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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 maggio 2022

Cassazione n. 35789/2022

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e ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato, preliminarmente, che la questione dedotta da [OSCURATO:PERSONA] innanzi al Magistrato e, quindi, al Tribunale di sorveglianza e riproposta in sede di legittimità è stata già affrontata e risolta, in senso conforme a quanto statuito nel provvedimento qui impugnato, dalla giurisprudenza di legittimità con la sentenza n. 37289 del 03/06/2021, Attanasio, non massimata, che il Collegio condivide; che, in proposito, va premesso che l'estensione della misura della liberazione anticipata, riferita ai semestri compresi tra il 2010 ed il 2014, ai sensi dell'art. 4 dl. n. 146 del 2013, conv. dalla legge n. 10 dei 2014, è stata già negata a Privitera dal competente Ufficio di sorveglianza con provvedimenti del 3 giugno 2015 e del 22 marzo 2016, passati in giudicato; che, in proposito, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che la preclusione del giudicato esecutivo è inoperante solo quando sono dedotti pertinenti elementi nuovi, di fatto o di diritto, cronologicamente sopravvenuti alla decisione (ovvero sono prospettati elementi pregressi o coevi che, tuttavia, non abbiano formato oggetto di considerazione, neppure implicita, da parte del giudice: Sez. 1, n. 27712 del 01/07/2020, Paviglianiti, Rv. 279786; Sez. 1, n. 47041 del 24/01/2017, Prostamo, Rv. 271453; Sez. 1, n. 7877 del 21/01/2015, Conti, Rv. 262596); che il richiamo alle sentenze costituzionali nn. 32 e 193 del 2020 non costituisce, nella specie, elemento nuovo pertinente, posto che la liberazione anticipata speciale è istituto di favore, introdotto nell'ordinamento in data successiva a quella dei reati commessi da Privitera, che il legislatore ha liberamente conformato, introducendo ragionevoli limiti oggettivi di applicazione (come l'esclusione di talune categorie di reato, di maggiore allarme sociale), senza per questo violare i principi di legalità e irretroattività della legge penale (Sez. 1, n. 1650 del 22/12/2014, Mollace, Rv. 261880), oggetto dell'interpretazione evolutiva adottata, per la materia penitenziaria, dalla menzionata sentenza; che, del resto non ha senso invocare — come il ricorrente fa ancora con la memoria del 10 maggio 2022 — il predetto divieto di retroattività della legge sfavorevole, con riferimento ai più stringenti limiti di applicazione previsti, a regime, a seguito dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge istitutivo, profilo con riferimento al quale questa Corte ha ripetutamente chiarito (Sez. 1, n. 3130 del 19/12/2014, dep. 2015, Moretti, Rv. 262060; Sez. 1, n. 1650 del 22/12/2014, Mollace, Rv. 261879; Sez. 1, n. 34073 del 27/06/2014, Panno, Rv. 260849), con riguardo proprio alla liberazione anticipata speciale, che le regole attinenti al fenomeno della successione di leggi nel tempo non si attagliano alla vicenda relativa alla sorte delle disposizioni di decreti legge non recepite nella legge di conversione; disposizioni da ritenere tamquam non essent, ai sensi dell'art. 77, secondo comma Cost., rispetto alla situazione preesistente alla loro adozione e ai comportamenti pregressi; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato, preliminarmente, che la questione dedotta da [OSCURATO:PERSONA] innanzi al Magistrato e, quindi, al Tribunale di sorveglianza e riproposta in sede di legittimità è stata già affrontata e risolta, in senso conforme a quanto statuito nel provvedimento qui impugnato, dalla giurisprudenza di legittimità con la sentenza n. 37289 del 03/06/2021, Attanasio, non massimata, che il Collegio condivide; che, in proposito, va premesso che l'estensione della misura della liberazione anticipata, riferita ai semestri compresi tra il 2010 ed il 2014, ai sensi dell'art. 4 dl. n. 146 del 2013, conv. dalla legge n. 10 dei 2014, è stata già negata a Privitera dal competente Ufficio di sorveglianza con provvedimenti del 3 giugno 2015 e del 22 marzo 2016, passati in giudicato; che, in proposito, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che la preclusione del giudicato esecutivo è inoperante solo quando sono dedotti pertinenti elementi nuovi, di fatto o di diritto, cronologicamente sopravvenuti alla decisione (ovvero sono prospettati elementi pregressi o coevi che, tuttavia, non abbiano formato oggetto di considerazione, neppure implicita, da parte del giudice: Sez. 1, n. 27712 del 01/07/2020, Paviglianiti, Rv. 279786; Sez. 1, n. 47041 del 24/01/2017, Prostamo, Rv. 271453; Sez. 1, n. 7877 del 21/01/2015, Conti, Rv. 262596); che il richiamo alle sentenze costituzionali nn. 32 e 193 del 2020 non costituisce, nella specie, elemento nuovo pertinente, posto che la liberazione anticipata speciale è istituto di favore, introdotto nell'ordinamento in data successiva a quella dei reati commessi da Privitera, che il legislatore ha liberamente conformato, introducendo ragionevoli limiti oggettivi di applicazione (come l'esclusione di talune categorie di reato, di maggiore allarme sociale), senza per questo violare i principi di legalità e irretroattività della legge penale (Sez. 1, n. 1650 del 22/12/2014, Mollace, Rv. 261880), oggetto dell'interpretazione evolutiva adottata, per la materia penitenziaria, dalla menzionata sentenza; che, del resto non ha senso invocare — come il ricorrente fa ancora con la memoria del 10 maggio 2022 — il predetto divieto di retroattività della legge sfavorevole, con riferimento ai più stringenti limiti di applicazione previsti, a regime, a seguito dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge istitutivo, profilo con riferimento al quale questa Corte ha ripetutamente chiarito (Sez. 1, n. 3130 del 19/12/2014, dep. 2015, Moretti, Rv. 262060; Sez. 1, n. 1650 del 22/12/2014, Mollace, Rv. 261879; Sez. 1, n. 34073 del 27/06/2014, Panno, Rv. 260849), con riguardo proprio alla liberazione anticipata speciale, che le regole attinenti al fenomeno della successione di leggi nel tempo non si attagliano alla vicenda relativa alla sorte delle disposizioni di decreti legge non recepite nella legge di conversione; disposizioni da ritenere tamquam non essent, ai sensi dell'art. 77, secondo comma Cost., rispetto alla situazione preesistente alla loro adozione e ai comportamenti pregressi; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme
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