CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 maggio 2021
Cassazione n. 31405/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 16689-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., già [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2/A presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; 2021 - ricorrente - 1940 contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 561, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 598/2018 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 14/05/2018 R.G.N. 849/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. n. 16689/2018 Rilevato che 1. La Corte d'appello di Bari ha accolto l'appello di [OSCURATO:PERSONA] e, in riforma della pronuncia di primo grado, ha accertato che tra il predetto e la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a decorrere dal 13.1.2003 ed ha condannato la società datoriale al pagamento delle differenze retributive; ha dichiarato inefficace il licenziamento intimato il 21.12.2004, ordinato alla società di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro e condannato la stessa a risarcire il danno pari alle retribuzioni globali di fatto dalla data del licenziamento fino alla effettiva reintegra, nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali. 2. Avverso tale sentenza la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Considerato che: 3. E' stato depositato presso questa Corte atto di rinuncia al ricorso per cassazione della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed accettazione da parte del Muraglia, in ragione della avvenuta transazione della controversia. 4. Sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 390 cod. proc. civ. perché sia dichiarata l'estinzione del processo, nulla dovendosi disporre in ordine alle spese processuali ex art. 391, comma quarto, cod. proc. civ., per la adesione del controricorrente alla rinuncia. 5. La declaratoria di estinzione esonera la parte ricorrente dal versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, nr. 115, art. 13, comma 1 bis (cfr. Cass. n. 3688 del 2016; n. 23175 del 2015). P.Q.M. La Corte dichiara l'estinzione del processo. Così deciso nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] C