CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 luglio 2022
Cassazione n. 30661/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25499/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliat i ex lege in Roma , piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di Cassazione , rappresentati e difes i dall'avv . M [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura rilasciata su foglio congiunto al ricorso; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (n. 1970), [OSCURATO:PERSONA] (n. 1936), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege in Roma , piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di Cassazione , rappresentat i e difesi dall'avv . [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura rilasciata su foglio congiunto al controricorso; -controricorrenti- e TRUONODOMENICO -intimato- avverso la sentenza della Corte d 'A ppello di SALERNO n. 719/2017 , depositata il18/07/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione del 10.2.2004, Maria, Carmela, Vituccia, Matteo e [OSCURATO:PERSONA] convennero in giudizio Osvaldo, Fabio, Giacomo e [OSCURATO:PERSONA] per ottenere la condanna di questi ultimi al rilascio di un bar/ ristorante di loro proprietà, asseritamente occupato sine titulo , previo accertamento dell’inefficacia della donazione della nuda proprietà dello stesso da parte di [OSCURATO:PERSONA] in favore dei tre figli (Fabio, Giacomo e Chiara). Dedussero gli attori di avere ereditato l’immobile da AnnaVivone (deceduta nel 1993) , a sua volta erede dell’originario proprietario [OSCURATO:PERSONA] (deceduto nel 1989). Costituendosi in giudizio, i convenuti spiega ro no domanda riconvenzionale di usucapione, sostenendo di aver posseduto il bene dal 1965 (mediante l’unione del precedente possesso di [OSCURATO:PERSONA], dal 1965 al 1973, a quello del figlio Osvaldo). Nel processo intervenne [OSCURATO:PERSONA], il quale nel frattempo aveva acquistato l’immobile in questione dagli attori . I l Tribunale di Salerno, interpretata la domanda principale come azione di rivendicazione, la rigettò per carenza di prova, accogliendo per converso la domanda di usucapione formulata dai convenuti. L’appello proposto dai sigg.ri Salerno-Truono venne accolto dalla Corte d’Appello di Salerno, la quale ritenne che gli attori avessero validamente comprovato la titolarità del diritto di proprietà sul bene rivendicato, sulla base del principio dell’attenuazione dell’onere della prova, applicabile allorquando – come nel caso di specie - il convenuto deduca di avere iniziato a possedere l’immobile, ai fini dell’usucapione, in epoca successiva al titolo allegato dall’attore (titolo risalente, nella specie, al 1951). I convenuti, da parte loro, non avevano adeguatamente dimostrato i fatti costitutivi dell’usucapione, tenuto conto che, “tra i testi che [avevano] confortato la tesi dell’avvenuta usucapione, nessuno [aveva] fornito elementi chiari e convincenti in ordine ad un momento di inizio utilmente qualificabile come atto di interversione o comunque in ordine ad un inequivoco elemento soggettivo, vale a dire il fatto che gli atti di utilizzazione del bene non corrispondessero ad una tolleranza da parte del proprietario riconosciuto del bene” (pag. 8 della sentenza impugnata). Hanno proposto ricorso per cassazione Osvaldo, Fabio, Giacomo e [OSCURATO:PERSONA], sulla base di due motivi. Hanno depositato controricorso Carmela, Maria, Antonio (n. 1970), Antonio (n. 1936), Matteo, Vituccia e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il 4 lu glio 2022 i ricorrenti hanno depositato memoria, della quale non può, tuttavia, tenersi conto, in quanto tardiva rispetto a l termine di dieci giorni di cui all’art. 380 - bis.1 c.p.c. 2. Con il primo motivo di ricorso si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360, n. 5, c.p.c., per avere la Corte d’Appello affermato che il titolo degli originari attori risalisse al 1951 (o anche prima), senza alcuna esplicitazione degli elementi di prova a supporto di tale conclusione (elementi che non potrebbero essere rinvenuti nella documentazione tardivamente depositata dagli stessi attori, rispetto alla quale nessuna rimessione in termini erastata mai disposta dal giudice di primo grado). Preliminarmente, il motivo di ricorso dev’essere riqualificato alla stregua del n. 3 dell’art. 360 c.p.c., con riferimento alle norme (artt. 922, 1158 e 2697 c.c.) che delimitano il perimetro oggettivo dell’onere della prova gravante sull’attore in rivendicazione, nell’ipotesi in cui il convenuto proponga una domanda riconvenzionale (o un’eccezione) di usucapione (per l’ammissibilità di tale riqualificazione, si veda Cass., n. 4036/2014, secondo cui “l'erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non osta alla riqualificazione della sua sussunzione in altre fattispecie di cui all'art. 360, primo comma, c.p.c., né determina l'inammissibilità del ricorso, se dall'articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato”; conformi, Cass., n. 25557/2017; Cass., n. 26310/2017; Cass., n. 10862/2018). In tal guisa (re)interpretato, il motivo è fondato. Il principio di diritto alla cui stregua dev’essere riguardata la fattispecie in questione è quello espresso da Cass., n. 28865/2021, che ha affermato che, “essendo l'usucapione un titolo d'acquisto a carattere originario, la sua invocazione, in termini di domanda o di eccezione, da parte del convenuto con l'azione di rivendicazione, non suppone, di per sé, alcun riconoscimento idoneo ad attenuare il rigore dell'onere probatorio a carico del rivendicante, il quale, anche in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, non è esonerato dal dover provare il proprio diritto, risalendo, se del caso, attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che egli stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo. Il rigore probatorio rimane, tuttavia, attenuato quando il convenuto, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato, l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere. Per contro, la mera deduzione, da parte del convenuto, di un acquisto per usucapione il cui dies a quo sia successivo al titolo del rivendicante o di uno dei suoi danti causa, disgiunta dal riconoscimento o dalla mancata contestazione della precedente appartenenza, non comporta alcuna attenuazione del rigore probatorio a carico dell'attore, che a maggior ragione rimane invariato qualora il convenuto si dichiari proprietario per usucapione in forza di un possesso remoto rispetto ai titoli vantati dall'attore”. Orbene, nel caso di specie non risulta che gli odierni ricorrenti abbiano mai riconosciuto l’appartenenza dell’immobile ad alcuno dei danti causa degli odierni controricorrenti (n essuna affermazione in tal senso è contenuta, del resto, nella sentenza impugnata), sicché in capo a questi ultimi restava fermo l’onere di provare il titolo del diritto vantato. La Corte d’Appello di Salerno - con motivazione, per vero, assai laconica sul punto – afferma che “gli appellati [avevano] dedotto un titolo di proprietà, in capo ai propri danti causa, anteriore all’inizio dell’usucapione, nonché [avevano] dimostrato u na conseguente catena di rapporti successori”.Proseguono, poi, i giudici di secondo grado: “ il titolo di proprietà degli appellanti risale infatti al 1951 (o prima ancora), mentre gli appellati, nella comparsa di risposta di primo grado, hanno affermato di aver usucapito con presumibile inizio dal 1965” (pag. 6). La pronuncia non indica né di quale titolo si tratti, né in che modo sia stato provato. Il riferimento al 1951 potrebbe indurre a ritenere che i giudici abbia no voluto riferirsi alla “dichiarazion e di successione trascritta il 2 luglio 1951 ai nn. 9267/8642” la quale, unitamente a quella “trascritta in Salerno il 24 gennaio 1977 ai nn. 2121/1940”, viene indicata dai controricorrenti tra i documenti che testimonierebbero l’avvenuto acquisto del bene , da parte del sig. [OSCURATO:PERSONA], per successione ereditaria dei propri genitori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (si veda pag. 7 del controricorso). Tuttavia, occorre considerare, da un lato, che “la denuncia di successione - avente, di per sé , efficacia a soli fini fiscali e priva di rilevanza civilistica se non di tipo indiziario - è inidonea a fornire la prova del diritto di proprietà di un determinato bene, così come, per converso, la mancata indicazione in essa di un bene non consente di desumere automaticamente il difetto del relativo diritto di proprietà” (Cass., n. 14395/2004); e dall’altro che – come già detto – i giudici di merito mostrano di aver aderito a lla mera “deduzione” dellaparte, senza vagliare in alcun modo l’idoneità del compendio probatorio portato a supporto della stessa. Nessun cenno si rinviene, infatti, in seno alla motivazione della sentenza impugnata, alla successione dei titoli che avrebbero costituito la proprietà dell’immobile oggetto di causa in capo agli odierni controricorrenti, né a un possesso idoneo a fondare l’acquisto a titolo originario. 3. Con il secondo motivo di ricorso , si deduce la violazione degli artt. 244 e 245 c.p.c., per avere il giudice di merito tratto la prova dell’inesistenza dei fatti costitutivi dell’usucapione da due testimonianze inammissibili, in quanto l’una resa da teste non indicato nella memoria istruttoria (bensì designato successivamente, nel corso del processo, in sostituzione di altro teste deceduto prima della sua menzione nella memoria istruttoria suddetta), e l’altra resa da teste che aveva riferito circostanze apprese da terzi. Il motivo è infondato in quanto, con riguardo al teste sostituito, i ricorrenti non deducono di avere eccepito la nullità della relativa testimonianza nella prima difesa successiva alla stessa (si veda, al riguardo, Cass., n. 24292/2016, a mente della quale “le formalità relative alla deduzione ed all'assunzione della prova testimoniale, in quanto stabilite non per ragioni di ordine pubblico ma per la tutela degli interessi delle parti, danno luogo, per il caso di loro violazione, a nullità relative e, dunque, non rilevabili d'ufficio dal giudice, dovendo essere eccepite nella prima udienza successiva a quella in cui si sono verificate, ove la parte interessata non era presente all'udienza. Nel caso in cui, invece, quest'ultima era presente all'assunzione della prova ed aveva assistito all'atto istruttorio senza formulare opposizione, la nullità, ove esistente, deve considerarsi sanata”); mentre, per quanto concerne la testimonianza de relato, il giudice, lungi dal conferirle rilevanza decisiva ai fini della decisione, legittimamente ne ha tenuto conto in seno al coacervo delle risultanze istruttorie , in tal modo non discostandosi dall’orientamento della giurisprudenza di questa Corte secondo cui, “ in tema di prova testimoniale, i testimoni de relato actorissono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa; i testimoni de relato in genere, invece, depongon o su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni, pur attenuata perché indiretta, è idonea ad assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità. (Nell'enunciare tale principio, la S.C. ha cassato la decisione nella quale la Corte territoriale aveva attribuito la qualifica di testimoni indiretti non pienamente attendibili perché controinteressati a soggetti che invece avevano direttamente preso parte alle consultazioni sindacali oggetto della loro testimonianza)” (Cass., n. 569/2015). 4. Per le ragioni sopra esposte, il primo motivo di ricorso dev’essere accolto, con conseguente rinvio del procedimento alla Corte d’Appello di Salerno, la quale riesaminerà la fattispecie sotto il profilo della prova del titolo di proprietà sull’immobile in questione, provvedendo altresì in ordine alle spese del presente giudizio dilegittimità. P.Q.M. Accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo; cassa la sentenzaimpugnata in relazione al motivo accolto; rinvia al