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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 25971/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza del 18.11.2019, il GUP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], procedendo con rito abbreviato, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dai capi TT.2), TT.2.1) e TT.4) e dichiarato la stessa responsabile di tutti gli altri reati a lei ascritti; ritenuto il vincolo della continuazione tra le diverse violazioni di legge, operata la riduzione per la scelta del rito premiale, l'ha condannata alla pena complessiva e finale di anni 6 di reclusione ed euro 10.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali; ha applicato le pene accessorie conseguenti all'entità di quella principale e condannato l'imputata al risarcimento dei danni patiti dalle costituite parti civili in cui favore aveva liquidato le spese;

2. la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], nel prendere atto dell'accordo processuale raggiunto dalla difesa imputata con il Procuratore Generale con riguardo alla intervenuta estinzione per prescrizione dei reati di cui all'art. 615- ter, comma secondo, n. 1, cod. pen. e previa rinuncia ai motivi sulla responsabilità, ha rideterminato la pena finale in quella, concordata dalle parti e che ha stimato congrua, in anni 4 e mesi 4 di reclusione ed euro 8.800 di multa, confermando la interdizione dai pubblici uffici e con revoca della interdizione legale e conferma, infine, delle statuizioni civili;

3. ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore di fiducia che deduce vizio di motivazione ed inosservanza della legge penale: premesse considerazioni sui termini di impugnabilità della sentenza resa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., osserva che, in ogni caso, la sentenza resa all'esito dell'accordo processuale deve comunque motivare sulla assenza di causa di proscioglimento rilevanti ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., il che nel caso di specie non è avvenuto.

4. Il ricorso è inammissibile.

La rinuncia parziale ai motivi d'appello in punto di responsabilità, infatti, ha determinato il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente a tale profilo essendo perciò inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi d'appello rinunciati rispetto ai quali non possono essere rilevate nemmeno d'ufficio le questioni anche di nullità che siano ad essi collegate; con riguardo al "concordato in appello" si è infatti efficacemente parlato di "patteggiamento sulla sentenza" o, per meglio dire, "sui motivi" in cui, come detto, l'accordo (parzialmente abdicativo delle doglianze articolate con l'atto di gravame) si perfeziona sui motivi di appello conseguenti ad un accertamento del reato che è già intervenuta con la sentenza di primo grado.

In altri termini, a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599- bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018 Cc., Rv. 272853 - 01; in senso conforme, Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018 Cc., Rv. 273755 - 01, Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018 Cc., Rv. 274522 - 01) per l'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (cfr. Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018 Cc., Casero, Rv. 273194 - 01).

5. Il ricorso è, pertanto, inammissibile con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Am

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 18.11.2019, il GUP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], procedendo con rito abbreviato, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dai capi TT.2), TT.2.1) e TT.4) e dichiarato la stessa responsabile di tutti gli altri reati a lei ascritti; ritenuto il vincolo della continuazione tra le diverse violazioni di legge, operata la riduzione per la scelta del rito premiale, l'ha condannata alla pena complessiva e finale di anni 6 di reclusione ed euro 10.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali; ha applicato le pene accessorie conseguenti all'entità di quella principale e condannato l'imputata al risarcimento dei danni patiti dalle costituite parti civili in cui favore aveva liquidato le spese; 2. la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], nel prendere atto dell'accordo processuale raggiunto dalla difesa imputata con il Procuratore Generale con riguardo alla intervenuta estinzione per prescrizione dei reati di cui all'art. 615- ter, comma secondo, n. 1, cod. pen. e previa rinuncia ai motivi sulla responsabilità, ha rideterminato la pena finale in quella, concordata dalle parti e che ha stimato congrua, in anni 4 e mesi 4 di reclusione ed euro 8.800 di multa, confermando la interdizione dai pubblici uffici e con revoca della interdizione legale e conferma, infine, delle statuizioni civili; 3. ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore di fiducia che deduce vizio di motivazione ed inosservanza della legge penale: premesse considerazioni sui termini di impugnabilità della sentenza resa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., osserva che, in ogni caso, la sentenza resa all'esito dell'accordo processuale deve comunque motivare sulla assenza di causa di proscioglimento rilevanti ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., il che nel caso di specie non è avvenuto. 4. Il ricorso è inammissibile. La rinuncia parziale ai motivi d'appello in punto di responsabilità, infatti, ha determinato il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente a tale profilo essendo perciò inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi d'appello rinunciati rispetto ai quali non possono essere rilevate nemmeno d'ufficio le questioni anche di nullità che siano ad essi collegate; con riguardo al "concordato in appello" si è infatti efficacemente parlato di "patteggiamento sulla sentenza" o, per meglio dire, "sui motivi" in cui, come detto, l'accordo (parzialmente abdicativo delle doglianze articolate con l'atto di gravame) si perfeziona sui motivi di appello conseguenti ad un accertamento del reato che è già intervenuta con la sentenza di primo grado. In altri termini, a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599- bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018 Cc., Rv. 272853 - 01; in senso conforme, Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018 Cc., Rv. 273755 - 01, Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018 Cc., Rv. 274522 - 01) per l'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (cfr. Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018 Cc., Casero, Rv. 273194 - 01). 5. Il ricorso è, pertanto, inammissibile con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Am
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