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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 20 gennaio 2026

Cassazione n. 01200/2026

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CIVILEil Presidente [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.13621/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente principale- contro [OSCURATO:PERSONA] (ex [OSCURATO:PERSONA]) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente incidentale- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Trieste n.85/2025 depositata il 26/03/2025.

Lette le reciproche rinunce al ricorso principale ed al ricorso incidentale e le contestuali reciproche accettazioni; ritenuto che entrambe le rinunce hanno i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; Numero registro generale 13621/2025 Numero sezionale 13/2026 Numero di raccolta generale 1200/2026 Data pubblicazione 20/01/2026 che nulla va statuito sulle spese, stante le reciproche accettazioni delle rinunce; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 19/01/2026. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] registro generale 13621/2025 Numero sezionale 13/2026 Numero di raccolta generale 1200/2026 Data pubblicazione 20/01/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CIVILEil Presidente [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.13621/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente principale- contro [OSCURATO:PERSONA] (ex [OSCURATO:PERSONA]) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente incidentale- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Trieste n.85/2025 depositata il 26/03/2025. Lette le reciproche rinunce al ricorso principale ed al ricorso incidentale e le contestuali reciproche accettazioni; ritenuto che entrambe le rinunce hanno i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; Numero registro generale 13621/2025 Numero sezionale 13/2026 Numero di raccolta generale 1200/2026 Data pubblicazione 20/01/2026 che nulla va statuito sulle spese, stante le reciproche accettazioni delle rinunce; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 19/01/2026. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] registro generale 13621/2025 Numero sezionale 13/2026 Numero di raccolta generale 1200/2026 Data pubblicazione 20/01/2026
Decreto Cassazione n. 01200/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris