CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 luglio 2023
Cassazione n. 38836/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Firenze che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Arezzo per il reato di cui all'art. 186, commi 1, 2 lett. c) e 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (accertato in Poppi - Ar - il 25/06/2017). Con istanza pervenuta il 24/05/23, il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], contesta l'inammissibilità prospettata nell'avviso di fissazione innanzi a questa Settima sezione e chiede che la trattazione della causa sia rinviata con rimessione alla Sezione di competenza. Considerato che i motivi proposti (violazione dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione; mancanza di motivazione in relazione al diniego della sospensione condizionale della pena) sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (quanto al primo motivo, si vedano le pp. 3 e 4, ove, in particolare, si richiama la circostanza che, alla richiesta rivoltagli dal Carabiniere, il Vannini rispondeva in malo modo, facendo perdere le sue tracce; quanto al secondo motivo, la motivazione sul diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, laddove, in ragione della pericolosità della condotta, esclude una prognosi favorevole nei confronti dell'imputato «circa la possibilità che egli possa astenersi dal commettere in futuro fatti penalmente rilevanti», implicitamente risponde, in senso negativo, alla richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 luglio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]