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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 maggio 2023

Cassazione n. 20584/2023

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p. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 20644/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliati in ROMA, presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] che li rappresentae difende; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- Adunanzadel 10 maggio 2023 - R.G. n. 20644/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri avverso la sentenza n. 7838/2019 della CORTE D’APPELLO DI ROMAdepositatail 16/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI;Adunanzadel 10 maggio 2023 - R.G. n. 20644/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], consentenza resa in data 16/12/2019, la Corte d’appello di Roma harigettato l’appello proposto dai ricorrenti indicati in epigrafe avverso lasentenza con la quale il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda propostada [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MariaTeresa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per lacondanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri al risarcimento dei danni subiti in ragione della tardiva e incompleta trasposizione nell’ordinamento italiano delle direttive comunitarie concernenti il riconoscimentodel compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazioneuniversitaria, nonché nella parte in cui ha rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] per il conseguimento di un importorisarcitorio di maggiore entità rispetto a quello conseguito in relazioneal ridetto inadempimento dello Stato italiano; a fondamento della de cisione assunta, la corte territoriale ha sottolineato come del tutto correttamente il primo giudice avesse disattesola domanda proposta dai ricorrenti (diversi dalla Puleo), non avendoquesti ultimi offerto la prova di aver frequentato un corso di specializzazione ricompreso negli elenchi a tal fine previsti dalle direttive comunitarie, così come del tutto correttamente avesse disattesola domanda proposta dalla Puleo, non potendo riconoscersi, in favore della stessa, un importo risarcitorio diverso da qu ello già riconosciutole,attesa l’inapplicabilità del d.lgs. n. 257/1991 ai medici (come la Puleo) iscritti a corsi di specializzazione in epoca anteriore all’entratain vigore di tale fonte normativa;Adunanzadel 10 maggio 2023 - R.G. n. 20644/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri avversola sentenza d’appello, tutti i ricorrenti indi cati in epigrafe propongono ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi d’impugnazione; la Presidenza del Consiglio dei ministri non ha svolto difese in questasede; latrattazione è stata fissata ai sensi dell’art. 380 - bis.1. c.p.c. ; ilPubblico M inistero non ha depositato conclusioni; iricorrenti hanno depositato memoria; consideratoche, conil primo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza d’appello per violazionee falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimentodel danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento didirettive comunitarie, degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, delle Dir.

CEE 82/76, 75/363 e 93/16, delle sentenze della Corte di Giustizia Europea 25 febbraio 1999 (procedimento C - 131/97) e del 3 ottobre 2000;degli artt. 2, 3, 10 e 97 Cost, dell’art. 6 del d.lgs. n. 257/91 e dell’art 11 della legge n. 370/99; violazione e falsa applicazione del REGCE 3/5/1998 n. 974/98 e RGCE 31 dicembre 1998 n. 2866/982; degli artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 c.c., dell’ar t. 11 della legge n. 370/99e del d.lgs. n. 257/91; violazione dell’art. 112 c.p.c., nonché peromesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione ai nn. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuta ammissibile l a rilevazione d’ufficio, anche in appello, dell’eccezioneconcernente la non conformità ai requisiti previsti dalla normativa comunitaria del corso di specializzazione seguito dall’interessato (là dove detta eccezione, in quanto nella specie Adunanzadel 10 maggio 2023 - R.G. n. 20644/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri sollevata dall a controparte costituitasi tardivamente nel giudizio di primogrado, doveva ritenersi inammissibile); sotto altro profilo, i ricorrenti sottolineano come del tutto erroneamentela corte territoriale avesse escluso la riconducibilità dei corsi di specializz azione frequentati dagli odierni ricorrenti alle declaratorie previste nella normativa comunitaria e, in ogni caso, l’equipollenzadei medesimi corsi ad analoghi corsi previsti da almeno due Stati dell’Unione europea, avuto riguardo, da un lato, alla riconducibilità dei corsi di ‘Clinica pediatrica’ (frequentato da [OSCURATO:PERSONA]) e di ‘Neonatologia e patologia neonatale’ (frequentato da MariaLetizia Notarmuzi) a ‘Pediatria’ ( Allemagne: Kinderheilkunde ”) e, dall’altro, all’avvenuta inclusione, dei corsi frequentati dagli odierni ricorrenti, negli elenchi previsti dai successivi decreti ministeriali destinatiad aggiornare le originarie previsioni comunitarie; ilmotivo è infondato; osservapreliminarmente il Collegio come, al caso di specie, debba trovareapplicazione il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, in tema di indennità per mancata percezionedi adeguata remunerazione per la frequenza delle scuole di specializzazione in medicina, l'inclusione dei corsi d i specializzazione negli elenchi allegati alle direttive europee che hanno imposto tale remunerazione,ovvero la loro equipollenza a corsi previsti in almeno due Stati membri, è un fatto costitutivo della domanda e, quindi, va allegato e dimostrato dal med ico attore, con la conseguenza che la relativacontestazione non è oggetto di un'eccezione, in senso stretto oin senso lato, ma di una mera difesa, e, pertanto, non è preclusa in appello dal divieto ex art. 345, comma 2, c.p.c., fatti salvi gli effetti Adunanzadel 10 maggio 2023 - R.G. n. 20644/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri della eventuale non contestazione, la quale può operare esclusivamente rispetto alle deduzioni in fatto (cioè, riguardo alla equipollenza della specializzazione), non già alle questioni giuridiche (quali la corrispondenza tra la specializzazione conseguita e quelle espressamenteincluse negli elenchi) (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 25363 del25/08/2022, Rv. 665442 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 37251 del 29/11/2021,Rv. 663320 - 01); ciò premesso, in contrasto con quanto sostenuto dagli odierni ricorrenti,escluso il ricorso di alcun difetto di contestazione sul punto, del tutto correttamente il giudice a quo ha ritenuto ammissibile la rilevazione d’ufficio, anche in appello, dell’eccezione concernente la non conformità ai requisiti previsti dalla normativa comuni taria del corso di specializzazione seguito dagli interessati, ovvero la loro equipollenzaa corsi previsti in almeno due Stati membri; nel merito, dev’essere preliminarmente rilevata l’inammissibilità della questione concernente la pretesa riconducibilità dei corsi di ‘Clinicapediatrica’ e di ‘Neonatologia e patologia neonatale’ a ‘Pediatria’ (Allemagne:Kinderheilkunde”), avendone i ric orrenti sollevato il rilievo senzail conforto di alcuna specifica allegazione a supporto, in palese violazionedegli oneri di cui all’art. 366, n. 6, c.p.c.; al riguardo, varrà osservare come, innegabilmente, i corsi di specializzazione in esame non possa no ritenersi espressamente previsti e, come tali, corrispondenti ad uno di quelli indicati negli elenchi di cui alle direttive europee invocate dalle interessate, come emerge dalle rispettive denominazioni, che sono oggettivamente diverse,almeno in parte, da quelle indicate nelle direttive;Adunanzadel 10 maggio 2023 - R.G. n. 20644/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri dunque, il diritto all’adeguata remunerazione, in relazione a tali corsi,non potrebbe affermarsi, se non mediante l’allegazione e la prova (nellaspecie, neppure dedotte) della loro equivalenza/equipollenza con unodei corsi espressamente previsti negli elenchi allegati alle direttive europee, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte (cfr., da ultimo, cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 39826 del 14/12/2021, con i richiamiagli ulteriori precedenti); quantoalla qu estione concernente la dedotta avvenuta inclusione, dei corsi frequentati dagli odierni ricorrenti, negli elenchi previsti dai successivi decreti ministeriali destinati ad aggiornare le originarie previsioni comunitarie, è appena il caso di rilevare, in co ntrasto con quanto sostenuto dai ricorrenti, come, secondo l’insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, debba escludersi il diritto al risarcimentodel danno (per inadempimento della direttiva 26 gennaio 1982, n. 82/76/CEE riassuntiva delle diretti ve 16 giugno 1975, n. 75/362/CEEe n. 75/363/CEE) in favore dei medici specializzandi che abbiano frequentato corsi di specializzazione non comuni ad almeno dueStati dell'Unione europea in base agli elenchi di dette direttive e li abbiano conclusi prima d ei decreti ministeriali di conformità delle specializzazioniconseguite a quelle elencate, non potendosi ravvisare un illecito comunitario nel mancato ampliamento del novero delle specializzazioniequipollenti, il quale costituiva una facoltà per gli Stati membrie non già un obbligo imposto dalla normativa comunitaria (Sez. 3,Ordinanza n. 20303 del 26/07/2019, Rv. 654780 - 01); proprioin forza di tale orientamento – ripetutamente fatto proprio dalla giurisprudenza di legittimità e qui ribadito al fine di assicurarne continuità – dev’essere esclusa alcuna rilevanza al richiamo Adunanzadel 10 maggio 2023 - R.G. n. 20644/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri all’ordinanzan. 9327 del 2023 di questa Corte contenuto nella memoria da ultimo depositata dagli odierni ricorrenti , tanto in ragione del la indeterminatezza di tale provvedimento , quanto (e soprattutto) a causadel suo radicale contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimitàgià in precedenza richiamata sul punto , segnatamente con riguardo all’irrilevanza del d.m. 31 ottobre 1991 successivamente intervenuto; nella specie, avendo il giudice a quo espressamente rilevato la mancata dimostrazione, da parte dei ricorrenti, che “nel periodo compreso tra la scadenza del termine per lo Stato italiano di dare attuazione alle direttive comunitarie (1982), e il complet amento del corso di specializzazione da parte dei medici odierni appellanti […], esistesse una norma sulla ‘equipollenza’ della specializzazione da costorofrequentate”, del tutto legittimamente è stato escluso il diritto deglistessi al rivendicato risarc imento del danno; conil secondo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza d’appello perviolazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia dirisarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento didirettive comunitarie, degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, delle Dir.

CEE 82/76, 75/363 e 93/16, delle sentenze della Corte di Giustizia Europea 25 febbraio 1999 (procedimento C - 131/97) e del 3 ottobre 2000;degli artt. 2, 3, 10 e 97 Cost, dell’art. 6 del d.lgs. n. 257/91 e dell’art 11 della legge n. 370/99; violazione e falsa applicazione del REGCE 3/5/1998 n. 974/98 e RGCE 31 dicembre 1998 n. 2866/982; degli artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 c.c., dell’art. 11 della legge n. 370/99e del d.lgs. n. 257/91; violazione dell’art. 112 c.p.c., nonché peromesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione ai nn. 3 e Adunanzadel 10 maggio 2023 - R.G. n. 20644/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri 5 dell’art. 360 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente esclusoil diritto della Puleo al conseguimento di un importo risarcitorio (connessoall’inadempimento dello Stato italiano nel recepimento della disciplina comunitaria) maggiore rispetto a quello concretamente riconosciutole,quantomeno rapportabile agli importi previsti dal d.lgs. n.257/91, oltre alla rivalutazione monetaria dovuta; conil terzo mot ivo i ricorrenti censurano la sentenza d’appello per violazioneo falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 c.c., dell’art.11 della legge n. 370/99 e del d.lgs. n. 257/91, nonché per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in punt o di liquidazione del danno (in relazione ai nn. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c.), peravere la corte territoriale omesso di liquidare, in favore della Puleo, oltrealla rivalutazione monetaria, altresì gli interessi compensativi in considerazionedel carattere di debito di valore dell’importo risarcitorio allastessa spettante; con il quarto motivo, i ricorrenti censurano la sentenza d’appello perviolazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia dirisarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento didirettive comunitarie, degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, delle Dir.

CEE 82/76, 75/363 e 93/16, delle sentenze della Corte di Giustizia Europea 25 febbraio 1999 (procedimento C - 131/97) e del 3 ottobre 2000; degli artt. 2, 3, 10 e 97 Cost.; violazione e falsa applicazione dell’art.1 del protocollo n. 1 alla Cedu; dell’art. 6 del d.lgs. n. 257/91 edell’art 11 della legge n. 370/99; violazione e falsa applicazione del REGCE 3/5/1998 n. 974/98 e RGCE 31 dicembre 1998 n. 2866/982 ; degli artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 c.c., dell’art. 11 della legge n. 370/99e del d.lgs. n. 257/91; violazione dell’art. 112 c.p.c., nonché Adunanzadel 10 maggio 2023 - R.G. n. 20644/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri peromesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione ai nn. 3 e 5dell’art. 360 c.p.c.), per avere la cor te territoriale omesso di rilevare come la mancata corresponsione di un adeguato risarcimento del danno per l’omessa trasposizione delle direttive europee nell’ordinamento interno, nonché il mancato riconoscimento della rivalutazione monetaria e degli inte ressi compensativi sulle somme risarcitorie,costituiscano un’ingerenza nel diritto al pacifico godimento deibeni incompatibile con l’art. 1 del protocollo n. 1 alla Cedu, avuto riguardo alla sostanziale inadeguatezza degli importi liquidati in accordoalla previsione di cui all’art. 11 della legge n. 370/99, rispetto aquelli previsti dall’art. 6 del d.lgs. n. 257/1991, per di più in assenza del riconoscimento della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi, con l’ulteriore conseguente discri minazione arbitraria consumata, rispetto ai colleghi destinatari di trattamenti di maggior favore, in violazione dell’art. 14 Cedu, sì da legittimare la sottoposizione della corrispondente questione al vaglio pregiudiziale dellaCorte di giustizia dell’Uni one Europea; tutti e tre i motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione– sono inammissibili, ex art. 360 - bis n. 1 c.p.c., avendo laCorte d’appello deciso sui punti in contestazione in modo conforme allagiurisprudenza di questa Corte e non offrendo, l'esame dei motivi di ricorso, elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa; lagiurisprudenza di legittimità ha, infatti, da tempo chiarito che, in temadi risarcimento dei danni per la mancata tempestiva trasposizione delledirettive comunitarie nn. 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE infavore dei medici frequentanti le scuole di specializzazione in epoca Adunanzadel 10 maggio 2023 - R.G. n. 20644/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri anteriore all'anno 1991, deve ritenersi che il legislatore, con l'aestimatio del danno effettuata dall'art. 11 della legge n. 370 del 1999,abbia proceduto a un sostanziale atto di adempimento parziale soggettivo valevole anche nei confronti di coloro non ricompresi nel citatoart. 11; aquesti non può invece applicarsi l'art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, in quanto tale decr eto, nel trasporre nell'ordinamento interno le direttivein questione, ha regolato le situazioni future con la previsione, apartire dall'anno accademico 1991 - 1992, di condizioni di frequenza dei corsi diverse e più impegnative rispetto a quelle del period o precedente(Cass. Sez.

U. 27/11/2018, n. 30649); quanto alle situazioni anteriori, con l' aestimatio del danno effettuata dall'art. 11 della legge n. 370 del 1999, alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delle direttive si è sostituita un'obbligazione avente natura di debito di valuta, rispetto alla quale — secondo le regole generali di cui agli artt. 1219 e 1224 cod. civ. — gli interessi legali possono essere riconosciuti solo dall'eventuale messa in mora o, in difetto, dalla noti ficazione della domandagiudiziale (Cass. 09/02/2012, n. 1917 e succ. conff., citata adesivamentedalle Sezioni Unite da ultimo richiamate: pag. 14 punto 5.3), nederiva anche l'esclusione della spettanza della rivalutazione e correlati interessi compensativi (Cass. 06/11/2014, n. 23635; 17/01/2019,n. 1059); taleliquidazione legislativa è − come tale − di norma satisfattiva, salvorigorosa prova, da parte del danneggiato, di circostanze diverse da quelle normali, tempestivamente e analiticamente dedotte in Adunanzadel 10 maggio 2023 - R.G. n. 20644/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri giudizioprima della maturazione delle preclusioni assertive o di merito edi quelle istruttorie (cfr. Cass. 09/07/2015, n. 14376; 17/01/2019, n.1058); nelladisciplina comunitaria non è poi rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata, né sono posti i criteri per la determinazione della stessa (Cass. 15/06/2016, n. 12346; 23/09/2016, n. 18710); il fattoche la normativa comunitaria non abbia stabilito una definizione di adeguata remunerazione — ferma, pure in chiave CEDU, la non irrisorietàdella quantificazione nazionale — è stato ribadito anche dalla pronunciadella Corte di giustizia, 24 gennaio 2018, C - 616/16 e C - 617 - 16; stantequanto sopra deve recisamente escludersi il ricorso di alcuna violazione della normativa sovranazionale, ol tre che di alcuna irragionevolezzao disparità di trattamento (così come denunciato dai ricorrenti anche in relazione ai parametri normativi di derivazione continentale nella specie evocati), attesa la riconducibilità della quantificazionein discussione a ll’espressione di una scelta che rientra nelleopzioni legislative di regolare diversamente situazioni successive nel tempo (cfr., anche, di recente, Cass. 19/02/2019, n. 4809; 24/01/2020,n. 1641); sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva info ndatezza dellecensure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso; non vi è luogo per l’adozione di alcuna statuizione, in ordine alla regolazionedelle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo l’amministrazioneconvenuta svolto difese in questa sede; dev’essere, infine, attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore Adunanzadel 10 maggio 2023 - R.G. n. 20644/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
p. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 20644/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliati in ROMA, presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] che li rappresentae difende; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- Adunanzadel 10 maggio 2023 - R.G. n. 20644/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri avverso la sentenza n. 7838/2019 della CORTE D’APPELLO DI ROMAdepositatail 16/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI;Adunanzadel 10 maggio 2023 - R.G. n. 20644/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], consentenza resa in data 16/12/2019, la Corte d’appello di Roma harigettato l’appello proposto dai ricorrenti indicati in epigrafe avverso lasentenza con la quale il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda propostada [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MariaTeresa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per lacondanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri al risarcimento dei danni subiti in ragione della tardiva e incompleta trasposizione nell’ordinamento italiano delle direttive comunitarie concernenti il riconoscimentodel compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazioneuniversitaria, nonché nella parte in cui ha rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] per il conseguimento di un importorisarcitorio di maggiore entità rispetto a quello conseguito in relazioneal ridetto inadempimento dello Stato italiano; a fondamento della de cisione assunta, la corte territoriale ha sottolineato come del tutto correttamente il primo giudice avesse disattesola domanda proposta dai ricorrenti (diversi dalla Puleo), non avendoquesti ultimi offerto la prova di aver frequentato un corso di specializzazione ricompreso negli elenchi a tal fine previsti dalle direttive comunitarie, così come del tutto correttamente avesse disattesola domanda proposta dalla Puleo, non potendo riconoscersi, in favore della stessa, un importo risarcitorio diverso da qu ello già riconosciutole,attesa l’inapplicabilità del d.lgs. n. 257/1991 ai medici (come la Puleo) iscritti a corsi di specializzazione in epoca anteriore all’entratain vigore di tale fonte normativa;Adunanzadel 10 maggio 2023 - R.G. n. 20644/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri avversola sentenza d’appello, tutti i ricorrenti indi cati in epigrafe propongono ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi d’impugnazione; la Presidenza del Consiglio dei ministri non ha svolto difese in questasede; latrattazione è stata fissata ai sensi dell’art. 380 - bis.1. c.p.c. ; ilPubblico M inistero non ha depositato conclusioni; iricorrenti hanno depositato memoria; consideratoche, conil primo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza d’appello per violazionee falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimentodel danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento didirettive comunitarie, degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, delle Dir. CEE 82/76, 75/363 e 93/16, delle sentenze della Corte di Giustizia Europea 25 febbraio 1999 (procedimento C - 131/97) e del 3 ottobre 2000;degli artt. 2, 3, 10 e 97 Cost, dell’art. 6 del d.lgs. n. 257/91 e dell’art 11 della legge n. 370/99; violazione e falsa applicazione del REGCE 3/5/1998 n. 974/98 e RGCE 31 dicembre 1998 n. 2866/982; degli artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 c.c., dell’ar t. 11 della legge n. 370/99e del d.lgs. n. 257/91; violazione dell’art. 112 c.p.c., nonché peromesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione ai nn. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuta ammissibile l a rilevazione d’ufficio, anche in appello, dell’eccezioneconcernente la non conformità ai requisiti previsti dalla normativa comunitaria del corso di specializzazione seguito dall’interessato (là dove detta eccezione, in quanto nella specie Adunanzadel 10 maggio 2023 - R.G. n. 20644/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri sollevata dall a controparte costituitasi tardivamente nel giudizio di primogrado, doveva ritenersi inammissibile); sotto altro profilo, i ricorrenti sottolineano come del tutto erroneamentela corte territoriale avesse escluso la riconducibilità dei corsi di specializz azione frequentati dagli odierni ricorrenti alle declaratorie previste nella normativa comunitaria e, in ogni caso, l’equipollenzadei medesimi corsi ad analoghi corsi previsti da almeno due Stati dell’Unione europea, avuto riguardo, da un lato, alla riconducibilità dei corsi di ‘Clinica pediatrica’ (frequentato da [OSCURATO:PERSONA]) e di ‘Neonatologia e patologia neonatale’ (frequentato da MariaLetizia Notarmuzi) a ‘Pediatria’ ( Allemagne: Kinderheilkunde ”) e, dall’altro, all’avvenuta inclusione, dei corsi frequentati dagli odierni ricorrenti, negli elenchi previsti dai successivi decreti ministeriali destinatiad aggiornare le originarie previsioni comunitarie; ilmotivo è infondato; osservapreliminarmente il Collegio come, al caso di specie, debba trovareapplicazione il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, in tema di indennità per mancata percezionedi adeguata remunerazione per la frequenza delle scuole di specializzazione in medicina, l'inclusione dei corsi d i specializzazione negli elenchi allegati alle direttive europee che hanno imposto tale remunerazione,ovvero la loro equipollenza a corsi previsti in almeno due Stati membri, è un fatto costitutivo della domanda e, quindi, va allegato e dimostrato dal med ico attore, con la conseguenza che la relativacontestazione non è oggetto di un'eccezione, in senso stretto oin senso lato, ma di una mera difesa, e, pertanto, non è preclusa in appello dal divieto ex art. 345, comma 2, c.p.c., fatti salvi gli effetti Adunanzadel 10 maggio 2023 - R.G. n. 20644/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri della eventuale non contestazione, la quale può operare esclusivamente rispetto alle deduzioni in fatto (cioè, riguardo alla equipollenza della specializzazione), non già alle questioni giuridiche (quali la corrispondenza tra la specializzazione conseguita e quelle espressamenteincluse negli elenchi) (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 25363 del25/08/2022, Rv. 665442 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 37251 del 29/11/2021,Rv. 663320 - 01); ciò premesso, in contrasto con quanto sostenuto dagli odierni ricorrenti,escluso il ricorso di alcun difetto di contestazione sul punto, del tutto correttamente il giudice a quo ha ritenuto ammissibile la rilevazione d’ufficio, anche in appello, dell’eccezione concernente la non conformità ai requisiti previsti dalla normativa comuni taria del corso di specializzazione seguito dagli interessati, ovvero la loro equipollenzaa corsi previsti in almeno due Stati membri; nel merito, dev’essere preliminarmente rilevata l’inammissibilità della questione concernente la pretesa riconducibilità dei corsi di ‘Clinicapediatrica’ e di ‘Neonatologia e patologia neonatale’ a ‘Pediatria’ (Allemagne:Kinderheilkunde”), avendone i ric orrenti sollevato il rilievo senzail conforto di alcuna specifica allegazione a supporto, in palese violazionedegli oneri di cui all’art. 366, n. 6, c.p.c.; al riguardo, varrà osservare come, innegabilmente, i corsi di specializzazione in esame non possa no ritenersi espressamente previsti e, come tali, corrispondenti ad uno di quelli indicati negli elenchi di cui alle direttive europee invocate dalle interessate, come emerge dalle rispettive denominazioni, che sono oggettivamente diverse,almeno in parte, da quelle indicate nelle direttive;Adunanzadel 10 maggio 2023 - R.G. n. 20644/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri dunque, il diritto all’adeguata remunerazione, in relazione a tali corsi,non potrebbe affermarsi, se non mediante l’allegazione e la prova (nellaspecie, neppure dedotte) della loro equivalenza/equipollenza con unodei corsi espressamente previsti negli elenchi allegati alle direttive europee, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte (cfr., da ultimo, cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 39826 del 14/12/2021, con i richiamiagli ulteriori precedenti); quantoalla qu estione concernente la dedotta avvenuta inclusione, dei corsi frequentati dagli odierni ricorrenti, negli elenchi previsti dai successivi decreti ministeriali destinati ad aggiornare le originarie previsioni comunitarie, è appena il caso di rilevare, in co ntrasto con quanto sostenuto dai ricorrenti, come, secondo l’insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, debba escludersi il diritto al risarcimentodel danno (per inadempimento della direttiva 26 gennaio 1982, n. 82/76/CEE riassuntiva delle diretti ve 16 giugno 1975, n. 75/362/CEEe n. 75/363/CEE) in favore dei medici specializzandi che abbiano frequentato corsi di specializzazione non comuni ad almeno dueStati dell'Unione europea in base agli elenchi di dette direttive e li abbiano conclusi prima d ei decreti ministeriali di conformità delle specializzazioniconseguite a quelle elencate, non potendosi ravvisare un illecito comunitario nel mancato ampliamento del novero delle specializzazioniequipollenti, il quale costituiva una facoltà per gli Stati membrie non già un obbligo imposto dalla normativa comunitaria (Sez. 3,Ordinanza n. 20303 del 26/07/2019, Rv. 654780 - 01); proprioin forza di tale orientamento – ripetutamente fatto proprio dalla giurisprudenza di legittimità e qui ribadito al fine di assicurarne continuità – dev’essere esclusa alcuna rilevanza al richiamo Adunanzadel 10 maggio 2023 - R.G. n. 20644/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri all’ordinanzan. 9327 del 2023 di questa Corte contenuto nella memoria da ultimo depositata dagli odierni ricorrenti , tanto in ragione del la indeterminatezza di tale provvedimento , quanto (e soprattutto) a causadel suo radicale contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimitàgià in precedenza richiamata sul punto , segnatamente con riguardo all’irrilevanza del d.m. 31 ottobre 1991 successivamente intervenuto; nella specie, avendo il giudice a quo espressamente rilevato la mancata dimostrazione, da parte dei ricorrenti, che “nel periodo compreso tra la scadenza del termine per lo Stato italiano di dare attuazione alle direttive comunitarie (1982), e il complet amento del corso di specializzazione da parte dei medici odierni appellanti […], esistesse una norma sulla ‘equipollenza’ della specializzazione da costorofrequentate”, del tutto legittimamente è stato escluso il diritto deglistessi al rivendicato risarc imento del danno; conil secondo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza d’appello perviolazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia dirisarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento didirettive comunitarie, degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, delle Dir. CEE 82/76, 75/363 e 93/16, delle sentenze della Corte di Giustizia Europea 25 febbraio 1999 (procedimento C - 131/97) e del 3 ottobre 2000;degli artt. 2, 3, 10 e 97 Cost, dell’art. 6 del d.lgs. n. 257/91 e dell’art 11 della legge n. 370/99; violazione e falsa applicazione del REGCE 3/5/1998 n. 974/98 e RGCE 31 dicembre 1998 n. 2866/982; degli artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 c.c., dell’art. 11 della legge n. 370/99e del d.lgs. n. 257/91; violazione dell’art. 112 c.p.c., nonché peromesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione ai nn. 3 e Adunanzadel 10 maggio 2023 - R.G. n. 20644/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri 5 dell’art. 360 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente esclusoil diritto della Puleo al conseguimento di un importo risarcitorio (connessoall’inadempimento dello Stato italiano nel recepimento della disciplina comunitaria) maggiore rispetto a quello concretamente riconosciutole,quantomeno rapportabile agli importi previsti dal d.lgs. n.257/91, oltre alla rivalutazione monetaria dovuta; conil terzo mot ivo i ricorrenti censurano la sentenza d’appello per violazioneo falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 c.c., dell’art.11 della legge n. 370/99 e del d.lgs. n. 257/91, nonché per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in punt o di liquidazione del danno (in relazione ai nn. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c.), peravere la corte territoriale omesso di liquidare, in favore della Puleo, oltrealla rivalutazione monetaria, altresì gli interessi compensativi in considerazionedel carattere di debito di valore dell’importo risarcitorio allastessa spettante; con il quarto motivo, i ricorrenti censurano la sentenza d’appello perviolazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia dirisarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento didirettive comunitarie, degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, delle Dir. CEE 82/76, 75/363 e 93/16, delle sentenze della Corte di Giustizia Europea 25 febbraio 1999 (procedimento C - 131/97) e del 3 ottobre 2000; degli artt. 2, 3, 10 e 97 Cost.; violazione e falsa applicazione dell’art.1 del protocollo n. 1 alla Cedu; dell’art. 6 del d.lgs. n. 257/91 edell’art 11 della legge n. 370/99; violazione e falsa applicazione del REGCE 3/5/1998 n. 974/98 e RGCE 31 dicembre 1998 n. 2866/982 ; degli artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 c.c., dell’art. 11 della legge n. 370/99e del d.lgs. n. 257/91; violazione dell’art. 112 c.p.c., nonché Adunanzadel 10 maggio 2023 - R.G. n. 20644/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri peromesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione ai nn. 3 e 5dell’art. 360 c.p.c.), per avere la cor te territoriale omesso di rilevare come la mancata corresponsione di un adeguato risarcimento del danno per l’omessa trasposizione delle direttive europee nell’ordinamento interno, nonché il mancato riconoscimento della rivalutazione monetaria e degli inte ressi compensativi sulle somme risarcitorie,costituiscano un’ingerenza nel diritto al pacifico godimento deibeni incompatibile con l’art. 1 del protocollo n. 1 alla Cedu, avuto riguardo alla sostanziale inadeguatezza degli importi liquidati in accordoalla previsione di cui all’art. 11 della legge n. 370/99, rispetto aquelli previsti dall’art. 6 del d.lgs. n. 257/1991, per di più in assenza del riconoscimento della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi, con l’ulteriore conseguente discri minazione arbitraria consumata, rispetto ai colleghi destinatari di trattamenti di maggior favore, in violazione dell’art. 14 Cedu, sì da legittimare la sottoposizione della corrispondente questione al vaglio pregiudiziale dellaCorte di giustizia dell’Uni one Europea; tutti e tre i motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione– sono inammissibili, ex art. 360 - bis n. 1 c.p.c., avendo laCorte d’appello deciso sui punti in contestazione in modo conforme allagiurisprudenza di questa Corte e non offrendo, l'esame dei motivi di ricorso, elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa; lagiurisprudenza di legittimità ha, infatti, da tempo chiarito che, in temadi risarcimento dei danni per la mancata tempestiva trasposizione delledirettive comunitarie nn. 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE infavore dei medici frequentanti le scuole di specializzazione in epoca Adunanzadel 10 maggio 2023 - R.G. n. 20644/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri anteriore all'anno 1991, deve ritenersi che il legislatore, con l'aestimatio del danno effettuata dall'art. 11 della legge n. 370 del 1999,abbia proceduto a un sostanziale atto di adempimento parziale soggettivo valevole anche nei confronti di coloro non ricompresi nel citatoart. 11; aquesti non può invece applicarsi l'art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, in quanto tale decr eto, nel trasporre nell'ordinamento interno le direttivein questione, ha regolato le situazioni future con la previsione, apartire dall'anno accademico 1991 - 1992, di condizioni di frequenza dei corsi diverse e più impegnative rispetto a quelle del period o precedente(Cass. Sez. U. 27/11/2018, n. 30649); quanto alle situazioni anteriori, con l' aestimatio del danno effettuata dall'art. 11 della legge n. 370 del 1999, alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delle direttive si è sostituita un'obbligazione avente natura di debito di valuta, rispetto alla quale — secondo le regole generali di cui agli artt. 1219 e 1224 cod. civ. — gli interessi legali possono essere riconosciuti solo dall'eventuale messa in mora o, in difetto, dalla noti ficazione della domandagiudiziale (Cass. 09/02/2012, n. 1917 e succ. conff., citata adesivamentedalle Sezioni Unite da ultimo richiamate: pag. 14 punto 5.3), nederiva anche l'esclusione della spettanza della rivalutazione e correlati interessi compensativi (Cass. 06/11/2014, n. 23635; 17/01/2019,n. 1059); taleliquidazione legislativa è − come tale − di norma satisfattiva, salvorigorosa prova, da parte del danneggiato, di circostanze diverse da quelle normali, tempestivamente e analiticamente dedotte in Adunanzadel 10 maggio 2023 - R.G. n. 20644/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri giudizioprima della maturazione delle preclusioni assertive o di merito edi quelle istruttorie (cfr. Cass. 09/07/2015, n. 14376; 17/01/2019, n.1058); nelladisciplina comunitaria non è poi rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata, né sono posti i criteri per la determinazione della stessa (Cass. 15/06/2016, n. 12346; 23/09/2016, n. 18710); il fattoche la normativa comunitaria non abbia stabilito una definizione di adeguata remunerazione — ferma, pure in chiave CEDU, la non irrisorietàdella quantificazione nazionale — è stato ribadito anche dalla pronunciadella Corte di giustizia, 24 gennaio 2018, C - 616/16 e C - 617 - 16; stantequanto sopra deve recisamente escludersi il ricorso di alcuna violazione della normativa sovranazionale, ol tre che di alcuna irragionevolezzao disparità di trattamento (così come denunciato dai ricorrenti anche in relazione ai parametri normativi di derivazione continentale nella specie evocati), attesa la riconducibilità della quantificazionein discussione a ll’espressione di una scelta che rientra nelleopzioni legislative di regolare diversamente situazioni successive nel tempo (cfr., anche, di recente, Cass. 19/02/2019, n. 4809; 24/01/2020,n. 1641); sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva info ndatezza dellecensure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso; non vi è luogo per l’adozione di alcuna statuizione, in ordine alla regolazionedelle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo l’amministrazioneconvenuta svolto difese in questa sede; dev’essere, infine, attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore Adunanzadel 10 maggio 2023 - R.G. n. 20644/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 20584/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris