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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 settembre 2026

Cassazione n. 33916/2026

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rso la sentenza del 16/02/2026 della CORTE d'APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello diCaltanissetta ha confermato la decisione del Giudice monocratico del Tribunale diEnna del 16/04/2025, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole delreato di cui all’art. 75 d.lgs. 06 settembre 2011, n. 159, per aver contravvenutoalle prescrizioni connesse alla misura della sorveglianza speciale, con obbligo disoggiorno nel Comune di [OSCURATO:PERSONA], cui era sottoposto, non facendositrovare in casa in occasione di un controllo di p.g. e per l’effetto – previoriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche – lo aveva condannato allapena di mesi otto di reclusione.2.

Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA], tramite il propriodifensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione,deducendo due motivi (violazione ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.,per falsa applicazione di legge penale con riferimento all’art. 75 d.lgs. 159 del2011; violazione ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., per falsaapplicazione di legge penale quanto all’art. 163 cod. proc. pen.).3.

Le doglianze non possono superare il vaglio preliminare diammissibilità, in quanto semplicemente volte a denunciare inesistenti aspetti dicontraddittorietà e illogicità, oltre che interamente versate in fatto e tendenti aprovocare una rivalutazione nel merito ad opera di questa Corte, ossia finalizzateal compimento di una operazione non consentita in sede di legittimità.Quanto al secondo motivo, la difesa prospetta una tesi che si pone ininsanabile contrasto sia con il preciso dato normativo, sia con i principi di dirittofissati da questa Corte, che ha sempre ritenuto invalicabile il numero dellecondanne in relazione alle quali è possibile godere dell’invocato beneficio (taleregola ermeneutica è stata sempre affermata dalla giurisprudenza di legittimità,a partire da Sez. 1, n. 2153 del 10/05/1993, Tomassetti, Rv. 195657 – 01, amente della quale: ‹‹La reiterazione del beneficio della sospensione condizionaledella pena non è consentita a favore di chi ne abbia già usufruito due volte,quale che sia la specie e la entità delle pene sospese inflitte conle due precedenti condanne.

Ciò perché la sospensione condizionale della pena sifonda sulla presunzione che il condannato si asterrà dal commettere ulteriorireati, sicché sembra ragionevole che la sospensione non sia concessa per piùdi due volte, essendo coerente che in caso di recidiva plurima sia inconcepibileun giudizio prognostico di ravvedimento››).4.

Il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile, conconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e -non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delleammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 10/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rso la sentenza del 16/02/2026 della CORTE d'APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello diCaltanissetta ha confermato la decisione del Giudice monocratico del Tribunale diEnna del 16/04/2025, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole delreato di cui all’art. 75 d.lgs. 06 settembre 2011, n. 159, per aver contravvenutoalle prescrizioni connesse alla misura della sorveglianza speciale, con obbligo disoggiorno nel Comune di [OSCURATO:PERSONA], cui era sottoposto, non facendositrovare in casa in occasione di un controllo di p.g. e per l’effetto – previoriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche – lo aveva condannato allapena di mesi otto di reclusione.2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA], tramite il propriodifensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione,deducendo due motivi (violazione ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.,per falsa applicazione di legge penale con riferimento all’art. 75 d.lgs. 159 del2011; violazione ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., per falsaapplicazione di legge penale quanto all’art. 163 cod. proc. pen.).3. Le doglianze non possono superare il vaglio preliminare diammissibilità, in quanto semplicemente volte a denunciare inesistenti aspetti dicontraddittorietà e illogicità, oltre che interamente versate in fatto e tendenti aprovocare una rivalutazione nel merito ad opera di questa Corte, ossia finalizzateal compimento di una operazione non consentita in sede di legittimità.Quanto al secondo motivo, la difesa prospetta una tesi che si pone ininsanabile contrasto sia con il preciso dato normativo, sia con i principi di dirittofissati da questa Corte, che ha sempre ritenuto invalicabile il numero dellecondanne in relazione alle quali è possibile godere dell’invocato beneficio (taleregola ermeneutica è stata sempre affermata dalla giurisprudenza di legittimità,a partire da Sez. 1, n. 2153 del 10/05/1993, Tomassetti, Rv. 195657 – 01, amente della quale: ‹‹La reiterazione del beneficio della sospensione condizionaledella pena non è consentita a favore di chi ne abbia già usufruito due volte,quale che sia la specie e la entità delle pene sospese inflitte conle due precedenti condanne. Ciò perché la sospensione condizionale della pena sifonda sulla presunzione che il condannato si asterrà dal commettere ulteriorireati, sicché sembra ragionevole che la sospensione non sia concessa per piùdi due volte, essendo coerente che in caso di recidiva plurima sia inconcepibileun giudizio prognostico di ravvedimento››).4. Il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile, conconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e -non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delleammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 10/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 33916/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris