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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 13946/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza in data 5.7.2021 del Tribunale di S. [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria di replica presentata dal difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di S. [OSCURATO:PERSONA], adito con incidente di esecuzione da [OSCURATO:PERSONA] nei cui confronti, nonché della moglie, era stata pronunciata sentenza di condanna, diventata irrevocabile in data 18.2.1999, per reati edilizi con contestuale ordine di demolizione del manufatto abusivo costituito da un edificio composto da un piano terra destinato a garage ed un piano sovrastante destinato a civile abitazione, ha rigettato la richiesta di revoca o di sospensione dell'ordine demolitorio sul rilievo dell'indebita parcellizzazione della domanda di condono presentata in data 10.4.2004 con riferimento al medesimo immobile dal ricorrente e dalla consorte, sua dante causa, in quanto medio tempore deceduta, con due distinte istanze l'una avente ad oggetto una volumetria di 742,48 mc e l'altra di 742,23 mc, avallata tanto dall'annullamento del titolo concessorio, a suo tempo rilasciato, dal Comune con provvedimento reso in data 27.2.2020, quanto dalla pronuncia del TAR Campania, adito per l'annullamento della suddetta determinazione dell'ente locale con sentenza del 9.2.2020.

2. Avverso il suddetto provvedimento l'istante ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando due motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. cod.proc.pen..

2.1. Con il primo motivo contesta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli artt. 25 e 32 d.l. 269/2003 conv. con modificazioni in L. 326/2003 in relazione agli artt. 3, 4 e 6 primo e secondo comma L. Reg.

Campania n.10/2004, l'inefficacia del condono a suo tempo richiesto dall'istante e dalla propria moglie per la mancata presentazione nel termine di scadenza delle relative domande (10.12.2004) della documentazione fotografica delle opere edilizie e di perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle stesse e per inottemperanza al versamento del saldo dell'oblazione e degli oneri concessori nei termini previsti.

Rileva al riguardo come la Legge n.10/2004 emessa dalla Regione Campania aveva ristretto l'ambito di operatività del condono sia limitando la tipologia delle opere sanabili, sia diminuendone la volumetria complessiva, sia aumentando la misura dell'oblazione, ma che le relative norme, erano state successivamente dichiarate incostituzionali giusta pronuncia della Consulta n. 49/2006, rendendo nuovamente ammissibili le istanze di condono in esame che non lo sarebbero state concernendo una tipologia di abuso non sanabile in forza della normativa regionale e precludendo perciò al Valentino e alla moglie l'osservanza dei termini fissati dalla legge sul condono.

2.2. Con il secondo motivo contesta, in relazione al vizio di violazione di legge e al vizio motivazionale, che la parcellizzazione del condono in due distinte domande potesse ritenersi elusiva dei limiti di cubatura imposti dalla normativa regolatrice il medesimo condono rilevando come secondo la L. 326/2003 siano consentite singole domande aventi ad oggetto richiesta di titolo abilitativo in sanatoria per costruzioni residenziali non superiore a 750 mc a condizione che la nuova costruzione non superi i complessivi 3.000 mc.

Sostiene che il cd. terzo condono abbia ampliato il novero delle costruzioni sanabili rispetto a quelle contemplate nei due condoni precedenti, includendovi anche quelle di nuova costruzione purché contenute nel limite della cubatura di 3.000 m. e che pertanto non possa farsi riferimento al precedente condono di cui alla L. 724/1994 in cui il limite di 750 mc era riferibile sia alla singola istanza di condono sia alla massima volumetria sanabile riferita all'edificio nel suo complesso.

Contesta che possano trovare applicazione nella fattispecie i principi elaborati dalla giurisprudenza in relazione al precedente condono che riguardano la ben diversa ipotesi in cui il frazionamento era volto a superare il limite dei 750 mc., previsto come cubatura massima condonabile, non ricorrendo per le due istanze presentate in relazione al condono di cui al D. L. 296/2003 alcuna finalità elusiva o fraudolenta.

3. Con memoria di replica alla requisitoria del Procuratore Generale la difesa rileva l'irrilevanza dell'epoca di ultimazione delle opere e ribadisce la legittimità delle due istanze separate di condono, non superando l'opera oggetto dell'ordine di demolizione la volumetria complessiva di 3.000 mc.. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo deve ritenersi inammissibile in ragione della manifesta infondatezza delle doglianze svolte.

La L. Reg.

Campania n.10 del 18.11.2004, che avrebbe secondo la difesa notevolmente ristretto l'ambito di operatività del condono disposto ai sensi del d.l. 269/2003 conv. con modificazioni nella L. 326/2003, e la sua successiva pronuncia di incostituzionalità intervenuta con sentenza del febbraio 2006 nessuna incidenza può avere avuto sulla sorte delle domande di condono dei coniugi Valentino, inoltrate in data 10.12.2004, allorquando cioè la legge regionale era in vigore, ai fini del conseguimento del condono disposto dalla normativa nazionale, quantunque non consentito da quella regionale.

I termini per il pagamento dell'oblazione e degli oneri accessori, nonché per la presentazione della perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere non ottemperati dagli istanti, erano infatti quelli disposti dal D.L. 269/2003 conv. con modificazioni nella L. 326/2003, ai sensi del quale le domande erano state inoltrate, tanto più considerando che la sopravvenuta caducazione della legge regionale, conseguente alla dichiarazione di incostituzionalità implica l'automatica reviviscenza, a fortiori in materia oggetto di legislazione concorrente qual è quella edilizia, della legge statuale che rivive nella pienezza dei suoi effetti.

Va ciò nondimeno osservato che l'inefficacia del condono risulta affermata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - che comunque aveva pieni poteri di sindacato sulla legittimità del titolo abilitativo inizialmente rilasciato dal Comune e successivamente dallo stesso ente locale annullato - solo in via incidentale, fondandosi invece l'ordinanza impugnata sull'illegittimo frazionamento delle domande di condono riferite alla medesima unità immobiliare.

2. Le conclusioni raggiunte al riguardo dal G.E. non possono ritenersi adeguatamente contrastate dalle contestazioni articolate con il secondo motivo di ricorso, anch'esse inammissibili.

Il ricorrente ripropone in questa sede le medesime censure, fondate sull'assunta legittimità del condono di cui al d.l. 269/2003 frazionato in singole domande a condizione che non venga superato il limite complessivo di 3.000 mc, ampiamente e correttamente confutate dal G.E.

Risponde al costante orientamento di questa Corte il principio secondo il quale ai fini della individuazione dei limiti stabiliti per la concedibilità della sanatoria, ogni edificio va inteso quale complesso unitario qualora faccia capo ad un unico soggetto legittimato alla proposizione della domanda di condono, con la conseguenza che le eventuali singole istanze presentate in relazione alle separate unità che compongono tale edificio devono riferirsi ad un'unica concessione in sanatoria, onde evitare l'elusione, attraverso la considerazione delle singole parti in luogo dell'intero complesso edificatorio, del limite legale di consistenza dell'opera fissato in 750 mc.; non è conseguentemente ammissibile il condono edilizio di una costruzione quando la richiesta di sanatoria sia presentata frazionando l'unità immobiliare in plurimi interventi edilizi, in quanto è illecito l'espediente di denunciare fittiziamente la realizzazione di plurime opere non collegate tra loro, "disarticolandole", quando invece le stesse risultano finalizzate alla realizzazione di un unico manufatto e sono a esso funzionali, si da costituire una costruzione unica (per tutte, Sez. 3", n. 33796 del 23/6/2005, Brigante, Tv. 232481; Sez. 3", n. 10550 del 2/7/1998, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 211856).

Principio questo più volte ribadito da questa Corte sulla scia della pronuncia della Consulta, secondo la quale, essendo la previsione massima di cubatura di "750 metri cubi" un limite assoluto ed inderogabile, che si aggiunge come norma di chiusura al limite di ampliamento per le nuove costruzioni, limite che altrimenti deve essere contenuto nel trenta per cento della volumetria originaria, ad evitare che fabbricati, inizialmente, di cubatura considerevole possano ampliarsi in modo ulteriormente notevole, in tanto ne è consentita la deroga in quanto ci si trovi per gli edifici di nuova costruzione in presenza di una pluralità di domande di sanatoria giustificata dalla suddivisione dell'immobile in singole unità già suddivise fra i vari proprietari, dovendo in tal caso rapportarsi il limite volumetrico di 750 mc a ciascuna domanda presentata, valendo tuttavia tale temperamento solo per i casi di "legittima ed ammissibile scissione della domanda di sanatoria" da parte di più soggetti "aventi titolo al momento della presentazione della domanda di condono" (cfr.

Corte Cost. 23.7.1996 n. 302).

Ciò premesso, è opportuno riportare per esteso le specifiche disposizioni del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 32, comma 25, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, le quali stabiliscono nei punti di interesse che "Le disposizioni di cui ai capi 4" e 5" della L. 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificate dalla L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 39 e successive modificazioni e integrazioni, nonché dal presente articolo, si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 marzo 2003 e che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento superiore a 750 mc.

Le suddette disposizioni trovano altresì applicazione alle opere abusive realizzate nel termine di cui sopra relative a nuove costruzioni residenziali non superiori a 750 mc per singola richiesta di titolo abilitativo edilizio in sanatoria, a condizione che la nuova costruzione non superi complessivamente i 3.000 metri cubi".

Il raffronto tra il condono del 2003 e quello precedente evidenzia sì una chiara differenza in ordine all'ambito dell'operatività della sanatoria, ma in termini diametralmente antitetici a quelli sostenuti dalla difesa.

Ed invero, mentre la legge del 1994, nel distinguere gli abusi che abbiano comportato un "ampliamento" di un immobile preesistente per i quali fissa il divieto di ampliamento superiore al 30% della volumetria originaria, da quelli consistiti nella realizzazione di "una nuova costruzione", per i quali non prevede alcun limite massimo di sanabilità per l'opera nel suo complesso (così, in motivazione, Sez. 3, n. 20889 del 10/06/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279313), invece il decreto-legge sul condono n. 326 del 2003, oltre a fissare il limite dei 750 mc per ogni domanda di sanatoria, impone allorquando si tratti di nuove costruzioni l'ulteriore vincolo relativo alla volumetria complessiva dell'opera che non deve eccedere i 3000 mc.

La possibilità di ottenere il condono con riferimento ad opere abusive non superiori a 750 mc per singola richiesta di titolo abilitativo edilizio in sanatoria, a condizione che la nuova costruzione non superi complessivamente i 3.000 metri cubi è chiaramente riferita all'ipotesi in cui, per effetto di una suddivisione originaria della costruzione o della limitazione quantitativa del titolo abilitante la presentazione della domanda di sanatoria, siano identificabili nell'ambito di un unico edificio distinte unità abitative ognuna nella titolarità di soggetti diversi, ipotesi nella quale soltanto è possibile proporre istanze separate da parte dei singoli legittimati, ognuna per la porzione di appartenenza, relative ad un medesimo immobile (Sez. 3, n. 44596 del 20/05/2016 - dep. 24/10/2016, Boccia, Rv. 269280): la volumetria di 3000 metri cubi costituisce all'evidenza una norma di sbarramento che in tanto consente la presentazione di singole domande di condono, ognuna delle quali riguardi una porzione non superiore a 750 mc, in quanto la costruzione di cui fanno parte non abbia un'estensione superiore ai 3.000 mc. e ciò all'evidente fine secondo gli obiettivi perseguiti dal legislatore del 2003, di arginare il rischio dello stravolgimento dell'assetto territoriale contenendo la sanatoria nei limiti di abusi di modeste dimensioni.

Ciò non toglie che in ogni caso la difesa non riesca a superare il rilievo posto a monte del ragionamento sviluppato dal G.E. afferente alla preclusione di istanze di condono separate che in tanto consentono di far riferimento al limite volumetrico in quanto le stesse siano presentate da soggetti espressione di centri di interesse realmente autonomi e non finalizzate alla mera elusione del limite normativamente stabilito.

Elusione quest'ultima sussistente nel caso di specie ove si consideri che le due domande di condono afferivano ad un'unica proprietaria, essendo la sola Mincione, moglie del Valentino, titolare del terreno su cui è stato edificato il manufatto e comunque presentate, anche ipotizzando nella più benevola delle ipotesi una comunione di beni, da soggetti legati dal rapporto di coniugio, che il loro deposito risulta contestuale, come attestato dai numeri progressivi di protocollo e che erano riferite ad un immobile unitario costituito da un piano terra adibito a garage e ad un piano sovrastante con destinazione abitativa, senza alcuna suddivisione neppure al suo interno in distinte unità.

Tale ultimo profilo, relativo all'unitarietà dell'edificio, non viene in alcun modo affrontato dal ricorso che neppure si cura di chiarire quali singole porzioni avessero ad oggetto le due domande di condono, emblematicamente riferite, secondo quanto riportato dall'ordinanza impugnata, una al piano terra parte est con destinazione a garage ancora da completare e l'altra al piano terra parte ovest adibita a garage ed entrambe al piano sovrastante adibito a civile abitazione con indicazione della specifica composizione (cucina, soggiorno, 2 wc, disimpegno, ripostiglio, due camere da letto, balconate e sovrastante sottotetto) e dunque, per quanto concerne il primo piano, alla medesima superficie abitativa.

Il mancato confronto su tale punto con il provvedimento censurato destina per ciò solo il motivo in esame all'inammissibilità.

Segue a tale esito, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità" all'esito del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza in data 5.7.2021 del Tribunale di S. [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria di replica presentata dal difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di S. [OSCURATO:PERSONA], adito con incidente di esecuzione da [OSCURATO:PERSONA] nei cui confronti, nonché della moglie, era stata pronunciata sentenza di condanna, diventata irrevocabile in data 18.2.1999, per reati edilizi con contestuale ordine di demolizione del manufatto abusivo costituito da un edificio composto da un piano terra destinato a garage ed un piano sovrastante destinato a civile abitazione, ha rigettato la richiesta di revoca o di sospensione dell'ordine demolitorio sul rilievo dell'indebita parcellizzazione della domanda di condono presentata in data 10.4.2004 con riferimento al medesimo immobile dal ricorrente e dalla consorte, sua dante causa, in quanto medio tempore deceduta, con due distinte istanze l'una avente ad oggetto una volumetria di 742,48 mc e l'altra di 742,23 mc, avallata tanto dall'annullamento del titolo concessorio, a suo tempo rilasciato, dal Comune con provvedimento reso in data 27.2.2020, quanto dalla pronuncia del TAR Campania, adito per l'annullamento della suddetta determinazione dell'ente locale con sentenza del 9.2.2020. 2. Avverso il suddetto provvedimento l'istante ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando due motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. cod.proc.pen.. 2.1. Con il primo motivo contesta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli artt. 25 e 32 d.l. 269/2003 conv. con modificazioni in L. 326/2003 in relazione agli artt. 3, 4 e 6 primo e secondo comma L. Reg. Campania n.10/2004, l'inefficacia del condono a suo tempo richiesto dall'istante e dalla propria moglie per la mancata presentazione nel termine di scadenza delle relative domande (10.12.2004) della documentazione fotografica delle opere edilizie e di perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle stesse e per inottemperanza al versamento del saldo dell'oblazione e degli oneri concessori nei termini previsti. Rileva al riguardo come la Legge n.10/2004 emessa dalla Regione Campania aveva ristretto l'ambito di operatività del condono sia limitando la tipologia delle opere sanabili, sia diminuendone la volumetria complessiva, sia aumentando la misura dell'oblazione, ma che le relative norme, erano state successivamente dichiarate incostituzionali giusta pronuncia della Consulta n. 49/2006, rendendo nuovamente ammissibili le istanze di condono in esame che non lo sarebbero state concernendo una tipologia di abuso non sanabile in forza della normativa regionale e precludendo perciò al Valentino e alla moglie l'osservanza dei termini fissati dalla legge sul condono. 2.2. Con il secondo motivo contesta, in relazione al vizio di violazione di legge e al vizio motivazionale, che la parcellizzazione del condono in due distinte domande potesse ritenersi elusiva dei limiti di cubatura imposti dalla normativa regolatrice il medesimo condono rilevando come secondo la L. 326/2003 siano consentite singole domande aventi ad oggetto richiesta di titolo abilitativo in sanatoria per costruzioni residenziali non superiore a 750 mc a condizione che la nuova costruzione non superi i complessivi 3.000 mc. Sostiene che il cd. terzo condono abbia ampliato il novero delle costruzioni sanabili rispetto a quelle contemplate nei due condoni precedenti, includendovi anche quelle di nuova costruzione purché contenute nel limite della cubatura di 3.000 m. e che pertanto non possa farsi riferimento al precedente condono di cui alla L. 724/1994 in cui il limite di 750 mc era riferibile sia alla singola istanza di condono sia alla massima volumetria sanabile riferita all'edificio nel suo complesso. Contesta che possano trovare applicazione nella fattispecie i principi elaborati dalla giurisprudenza in relazione al precedente condono che riguardano la ben diversa ipotesi in cui il frazionamento era volto a superare il limite dei 750 mc., previsto come cubatura massima condonabile, non ricorrendo per le due istanze presentate in relazione al condono di cui al D. L. 296/2003 alcuna finalità elusiva o fraudolenta. 3. Con memoria di replica alla requisitoria del Procuratore Generale la difesa rileva l'irrilevanza dell'epoca di ultimazione delle opere e ribadisce la legittimità delle due istanze separate di condono, non superando l'opera oggetto dell'ordine di demolizione la volumetria complessiva di 3.000 mc.. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo deve ritenersi inammissibile in ragione della manifesta infondatezza delle doglianze svolte. La L. Reg. Campania n.10 del 18.11.2004, che avrebbe secondo la difesa notevolmente ristretto l'ambito di operatività del condono disposto ai sensi del d.l. 269/2003 conv. con modificazioni nella L. 326/2003, e la sua successiva pronuncia di incostituzionalità intervenuta con sentenza del febbraio 2006 nessuna incidenza può avere avuto sulla sorte delle domande di condono dei coniugi Valentino, inoltrate in data 10.12.2004, allorquando cioè la legge regionale era in vigore, ai fini del conseguimento del condono disposto dalla normativa nazionale, quantunque non consentito da quella regionale. I termini per il pagamento dell'oblazione e degli oneri accessori, nonché per la presentazione della perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere non ottemperati dagli istanti, erano infatti quelli disposti dal D.L. 269/2003 conv. con modificazioni nella L. 326/2003, ai sensi del quale le domande erano state inoltrate, tanto più considerando che la sopravvenuta caducazione della legge regionale, conseguente alla dichiarazione di incostituzionalità implica l'automatica reviviscenza, a fortiori in materia oggetto di legislazione concorrente qual è quella edilizia, della legge statuale che rivive nella pienezza dei suoi effetti. Va ciò nondimeno osservato che l'inefficacia del condono risulta affermata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - che comunque aveva pieni poteri di sindacato sulla legittimità del titolo abilitativo inizialmente rilasciato dal Comune e successivamente dallo stesso ente locale annullato - solo in via incidentale, fondandosi invece l'ordinanza impugnata sull'illegittimo frazionamento delle domande di condono riferite alla medesima unità immobiliare. 2. Le conclusioni raggiunte al riguardo dal G.E. non possono ritenersi adeguatamente contrastate dalle contestazioni articolate con il secondo motivo di ricorso, anch'esse inammissibili. Il ricorrente ripropone in questa sede le medesime censure, fondate sull'assunta legittimità del condono di cui al d.l. 269/2003 frazionato in singole domande a condizione che non venga superato il limite complessivo di 3.000 mc, ampiamente e correttamente confutate dal G.E. Risponde al costante orientamento di questa Corte il principio secondo il quale ai fini della individuazione dei limiti stabiliti per la concedibilità della sanatoria, ogni edificio va inteso quale complesso unitario qualora faccia capo ad un unico soggetto legittimato alla proposizione della domanda di condono, con la conseguenza che le eventuali singole istanze presentate in relazione alle separate unità che compongono tale edificio devono riferirsi ad un'unica concessione in sanatoria, onde evitare l'elusione, attraverso la considerazione delle singole parti in luogo dell'intero complesso edificatorio, del limite legale di consistenza dell'opera fissato in 750 mc.; non è conseguentemente ammissibile il condono edilizio di una costruzione quando la richiesta di sanatoria sia presentata frazionando l'unità immobiliare in plurimi interventi edilizi, in quanto è illecito l'espediente di denunciare fittiziamente la realizzazione di plurime opere non collegate tra loro, "disarticolandole", quando invece le stesse risultano finalizzate alla realizzazione di un unico manufatto e sono a esso funzionali, si da costituire una costruzione unica (per tutte, Sez. 3", n. 33796 del 23/6/2005, Brigante, Tv. 232481; Sez. 3", n. 10550 del 2/7/1998, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 211856). Principio questo più volte ribadito da questa Corte sulla scia della pronuncia della Consulta, secondo la quale, essendo la previsione massima di cubatura di "750 metri cubi" un limite assoluto ed inderogabile, che si aggiunge come norma di chiusura al limite di ampliamento per le nuove costruzioni, limite che altrimenti deve essere contenuto nel trenta per cento della volumetria originaria, ad evitare che fabbricati, inizialmente, di cubatura considerevole possano ampliarsi in modo ulteriormente notevole, in tanto ne è consentita la deroga in quanto ci si trovi per gli edifici di nuova costruzione in presenza di una pluralità di domande di sanatoria giustificata dalla suddivisione dell'immobile in singole unità già suddivise fra i vari proprietari, dovendo in tal caso rapportarsi il limite volumetrico di 750 mc a ciascuna domanda presentata, valendo tuttavia tale temperamento solo per i casi di "legittima ed ammissibile scissione della domanda di sanatoria" da parte di più soggetti "aventi titolo al momento della presentazione della domanda di condono" (cfr. Corte Cost. 23.7.1996 n. 302). Ciò premesso, è opportuno riportare per esteso le specifiche disposizioni del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 32, comma 25, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, le quali stabiliscono nei punti di interesse che "Le disposizioni di cui ai capi 4" e 5" della L. 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificate dalla L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 39 e successive modificazioni e integrazioni, nonché dal presente articolo, si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 marzo 2003 e che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento superiore a 750 mc. Le suddette disposizioni trovano altresì applicazione alle opere abusive realizzate nel termine di cui sopra relative a nuove costruzioni residenziali non superiori a 750 mc per singola richiesta di titolo abilitativo edilizio in sanatoria, a condizione che la nuova costruzione non superi complessivamente i 3.000 metri cubi". Il raffronto tra il condono del 2003 e quello precedente evidenzia sì una chiara differenza in ordine all'ambito dell'operatività della sanatoria, ma in termini diametralmente antitetici a quelli sostenuti dalla difesa. Ed invero, mentre la legge del 1994, nel distinguere gli abusi che abbiano comportato un "ampliamento" di un immobile preesistente per i quali fissa il divieto di ampliamento superiore al 30% della volumetria originaria, da quelli consistiti nella realizzazione di "una nuova costruzione", per i quali non prevede alcun limite massimo di sanabilità per l'opera nel suo complesso (così, in motivazione, Sez. 3, n. 20889 del 10/06/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279313), invece il decreto-legge sul condono n. 326 del 2003, oltre a fissare il limite dei 750 mc per ogni domanda di sanatoria, impone allorquando si tratti di nuove costruzioni l'ulteriore vincolo relativo alla volumetria complessiva dell'opera che non deve eccedere i 3000 mc. La possibilità di ottenere il condono con riferimento ad opere abusive non superiori a 750 mc per singola richiesta di titolo abilitativo edilizio in sanatoria, a condizione che la nuova costruzione non superi complessivamente i 3.000 metri cubi è chiaramente riferita all'ipotesi in cui, per effetto di una suddivisione originaria della costruzione o della limitazione quantitativa del titolo abilitante la presentazione della domanda di sanatoria, siano identificabili nell'ambito di un unico edificio distinte unità abitative ognuna nella titolarità di soggetti diversi, ipotesi nella quale soltanto è possibile proporre istanze separate da parte dei singoli legittimati, ognuna per la porzione di appartenenza, relative ad un medesimo immobile (Sez. 3, n. 44596 del 20/05/2016 - dep. 24/10/2016, Boccia, Rv. 269280): la volumetria di 3000 metri cubi costituisce all'evidenza una norma di sbarramento che in tanto consente la presentazione di singole domande di condono, ognuna delle quali riguardi una porzione non superiore a 750 mc, in quanto la costruzione di cui fanno parte non abbia un'estensione superiore ai 3.000 mc. e ciò all'evidente fine secondo gli obiettivi perseguiti dal legislatore del 2003, di arginare il rischio dello stravolgimento dell'assetto territoriale contenendo la sanatoria nei limiti di abusi di modeste dimensioni. Ciò non toglie che in ogni caso la difesa non riesca a superare il rilievo posto a monte del ragionamento sviluppato dal G.E. afferente alla preclusione di istanze di condono separate che in tanto consentono di far riferimento al limite volumetrico in quanto le stesse siano presentate da soggetti espressione di centri di interesse realmente autonomi e non finalizzate alla mera elusione del limite normativamente stabilito. Elusione quest'ultima sussistente nel caso di specie ove si consideri che le due domande di condono afferivano ad un'unica proprietaria, essendo la sola Mincione, moglie del Valentino, titolare del terreno su cui è stato edificato il manufatto e comunque presentate, anche ipotizzando nella più benevola delle ipotesi una comunione di beni, da soggetti legati dal rapporto di coniugio, che il loro deposito risulta contestuale, come attestato dai numeri progressivi di protocollo e che erano riferite ad un immobile unitario costituito da un piano terra adibito a garage e ad un piano sovrastante con destinazione abitativa, senza alcuna suddivisione neppure al suo interno in distinte unità. Tale ultimo profilo, relativo all'unitarietà dell'edificio, non viene in alcun modo affrontato dal ricorso che neppure si cura di chiarire quali singole porzioni avessero ad oggetto le due domande di condono, emblematicamente riferite, secondo quanto riportato dall'ordinanza impugnata, una al piano terra parte est con destinazione a garage ancora da completare e l'altra al piano terra parte ovest adibita a garage ed entrambe al piano sovrastante adibito a civile abitazione con indicazione della specifica composizione (cucina, soggiorno, 2 wc, disimpegno, ripostiglio, due camere da letto, balconate e sovrastante sottotetto) e dunque, per quanto concerne il primo piano, alla medesima superficie abitativa. Il mancato confronto su tale punto con il provvedimento censurato destina per ciò solo il motivo in esame all'inammissibilità. Segue a tale esito, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità" all'esito del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s
Sentenza Cassazione n. 13946/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris