CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 08905/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2019 del [OSCURATO:PERSONA] di TERAMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; LItto(il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] t: A i CA, ha concluso chiedendo / t' a...C.kke_U(.,(_.‘ ?riti (/",•Q-46:—- , udito il difensore i [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata il Giudice di pace di Teramo ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro duecento di multa per i reati di percosse e minaccia, commessi il 5 luglio 2016. 1.1.Avverso ll'indicata sentenza, ha proposto impugnazione l'imputato, per il tramite del difensore, atto qualificato ricorso per cassazione dal Tribunale di Teramo, con ordinanza del 16 settembre 2020, per essere stata irrogata pena pecuniaria, in assenza di statuizioni risarcitorie in favore della persona offesa, non costituita parte civile. 2.L'impugnazione proposta denuncia tre vizi, di seguito riassunti, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si denuncia vizio di motivazione, inosservanza ed erronea applicazione di legge penale, in relazione all'art. 581 cod. pen. non risultando alcun segno di violenza subita dal querelante da parte dell'odierno ricorrente. Inoltre, dalla motivazione non risulterebbe che sia stato proprio [OSCURATO:PERSONA] a colpire la vittima con uno schiaffo, circostanza addirittura esclusa dalla stessa querelante. Lo sputo ricevuto di cui narra la parte lesa integra, al più, una condotta rilevabile ai sensi dell'art. 594 cod. pen., dunque fatto non più previsto come reato (Sez. 5 n. 47974 del 2014). 2.2. Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione e inosservanza di norma penale in relazione al reato di minaccia. Si tratta di lite tra la madre del ricorrente (coimputata) e la persona offesa per il pagamento di pigioni arretrati, per i quali non risultava alcuna controversia, in cui il ricorrente interverrebbe in un secondo momento, in difesa della madre, dunque ponendo in essere una mera reazione naturale, pronunciando una frase di dubbia valenza intimidatoria. Si tratta di espressione generica (di avere conoscenze tra gli albanesi e che gli avrebbe fatto del male) che fa riferimento ad una intera etnia, ad una comunità che, comunque, vive e lavora in Italia, in sé, dunque, non evocativa di un male ingiusto, né concretamente realizzabile. Peraltro, la minaccia nella specie sarebbe avvenuta prospettando un male che dipende soltanto dalla volontà dell'agente, in sé non idonea a integrare l'elemento oggettivo del reato (Sez. 5, n. 54879 del 2017). 2.3.Con il terzo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., considerata le pene edittali dei reati contestati, l'incensuratezza e la esiguità del danno e del pericolo arrecati. 3. Il Procuratore generale ha fatto pervenire requisitoria scritta, ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 del decreto- legge 1/04/2021, n. 44, con la quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.11 primo motivo è inammissibile in quanto non consentito in sede di legittimità. Esso, infatti, prospetta una diversa, alternativa lettura dei dati probatori, rispetto a quelli riassunti nella motivazione, sebbene succinta, ma comunque non manifestamente illogica della sentenza di merito. Questa, afferma, diversamente da quanto dedotto, sulla base del racconto della persona offesa e del teste Rocci, che l'imputato aveva coscienza e volontà di tenere una condotta violenta idonea a cagionare una sofferenza fisica alla vittima. Del resto, la diversa lettura proposta, richiederebbe l'esame da parte di questa Corte, di fonti di prova (dichiarazioni di persona offesa e teste) inibito in sede di legittimità . In ogni caso, nella parte in cui il motivo prospetta, sotto altro profilo, vizio di motivazione, questo è inammissibile. Si osserva, infatti, in via generale, che il ricorso immediato per cassazione è rimedio, eccezionale, ammissibile solo per vizi di pura legittimità, non implicanti, neppure indirettamente, questione di merito. Con detto rimedio, infatti, sono proponibili solo motivi diversi da quelli previsti dalle lettere d) ed e) dell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen. 1.1.11 secondo motivo è manifestamente infondato. Corretta appare la motivazione, in punto di diritto, con riferimento alla qualificazione dei fatti come minaccia, tenuto conto della non manifesta illogicità con la quale, valutato il contesto in cui la frase incriminata è stata profferita, si è considerata da parte del Giudice di pace, anche la descritta condotta dell'imputato, non limitata ad esporre parole dal contenuto intimidatorio, ma accompagnando queste con la condotta di percosse descritta nell'imputazione, dunque ponendo in essere un comportamento espressione di evidente e concreta idoneità intimidatoria. 1.2. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Le differenze di disciplina, e, quindi, di presupposti, tra la tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. e quella a suo tempo introdotta dall'art. 34 del d.lgs. n. 274 del 2000, hanno indotto a riflettere, in giurisprudenza, sulla possibile applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen. nei procedimenti davanti al giudice di pace. Sul punto, questa Corte di legittimità, nella sua espressione più autorevole, rispetto al quesito devoluto se l'art. 131-bis cod. pen. sia applicabile nei procedimenti che si svolgono davanti al giudice di pace, ha dato risposta negativa. Le Sezioni Unite (Sez. U, n. 53683 del 22/06/2017, Pmp, Rv. 271587) hanno avuto modo di precisare, infatti — con ragionamento rispetto al quale non vi sono ragioni di discostarsi — che la salvaguardia dell'autonomia dei connotati specializzanti del procedimento penale dinanzi al giudice di pace, si manifesta proprio attraverso la previsione di speciali epiloghi decisori, modulati in termini tali da porre il giudice in un'ottica operativa, volta a realizzare la conciliazione tra le parti. In motivazione, la Corte ha precisato che il rapporto tra l'art.131-bis cod. pen. e l'art.34 d. Igs. n. 274 del 2000, non va risolto sulla base del principio di specialità tra le singole norme, dovendo prevalere la peculiarità del complessivo sistema, sostanziale e processuale, introdotto in relazione ai reati di competenza del giudice di pace, nel cui ambito la tenuità del fatto svolge un ruolo anche in funzione conciliativa. 2. All'inammissibilità del ricorso, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 5/11/2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] o Sabeone CORT