Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 febbraio 1987

Cassazione n. 05782/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA Deposi!:tàainCancelle sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 1 2 FEei 202E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] IL FUNzrop.,,,Y,. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Luchd avverso la sentenza del 02/07/2025 del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ritenute le circostanze aggravanti come contestate, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni tre mesi due di reclusione ed euro 10.000 di multa ciascuno per il delitto di cui all'art. 73 comma 4 e 6 e 80 comma 2 DPR 309/90.

2. Avverso la predetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramite il loro difensore, hanno proposto ricorso per Cassazione, deducendo con un unico motivo violazione di legge, in quanto la pena comminata, a titolo di aumento, per la circostanza aggravante di cui all'art. 80 comma 2 DPR 309/90 è illegale.

Si osserva che è stato comminato, sulla pena di anni due mesi otto di reclusione ed euro 8000 di multa, un aumento pari ad anni 2, mesi uno di reclusione ed euro 7000 di multa, ben superiore al limite massimo dei due terzi previsto dal secondo comma dell'art. 80 DPR 309/90 (che, nella sua massima estensione, al più avrebbe comportato un aumento pari ad anni uno, mesi nove, giorni dieci ed euro 5334,00 di multa).

3. [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per Cassazione, sollevando un unico motivo con il quale si deduce violazione di legge per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art.132 comma 1 cod. pen..

In particolare, la difesa osserva che il giudice ha applicato come pena base anni tre di reclusione, ben al di sopra del minimo edittale di anni due di reclusione previsto dal comma 4 dell'art. 73 DPR 309/90, senza motivare sul punto.

4. Il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili.

1. Manifestamente infondati sono i ricorsi presentati da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

2. L'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, ha stabilito che la sentenza di patteggiamento è ricorribile per cassazione solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica e all'illegalità della pena e tra tali motivi non rientra la determinazione della pena sulla base di un computo affetto da violazione di legge.

La pena determinata sulla base dell'erroneo calcolo dell'aumento per l'aggravante di cui all'art. 80 comma 2 DPR 309/90 determina la sua illegittimità ma non la sua illegalità.

Secondo le Sezioni Unite (Sez.

U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 - 01), la pena determinata ex art. 444 cod. proc. pen. a seguito dell'erronea applicazione del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee concorrenti è illegale soltanto nel caso in cui essa ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato, a nulla rilevando il fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione siano computati in violazione di legge.

"Pena illegale" è, conseguentemente, quella che si colloca al di fuori del sistema sanzionatorio come delineato dal codice penale, perché diversa per genere, per specie o per quantità da quella positivamente prevista.

2. Nel caso in esame, l'erroneo aumento della pena per la circostanza di cui all'art. 80 comma 2 DPR 309/90 in misura eccedente i due terzi, non ha determinato una pena illegale, dal momento che la pena concordata rientra nella cornice edittale prevista per l'art. 73 comma 4 DPR 309/90 (la sanzione prevista è da due a sei anni di reclusione e la multa da euro 5164 a 77.468).

L'errore di calcolo è stato fatto nella richiesta di patteggiamento, ma le parti hanno concordato una pena finale sulla quale il [OSCURATO:PERSONA] si è pronunciato, valutandone la congruità in relazione alla gravità dei fatti, pena che rientra nei limiti edittali previsti dalla fattispecie di riferimento.

3. Il motivo dedotto da [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato.

Quando l'imputato e il pubblico ministero si accordano sulla qualificazione giuridica della condotta contestata, sulla concorrenza di circostanze, sulla comparazione fra le stesse e sull'entità della pena, il giudice ha il potere e il dovere di controllare la correttezza giuridica del patto e la congruità della pena richiesta.

Nel caso in esame, il [OSCURATO:PERSONA] ha verificato la congruità della pena finale, determinata nel rispetto dei criteri e dei limiti di cui all'art. 444, primo comma, cod. proc. pen. e, dunque, la mancanza di motivazione sui singoli passaggi che hanno determinato la pena finale non assume alcuna rilevanza.

Infatti, l'art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen. non consente il ricorso per Cassazione per l'omessa motivazione in ordine alla determinazione della pena.

4. In considerazione della declaratoria d'inammissibilità totale dei ricorsi, i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., vanno condannati al pagamento delle spese processuali oltre che - apparendo evidente che gli stessi hanno proposto il ricorso determinando le cause dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) -, di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende che, tenuto conto della significativa entità della predetta colpa, appare equo quantificare nella somma di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA Deposi!:tàainCancelle sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 1 2 FEei 202E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] IL FUNzrop.,,,Y,. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Luchd avverso la sentenza del 02/07/2025 del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ritenute le circostanze aggravanti come contestate, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni tre mesi due di reclusione ed euro 10.000 di multa ciascuno per il delitto di cui all'art. 73 comma 4 e 6 e 80 comma 2 DPR 309/90. 2. Avverso la predetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramite il loro difensore, hanno proposto ricorso per Cassazione, deducendo con un unico motivo violazione di legge, in quanto la pena comminata, a titolo di aumento, per la circostanza aggravante di cui all'art. 80 comma 2 DPR 309/90 è illegale. Si osserva che è stato comminato, sulla pena di anni due mesi otto di reclusione ed euro 8000 di multa, un aumento pari ad anni 2, mesi uno di reclusione ed euro 7000 di multa, ben superiore al limite massimo dei due terzi previsto dal secondo comma dell'art. 80 DPR 309/90 (che, nella sua massima estensione, al più avrebbe comportato un aumento pari ad anni uno, mesi nove, giorni dieci ed euro 5334,00 di multa). 3. [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per Cassazione, sollevando un unico motivo con il quale si deduce violazione di legge per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art.132 comma 1 cod. pen.. In particolare, la difesa osserva che il giudice ha applicato come pena base anni tre di reclusione, ben al di sopra del minimo edittale di anni due di reclusione previsto dal comma 4 dell'art. 73 DPR 309/90, senza motivare sul punto. 4. Il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1. Manifestamente infondati sono i ricorsi presentati da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. L'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, ha stabilito che la sentenza di patteggiamento è ricorribile per cassazione solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica e all'illegalità della pena e tra tali motivi non rientra la determinazione della pena sulla base di un computo affetto da violazione di legge. La pena determinata sulla base dell'erroneo calcolo dell'aumento per l'aggravante di cui all'art. 80 comma 2 DPR 309/90 determina la sua illegittimità ma non la sua illegalità. Secondo le Sezioni Unite (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 - 01), la pena determinata ex art. 444 cod. proc. pen. a seguito dell'erronea applicazione del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee concorrenti è illegale soltanto nel caso in cui essa ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato, a nulla rilevando il fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione siano computati in violazione di legge. "Pena illegale" è, conseguentemente, quella che si colloca al di fuori del sistema sanzionatorio come delineato dal codice penale, perché diversa per genere, per specie o per quantità da quella positivamente prevista. 2. Nel caso in esame, l'erroneo aumento della pena per la circostanza di cui all'art. 80 comma 2 DPR 309/90 in misura eccedente i due terzi, non ha determinato una pena illegale, dal momento che la pena concordata rientra nella cornice edittale prevista per l'art. 73 comma 4 DPR 309/90 (la sanzione prevista è da due a sei anni di reclusione e la multa da euro 5164 a 77.468). L'errore di calcolo è stato fatto nella richiesta di patteggiamento, ma le parti hanno concordato una pena finale sulla quale il [OSCURATO:PERSONA] si è pronunciato, valutandone la congruità in relazione alla gravità dei fatti, pena che rientra nei limiti edittali previsti dalla fattispecie di riferimento. 3. Il motivo dedotto da [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. Quando l'imputato e il pubblico ministero si accordano sulla qualificazione giuridica della condotta contestata, sulla concorrenza di circostanze, sulla comparazione fra le stesse e sull'entità della pena, il giudice ha il potere e il dovere di controllare la correttezza giuridica del patto e la congruità della pena richiesta. Nel caso in esame, il [OSCURATO:PERSONA] ha verificato la congruità della pena finale, determinata nel rispetto dei criteri e dei limiti di cui all'art. 444, primo comma, cod. proc. pen. e, dunque, la mancanza di motivazione sui singoli passaggi che hanno determinato la pena finale non assume alcuna rilevanza. Infatti, l'art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen. non consente il ricorso per Cassazione per l'omessa motivazione in ordine alla determinazione della pena. 4. In considerazione della declaratoria d'inammissibilità totale dei ricorsi, i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., vanno condannati al pagamento delle spese processuali oltre che - apparendo evidente che gli stessi hanno proposto il ricorso determinando le cause dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) -, di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende che, tenuto conto della significativa entità della predetta colpa, appare equo quantificare nella somma di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso,
Sentenza Cassazione n. 05782/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris