CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23270/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato a NAPOLI il 25/09/1991 ' avverso la sentenza del 24/09/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI - / dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che è l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità dell'imputato per i reati contestati in rubrica, prospettando la violazione dell'obbligo di immediata declaratoria di una causa di non punibilità, non indica elementi concreti in forza dei quali il giudice d'appello avrebbe dovuto adottare la pronuncia liberatoria dopo che l'imputato aveva rinunciato ai motivi di appello sul tema della responsabilità (Sez. 2, n. 36870 del 17/04/2018, Di, Rv. 273431 - 01), non potendo i motivi oggetto di rinuncia sopravvivere al negozio abdigativo; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.M