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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 3 maggio 2023

Cassazione n. 28779/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Rossano avverso la sentenza del 03/05/2023 della Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; sentito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso allegando documentazione volta ad escludere la sussistenza della gravità indiziaria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro ha dichiarato sussistenti le condizioni per la consegna all'autorità giudiziaria belga di [OSCURATO:PERSONA], destinatario di mandato di arresto europeo (m.a.e.) processuale dal Tribunale distrettuale di Bruxelles per la «violazione della legislazione sugli stupefacenti in associazione e partecipazione ad un'organizzazione criminale in qualità di membro, come autore o come coautore», fatti commessi dal 17 giugno 2021 al 30 marzo 2023 in [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso la sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, con i motivi di seguito articolati.

2.1. Con il primo denuncia la violazione di legge, ex art. 606, lett. b) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 17

I. n. 69 del 2005 e 273 cod. proc. pen. in quanto il provvedimento impugnato non ha tenuto conto delle dichiarazioni rese dal ricorrente all'udienza del 3 maggio 2023 in cui aveva rappresentato di non essere a conoscenza che i due veicoli a lui intestati fossero stati utilizzati per trasportare stupefacenti, tanto da escludere la gravità indiziaria del delitto contestato, come ulteriormente comprovato dai documenti allegati alla memoria depositata in data 19 giugno 2023.

2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge penale ex art. 606, lett. b) cod. proc. pen., in relazione all'art. 3 della CEDU in quanto la sentenza impugnata non ha considerato le gravi condizioni carcerarie del [OSCURATO:PERSONA], per come risultanti da diverse sentenze della Corte di cassazione, anche a seguito delle segnalazioni del Comitato per la prevenzione della tortura derConsiglio d'Europa, oggetto di dichiarazione pubblica del 13 luglio 2017, oltre che dalla condanna della Corte EDU nella sentenza Vasilescu contro [OSCURATO:PERSONA] del 25 novembre 2014. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché avanza censure non consentite.

2. In ordine al primo motivo, va rammentato che, a seguito delle modifiche introdotte dal d.

Igs. n. 10 del 2021 in tema di mandato di arresto europeo, dall'art. 17, comma 4,

I. n. 69 del 2005, è stato eliminato il riferimento ai "gravi indizi" cosicchè non è consentito all'Autorità giudiziaria dello Stato richiesto di sindacare circa la loro sussistenza o meno, con l'effetto che la mancata indicazione di essi non costituisce legittimo motivo di rifiuto alla consegna.

A ciò si aggiunge che il controllo di questa Corte non è estensibile al merito, essendo il ricorso proponibile, ai sensi dell'art. 22

I. n. 69 del 2005 novellato, solo per i motivi previsti dall'art. 606 lettere a), b) e c) cod. proc. pen. così da rendere inammissibile il ricorso per cassazione per vizi di motivazione avverso i provvedimenti che decidono sulla consegna dell'interessato, essendo stato espunto dalla norma il riferimento alla proponibilità del ricorso "anche nel merito" (Sez.6, n. 8299 del 08/03/2022, Pg c/Gheorghe, Rv. 282911).

3. In ordine al secondo motivo, riguardante il pericolo di trattamenti inumani o degradanti, va premesso che la Grande Sezione della Corte di Giustizia, nella sentenza 5 aprile 2016 (C-404/15, Aranyosi e C-659/15, Caldararu), ha affermato che l'esecuzione del mandato di arresto europeo non può mai condurre ad un trattamento inumano o degradante in quanto il relativo divieto, di cui all'art. 3 della Convenzione europea dei diritti umani, rappresenta un valore fondamentale dell'Unione Europea avente carattere assoluto, in quanto strettamente connesso al rispetto della dignità umana.

Ciò vale in quanto si muove dal presupposto che il sistema euro-unitario offra una protezione dei diritti umani "equivalente" a quella prevista dalla CEDU.

In sostanza lo Stato che appartiene all'Unione europea si presume che tenga una condotta convenzionalmente conforme non solo per le garanzie sostanziali su cui essa si fonda, ma anche per i meccanismi procedurali di controllo della loro osservanza, che offrono una tutela equivalente a quella prevista dalla CEDU proprio con riferimento al caso in cui nell'esecuzione di un m.a.e. entrino in gioco i profili attinenti alle condizioni di detenzione degli istituti penitenziari dello Stato di emissione (Corte EDU, Grande Camera, [OSCURATO:PERSONA] ve [OSCURATO:PERSONA]• Sirketi c.

Irlanda, 30* giugno 2005, § 155, • n. 45036/98).

Detta presunzione di conformità è suscettibile ovviamente di prova contraria qualora, nelle specifiche circostanze del caso concreto, sia accertato che la protezione del diritto fondamentale a non subire un trattamento inumano e degradante, in conseguenza della consegna, possa essere compromessa in base ad un rischio reale e individualizzato.

Ciò a fronte di meccanismi di mutuo riconoscimento previsti dal diritto dell'Unione Europea per i quali, come scritto, vale la presunzione di "protezione equivalente" per come declinata dalla sentenza Corte EDU, 17 aprile 2018, Pírozzi c. [OSCURATO:PERSONA], § 64, n. 21055/11 che, dato atto dell'importanza dei meccanismi di riconoscimento reciproco per la costruzione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia e della fiducia reciproca che essi richiedono fra gli Stati membri dell'Unione europea, ha affermato che l'esecuzione del m.a.e. è obbligatoria per l'autorità giudiziaria dell'esecuzione (§§ 66 e 71), fatta salva la presenza di motivi ostativi.

Questi devono essere seri e comprovati facendo ritenere che la persona, se estradata nel Paese di destinazione, andrà incontro ad un rischio reale di essere sottoposta ad un trattamento contrario ai divieti posti dall'art. 3 CEDU (Corte EDU, Sez.

II, 9/7/2019, [OSCURATO:PERSONA] c. [OSCURATO:PERSONA], n. 8351/17, § 92).Costituisce preciso onere della difesa allegare fonti attendibili, specifiche ed aggiornate su cui poter fondare la ragionevole affermazione dell'esistenza di un concreto pericolo che il ricorrente, durante la detenzione all'estero, possa essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti (Sez. 6, n. 41075 del 10/11/2021, Rv. 282120).

Stante i limiti del controllo affidato alla Corte di cassazione, correlati al bisogno che il giudizio di legittimità si risolva in un sollecito controllo di legalità del provvedimento senza possibilità di accedere ad una delibazione del merito, non è consentito alla difesa dedurre per la prima volta con il ricorso per cassazione l'esistenza di criticità del sistema delle carceri in [OSCURATO:PERSONA] e la presenza di un rischio di trattamenti disumani e degradanti ai sensi dell'art. 3 CEDU.

Tanto più ove si tratti del richiamo a documenti predisposti da Organi del Consiglio di Europa risalenti al 2017 e non considerando che in una recentissima sentenza (Sez. 6, n. 12545 del 23/03/2023, Trinca), relativa a m.a.e. emesso dall'Autorità giudiziaria belga, questa Corte ha ritenuto che il miglioramento della situazione carceraria in [OSCURATO:PERSONA], successivamente alla sentenza della Corte EDU del 25 novembre 2014 Vasilescu contro [OSCURATO:PERSONA], consentisse la consegna di cittadino italiano (in precedenza, negli esatti termini, Sez. 6, n. 39728 del 04/08/2022, Olalekan; Sez. 6, n. 2492 del 19/01/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv.282678).

4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. • Manda alla Cancelleria per gli adempimenti Aucinrizsttdall'art. 22, comma 5, legge /A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Rossano avverso la sentenza del 03/05/2023 della Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; sentito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso allegando documentazione volta ad escludere la sussistenza della gravità indiziaria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro ha dichiarato sussistenti le condizioni per la consegna all'autorità giudiziaria belga di [OSCURATO:PERSONA], destinatario di mandato di arresto europeo (m.a.e.) processuale dal Tribunale distrettuale di Bruxelles per la «violazione della legislazione sugli stupefacenti in associazione e partecipazione ad un'organizzazione criminale in qualità di membro, come autore o come coautore», fatti commessi dal 17 giugno 2021 al 30 marzo 2023 in [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, con i motivi di seguito articolati. 2.1. Con il primo denuncia la violazione di legge, ex art. 606, lett. b) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 17 I. n. 69 del 2005 e 273 cod. proc. pen. in quanto il provvedimento impugnato non ha tenuto conto delle dichiarazioni rese dal ricorrente all'udienza del 3 maggio 2023 in cui aveva rappresentato di non essere a conoscenza che i due veicoli a lui intestati fossero stati utilizzati per trasportare stupefacenti, tanto da escludere la gravità indiziaria del delitto contestato, come ulteriormente comprovato dai documenti allegati alla memoria depositata in data 19 giugno 2023. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge penale ex art. 606, lett. b) cod. proc. pen., in relazione all'art. 3 della CEDU in quanto la sentenza impugnata non ha considerato le gravi condizioni carcerarie del [OSCURATO:PERSONA], per come risultanti da diverse sentenze della Corte di cassazione, anche a seguito delle segnalazioni del Comitato per la prevenzione della tortura derConsiglio d'Europa, oggetto di dichiarazione pubblica del 13 luglio 2017, oltre che dalla condanna della Corte EDU nella sentenza Vasilescu contro [OSCURATO:PERSONA] del 25 novembre 2014. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché avanza censure non consentite. 2. In ordine al primo motivo, va rammentato che, a seguito delle modifiche introdotte dal d. Igs. n. 10 del 2021 in tema di mandato di arresto europeo, dall'art. 17, comma 4, I. n. 69 del 2005, è stato eliminato il riferimento ai "gravi indizi" cosicchè non è consentito all'Autorità giudiziaria dello Stato richiesto di sindacare circa la loro sussistenza o meno, con l'effetto che la mancata indicazione di essi non costituisce legittimo motivo di rifiuto alla consegna. A ciò si aggiunge che il controllo di questa Corte non è estensibile al merito, essendo il ricorso proponibile, ai sensi dell'art. 22 I. n. 69 del 2005 novellato, solo per i motivi previsti dall'art. 606 lettere a), b) e c) cod. proc. pen. così da rendere inammissibile il ricorso per cassazione per vizi di motivazione avverso i provvedimenti che decidono sulla consegna dell'interessato, essendo stato espunto dalla norma il riferimento alla proponibilità del ricorso "anche nel merito" (Sez.6, n. 8299 del 08/03/2022, Pg c/Gheorghe, Rv. 282911). 3. In ordine al secondo motivo, riguardante il pericolo di trattamenti inumani o degradanti, va premesso che la Grande Sezione della Corte di Giustizia, nella sentenza 5 aprile 2016 (C-404/15, Aranyosi e C-659/15, Caldararu), ha affermato che l'esecuzione del mandato di arresto europeo non può mai condurre ad un trattamento inumano o degradante in quanto il relativo divieto, di cui all'art. 3 della Convenzione europea dei diritti umani, rappresenta un valore fondamentale dell'Unione Europea avente carattere assoluto, in quanto strettamente connesso al rispetto della dignità umana. Ciò vale in quanto si muove dal presupposto che il sistema euro-unitario offra una protezione dei diritti umani "equivalente" a quella prevista dalla CEDU. In sostanza lo Stato che appartiene all'Unione europea si presume che tenga una condotta convenzionalmente conforme non solo per le garanzie sostanziali su cui essa si fonda, ma anche per i meccanismi procedurali di controllo della loro osservanza, che offrono una tutela equivalente a quella prevista dalla CEDU proprio con riferimento al caso in cui nell'esecuzione di un m.a.e. entrino in gioco i profili attinenti alle condizioni di detenzione degli istituti penitenziari dello Stato di emissione (Corte EDU, Grande Camera, [OSCURATO:PERSONA] ve [OSCURATO:PERSONA]• Sirketi c. Irlanda, 30* giugno 2005, § 155, • n. 45036/98). Detta presunzione di conformità è suscettibile ovviamente di prova contraria qualora, nelle specifiche circostanze del caso concreto, sia accertato che la protezione del diritto fondamentale a non subire un trattamento inumano e degradante, in conseguenza della consegna, possa essere compromessa in base ad un rischio reale e individualizzato. Ciò a fronte di meccanismi di mutuo riconoscimento previsti dal diritto dell'Unione Europea per i quali, come scritto, vale la presunzione di "protezione equivalente" per come declinata dalla sentenza Corte EDU, 17 aprile 2018, Pírozzi c. [OSCURATO:PERSONA], § 64, n. 21055/11 che, dato atto dell'importanza dei meccanismi di riconoscimento reciproco per la costruzione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia e della fiducia reciproca che essi richiedono fra gli Stati membri dell'Unione europea, ha affermato che l'esecuzione del m.a.e. è obbligatoria per l'autorità giudiziaria dell'esecuzione (§§ 66 e 71), fatta salva la presenza di motivi ostativi. Questi devono essere seri e comprovati facendo ritenere che la persona, se estradata nel Paese di destinazione, andrà incontro ad un rischio reale di essere sottoposta ad un trattamento contrario ai divieti posti dall'art. 3 CEDU (Corte EDU, Sez. II, 9/7/2019, [OSCURATO:PERSONA] c. [OSCURATO:PERSONA], n. 8351/17, § 92).Costituisce preciso onere della difesa allegare fonti attendibili, specifiche ed aggiornate su cui poter fondare la ragionevole affermazione dell'esistenza di un concreto pericolo che il ricorrente, durante la detenzione all'estero, possa essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti (Sez. 6, n. 41075 del 10/11/2021, Rv. 282120). Stante i limiti del controllo affidato alla Corte di cassazione, correlati al bisogno che il giudizio di legittimità si risolva in un sollecito controllo di legalità del provvedimento senza possibilità di accedere ad una delibazione del merito, non è consentito alla difesa dedurre per la prima volta con il ricorso per cassazione l'esistenza di criticità del sistema delle carceri in [OSCURATO:PERSONA] e la presenza di un rischio di trattamenti disumani e degradanti ai sensi dell'art. 3 CEDU. Tanto più ove si tratti del richiamo a documenti predisposti da Organi del Consiglio di Europa risalenti al 2017 e non considerando che in una recentissima sentenza (Sez. 6, n. 12545 del 23/03/2023, Trinca), relativa a m.a.e. emesso dall'Autorità giudiziaria belga, questa Corte ha ritenuto che il miglioramento della situazione carceraria in [OSCURATO:PERSONA], successivamente alla sentenza della Corte EDU del 25 novembre 2014 Vasilescu contro [OSCURATO:PERSONA], consentisse la consegna di cittadino italiano (in precedenza, negli esatti termini, Sez. 6, n. 39728 del 04/08/2022, Olalekan; Sez. 6, n. 2492 del 19/01/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv.282678). 4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. • Manda alla Cancelleria per gli adempimenti Aucinrizsttdall'art. 22, comma 5, legge /A
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