CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 aprile 2026
Cassazione n. 12469/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE- intimata-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCampania, n. 499/2018, depositata il 22/1/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/4/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione riceveva una cartella di pagamento aseguito di controllo automatizzato ex artt. 36-bis d.P.R. n. 600 delNumero registro generale 23677/2018Numero sezionale 3466/20261973 e 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972, per IRES, IVA e IRAP dell’annoNumero di raccolta generale 12469/2026d’imposta 2012, per complessivi euro 61.241,63. La imDpatua gpunbbalicvaazio ne 04/05/2026lamentando l’omessa notifica degli avvisi bonari e di non esseretenuta al pagamento di sanzioni, interessi e oneri di riscossione inquanto il proprio inadempimento era imputabile a forza maggiore,costituita dai notevoli ritardi con cui la PA provvedeva al pagamentodei corrispettivi.2. Con sentenza n. 1215/2016 la CTP di Benevento rigettava ilricorso, rilevando che non era dovuto alcun avviso alla societàricorrente, posto che le somme richieste erano quelle indicate dallacontribuente in dichiarazione.3. La CTR della Campania, con la sentenza n. 499/2018, confermavala sentenza di primo grado. Il giudice regionale:- ribadiva che non venivano in rilievo errori o omissioni nelladichiarazione, comportanti la necessità di liquidare una diversaimposta. La cartella era stata emessa a fronte del mancatopagamento delle imposte desumibili dai dati provenienti dalla stessacontribuente. Non sussistendo incertezza su aspetti rilevanti delladichiarazione, non occorreva una previa instaurazione delcontraddittorio né una comunicazione di quanto accertatodall’Amministrazione finanziaria;- riteneva che la contribuente non avesse provato chel’inadempimento fosse dipeso da forza maggiore, non essendoevidentemente sufficiente a tale fine l’esibizione di due fatturerimaste insolute.4. La contribuente ha proposto ricorso affidato a due motivi mentrel’ente impositore ha resistito con controricorso. L’agente per lariscossione, nonostante la notifica del 23/7/2018, è rimasto intimato.5. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE2 di 7Numero registro generale 23677/2018Numero sezionale 3466/20261. Con il primo motivo, rubricato «violazione e/o falsa applicazioneNumero di raccolta generale 12469/2026della L. 30 dicembre 2014, n. 311, art. 1 comma 412, e deDallta p uLb.b li2ca7zio ne 04/05/2026luglio 2000, art. 6, comma 5, in riferimento all'art. 360 c.p.c. n. 3c.p.c.», la ricorrente lamenta che le due disposizioni richiamate, incombinato disposto tra loro, dettano un principio generale secondocui, prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dallaliquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni, l’Agenzia delleentrate deve comunicare mediante raccomandata con avviso diricevimento l’esito dell’attività di liquidazione e, qualora sussistanoincertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, deve invitare ilcontribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, afornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti. Laratio è quella di permettere al contribuente di pagare il dovuto senzaessere gravato da oneri aggiuntivi. Nel caso in esame gli avvisibonari, che si assumono consegnati in dati 10/12/2014 e 28/4/2015,non sono mai stati notificati.2. Il motivo è infondato.La cartella è stata emessa per il mancato pagamento dell’impostaquantificata dal contribuente. L’Agenzia delle entrate non dovevafornire la prova delle notifiche dei due avvisi d’irregolarità perché laloro notifica non costituiva, a differenza di quanto ritenuto dalladifesa della ricorrente, “atto presupposto” della cartella dipagamento.2.1 Costituisce principio consolidato che la notifica della cartella dipagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche senon è stata emessa la comunicazione preventiva prevista dal terzocomma dell'art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973, ogni qual volta lapretesa derivi dal mancato versamento di somme esposte indichiarazione dallo stesso contribuente ovvero da una divergenza trale somme dichiarate e quelle effettivamente versate. Lacomunicazione preventiva all'iscrizione a ruolo è necessaria soloquando vengano rilevati degli errori nella dichiarazione, mentre in3 di 7Numero registro generale 23677/2018Numero sezionale 3466/2026caso di riscontrata regolarità dichiarativa non vi è alcun obbligo diNumero di raccolta generale 12469/2026preventiva informazione se il contribuente ha poi omesso dDi avtae purbsbalicraezi o ne 04/05/2026gli importi dichiarati (Cass. 17396/2010, Cass. 42/2014, Cass.376/2019 e Cass. 33344/2019). In tale ipotesi non è dovuta lacomunicazione d’irregolarità, né, in ogni caso, dall’omissione dellacomunicazione può derivare la non debenza o la riduzione dellesanzioni e degli interessi (Cass. 18405/2021 e Cass. 18163/2025). Idati contabili risultanti dalla liquidazione automatica si considerano,a tutti gli effetti, come dichiarati dal contribuente o anche, in materiadi tributi diretti, dal sostituto d'imposta, sicché sarebbe inutilecomunicare al dichiarante i risultati del controllo automatico einterloquire con lui, se questi coincidono col dichiarato, ossia se nonemerga alcun errore.2.2 Qualora poi dai controlli automatici eseguiti emerga unrisultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovverodai controlli eseguiti dall'ufficio, ai sensi dell’art. 36-bis, comma 2-bis d.P.R. n. 600 del 1973 emerga un'imposta o una maggioreimposta, l’obbligo a carico dell'amministrazione della comunicazioned’irregolarità non è sanzionato da nullità, venendo in rilievo unaforma attenuata di partecipazione del contribuente nelprocedimento, inidonea a generare un vincolo procedimentale intermini di obbligatoria attivazione del contraddittorioendoprocedimentale. L’obbligo di contraddittorio preventivo dell’art.6, comma 5, legge n. 212 del 2000, espressamente sanzionato incaso d’inosservanza con l’annullamento dei provvedimenti emessi insua violazione, non è imposto in tutti i casi in cui si debba procederea iscrizione a ruolo, ai sensi dell’art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973,ma nei limiti in cui "sussistano incertezze su aspetti rilevanti delladichiarazione" (Cass. 8342/2012, Cass. 15584/2014, Cass.12023/2015 e Cass. 18405/2021).3. Con il secondo motivo, rubricato «violazione e/o falsa applicazionedel D.lgs. n. 472/1997, art. 6 comma 5, in riferimento all'art. 3604 di 7Numero registro generale 23677/2018Numero sezionale 3466/2026c.p.c. n. 3 c.p.c.», la ricorrente deduce che la sentenza merita diNumero di raccolta generale 12469/2026essere cassata nella parte in cui ha respinto il ricorso per noDnat ae psubsbelicraezio ne 04/05/2026stata fornita prova dell’esimente della forza maggiore. La nozione diforza maggiore richiamata dall’art. 6 d.lgs. n. 472 del 1997 deveessere interpretata in modo conforme a quanto elaborato dallagiurisprudenza unionale e fatto proprio dalla giurisprudenza dilegittimità. Per la sua configurazione si richiede un elementooggettivo, relativo a circostanze anomale ed estranee all’operatore,e un elemento soggettivo, costituito dall’obbligo dell’interessato dipremunirsi contro le conseguenze dell’evento anormale. Laricorrente aveva provato l’impossibilità di adempiere alle proprieobbligazioni per fatto imputabile alla PA, depositando fatture scadutee non incassate indirizzate agli enti locali nonché solleciti dipagamento.4. Il motivo è inammissibile.4.1 In materia tributaria e fiscale, la nozione di forza maggiorerichiede la sussistenza di un elemento oggettivo, relativo allecircostanze anormali ed estranee all'operatore, e di un elementosoggettivo, costituito dall'obbligo dell'interessato di premunirsicontro le conseguenze dell'evento anormale adottando misureappropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi, dovendo lasussistenza di tali elementi essere oggetto d’idonea indagine daparte del giudice, sicché non ricorre in via automatica l’esimente nelcaso di mancato pagamento dovuto alla temporanea mancanza diliquidità (Cass. 22153/2017 e Cass. 39548/2021). Questa Corte haanche affermato che in tema di sanzioni tributarie, posto che il dirittosanzionatorio ha natura punitiva, la forza maggiore va intesasecondo la sua accezione penalistica, e va quindi riferita a unavvenimento imponderabile che annulla la signoria del soggetto suipropri comportamenti, elidendo il requisito della coscienza evolontarietà della condotta; ne consegue che non risponde a talenozione la crisi di liquidità derivante dal reiterato, per quanto grave,5 di 7Numero registro generale 23677/2018Numero sezionale 3466/2026Numero di raccolta generale 12469/2026inadempimento di pubbliche amministrazioni debitrici, peraltroData pubblicazione 04/05/2026prevedibile. L'esimente prefigura allora la situazione di un soggettoassolutamente privo della possibilità di sottrarsi a una forza per luiirresistibile (il soggetto non agit sed agitur), come emerge, da unlato, dall'art. 46 c.p., il quale enuclea un'ipotesi speciale di forzamaggiore disciplinando il costringimento fisico ed esplicitandone icaratteri e, dall'altro, dall'art. 54 c.p., il quale regola l'ipotesi diversain cui la volontà dell'autore sia coartata in modo non assoluto bensìrelativo, residuando in capo al soggetto un margine di scelta. Inquesto contesto, la situazione di carenza di liquidità derivante dairitardi, anche notevoli, dei pagamenti delle pubblicheamministrazioni non riesce ad assurgere alla nozione di forzamaggiore (Cass. 11111/2022).4.2 Il motivo è inammissibile perché il giudice di merito conriferimento a lamentati inadempimenti della PA aveva specificato chenon è “[…] evidentemente sufficiente a tale fine l’esibizione di duefatture rimaste insolute” (v. motivazione della sentenza, pag. 3).Evidenziato che la nozione di forza maggiore va intesa in senso piùrestrittivo di quanto sostiene la ricorrente, non essendo di regolaravvisabile nel caso in cui il contribuente si dolga chel’inadempimento sia connesso a quello di un terzo, specie seprevedibile, con il motivo si mira in realtà a ottenere la rivalutazionedei fatti già operata dal giudice di merito, così da realizzare unasurrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo nonconsentito, terzo grado di merito (Cass. 8758/2017 e Cass.21381/2006). Oggetto del giudizio non è l’analisi e l’applicazionedelle norme invocate, bensì l’apprezzamento delle prove, rimessoalla valutazione del giudice di merito (Cass. 17744/2022 e Cass.3340/2019). Questa Corte ha tuttavia più volte chiarito che con laproposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non puòrimettere in discussione, contrapponendone uno difforme,l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli6 di 7Numero registro generale 23677/2018Numero sezionale 3466/2026elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso cheNumero di raccolta generale 12469/2026l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindDatac aputbobl icdaziio ne 04/05/2026legittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non èconferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, masolo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e dellacorrettezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice dimerito, cui resta riservato d’individuare le fonti del proprioconvincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarnequelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass.23872/2020 e Cass. 9097/2017).5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. I compensi infavore dell’Agenzia delle entrate, tenuto conto dei parametri del d.m.n. 55 del 2014 e del valore della causa, sono liquidabili nella sommadi euro 5.600,00. Sussistono i presupposti processuali per imporreal contribuente il pagamento del cd. doppio contributo unificato. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento infavore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità,liquidate nella somma di euro 5.600,00 per compensi, oltre allespese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater deld.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della legge n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 23/4/2026la PresidenteRoberta Crucitti7 di 7