CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 luglio 2026
Cassazione n. 23217/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
REDO, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] comeda procura in calce al controricorso, domiciliato all’indirizzo PEC del propriodifensore- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma, recante il n. 4549/2023 epubblicata in data 22.6.2023;Numero registro generale 15727/2023N. 15727/23 R.G. Numero sezionale 1599/2026Numero di raccolta generale 23217/2026Data pubblicazione 14/07/2026udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del giorno5.5.2026 dal Consigliere relatore dr. [OSCURATO:PERSONA].Con atto di citazione dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] – locatore di un immobilesito in Viterbo, [OSCURATO:PERSONA] n. 69 - intimò sfratto per morosità nei confronti delconduttore [OSCURATO:PERSONA], chiedendo pronunciarsi la convalida e la condannadella predetta all’immediato rilascio; nel caso di eventuale ingiusta opposizione,previa concessione dell’ordinanza provvisoria di rilascio ex art. 665 c.p.c., ilSomazzi chiese disporsi ex art. 667 c.p.c. il mutamento del rito per il prosieguodel giudizio di merito, onde ottenere declaratoria di risoluzione del contratto perinadempimento del conduttore, con sua condanna al pagamento dei canoni edelle somme accessorie, oltre accessori e spese.Si costituì [OSCURATO:PERSONA], contestando l’intimato sfratto e deducendo chesussisteva grave inadempimento del locatore (inutilizzabilità dell’ascensorecondominiale per guasto non riparato), a giustificazione dell’autoriduzione delcanone praticata e che, alla data dell’udienza, la morosità era comunqueinferiore ad un solo canone di locazione, stante il pagamento della differenzaavvenuto nelle more.Negata l’emissione di ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c., disposti ilmutamento del rito e l’esperimento della procedura di mediazione (non andataa buon fine), a seguito dell’udienza di discussione del 20.4.2022 il Tribunale diViterbo rigettò la domanda attorea con sentenza depositata in pari data, inquanto ritenne che il ricorrente non aveva precisato compiutamente “l’esattoammontare della presunta morosità che allo stato risulta assolutamenteNumero registro generale 15727/2023N. 15727/23 R.G. Numero sezionale 1599/2026Numero di raccolta generale 23217/2026Data pubblicazione 14/07/2026indeterminata”; condannò [OSCURATO:PERSONA] “al pagamento, ex comma 4 bisdell’art. 8 D.Lgs 28/2010, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato, diuna somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per ilgiudizio”; infine, compensò le spese di lite.[OSCURATO:PERSONA] propose dunque gravame e la Corte d’appello di Roma, nellaresistenza di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] lo accolse,dichiarando la risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimentodella conduttrice e ordinando a quest’ultima il rilascio dell’immobile entro il[OSCURATO:DATA_NASCITA]; condannò inoltre la Farro al pagamento di € 649,00 a titolo di canonidi locazione non corrisposti, nonché di € 1.007,50 a titolo di oneri condominialinon corrisposti, oltre accessori; infine, regolò le spese del doppio grado secondosoccombenza. Osservò il giudice d’appello che, in corso di causa, l’intimanteaveva precisato l’ammontare della morosità del conduttore per canoni in misurapari ad € 675,00, così come per gli oneri condominiali; che, alla data dellanotifica dell’intimazione di sfratto, la conduttrice risultava morosa per l’importodi € 675,00, dunque eccedente una mensilità (pari ad € 650,00), sicchésussisteva il presupposto della gravità dell’inadempimento, ex art. 5 della leggen. 392/1978, essendo irrilevante il successivo pagamento di € 26,00 effettuatodalla conduttrice.Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA],sulla base di undici motivi, cui resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Le partihanno depositato memoria.Numero registro generale 15727/2023N. 15727/23 R.G. Numero sezionale 1599/2026Numero di raccolta generale 23217/2026Data pubblicazione 14/07/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 – Con il primo motivo si lamenta la “nullità della sentenza per mancatalettura del dispositivo in udienza ex art. 281 sexies c.p.c. in combinato dispostocon l’art. 437 e 447 bis c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n.4, c.p.c.”.1.2 – Con il secondo motivo si denuncia la “nullità della sentenza per illeggibilitàparziale del verbale in essa incorporato e mancanza di sottoscrizione diquest’ultimo per violazione dell’art. 132, comma 2, numero 5 c.p.c. in relazioneall’art. 161 c.p.c. ed in relazione all’art. 360, 1 comma, n. 4 c.p.c. – illeggibilitàdel verbale allegato alla sentenza impugnata e mancanza di sottoscrizione”.1.3 - Con il terzo motivo si denuncia la “nullità della sentenza e del procedimentoin relazione all’art. 157 c.p.c. ed all’art. 87 disp. att. c.p.c. e in relazione all’art.360, 1 comma, n. 4 c.p.c. - illegittimo stralcio del preverbale d’udienzadepositato da parte appellata”.1.4 - Con il quarto motivo si denuncia la “nullità della sentenza per violazionedell’art.132, secondo comma n.3 c.p.c. per omessa, mancata o incompletatrascrizione delle conclusioni delle parti in relazione all’art. 360, 1 comma, n. 4c.p.c..- mancata trascrizione delle conclusioni dell’appellata”.1.5 - Con il quinto motivo si denuncia la “nullità della sentenza e delprocedimento per violazione dell’artt.112 c.p.c. in relazione all’art. 360, 1comma, n. 4 c.p.c. .- omessa pronuncia sulle domande dell’appellata”.1.6 - Con il sesto motivo si denuncia la “nullità della sentenza per violazione delcontraddittorio ex art. 101 c.p.c. per nullità del procedimento in relazione agliartt. 24 e 111 costituzione e all’art. 360, 1 comma, n. 4 c.p.c. .- omessa notificaNumero registro generale 15727/2023N. 15727/23 R.G. Numero sezionale 1599/2026Numero di raccolta generale 23217/2026Data pubblicazione 14/07/2026all’appellata dell’istanza di anticipazione udienza e del pedissequo decreto diaccoglimento”.1.7 - Con il settimo motivo si denuncia la “nullità della sentenza per omessaricostruzione del processo e conseguente illogicità della motivazione e delladecisione ex art. 132 comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c. in relazione all’art.360, 1 comma, n.4 c.p.c.– nel caso in questione la mancata ricostruzione delprocesso non permette di cogliere le motivazioni logico giuridiche poste afondamento della decisione del giudice di 2 grado”.1.8 - Con l’ottavo motivo si denuncia la “violazione e falsa applicazione dell’art.5 legge 392 del 1978 in relazione al comma 1, n.3, dell’art. 360 c.p.c. . –mancanza dei requisiti di legge perché si potesse dichiarare la risoluzione delcontratto”.1.9 - Con il nono motivo si denuncia la “nullità della sentenza per violazionedell’artt.115 e 116 c.p.c. per mancata, errata e/o insufficiente valutazione delleprove circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360, 1 comma, n.5 c.p.c. . – la legittimità dell’autoriduzione del canone di locazione”.1.10 - Con il decimo motivo si denuncia la “nullità della sentenza per violazionedell’artt.115 e 116 c.p.c. per mancata, errata e/o insufficiente valutazione delleprove circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360, 1 comma, n.5 c.p.c. .- la valutazione delle spese condominiali e la mancata valutazione dellecontestazioni dell’intimata. la ricostruzione delle cifre operata dall’intimata inprimo grado”.1.11 - Con l’undicesimo motivo, infine, si denuncia la “nullità della sentenza perviolazione e falsa applicazione delle norme di diritto con riferimento all’art. 5 eNumero registro generale 15727/2023N. 15727/23 R.G. Numero sezionale 1599/2026Numero di raccolta generale 23217/2026Data pubblicazione 14/07/202656 l. 392 del 1978 in combinato disposto con l’art. 1455 c.c. e gli artt. 3, 24 e111 costituzione, in relazione all’art. 360, 1 comma, n.3 c.p.c. – mancatamotivazione circa la data di rilascio statuita in sentenza”.2.1 – Il primo motivo è inammissibile in quanto evocativo di una illeggibilità delverbale in realtà inesistente (v. infra, nel par. successivo).Non solo: il mezzo omette di indicare, come esige l’art. 360-bis n. 2 c.p.c.secondo l’interpretazione fornitane da Cass. n. 22341/2017 e successiveconformi, quale sarebbe stato il pregiudizio sofferto dalla ricorrente, a cagionedella pretesa nullità processuale.Inoltre, quanto alla confusa censura di applicazione dell’art. 281-sexies c.p.c. alprocedimento decisionale di appello e, dunque, alla redazione ed acclusione averbale dell’intera sentenza, si deve rilevare che – al lume del verbale del22.6.2023, che prospettava chiaramente tale modalità – parte ricorrenteavrebbe dovuto eccepire l’irritualità della scelta, mentre nulla osservò in quellasede, sicché non può oggi dolersi di una simile scansione decisoria.Peraltro, l’acclusione al verbale della sentenza implica che essa sia stata letta,benché parte ricorrente non lamenti esplicitamente la mancata lettura ed anzi silimiti ad ambiguamente affermare che l’allegazione “farebbe supporre la letturadel dispositivo in udienza”; si noti, peraltro, che nella parte finale dell’esposizionedel fatto (p. 29 del ricorso) la ricorrente afferma invece che non sarebbe statadata lettura del dispositivo, ma che solo avrebbe avuto luogo il deposito dellasentenza nel pomeriggio del 22.6.2023. Tuttavia, l’assunto non è ripreso in alcunmodo nell’illustrazione del mezzo in esame.Numero registro generale 15727/2023N. 15727/23 R.G. Numero sezionale 1599/2026Numero di raccolta generale 23217/2026Data pubblicazione 14/07/20263.1 - Il secondo motivo è palesemente infondato, là dove si riprende l’argomentodella presunta illeggibilità del verbale.In realtà, stando alla copia degli atti versata in questa sede dalla stessaricorrente, il verbale è perfettamente leggibile e ciò che, a dire della Farro, nonlo sarebbe deriva dal trasudamento dell’inchiostro della scrittura corsiva dellaprima pagina sul retro del foglio (è sufficiente, in proposito, riflettere la secondapagina del verbale in un comune specchio, ma tanto è ictu oculi evincibile dachicchessia, senza particolari indagini).Per quanto attiene poi alla pretesa mancanza di sottoscrizione del verbale, ilmezzo risulta carente di qualsiasi attività tesa ad evidenziare la violazione dellanorma di cui all’art. 161 c.p.c.; in ogni caso, l’acclusione della sentenza al verbalee l’incontestata esistenza delle firme del presidente estensore e del cancellierein calce alla stessa eliminano in radice ogni questione al riguardo.4.1 - Il terzo motivo è manifestamente infondato.In primo luogo, lo è perché nessuna norma giuridica attribuisce alle parti delprocesso la facoltà di depositare nel fascicolo telematico, prima dell’udienza, ilc.d. pre-verbale redatto dall’avvocato di una delle parti, per l’ovviaconsiderazione che il verbale è atto di competenza del cancelliere (art. 126c.p.c.), che ivi succintamente descrive l’attività svolta dalle parti in udienza, suindicazione del giudice; né l’esistenza di una eventuale prassi nel sensoprospettato dalla ricorrente, quand’anche dettata da malintese ragioni diopportunità, può giustificare una “legalizzazione” di una simile attività, che sitraduce, in realtà, nel deposito di una memoria non autorizzata, dunqueinammissibile.Numero registro generale 15727/2023N. 15727/23 R.G. Numero sezionale 1599/2026Numero di raccolta generale 23217/2026Data pubblicazione 14/07/2026In secondo luogo, occorre pure osservare che la prospettazione della censura èdecisamente singolare, perché parrebbe far discendere i poteri del giudice diappello, circa l’ammissibilità o meno delle produzioni della parte, dall’eccezionedella controparte, là dove invece l’art. 437 c.p.c. affida senz’altro al giudice ilrelativo potere.5.1 – Venendo al quarto motivo, la prima censura con esso svolta èmanifestamente infondata.Infatti, la pretesa discrasia tra gli argomenti difensivi esplicati dal procuratoredella Farro all’udienza di discussione e quelli evincibili del pre-verbale di cui almotivo che precede è del tutto irrilevante, posto che quest’ultimo è daconsiderare giuridicamente inesistente (per quanto evidenziato nel par.precedente) e che il verbale d’udienza del 23.6.2023, in quanto atto pubblico, fafede fino a querela di falso ex art. 2700 c.c. di quanto dallo stesso risultante:per quanto interessa in questa sede, dunque, il contenuto dell’eccezione dellanotificazione nei suoi confronti è esattamente quello che emerge dal verbalestesso.5.2 – La seconda censura è invece inammissibile.Infatti, è ben noto che “La mancata o incompleta trascrizione nella sentenzadelle conclusioni delle parti costituisce, di norma, una mera irregolarità formale,irrilevante ai fini della sua validità, salvo che abbia in concreto inciso sull'attivitàdel giudice, traducendosi in tal caso in vizio con effetti invalidanti della sentenzastessa, per omessa pronuncia sulle domande o eccezioni delle parti, oppure perNumero registro generale 15727/2023N. 15727/23 R.G. Numero sezionale 1599/2026Numero di raccolta generale 23217/2026Data pubblicazione 14/07/2026difetto di motivazione in ordine ai punti decisivi prospettati dalle parti” (Cass. n.2033/2025; Cass. n. 10465/2024; Cass. n. 11150/2018).Ora, ribadita la necessità che il ricorrente in cassazione, ove denunci una nullitàprocessuale, indichi con precisione quale sarebbe stato il pregiudizio subito pereffetto della relativa violazione, secondo la giurisprudenza di questa Corte sullalettura dell’art. 360-bis n. 2 c.p.c. (v. supra), la doglianza si rivela del tuttogenerica, difettando ogni allegazione al riguardo, donde la sua inammissibilità.6.1 – Considerazioni in tutto analoghe possono svolgersi in relazione al quintomotivo, sicché è sufficiente rinviare, al riguardo, al paragrafo che precede.Qui può solo evidenziarsi ulteriormente che lo “stralcio” del pre-verbaled’udienza, disposto dalla Corte territoriale (e a prescindere da quanto fin quiosservato, che assume comunque carattere assorbente), avrebbe dovuto esserecontestato dalla Farro nell’immediatezza e nel corso dell’udienza, il che non èavvenuto.7.1 – Il sesto motivo è manifestamente infondato.Contrariamente all’assunto della ricorrente – per cui la sua partecipazioneall’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] non avrebbe comunque sanato la (a suo dire) paleselesione del contraddittorio – ogni ipotetica violazione dell’art. 101 c.p.c. risultasanata dalla partecipazione stessa e dalla sicura possibilità, per la Farro, diesplicare le proprie difese anche nel merito, posto che non è stato chiarito inricorso quando ella abbia avuto conoscenza dell’udienza e cosa, in mera ipotesi,le abbia impedito di difendersi. A tutto concedere, pur al di là della presuntanullità dell’intera fase di anticipazione dell’udienza di discussione (e delleconnesse congetture della Farro circa un presunto mutamento dell’orientamentoNumero registro generale 15727/2023N. 15727/23 R.G. Numero sezionale 1599/2026Numero di raccolta generale 23217/2026Data pubblicazione 14/07/2026dell’organo decidente sul merito della causa, in realtà meramente immaginario,com’è immediatamente intuibile), ella ben avrebbe potuto chiedere un rinviodella discussione documentando, ad es., l’avvenuta conoscenzadell’anticipazione dell’udienza nella sua imminenza, con le connesse esigenzedifensive, et similia, ma tanto non è avvenuto.8.1 – Il settimo motivo è palesemente inammissibile.In tutta franchezza, sfugge alla Corte in che modo la mancata indicazione daparte del giudice d’appello, nell’esposizione del processo, della dispostaanticipazione dell’udienza di discussione, rispetto a quella già fissata, possa maiaver inciso sull’iter logico-giuridico sotteso alla decisione di merito. Si tratta, inrealtà, di un “non-motivo”, dunque inammissibile.9.1 – L’ottavo motivo è manifestamente infondato.La ricorrente, onde escludere la sussistenza della gravità dell’inadempimento exart. 5 della legge n. 392/1978, vorrebbe dar rilievo all’avvenuto pagamento, incorso di causa, della somma di € 26,00 da imputare al canone di locazione, ilche avrebbe avuto l’effetto di far discendere la relativa debenza ad € 649,00,dunque inferiore ad un canone di locazione; tanto avrebbe impedito, in tesi, lapronuncia di risoluzione, posto che la gravità dell’inadempimento, benchésussistente all’atto della proposizione della domanda, era invece insussistente almomento della decisione.La tesi è però del tutto destituita di fondamento, giacché è noto che la sentenzache pronuncia la risoluzione per inadempimento ha efficacia costitutiva eretroagisce al momento dell’inadempimento stesso (v. per tutte Cass. n.5771/2010). A ciò si aggiunga che l’art. 1453, comma 3, c.c., stabilisce cheNumero registro generale 15727/2023N. 15727/23 R.G. Numero sezionale 1599/2026Numero di raccolta generale 23217/2026Data pubblicazione 14/07/2026“Dalla data della domanda di risoluzione l'inadempiente non può più adempierela propria obbligazione”, il che conferma l’irrilevanza del dedotto pagamento, aifini che qui interessano; di esso il giudice d’appello ha invece correttamentetenuto conto in ordine alla quantificazione della condanna pecuniaria.10.1 – Il nono e il decimo motivo – da valutarsi congiuntamente perché connessi- sono inammissibili.A parte l’impropria commistione, già in rubrica, tra pretese violazioni di normedi diritto (integranti presunti errores in iudicando de iure procedendo) e pretesoomesso esame di fatti decisivi, entrambi i mezzi si risolvono in una impropriacritica alla decisione con riferimento alla valutazione del compendio istruttorio,com’è noto riservato al prudente apprezzamento del giudice di merito ecensurabile dinanzi a questa Corte di legittimità per violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 115 e/o 116 c.p.c., nei ristretti limiti già segnati da Cass.n. 11892/2016 (confermata da Cass., Sez. Un., n. 20867/2020, e successivagiurisprudenza conforme), che i mezzi stessi non rispettano.11.1 – L’undicesimo motivo, infine, è parimenti inammissibile, ex art. 360-bisn. 1 c.p.c., noto essendo che il provvedimento per la fissazione della data dirilascio dell’immobile, reso ai sensi dell’art. 56 della legge n. 392/1978, è privodel carattere di decisorietà (Cass. n. 11063/2003; Cass. n. 19295/2006; Cass.n. 18691/2007).12.1 - In definitiva, il ricorso è rigettato. Le spese di lite, liquidate come indispositivo e sulla base della notula depositata dal controricorrente, seguono lasoccombenza, anche in relazione alla fase svoltasi dinanzi alla Corte d’appello exNumero registro generale 15727/2023N. 15727/23 R.G. Numero sezionale 1599/2026Numero di raccolta generale 23217/2026Data pubblicazione 14/07/2026art. 373 c.p.c., avendo lo stesso controricorrente depositato la relativa ordinanzae il verbale.In relazione alla data di proposizione del ricorso, può darsi atto dell’applicabilitàdell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in € 3.082,00 per compensi ed € 200,00 peresborsi, nonché in € 500,00 per compensi per il procedimento ex art. 373 c.p.c.,il tutto oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltre accessoridi legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quellodovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza sezione Civile, il giorno5.5.2026.Il PresidenteRaffaele Frasca