CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2022
Cassazione n. 41230/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi che non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, sia con riguardo al giudizio di responsabilità (atteso che le valutazioni critiche spese con le prime due doglianze, ancora una volta, trascurano integralmente le evidenze in fatto emerse dall'attività di indagine immediatamente prodromica all'arresto in flagranza e in particolare il contenuto del servizio di osservazione reso nell'occasione, puntualmente valorizzato sia dal primo giudice che da quello del gravame), sia in relazione alla qualificazione del fatto ( essendo stata coerentemente esclusa quella di cui al comma 5 dell'art. 73 Tus alla luce dell'inequivoco portato da ascrivere al dato qualitativo e quantitativo della sostanza detenuta che letto anche alla luce degli altri tratti costitutivi della ipotesi di reato rivendicata dalla difesa e dei coerenti circuiti criminali ai quali ricondurre l'azione illecita, ha portato alla corretta conclusione assunta in sentenza); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa amento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle am ende. Così deciso il 23 settembre 2022