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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 00558/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA] A.R.

Seccia, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 22 luglio 2022, il Tribunale del Riesame di Torino confermava l'ordinanza del 27 giugno 2022, con la quale il G.I.P. del Tribunale di Asti aveva applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere, in quanto gravemente indiziato del reato di cui agli art. 73- 80 del d.P.R. n. 309 del 1990, a lui contestato per avere, in concorso con altri due indagati, illecitamente detenuto e trasportato 23,544 kg. di sostanza stupefacente di tipo cocaina, suddivisa in 20 panetti occultati all'interno di 5 forme di parmigiano reggiano preventivamente svuotate e collocate dietro il sedile posteriore del furgone Toyota targato [OSCURATO:TARGA]; in Asti il 24 giugno 2022.

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale piemontese, [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi.

Con il primo, la difesa censura la valutazione della gravità indiziaria, rilevando che, sin dai primissimi istanti del controllo di P.G., l'indagato, che si trovava alla guida del mezzo, ha riferito agli operanti che le forme di formaggio trasportate erano di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], presente sul furgone, precisando di svolgere unicamente le mansioni di autista, come confermato sia dal passeggero Mateo }<e:4j, sia da [OSCURATO:PERSONA], il quale prontamente esibiva alla Guardia di Finanza due fatture di acquisto relative ai prodotti caseari in esame, essendo effettivamente [OSCURATO:PERSONA] titolare di un caseificio ("[OSCURATO:PERSONA]").

L'indagato ha quindi spiegato di essersi prestato al trasporto delle forme di parmigiano, destinate a una fiera casearia organizzata a Napoli, in quanto [OSCURATO:PERSONA], conosciuto da [OSCURATO:PERSONA] quando viveva a Canale, era privo di patente, dietro il compenso di 500 euro.

A fronte di tali dichiarazioni, supportate dalla documentazione esibita da Rillievo, il Tribunale ha contrapposto elementi di carattere meramente congetturale, non essendosi considerato fra l'altro che la sostanza stupefacente era occultata nelle forme di parmigiano avvolte in una pellicola di nylon ricoperta anche da un foglio di carta assorbente, per cui alcun trasporto consapevole poteva ascriversi a [OSCURATO:PERSONA], non assumendo alcuna valenza indiziaria il fatto che il ricorrente non abbia acconsentito alla richiesta della P.G. di sbloccare il proprio cellulare.

Con il secondo motivo, oggetto di doglianza sono il giudizio sulla configurabilità delle due esigenze cautelari ravvisate dal Tribunale, ovvero il pericolo di inquinamento probatorio e il pericolo di condotte recidivanti, oltre che la valutazione compiuta in merito alla scelta della misura applicata.

In ordine al primo aspetto, si osserva che la motivazione dei giudici cautelari sarebbe meramente apparente, non essendo stati indicati gli elementi concreti da cui si desumerebbe il pregiudizio allo svolgimento delle indagini, mentre, quanto al secondo profilo, si evidenzia che il requisito dell'attualità del rischio di recidiva non è stato adeguatamente motivato, a nulla rilevando il riferimento alla gravità del reato, peraltro desunta da elementi corrispondenti a quelli che delineano la tipicità della fattispecie, senza l'inserimento di tale dato in un giudizio di tipo personologico, non potendosi peraltro sottacere che l'unico precedente menzionato a carico di [OSCURATO:PERSONA], oltre che datato, risulta definito con pronuncia assolutoria ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen.

A essere censurata, infine, è la scelta della misura, rilevandosi in proposito che la restrizione domestica sarebbe parimenti idonea a impedire che l'indagato possa tornare a delinquere, posto che anche gli arresti domiciliari, eventualmente accompagnati da uno strumento di controllo elettronico a distanza, possono escludere del tutto la libertà di locomozione dell'indagato. [OSCURATO:PERSONA] Le censure sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari sono infondate, nei termini di seguito esposti, mentre è meritevole di accoglimento la doglianza sulla scelta della misura custodiale.

1. Iniziando dal primo motivo di ricorso, deve ritenersi che la valutazione sulla gravità indiziaria operata dai giudici cautelari non presenta profili di illogicità o di incoerenza argomentativa rilevabili in questa sede.

Occorre a tal proposito richiamare innanzitutto il costante orientamento di questa Corte (ex multis cfr. Sez. 5, n. 36079 del 05/06/2012, Rv. 253511), secondo cui la nozione di gravi indizi di colpevolezza non è omologa a quella che serve a qualificare il quadro indiziarlo idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale.

Al fine dell'adozione della misura è infatti sufficiente l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare "un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato" in ordine ai reati addebitati.

Pertanto, tali indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192 comma 2 cod. proc. pen., ed è per questa ragione che l'art. 273 comma 1 bis cod. proc. pen. richiama l'art. 192 commi 3 e 4 cod. proc. pen., ma non il comma 2 del medesimo articolo, il quale oltre alla gravità, richiede la precisione e concordanza degli indizi.

Quanto ai limiti del sindacato di legittimità, deve essere ribadito (sul punto tra le tante cfr. Sez. 4, n: 26992 del 29/05/2013 Rv. 255460) che, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che a esso ineriscono, sé il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie.

Il controllo di logicità deve rimanere quindi "all'interno" del provvedimento. impugnato, non essendo Possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate; in altri termini, l'ordinamento non conferisce alla Corte alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso io spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, in ciò rientrando anche l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura, nonché al tribunale del riesame.

Il controllo di legittimità è perciò circoscritto al solo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, ovvero: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significativé che lo hanno determinato; 2) l'assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo dell'atto impugnato.

1.1. Alla luce di tali condivise premesse ermeneutiche, occorre dunque ribadire che il giudizio sulla gravità indiziaria formulato sia dal G.I.P. che dal Tribunale del Riesame non presta il fianco a censure di irragionevolezza.

E invero, nel ripercorrere le risultanze investigative, il Tribunale del Riesame ha innanzitutto richiamato gli esiti del controllo operato il 24 giugno 2022 . presso il casello autostradale [OSCURATO:PERSONA] dagli operanti della Guardia di Finanza di Asti, i quali hanno fermato il furgone marca Tojota targato da [OSCURATO:TARGA] guidato da [OSCURATO:PERSONA], a bordo del quale venivano rinvenute cinque forme di formaggio, ognuna avvolta in nylon trasparente, con segni esterni di imperfezione che facevano pensare a una loro manomissione, per cui i militari, insospettisi, operavano una verifica più approfondita, all'esito della quale scoprivano che le forme erano state svuotate e utilizzate come contenitori di sostanza stupefacente suddivisa in 20 panetti, sostanza che, da successive analisi tecniche, risultava essere di tipo cocaina, per un peso complessivo di circa 23 chili e mezzo; nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], inoltre, veniva rinvenuta la disponibilità della somma di 6.790 euro.

Orbene, alla. luce di tali risultanze, i giudici cautelari sono pervenuti alla non illogica conclusione di ascrivere al ricorrente il trasporto dello stupefacente Lgt occultato nelle forme di parmigiano, "es2errita- [OSCURATO:PERSONA] alla guida del furgone dove 4z. era stata nascosta la droga ijn occasione del cui rinvenimento l'indagato non ha palesato reazioni di stupore o di sdegno nei confronti del soggetto che lo avrebbe proditoriamente coinvolto in una simile vicenda, essendo invece significativo che egli non abbia acconsentito alla richiesta degli operanti di sbloccare il suo cellulare, condotta questa poco conciliabile con un atteggiamento di buona fede.Del resto, è stato altresì osservato nell'ordinanza impugnata, in modo pertinente, da un lato, che un carico di stupefacente come quello sequestrato (oltre 20 chili di cocaina) molto difficilmente viene affidato a un soggetto inconsapevole e, dall'altro, che non è stato adeguatamente spiegato dal ricorrente il motivo per il quale egli, domiciliato a Rovigo dove lavora come meccanico, si trovasse in Piemonte per svolgere tutt'altra attività che a suo dire lo avrebbe impegnato in un viaggio fino a Napoli, essendo rimasti peraltro poco chiari i termini e i tempi dell'accordo che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe in precedenza concluso con tale [OSCURATO:PERSONA].

1.2. In definitiva, fermo restando, ovviamente, che le contrarie deduzioni sollevate nel ricorso ben potranno essere approfondite e ulteriormente sviluppate, anche a livello probatorio, nel prosieguo del procedimento penale in corso, deve ribadirsi che, per quanto in questa sede rileva, la valutazione indiziaria compiuta dai giudici cautelari, in quanto sorretta da argomentazioni razionali, non presta il fianco alle censure difensive, che inVero sollecitano un differente apprezzamento di merito che non può trovare ingresso in questa sede.

2. Passando al secondo motivo, deve innanzitutto .richiamarsi la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 15980 del 16/04/2020, Rv. 278944 - 02), secondo cui, in tema di misure cautelari personali, le esigenze cautelari relative al pericolo di inquinamento delle prove, di fuga e di reiterazione del reato previste dall'art. 274, cod. proc. pen. non devono necessariamente concorrere, bastando anche l'esistenza di una sola di esse per giustificare o confermare, in sede di riesame, l'adozione del provvedimento.

Alla luce di tale premessa, deve osservarsi che, pur risultando assertive e non adeguatamente specifiche le considerazioni dell'ordinanza impugnata in ordine al pericolo di inquinamento probatorio, risulta invece immune da censure la valutazione sull'ulteriore esigenza cautelare ex art. 274 lett.

C cod. proc. pen., la cui configurabilità è sufficiente a giustificare la conferma della misura cautelare.

Ed invero, nel rimarcare la sussistenza del pericolo di condotte recidivanti, il Tribunale ha ragionevolmente rimarcato le modalità dei fatti, indubbiamente gravi e rivelatrici di in inserimento fiduciario in qualificati ambienti delinquenziali di [OSCURATO:PERSONA], soggetto già coinvolto in un procedimento penale in tema di stupefacenti che, per quanto definito con sentenza di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, appare comunque idoneo a delineare la personalità dell'indagato, se correlato, come avvenuto nel caso di specie, con il peculiare e non certo trascurabile contesto criminoso in cui si inseriscono i fatti di causa, peraltro coevi rispetto all'applicazione della misura cautelare in esecuzione.

In tal senso, anche avuto riguardo alla ridottissima distanza temporale (pochi giorni) tra la condotta e l'adozione della misura, il percorso argomentativo, dell'ordinanza impugnata sull'attualità del rischio di condotte recidivanti si pone in sintonia con la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, Rv. 282767 e Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Rv. 282891), secondo cui, in tema di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma indica, invece, la continuità del "periculum libertatis" nella sua dimensione temporale, che va apprezzata, come avvenuto nell'odierna vicenda, sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare, con la precisazione che la valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative deve essere tanto più approfondita, quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti.

Di qui l'infondatezza delle censure difensive in punto di ravvisabilità dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274 lett.

C) cod. proc. pen. 3.

Sono invece fondate le doglianze in ordine alla scelta della misura.

Deve premettersi in proposito che, nel fissare i criteri di scelta della misura, l'art.275 comma 3 cod. proc. pen. stabilisce che la custodia cautelare in carcere può essere applicata soltanto quando le altre misure coercitive o interdittive, anche se applicate cumulativamerite, risultino inadeguate, prevedendo il comma 3 bis che, nel disporre la misura di massimo rigore, il giudice deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciiiari con le procedure di controllo elettronico a distanza di cui ali'art. 275 bis cod. proc. pen., dovendosi ribadire in tal senso l'affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 53026 del 06/11/2017, Rv. 271686), secondo cui, in tema di misure cautelari personali, l'inadeguatezza degli arresti domiciliari in relazione alle esigenze di prevenzione di cui all'art. 274, lett. c) cod. proc. pen. può essere ritenuta quando, alla stregua di un giudizio prognostico fondato su elementi specifici inerenti ai fatto, alle motivazioni di esso e alla personalità dell'indagato, sia possibile prevedere ragionevolmente che lo stesso si sottrarrà all'osservanza dell'obbligo di non allontanarsi dal domicilio.

Ora, nel caso di specie, a fronte dell'indicazione di un domicilio certo e peraltro distante dall'ambito territoriale dove sono stati accertati i fatti (in sede di interrogatorio di garanzia [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di risiedere a Rovigo, Corso del Popolo n. 90), il Tribunale avrebbe dovuto illustrare le ragioni idonee a giustificare l'inadeguatezza degli arresti domiciliari in alternativa alla misura di massimo rigore, non potendosi ritenere sufficienti in senso contrario le insistite, ma invero generiche, considerazioni dell'ordinanza impugnata circa l'impossibilità di fare affidamento sul rispetto da parte dell'indadato delle prescrizioni connesse agii arresti domiciliari, essendo peraltro eventuali violazioni delle stesse efficacemente fronteggiabili con i meccanismi di controllo elettronico a distanza.Eg

3.1. In definitiva, in presenza di una sostanziale lacuna argomentativa circa la spiegazione delle ragioni che, in concreto e non in astratto, sarebbero ostative all'applicazione degli arresti domiciliari con i dispositivi di controllo a distanza, l'ordinanza impugnata deve essere annullata limitatamente al giudizio sulla scelta della misura custodiale, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale del Riesame di Torino, mentre il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va disatteso nel resto.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata relativamente alla scelta della misura e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Torino competente ex

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA] A.R. Seccia, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 22 luglio 2022, il Tribunale del Riesame di Torino confermava l'ordinanza del 27 giugno 2022, con la quale il G.I.P. del Tribunale di Asti aveva applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere, in quanto gravemente indiziato del reato di cui agli art. 73- 80 del d.P.R. n. 309 del 1990, a lui contestato per avere, in concorso con altri due indagati, illecitamente detenuto e trasportato 23,544 kg. di sostanza stupefacente di tipo cocaina, suddivisa in 20 panetti occultati all'interno di 5 forme di parmigiano reggiano preventivamente svuotate e collocate dietro il sedile posteriore del furgone Toyota targato [OSCURATO:TARGA]; in Asti il 24 giugno 2022. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale piemontese, [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi. Con il primo, la difesa censura la valutazione della gravità indiziaria, rilevando che, sin dai primissimi istanti del controllo di P.G., l'indagato, che si trovava alla guida del mezzo, ha riferito agli operanti che le forme di formaggio trasportate erano di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], presente sul furgone, precisando di svolgere unicamente le mansioni di autista, come confermato sia dal passeggero Mateo }<e:4j, sia da [OSCURATO:PERSONA], il quale prontamente esibiva alla Guardia di Finanza due fatture di acquisto relative ai prodotti caseari in esame, essendo effettivamente [OSCURATO:PERSONA] titolare di un caseificio ("[OSCURATO:PERSONA]"). L'indagato ha quindi spiegato di essersi prestato al trasporto delle forme di parmigiano, destinate a una fiera casearia organizzata a Napoli, in quanto [OSCURATO:PERSONA], conosciuto da [OSCURATO:PERSONA] quando viveva a Canale, era privo di patente, dietro il compenso di 500 euro. A fronte di tali dichiarazioni, supportate dalla documentazione esibita da Rillievo, il Tribunale ha contrapposto elementi di carattere meramente congetturale, non essendosi considerato fra l'altro che la sostanza stupefacente era occultata nelle forme di parmigiano avvolte in una pellicola di nylon ricoperta anche da un foglio di carta assorbente, per cui alcun trasporto consapevole poteva ascriversi a [OSCURATO:PERSONA], non assumendo alcuna valenza indiziaria il fatto che il ricorrente non abbia acconsentito alla richiesta della P.G. di sbloccare il proprio cellulare. Con il secondo motivo, oggetto di doglianza sono il giudizio sulla configurabilità delle due esigenze cautelari ravvisate dal Tribunale, ovvero il pericolo di inquinamento probatorio e il pericolo di condotte recidivanti, oltre che la valutazione compiuta in merito alla scelta della misura applicata. In ordine al primo aspetto, si osserva che la motivazione dei giudici cautelari sarebbe meramente apparente, non essendo stati indicati gli elementi concreti da cui si desumerebbe il pregiudizio allo svolgimento delle indagini, mentre, quanto al secondo profilo, si evidenzia che il requisito dell'attualità del rischio di recidiva non è stato adeguatamente motivato, a nulla rilevando il riferimento alla gravità del reato, peraltro desunta da elementi corrispondenti a quelli che delineano la tipicità della fattispecie, senza l'inserimento di tale dato in un giudizio di tipo personologico, non potendosi peraltro sottacere che l'unico precedente menzionato a carico di [OSCURATO:PERSONA], oltre che datato, risulta definito con pronuncia assolutoria ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen. A essere censurata, infine, è la scelta della misura, rilevandosi in proposito che la restrizione domestica sarebbe parimenti idonea a impedire che l'indagato possa tornare a delinquere, posto che anche gli arresti domiciliari, eventualmente accompagnati da uno strumento di controllo elettronico a distanza, possono escludere del tutto la libertà di locomozione dell'indagato. [OSCURATO:PERSONA] Le censure sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari sono infondate, nei termini di seguito esposti, mentre è meritevole di accoglimento la doglianza sulla scelta della misura custodiale. 1. Iniziando dal primo motivo di ricorso, deve ritenersi che la valutazione sulla gravità indiziaria operata dai giudici cautelari non presenta profili di illogicità o di incoerenza argomentativa rilevabili in questa sede. Occorre a tal proposito richiamare innanzitutto il costante orientamento di questa Corte (ex multis cfr. Sez. 5, n. 36079 del 05/06/2012, Rv. 253511), secondo cui la nozione di gravi indizi di colpevolezza non è omologa a quella che serve a qualificare il quadro indiziarlo idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale. Al fine dell'adozione della misura è infatti sufficiente l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare "un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato" in ordine ai reati addebitati. Pertanto, tali indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192 comma 2 cod. proc. pen., ed è per questa ragione che l'art. 273 comma 1 bis cod. proc. pen. richiama l'art. 192 commi 3 e 4 cod. proc. pen., ma non il comma 2 del medesimo articolo, il quale oltre alla gravità, richiede la precisione e concordanza degli indizi. Quanto ai limiti del sindacato di legittimità, deve essere ribadito (sul punto tra le tante cfr. Sez. 4, n: 26992 del 29/05/2013 Rv. 255460) che, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che a esso ineriscono, sé il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Il controllo di logicità deve rimanere quindi "all'interno" del provvedimento. impugnato, non essendo Possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate; in altri termini, l'ordinamento non conferisce alla Corte alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso io spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, in ciò rientrando anche l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura, nonché al tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è perciò circoscritto al solo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, ovvero: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significativé che lo hanno determinato; 2) l'assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo dell'atto impugnato. 1.1. Alla luce di tali condivise premesse ermeneutiche, occorre dunque ribadire che il giudizio sulla gravità indiziaria formulato sia dal G.I.P. che dal Tribunale del Riesame non presta il fianco a censure di irragionevolezza. E invero, nel ripercorrere le risultanze investigative, il Tribunale del Riesame ha innanzitutto richiamato gli esiti del controllo operato il 24 giugno 2022 . presso il casello autostradale [OSCURATO:PERSONA] dagli operanti della Guardia di Finanza di Asti, i quali hanno fermato il furgone marca Tojota targato da [OSCURATO:TARGA] guidato da [OSCURATO:PERSONA], a bordo del quale venivano rinvenute cinque forme di formaggio, ognuna avvolta in nylon trasparente, con segni esterni di imperfezione che facevano pensare a una loro manomissione, per cui i militari, insospettisi, operavano una verifica più approfondita, all'esito della quale scoprivano che le forme erano state svuotate e utilizzate come contenitori di sostanza stupefacente suddivisa in 20 panetti, sostanza che, da successive analisi tecniche, risultava essere di tipo cocaina, per un peso complessivo di circa 23 chili e mezzo; nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], inoltre, veniva rinvenuta la disponibilità della somma di 6.790 euro. Orbene, alla. luce di tali risultanze, i giudici cautelari sono pervenuti alla non illogica conclusione di ascrivere al ricorrente il trasporto dello stupefacente Lgt occultato nelle forme di parmigiano, "es2errita- [OSCURATO:PERSONA] alla guida del furgone dove 4z. era stata nascosta la droga ijn occasione del cui rinvenimento l'indagato non ha palesato reazioni di stupore o di sdegno nei confronti del soggetto che lo avrebbe proditoriamente coinvolto in una simile vicenda, essendo invece significativo che egli non abbia acconsentito alla richiesta degli operanti di sbloccare il suo cellulare, condotta questa poco conciliabile con un atteggiamento di buona fede.Del resto, è stato altresì osservato nell'ordinanza impugnata, in modo pertinente, da un lato, che un carico di stupefacente come quello sequestrato (oltre 20 chili di cocaina) molto difficilmente viene affidato a un soggetto inconsapevole e, dall'altro, che non è stato adeguatamente spiegato dal ricorrente il motivo per il quale egli, domiciliato a Rovigo dove lavora come meccanico, si trovasse in Piemonte per svolgere tutt'altra attività che a suo dire lo avrebbe impegnato in un viaggio fino a Napoli, essendo rimasti peraltro poco chiari i termini e i tempi dell'accordo che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe in precedenza concluso con tale [OSCURATO:PERSONA]. 1.2. In definitiva, fermo restando, ovviamente, che le contrarie deduzioni sollevate nel ricorso ben potranno essere approfondite e ulteriormente sviluppate, anche a livello probatorio, nel prosieguo del procedimento penale in corso, deve ribadirsi che, per quanto in questa sede rileva, la valutazione indiziaria compiuta dai giudici cautelari, in quanto sorretta da argomentazioni razionali, non presta il fianco alle censure difensive, che inVero sollecitano un differente apprezzamento di merito che non può trovare ingresso in questa sede. 2. Passando al secondo motivo, deve innanzitutto .richiamarsi la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 15980 del 16/04/2020, Rv. 278944 - 02), secondo cui, in tema di misure cautelari personali, le esigenze cautelari relative al pericolo di inquinamento delle prove, di fuga e di reiterazione del reato previste dall'art. 274, cod. proc. pen. non devono necessariamente concorrere, bastando anche l'esistenza di una sola di esse per giustificare o confermare, in sede di riesame, l'adozione del provvedimento. Alla luce di tale premessa, deve osservarsi che, pur risultando assertive e non adeguatamente specifiche le considerazioni dell'ordinanza impugnata in ordine al pericolo di inquinamento probatorio, risulta invece immune da censure la valutazione sull'ulteriore esigenza cautelare ex art. 274 lett. C cod. proc. pen., la cui configurabilità è sufficiente a giustificare la conferma della misura cautelare. Ed invero, nel rimarcare la sussistenza del pericolo di condotte recidivanti, il Tribunale ha ragionevolmente rimarcato le modalità dei fatti, indubbiamente gravi e rivelatrici di in inserimento fiduciario in qualificati ambienti delinquenziali di [OSCURATO:PERSONA], soggetto già coinvolto in un procedimento penale in tema di stupefacenti che, per quanto definito con sentenza di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, appare comunque idoneo a delineare la personalità dell'indagato, se correlato, come avvenuto nel caso di specie, con il peculiare e non certo trascurabile contesto criminoso in cui si inseriscono i fatti di causa, peraltro coevi rispetto all'applicazione della misura cautelare in esecuzione. In tal senso, anche avuto riguardo alla ridottissima distanza temporale (pochi giorni) tra la condotta e l'adozione della misura, il percorso argomentativo, dell'ordinanza impugnata sull'attualità del rischio di condotte recidivanti si pone in sintonia con la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, Rv. 282767 e Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Rv. 282891), secondo cui, in tema di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma indica, invece, la continuità del "periculum libertatis" nella sua dimensione temporale, che va apprezzata, come avvenuto nell'odierna vicenda, sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare, con la precisazione che la valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative deve essere tanto più approfondita, quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti. Di qui l'infondatezza delle censure difensive in punto di ravvisabilità dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274 lett. C) cod. proc. pen. 3. Sono invece fondate le doglianze in ordine alla scelta della misura. Deve premettersi in proposito che, nel fissare i criteri di scelta della misura, l'art.275 comma 3 cod. proc. pen. stabilisce che la custodia cautelare in carcere può essere applicata soltanto quando le altre misure coercitive o interdittive, anche se applicate cumulativamerite, risultino inadeguate, prevedendo il comma 3 bis che, nel disporre la misura di massimo rigore, il giudice deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciiiari con le procedure di controllo elettronico a distanza di cui ali'art. 275 bis cod. proc. pen., dovendosi ribadire in tal senso l'affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 53026 del 06/11/2017, Rv. 271686), secondo cui, in tema di misure cautelari personali, l'inadeguatezza degli arresti domiciliari in relazione alle esigenze di prevenzione di cui all'art. 274, lett. c) cod. proc. pen. può essere ritenuta quando, alla stregua di un giudizio prognostico fondato su elementi specifici inerenti ai fatto, alle motivazioni di esso e alla personalità dell'indagato, sia possibile prevedere ragionevolmente che lo stesso si sottrarrà all'osservanza dell'obbligo di non allontanarsi dal domicilio. Ora, nel caso di specie, a fronte dell'indicazione di un domicilio certo e peraltro distante dall'ambito territoriale dove sono stati accertati i fatti (in sede di interrogatorio di garanzia [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di risiedere a Rovigo, Corso del Popolo n. 90), il Tribunale avrebbe dovuto illustrare le ragioni idonee a giustificare l'inadeguatezza degli arresti domiciliari in alternativa alla misura di massimo rigore, non potendosi ritenere sufficienti in senso contrario le insistite, ma invero generiche, considerazioni dell'ordinanza impugnata circa l'impossibilità di fare affidamento sul rispetto da parte dell'indadato delle prescrizioni connesse agii arresti domiciliari, essendo peraltro eventuali violazioni delle stesse efficacemente fronteggiabili con i meccanismi di controllo elettronico a distanza.Eg 3.1. In definitiva, in presenza di una sostanziale lacuna argomentativa circa la spiegazione delle ragioni che, in concreto e non in astratto, sarebbero ostative all'applicazione degli arresti domiciliari con i dispositivi di controllo a distanza, l'ordinanza impugnata deve essere annullata limitatamente al giudizio sulla scelta della misura custodiale, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale del Riesame di Torino, mentre il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va disatteso nel resto. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata relativamente alla scelta della misura e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Torino competente ex
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