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CassazionedecretoSezione LDecisione del 20 dicembre 2022

Cassazione n. 05853/2024

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DECRETO sul ricorso iscritto al 12986/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] + altri, domiciliaticome in atti, rappresentati e difes i da gli Avv. ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -controricorrenti- avverso la SENTENZA n.1093/2022 emessa dalla CORTE D'APPELLO di Milano e depositata in data 20/12/2022.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Condanna parte ricorrent e al pagamento, in favore dell a part e controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DECRETO sul ricorso iscritto al 12986/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] + altri, domiciliaticome in atti, rappresentati e difes i da gli Avv. ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -controricorrenti- avverso la SENTENZA n.1093/2022 emessa dalla CORTE D'APPELLO di Milano e depositata in data 20/12/2022. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Condanna parte ricorrent e al pagamento, in favore dell a part e controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge
Decreto Cassazione n. 05853/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris