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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 ottobre 2021

Cassazione n. 43688/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Taranto avverso la sentenza emessa in data 17/12/ 2020 dalla Corte di Appello di Lecce sezione distaccata di Taranto visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.La CORTE APPELLO di Taranto con la sentenza impugnata ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Taranto del 22 giugno 2018 che , all'esito di giudizio abbreviato, ha affermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai delitti di associazione a delinquere , riciclaggio ed esercizio abusivo del credito, condannandolo alla pena di giustizia. 2.Propone ricorso personale l'imputato deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in odine al giudizio di responsabilità e al trattamento sanzionatorio.

3. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen..

Nel caso in esame il ricorso è firmato dall'imputato, la cui firma risulta autenticata dal difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che non risulta essere abilitata al patrocinio dinanzi a questa Corte Suprema, non essendo iscritta nell'albo speciale.

Al riguardo è stato anche recentemente precisato che il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente ma, a seguito della modifica apportata all'art.613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, sia l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso. (Sez. 3 - , Sentenza n. 11126 del 25/01/2021 Ud. (dep. 23/03/2021 ) Rv. 281475 - 01 4.All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 27/10/2021 [OSCURATO:PERSONA] te [OSCURATO:PERSONA]< SELLINO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Taranto avverso la sentenza emessa in data 17/12/ 2020 dalla Corte di Appello di Lecce sezione distaccata di Taranto visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.La CORTE APPELLO di Taranto con la sentenza impugnata ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Taranto del 22 giugno 2018 che , all'esito di giudizio abbreviato, ha affermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai delitti di associazione a delinquere , riciclaggio ed esercizio abusivo del credito, condannandolo alla pena di giustizia. 2.Propone ricorso personale l'imputato deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in odine al giudizio di responsabilità e al trattamento sanzionatorio. 3. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.. Nel caso in esame il ricorso è firmato dall'imputato, la cui firma risulta autenticata dal difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che non risulta essere abilitata al patrocinio dinanzi a questa Corte Suprema, non essendo iscritta nell'albo speciale. Al riguardo è stato anche recentemente precisato che il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente ma, a seguito della modifica apportata all'art.613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, sia l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso. (Sez. 3 - , Sentenza n. 11126 del 25/01/2021 Ud. (dep. 23/03/2021 ) Rv. 281475 - 01 4.All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 27/10/2021 [OSCURATO:PERSONA] te [OSCURATO:PERSONA]< SELLINO
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