CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 giugno 2023
Cassazione n. 23271/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6733/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta individuale MONDOWIND, elettivamente domiciliato in Roma, via Sebino n. 11,presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale autenticata dal [OSCURATO:PERSONA] in data 10 febbraio 2020 (rep. 31039) -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in R oma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 5, presso lo studio dell’ A vvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall' A vvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona n. 39/2020 depositata il17/1/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/6/2023dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 3/2019, dichiarava il fallimento di [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta individuale Mondowind di [OSCURATO:PERSONA], su istanza di [OSCURATO:PERSONA]. 2. La Corte d’appello di Ancona, a seguito del reclamo presentato dal Graziani, rilevava – fra l’altro e per quanto qui di interesse – che il contraddittorio era stato ritualmente instaurato con la notifica dell’istanza di fallimento e degli atti consequenziali, entro l’anno dalla cessazione dell’attività della ditta, presso la sede sociale dell’impresa, in un primo tempo,presso la casa comunale, in seguito, ed anche all’indirizzo p.e.c. della ditta rimasto attivo. Osservava, inoltre, che il reclamante non aveva assolto l’onere che su di lui incombeva di dimostrare il mancato superamento delle soglie di fallibilità, né aveva ovviato a tale omissione in sede di reclamo. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza di rigetto del reclamo, depositata in data 17 gennaio 2020, prospettando sei motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. L’intimato fallimento di [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Considerato che: 4.1 Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 15, comma 3, l. fall., 107, comma 1, d.P.R. 1229/1959 e 138, comma 2, cod. proc. civ.: il tribunale, sul presupposto che la notificazione fatta dalla cancelleria non fosse valida, aveva disposto un rinvio onde consentire il perfezionamento della notifica del ricorso e degli atti consequenziali al Graziani presso la sua residenza. La Corte distrettuale si è posta in contrasto con un simile accertamento, senza spiegare le ragioni che avrebbero reso valida la notificazione a mezzo p.e.c.. Oltre a ciò, la Corte d’appello ha erroneamente confuso ed equiparato i differenti procedimenti notificatori previsti dall’art. 15, comma 3, l. fall., non indagando se fosse stato osservato l’ordine tassativo delle modalità di notificazione previste da tale norma e se si fossero verificati i rigidi presupposti per accedere alle modalità subordinate dinotifica presso la sede legale e la casa comunale. 4.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione degli artt. 15, comma 3, e 10, comma 1, l. fall. e 138, comma 2, cod. proc. civ., perché la Corte d’appello ha ritenute valide le notificazioni effettuate via p.e.c. e per rifiuto del Graziani, senza verificare, rispetto alla prima, la riconducibilità dell’indirizzo p.e.c. utilizzato all’impresa, rispetto alla seconda la certa identità del consegnatario. 4.3 Il terzo motivo di ricorso prospetta la violazione degli artt. 111, comma 6, Cost. e 132, comma 1, cod. proc. civ., in quanto la sentenza impugnata avrebbe omesso di motivare, o motivato in maniera soltanto apparente, in ordine alla validità della noti fica effettuata tramite p.e.c. o per rifiuto. 5. I motivi, da esaminarsi congiuntamente in ragione della loro parziale sovrapponibilità, non sono fondati. L'art. 15, comma 3, l. fall. prevede, nell’ordine ed in via man mano subordinata, tre sole distinte forme di notificazione del ricorso di fallimento e del relativo decreto di convocazione: la notifica va in primo luogo eseguita, a cura della cancelleria, all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore (risultante dal R.I. o dall'indice nazionale degli indirizzi p.e.c.delle imprese e dei professionisti); nel caso in cui, per qualsiasi ragione, questa modalità di notificazione non risulti possibile o non abbia esito positivo, la notifica, a cura del creditore istante, va effettuata dall'ufficiale giudiziario di persona, a norma dell’art. 107, comma 1, d.P.R. 1229/59, presso la sede del debitore risultante dal R.I.; infine, qualora neppure questa modalità sia attuabile, la notifica si esegue con il deposito dell’atto presso la casa comunale della sede iscritta nel R.I. e si perfeziona nel momento del deposito stesso. La Corte d’appello ha ravvisato la piena validità della notifica effettuata “presso l’indirizzo pec della ditta, rimasto attivo”. Una simile constatazione - che registra, da un lato, la riferibilità dell’indirizzo p.e.c. utilizzato alla ditta di cui il fallito era titolare, dall’altro il fatto che tale indirizzo fosse rimasto attivo dopo la cessazione dell’attività della ditta – atte sta la ritualità della notifica dell’istanza di fallimento secondo la modalità preferenziale prevista dall’art. 15, comma 3, l. fall., rendendo di conseguenza prive di rilevanza le considerazioni aggiuntive compiute dalla Corte distrettuale rispetto alle notifiche, ultronee, che erano state eseguite secondo le modalità subvalentipreviste dalla norma. L’accertamento non si presta a censure né sotto un profilo motivazionale, dato che reca argomentazioni obiettivamente idonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, né sotto un profilo procedurale, poiché il ricorso per la dichiarazione di fallimento può essere notificato all’imprenditore, ai sensi dell'art. 15, comma 3, l. fall., all'indirizzo di posta elettronica certificata dallo stesso in precedenza comunicato al registro delle imprese anche nel caso in cui l’impresa sia già stata cancellata dal registro delle imprese e dunque, a maggior ragione, quando la stessa abbia semplicemente cessato la sua attività (Cass.602/2017, Cass. 25701/2017, Cass. 17946/2016). 6. Il quarto motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 10 l. fall. e 2082 cod. civ., in quanto la Corte d’appello, pur facendo riferimento al termine annuale previsto dall’art. 10 l. fall., ha omesso di rilevare d’ufficio che la sentenza dichiarativa di fallimento (pubblicata in data 15 febbraio 2019) era stata pronunciata oltre tale termine, posto che la ditta aveva cessato la sua attività sin dal 31 agosto 2017, e comunque in assenza del presupposto essenziale previsto dagli artt. 1 l. fall. e 2082 cod. civ., ossia la qualità di imprenditore commerciale in capo al debitore. 7. Il motivo non è fondato. La censura in esame intende valorizzare, in funzione dell’applicazione della disciplina dell’art. 10 l. fall., l’epoca in cui l’attività di impresa dell’odierno ricorrente era cessata. La tesi si pone in evidente contrasto con il contenuto della norma, che prevede, tanto per gli imprenditori individuali quanto per quelli collettivi, che il termine di un anno dalla cessazione dell'attività decorra dalla cancellazione dal registro delle imprese. Questo disposto normativo è stato inteso dalla giurisprudenza di questa Corte nel senso che il termine di un anno, entro il quale l'imprenditore individuale che abbia cessato la sua attività può essere dichiarato fallito ai sensi dell'art. 10 l. fall., decorre esclusivamente dalla cancellazione dal registro delle imprese e senza possibilità per l'imprenditore medesimo di dimostrare il momento anteriore dell'effettiva cessazione dell'attività (Cass. 17377/2020, Cass. 8092/2016). Pertanto, nel caso di specie la persistente iscrizione nel registro delle imprese rendeva del tutto ammissibile la declaratoria di fallimento sollecitata da [OSCURATO:PERSONA]. 8.1 Il quinto motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 2, l. fall., 2425 cod. civ., 85, 86, 88, 90, 91, 92 e 93 d.P.R. 600/1973: la Corte d’appello, recependo il mero dato tributario dei ricavi lordi ai fini della verifica del superamento delle soglie di fallibilità indicato nella dichiarazione dei redditi, ha –in tesi – violato tali norme, perché rientrano nei ricavi lordi a fini tributari una pluralità di elementi che non possono essere presi in considerazione per il computo delle soglie di fallibilità, quali i proventi finanziari, le rivalutazioni e i proventi straordinari. 8.2 Il sesto motivo di ricorso prospetta il carattere apparente e illogico della motivazione della sentenza impugnata, in violazione degli artt. 111, comma 6, Cost. e 132, comma 1, cod. proc. civ., perchéla stessa ha valorizza to , da un lato, le condotte anomale ed elusive del Graziani, malgrado le stesse non avessero alcuna rilevanza rispetto ai requisiti di fallibilità, dall’altro le discrepanze fra modelli unici e registri i.v.a., scontrini e fatture di vendita e di acquisto non registrate relative all’anno 2017, le quali costituivano soltanto elementi neutri che non toglievano necessariamente attendibilità alle scritture prodotte. Inoltre, la motivazione della decisione è apparente, a dire del ricorrente, laddove sostiene che la mancanza di documentazione della cessione dell’attività era ricollegabile presuntivamente a tentativi di dissimulazione dello stato di insolvenza, poiché simili argomenti non consentono di comprendere le ragioni per cui l’assenza di un documento potesse costituire una condotta di dissimulazione. 9. I motivi, da esaminarsi congiuntamente in ragione del rapporto di connessione che li lega, sono inammissibili. 9.1 L'onere della prova del mancato superamento dei limiti di fallibilità previsti dall'art. 1, comma 2, l. fall. grava sul debitore, atteso che questa disposizione pone come regola generale l'assoggettamento a fallimento degli imprenditori commerciali e, come eccezione, il mancato raggiungimento dei presupposti dimensionali ivi previsti (Cass. 625/2016, Cass. 13746/2017, Cass.25188/2017). L’espressione “possesso congiunto” utilizzata in esordio dall’art. 1, cpv., l. fall. impone, poi, che il mancato superamento sia stato mantenuto rispetto a ciascun parametro di non fallibilità e lungo tutto il periodo temporale di riferimento (tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento per i requisiti di cui alle lettere a e b ovvero almomento della dichiarazione di fallimento, per il requisito sub c; Cass. 3158/2018), sicché non sfugge al fallimento l’imprenditore che abbia superato anche solo uno dei valori soglia per una sola volta (Cass. 2711/2021). L’onere della prova gravante sul debitore riguarda perciò il mancato superamento di ciascuno dei limiti dimensionali previsti dall’art. 1, comma 2, l. fall. nel periodo di riferimento. 9.2 La Corte di merito non si è limitata adaccertare il superamento della soglia di € 200.000 di ricaviper l’anno 2015, a cui si riferisce il quinto motivo, o a registrare le condotte e le discrepanze relative all’anno 2017, criticate dal sesto motivo di ricorso, ma ha pure posto in evidenza la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno 2016 e l’omessa indicazione nella dichiarazione per l’anno 2015 dell’attivo patrimoniale, al fine di constatare poi che il reclamante non aveva adeguatamente assolto l’onere che su di lui incombeva in ordine alla dimostrazione del mancato superamento delle soglie di fallibilità. Quest’ultimo rilievo, di per sé, vale a giustificare la constatazione della Corte d’appello, poiché la presentazione dell’istanza di fallimento nell’anno 2018 imponeva al reclamante di dimostrare il mancato superamento dei limiti previsti per l’attivo patrimoniale e per i ricavi negli esercizi 2015, 2016 e 2017 e del limite previsto per i debiti al momento della dichiarazione di fallimento. Le critiche presentate si appuntano su taluno dei limiti dimensionali (ricavi per l’anno 2015, tutti i requisiti per l’anno 2017), ma non si curano di censurare quanto osservato dalla Corte di merito rispetto agli altri. Ne discende l’inammissibilità dei mezzi in esame, giacché – come detto - l’omessa dimostrazione del mancato superamento di anc he solo una soglia fra quelle previste dall’art. 1, comma 2, l. fall. è sufficiente a far ritenere non assolto l’onere probatorio che l’art. 1, comma 2, l. fall. attribuisce al fallendo. 10. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 5.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della