Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 aprile 2023

Cassazione n. 42861/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]'OLIO udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO Rilevato che con sentenza n. 22628-23, pronunciata il 6.4.2023, la Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione, decidendo sul ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza pronunciata nei suoi confronti dalla corte di appello di Brescia il 26.1.2022, nell'accogliere parzialmente il ricorso, ha disposto, nel solo dispositivo della sentenza depositata, il rinvio per nuovo giudizio, limitatamente al reato di bancarotta fraudolente documentale, ad altra sezione della corte di appello di Firenze, mentre in motivazione il giudice del rinvio è stato correttamente individuato in altra sezione della corte di appello di Brescia; considerato che, in tutta evidenza, l'indicata discrasia va risolta ritenendola un mero errore materiale, dovuto a un refuso, che non incide sulla validità della sentenza pronunciata il 6.4.2023, cui bisogna porre rimedio, eliminandola; rilevato, pertanto, che, all'esito dell'odierna udienza camerale, si deve disporre la correzione del dispositivo della sentenza depositata, nel senso che, laddove leggesi "Corte d'appello di Firenze", deve leggersi "Corte d'appello di Brescia".

P.Q.M.

Dispone correggersi l'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza 22628/2023, nel senso che laddove leggesi "Corte d'appello di Firenze", deve leggersi "Corte d'appello di Brescia".

Così deciso in Roma il 7.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]'OLIO udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO Rilevato che con sentenza n. 22628-23, pronunciata il 6.4.2023, la Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione, decidendo sul ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza pronunciata nei suoi confronti dalla corte di appello di Brescia il 26.1.2022, nell'accogliere parzialmente il ricorso, ha disposto, nel solo dispositivo della sentenza depositata, il rinvio per nuovo giudizio, limitatamente al reato di bancarotta fraudolente documentale, ad altra sezione della corte di appello di Firenze, mentre in motivazione il giudice del rinvio è stato correttamente individuato in altra sezione della corte di appello di Brescia; considerato che, in tutta evidenza, l'indicata discrasia va risolta ritenendola un mero errore materiale, dovuto a un refuso, che non incide sulla validità della sentenza pronunciata il 6.4.2023, cui bisogna porre rimedio, eliminandola; rilevato, pertanto, che, all'esito dell'odierna udienza camerale, si deve disporre la correzione del dispositivo della sentenza depositata, nel senso che, laddove leggesi "Corte d'appello di Firenze", deve leggersi "Corte d'appello di Brescia". P.Q.M. Dispone correggersi l'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza 22628/2023, nel senso che laddove leggesi "Corte d'appello di Firenze", deve leggersi "Corte d'appello di Brescia". Così deciso in Roma il 7.
Sentenza Cassazione n. 42861/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris