritenuta l'ipotesi prevista dall'art.73, comma 5, d.P.R. n.309/1990 in relazione ai reati relativi alle sostanze stupefacenti, esclusa l'aggravante contestata in relazione all'art.80 dello stesso d.P.R., concesse le attenuanti generiche e ritenuto più grave il reato previsto dal capo K) dell'imputazione e tenuto conto della continuazione e della riduzione determinata dalla scelta del rito, con assoluzione in ordine ai reati contestati ai capi D), E), H) e I). Con sentenza del 7.3.2019, la Corte d'appello di Bari ha respinto il ricorso dell'imputato e, in accoglimento dell'appello proposto dai Procuratore della Repubblica di Foggia, ha condannato il Clemente anche per i reati previsti dai capi D), E) ed I), determinando la pena finale in anni cinque di reclusione ed C 18.000,00 di multa, previa qualificazione dei reati stessi sotto la specie prevista dall'art.73, commi 1 e 6, d.P.R. n.309/1990, con attenuanti generiche ritenute equivalenti alla ritenuta aggravante e aumento di pena apportato per la continuazione. La Corte di Cassazione, III sezione, con sentenza del 11.12.2020, n.5201/2021 (punto 1 del "considerato in diritto") ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal Clemente in ordine ai capi D), E) ed I) dell'imputazione, ha accolto il ricorso limitatamente al riconoscimento dell'aggravante prevista dall'art.73, comma 6, d.P.R. n.309/1990 in relazione ai capi F) e G), dichiarando altresì inammissibili i motivi di doglianza inerenti alla dedotta violazione del divieto di reformatio in peius e al bilanciamento delle circostanzer oltre che alla determinazione dell'aumento per la continuazione; ha quindi annullato con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bari limitatamente al predetto profilo. Con sentenza del 11.10.2021, la Corte d'appello di Bari ha quindi escluso la circostanza aggravante prevista dall'art.73, comma 6, d.P.R. n.309/1990 in relazione ai citati capi F) e G) dell'imputazione e ha rideterminato la pena in anni quattro di reclusione ed C 14.000,00 di multa (così calcolata: pena base anni sei di reclusione ed C 27.000,00 di multa, ridotta per le già riconosciute attenuanti generiche ad anni quattro di reclusione ed C 18.000,00 di multa, aumenta ai sensi dell'art.81 cpv. cod.pen. ad anni sei di reclusione ed C 21.000,00 di multa e diminuita sino alla misura predetta per la scelta del rito). 2. Avverso la sentenza emessa a seguito del giudizio rescindente ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, articolando un unico motivo di doglianza; nel quale ha dedotto l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art.597 cod.proc.pen. per avere il Giudice di merito disposto un illegittimo aumento di pena per i reati satellite nonché per contestuale mancanza di motivazione sul punto; ha infatti dedotto che, nella sentenza resa il 7.3.2019, la Corte d'appello aveva condannato l'imputato - previa applicazione delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata aggravante - alla pena di anni cinque di reclusione ed C 18.000,00 di multa, partendo da una pena-base di anni sei di reclusione ed C 26.000,00 di multa, aumentata ad anni sette e mesi sei di reclusione ed C 27.000,00 di multa ai sensi dell'art.81 cpv. cod.pen., giungendo quindi alla pena finale con l'applicazione della diminuente determinata dalla scelta del rito; ha quindi rilevato che, in sede di giudizio di rinvio, la Corte d'appello aveva determinato l'aumento per la continuazione nella misura di anni due di reclusione e di C 3.000,00 di multa, in tal modo violando il predetto principio del divieto di reformatio in peius senza addurre alcuna motivazione sul punto. 3. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta/nella quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso con conseguente annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 4. Il ricorso è fondato. In relazione al punto di diritto oggetto del ricorso, è stato rilevato che viola il divieto della reformatio in peius di cui all'art. 597, comma 4, cod. proc. pen., il giudice di appello che, pur diminuendo complessivamente la pena, a seguito di assoluzione parziale da uno o più capi di imputazione ovvero di eliminazione di una circostanza aggravante che abbia influito sul calcolo della pena finale, operi un diverso computo delle pene intermedie per effetto del vincolo della continuazione, in misura maggiore rispetto a quella fissata dal giudice di primo grado (Cass., sez.V, 10.7.2014, n.41188, Zavanese, RV. 261035; Cass., sez.III, 16.12.2014, n.17113/2015, C., RV. 263387; Cass., sez.II, 6.5.2016, n.34837, Savarese, RV. 267853; Cass., sez.II, 28.1.2022, n.16995, Somma, RV. 283113). Ancora più specificamente è stato altresì affermato che nel giudizio di rinvio celebrato a seguito di annullamento della sola condanna per il reato più grave, il giudice non è vincolato nella determinazione della pena per il reato residuo, meno grave, alla quantità di pena già individuata quale aumento ai sensi dell' art. 81, cpv., cod. pen.; ma che tuttavia egli, proprio in relazione alla regola del divieto di reformatio in peius, non può irrogare una pena che, per specie e quantità, costituisca un aggravamento di quella individuata, nel giudizio precedente all'annullamento parziale, quale base per il computo degli aumenti a titolo di continuazione (Cass., sez.V, 19.5.2005, n.22134, Buononno, RV. 232153; Cass., sez.VI, 7.11.2012, n.4162/2013; Ancona, RV. 254263; Cass., sez.III, 18.11.2020, 36234, [OSCURATO:PERSONA], non massinnata). Va quindi rilevato che, nel caso di specie, assunto come più grave nell'originaria pronuncia resa dalla Corte d'appello il reato contestato al capo K) (avente ad oggetto la detenzione ed il porto di una pistola semiautomatica in relazione agli artt.2 e 4 della I. n.895/1967), l'annullamento con rinvio aveva specificamente ad oggetto la rideterminazione della pena per i reati satellite, previa esclusione per gli stessi dell'aggravante prevista dall'art.73, comma 6, d.P.R. n.309/1990. In sede di giudizio di rinvio, quindi, la Corte d'appello non si è adeguata al dictum della sentenza di annullamento in quanto, all'esito della diminuzione della pena—base per la concessione delle circostanze attenuanti generiche (non più soggette a giudizio di bilanciamento stante l'esclusione dell'aggravante), ha però apportato sulla pena ridotta un aumento a titolo di continuazione dilla misura di due anni di reclusione ed C 3.000,00 di multa, superiore rispetto a quello apportato in sede di originario giudizio di appello e pari a un anno e mesi sei di reclusione ed C 1.000,00 di multa; in tale modo violando, sulla base dei principi predetti, il divieto di reformatio in peius. 5. Sulla base delle predette considerazioni, deve provvedere ai sensi dell'art.620, cod.proc.pen. all'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e alla conseguente rideterminazione della pena sulla base dell'aumento per la continuazione ritenuto nell'originaria sentenza della Corte d'appello di Bari, e alla conseguente quantificazione della pena medesima in anni tre e mesi otto di reclusione ed in C 12.666,00 di multa (così determinata: pena base, anni sei di reclusione ed C 27.000,00 di multa, diminuita per la circostanze attenuanti generiche ad anni quattro di reclusione ed C 18.000,00 di multa, aumentata per la continuazione ad anni cinque e mesi sei di reclusione ed C 19.000 di multa, diminuita alla misura finale per la scelta del rito). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'aumento ex art.81 cpv. c.p. e ridetermina tale aumento in anni uno e mesi sei di reclusione ed euro mille di multa, con conseguente quantificazione della pena finale in anni tre e mesi otto di reclusion
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