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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 febbraio 2024

Cassazione n. 07366/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19017/2018 proposto da: Ministero dell’Interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile, Direzione centrale per le risorse umane, Servizio II, Comando provinciale dei Vigili del fuoco di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difes o per legge dall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato elettivamente in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 30, presso il dott. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA della Corte d’appello di Milano, n. 27/2018, pubblicata il 14 febbraio 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/02/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso al Tribunale di Pavia, esponendo di essere stato cancellato dall’elenco dei Vigili del fuoco volontari della Provincia di Pavia in ragione dell’esistenza di un’incompatibilità ex art. 8, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 76 del 2004.

Egli ha chiesto di essere reintegrato nel detto elenco, in quanto detta incompatibilità non sarebbe esistita.

Il Tribunale di Pavia, con sentenza n. 112 del 2015, ha accolto il ricorso.

Il Ministero dell’Interno ha proposto appello che la Corte d’appello di Milano, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 27/2018, ha rigettato.

Il Ministero dell’Interno ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo. [OSCURATO:PERSONA] si è difeso con controricorso.

Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1)Con un unico motivo il Ministero dell’Interno lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 8, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 76 del 2004, in combinato disposto con il successivo art. 20, comma 1, lett. h), dello stesso d.P.R., in quanto la corte territoriale avrebbe errato nel non considerare che, affinché potesse considerarsi integrata la causa di incompatibilità di cui al precedente art. 8, comma 1, lett. c), era sufficiente l’esercizio di un’attività professionale nel cui normale ambito di svolgimento rientrava il settore antincendio, non occorrendo che l’attività antincendiofosse effettivamente svolta.

La doglianza è infondata.

L’art. 8, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 76 del 2004 dispone che: ‹‹1.

Non è consentita l’iscrizione nell’elenco del personale volontario: (…) c) degli amministratori di società e dei titolari di impresa che producono, installano, commercializzano impianti, dispositivi e attrezzature antincendio e dei titolari di istituti, enti e studi professionali che esercitano attività di formazione, vigilanza, consulenza e servizi nel settore antincendio››.

Il successivo art. 20, comma 1, lett. h), prescrive che: ‹‹1.

La cancellazione dall’elenco del personale volontario è prevista per: (…) h) sopravvenuta incompatibilità, ai sensi dell’articolo 8››.

La disposizione che introduce l’incompatibilità in questione si riferisce inequivocabilmente agli amministratori di società e ai titolari di impresa che producono, installano, commercializzano impianti, dispositivi e attrezzature antincendio e ai titolari di istituti, enti e studi professionali che esercitano attività di formazione, vigilanza, consulenza e servizi nel settore antincendio I giudici del merito hanno accertato, all’esito dell’istruttoria svolta, che il controricorrente non era amministratore di società o titolare di impresa e che lo studio tecnico del quale egli era titolare non operava in materia antincendio.

Sostiene il Ministero dell’Interno che, comunque, la normativa menzionata andrebbe interpretata nel senso che, per integrare la causa di cancellazione in esame, sarebbe stato sufficiente l’esercizio di un’attività professionale nel cui normale ambito di svolgimento rientrasseil settore antincendio, non occorrendo che la relativa attività fosse realmente svolta.

Questa considerazione non tiene conto che, però, il presupposto dell’incompatibilità in questione è indicato dal menzionato art. 8, comma 1, lett. c), nel fatto di essere amministratori di società e titolari di impresa che producono, installano, commercializzano impianti, dispositivi e attrezzature antincendio e titolari di istituti, enti e studi professionali che esercitano attività di formazione, vigilanza, consulenza e servizi nel settore antincendio.

Qualora questi presupposti di partenza non ricorrano, non può assumere rilievo la potenziale idoneità a eseguire o meno lavori in materia antincendio da parte di un soggetto iscritto negli elenchi dei Vigili del fuoco volontari o dello studio professionale del quale egli sia titolare.

Diversamente opinando, ove si volesse accogliere la tesi della P.A. ricorrente, si estenderebbe l’ambito di applicazione della decadenza in esame oltre i confini previsti dal legislatore, il quale ha deciso di precludere l’iscrizione all’elenco de quo solo a coloro che svolgessero , nel proprio interesse,attività societaria, imprenditoriale o professionale in materia antincendio.Vertendosi, però, in tema di cause di incompatibilità a ricoprire un incarico, la normativa che prescrive siffatte cause non potrebbe non essere interpretata in senso restrittivo.

Nella specie, i giudici del merito hanno verificato che lo studio di cui [OSCURATO:PERSONA] era titolare non operava nel settoreantincendio.

Con riferimento all’attività posta in essere per conto della [OSCURATO:SOCIETA],essi hanno pure chiarito che il controricorrente era solo un dipendente e che, quindi, non poteva essere qualificato come amministratore della società o titolare dell’impresa.

Pertanto, il ricorso è infondato. 2)Il ricorso è rigettato, in applicazione del seguente principio di diritto: ‹‹Ai fini della sussistenza della causa di incompatibilitàprevista, per i Vigili del fuoco volontari, dall’art. 8, comma 1, lett. c) del d.P.R. 76 del 2004, la potenziale idoneitàdell’iscritto nell’apposito albo a eseguire lavori in materia antincendio o il semplice esercizio, da parte del medesimo,di un’attività professionale nel cui ambito di svolgimento potrebbero rientr are, in astratto , tali lavori non assume rilievo, ove egli non sia comunque amministratoredi società o titolaredi impresa che producono, installano, commercializzano impianti, dispositivi e attrezzature antincendio otitolare di istituti, enti e studi professionali che esercitano attività di formazione, vigilanza, consulenza e servizi nel settore antincendio››.

Lespese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 si dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del la P.A. ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto, trattandosi di amministrazione non tenuta al pagamento del detto contributo.

P.Q.M.

La Corte, -rigetta il ricorso; - condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite , che liquida in complessivi €5.000,00 per compenso, oltre ad € 200,00 per esborsi, accessori dil

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19017/2018 proposto da: Ministero dell’Interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile, Direzione centrale per le risorse umane, Servizio II, Comando provinciale dei Vigili del fuoco di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difes o per legge dall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato elettivamente in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 30, presso il dott. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA della Corte d’appello di Milano, n. 27/2018, pubblicata il 14 febbraio 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/02/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso al Tribunale di Pavia, esponendo di essere stato cancellato dall’elenco dei Vigili del fuoco volontari della Provincia di Pavia in ragione dell’esistenza di un’incompatibilità ex art. 8, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 76 del 2004. Egli ha chiesto di essere reintegrato nel detto elenco, in quanto detta incompatibilità non sarebbe esistita. Il Tribunale di Pavia, con sentenza n. 112 del 2015, ha accolto il ricorso. Il Ministero dell’Interno ha proposto appello che la Corte d’appello di Milano, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 27/2018, ha rigettato. Il Ministero dell’Interno ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo. [OSCURATO:PERSONA] si è difeso con controricorso. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1)Con un unico motivo il Ministero dell’Interno lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 8, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 76 del 2004, in combinato disposto con il successivo art. 20, comma 1, lett. h), dello stesso d.P.R., in quanto la corte territoriale avrebbe errato nel non considerare che, affinché potesse considerarsi integrata la causa di incompatibilità di cui al precedente art. 8, comma 1, lett. c), era sufficiente l’esercizio di un’attività professionale nel cui normale ambito di svolgimento rientrava il settore antincendio, non occorrendo che l’attività antincendiofosse effettivamente svolta. La doglianza è infondata. L’art. 8, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 76 del 2004 dispone che: ‹‹1. Non è consentita l’iscrizione nell’elenco del personale volontario: (…) c) degli amministratori di società e dei titolari di impresa che producono, installano, commercializzano impianti, dispositivi e attrezzature antincendio e dei titolari di istituti, enti e studi professionali che esercitano attività di formazione, vigilanza, consulenza e servizi nel settore antincendio››. Il successivo art. 20, comma 1, lett. h), prescrive che: ‹‹1. La cancellazione dall’elenco del personale volontario è prevista per: (…) h) sopravvenuta incompatibilità, ai sensi dell’articolo 8››. La disposizione che introduce l’incompatibilità in questione si riferisce inequivocabilmente agli amministratori di società e ai titolari di impresa che producono, installano, commercializzano impianti, dispositivi e attrezzature antincendio e ai titolari di istituti, enti e studi professionali che esercitano attività di formazione, vigilanza, consulenza e servizi nel settore antincendio I giudici del merito hanno accertato, all’esito dell’istruttoria svolta, che il controricorrente non era amministratore di società o titolare di impresa e che lo studio tecnico del quale egli era titolare non operava in materia antincendio. Sostiene il Ministero dell’Interno che, comunque, la normativa menzionata andrebbe interpretata nel senso che, per integrare la causa di cancellazione in esame, sarebbe stato sufficiente l’esercizio di un’attività professionale nel cui normale ambito di svolgimento rientrasseil settore antincendio, non occorrendo che la relativa attività fosse realmente svolta. Questa considerazione non tiene conto che, però, il presupposto dell’incompatibilità in questione è indicato dal menzionato art. 8, comma 1, lett. c), nel fatto di essere amministratori di società e titolari di impresa che producono, installano, commercializzano impianti, dispositivi e attrezzature antincendio e titolari di istituti, enti e studi professionali che esercitano attività di formazione, vigilanza, consulenza e servizi nel settore antincendio. Qualora questi presupposti di partenza non ricorrano, non può assumere rilievo la potenziale idoneità a eseguire o meno lavori in materia antincendio da parte di un soggetto iscritto negli elenchi dei Vigili del fuoco volontari o dello studio professionale del quale egli sia titolare. Diversamente opinando, ove si volesse accogliere la tesi della P.A. ricorrente, si estenderebbe l’ambito di applicazione della decadenza in esame oltre i confini previsti dal legislatore, il quale ha deciso di precludere l’iscrizione all’elenco de quo solo a coloro che svolgessero , nel proprio interesse,attività societaria, imprenditoriale o professionale in materia antincendio.Vertendosi, però, in tema di cause di incompatibilità a ricoprire un incarico, la normativa che prescrive siffatte cause non potrebbe non essere interpretata in senso restrittivo. Nella specie, i giudici del merito hanno verificato che lo studio di cui [OSCURATO:PERSONA] era titolare non operava nel settoreantincendio. Con riferimento all’attività posta in essere per conto della [OSCURATO:SOCIETA],essi hanno pure chiarito che il controricorrente era solo un dipendente e che, quindi, non poteva essere qualificato come amministratore della società o titolare dell’impresa. Pertanto, il ricorso è infondato. 2)Il ricorso è rigettato, in applicazione del seguente principio di diritto: ‹‹Ai fini della sussistenza della causa di incompatibilitàprevista, per i Vigili del fuoco volontari, dall’art. 8, comma 1, lett. c) del d.P.R. 76 del 2004, la potenziale idoneitàdell’iscritto nell’apposito albo a eseguire lavori in materia antincendio o il semplice esercizio, da parte del medesimo,di un’attività professionale nel cui ambito di svolgimento potrebbero rientr are, in astratto , tali lavori non assume rilievo, ove egli non sia comunque amministratoredi società o titolaredi impresa che producono, installano, commercializzano impianti, dispositivi e attrezzature antincendio otitolare di istituti, enti e studi professionali che esercitano attività di formazione, vigilanza, consulenza e servizi nel settore antincendio››. Lespese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 si dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del la P.A. ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto, trattandosi di amministrazione non tenuta al pagamento del detto contributo. P.Q.M. La Corte, -rigetta il ricorso; - condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite , che liquida in complessivi €5.000,00 per compenso, oltre ad € 200,00 per esborsi, accessori dil
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