CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 giugno 2025
Cassazione n. 34448/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appello di CataniaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] BattistaBertolini, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catania, decidendo in sededi rinvio a seguito dell’annullamento di precedente sentenza disposto da questaCorte con la sentenza Sez. 1, n. 29624 del 18/06/2025, ha nuovamente escluso ilriconoscimento in favore di [OSCURATO:PERSONA], imputato dei reati di tentatoomicidio, minaccia e porto ingiustificato di un’arma in luogo pubblico,dell’attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 6, cod. pen., ma ha, comunque,in parziale riforma della sentenza emessa il 14 dicembre 2023 dal Giudice per leindagini preliminari del Tribunale di Ragusa, rideterminato la pena inflittagli inquella di anni tre e mesi sei di reclusione, già ridotta per la scelta del rito.2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, amezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi.2.1. Con il primo motivo ha censurato il mancato riconoscimentodell’attenuante del risarcimento del danno, denunciando l’inosservanza e l’erroneaapplicazione dell’art. 62, primo comma, n. 6, cod. pen. Ha rilevato, al riguardo,come la persona offesa avesse accettato la somma, offertale, di euro 4.000,00,avendola reputata esaustiva – tanto vero che non si era costituita parte civile nelprocesso penale, né aveva promosso iniziative risarcitorie in sede civile, di modoche da tale circostanza si sarebbe dovuta inequivocabilmente desumere la pienaidoneità della condotta riparatoria a soddisfare il danno cagionato.2.2. Con il secondo motivo ha lamentato, denunciando il vizio di motivazione,che la Corte di appello non solo non avrebbe adeguatamente considerato glielementi dedotti a sostegno della meritevolezza del riconoscimento delladiminuente richiesta, ma non avrebbe neppure confutato le argomentazionidifensive, sviluppate nell’atto di gravame, riferite alla valutazione della condottadell’imputato e all’esistenza di una sua effettiva volontà omicida.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile.1. Con la sentenza rescindente questa Corte aveva imposto al giudice delrinvio di riesaminare esclusivamente la questione relativa al riconoscimento infavore dell’imputato della circostanza attenuante del risarcimento del danno di cuiall’art. 62, primo comma, n. 6, cod. pen.Al riguardo, aveva evidenziato come, secondo la giurisprudenza di legittimità,la quietanza liberatoria rilasciata dalla persona offesa non sia di per sé vincolanteper il giudice, che può autonomamente verificare l’effettività e l’integralità delrisarcimento, nonché la sua idoneità a esprimere il ravvedimento dell’imputato ela neutralizzazione della sua pericolosità sociale, e disattendere la valutazionesatisfattiva espressa dalla persona offesa, dando conto delle ragioni per le qualiritiene non integrale o non effettivo il ristoro del danno.Rilevato, pertanto, che nella decisione impugnata si era omesso di motivaresulla ritenuta non integralità ed effettività del risarcimento, essendosi il giudicelimitato a valorizzare il pagamento della somma versata a tale titolo dall’imputatoai soli fini della concessione delle attenuanti generiche, ne aveva dispostol’annullamento per consentire la corretta applicazione del principio enunciato.2. Ad esso la sentenza emessa in esito al giudizio di rinvio ha mostrato diessersi conformata.La Corte di appello ha escluso, infatti, la configurabilità della circostanzasomma di euro quattromila versata dall’imputato alla persona offesa, consideratela concreta entità del pregiudizio cagionatole e la sua complessiva consistenza,non integrasse un risarcimento effettivo e integrale del danno derivato dal reato.In tale prospettiva, ha valorizzato la particolare gravità della condotta della qualeGurrieri era stato definitivamente riconosciuto responsabile, nonché la natura e larilevanza delle lesioni riportate dalla vittima, che le avevano determinato danninon solo riferiti al «bene salute», ma anche discendenti dalla «inabilità temporaneaassoluta patita», come tali incidenti sulla «componente dinamico-relazionale esulla componente da sofferenza soggettiva interiore». Donde, valorizzati criterivalutativi dotati di comprovata affidabilità (segnatamente, quelli elaboratidall’Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano codificati nelle tabelle aggiornateal 2022 e al 2023), ha ritenuto che il ristoro corrisposto non fosse adeguato acompensare tutte le componenti del danno conseguente al reato.La Corte territoriale ha, dunque, concluso nel senso che la condotta riparatoriaposta in essere dall’imputato, pur valorizzabile ai fini della dosimetria della pena edella concessione delle circostanze attenuanti generiche, non fosse idonea adimostrare l’avvenuto ristoro totale del danno patrimoniale e non patrimonialesofferto dalla vittima e, pertanto, non consentisse il riconoscimento dellacircostanza attenuante invocata.3. A fronte di tali ineccepibili argomentazioni, i motivi di ricorso risultanogenerici e non consentiti in questa sede.3.1. Il tema della sussistenza nell’imputato della volontà omicida, affrontatonel secondo motivo, non può più essere messo in discussione, perché ogni ulterioreverifica al riguardo è preclusa dalla definitività dell’accertamento sulla suaresponsabilità.3.2. Le deduzioni di cui al primo motivo, dirette a perorare la tesi dellasufficienza, ai fini della concedibilità della circostanza attenuante ex art. 62, primocomma, n. 6, cod. pen., della valutazione satisfattiva della persona offesa in ordineall’entità della somma corrispostale a titolo di risarcimento del danno, risultano,invece, articolate senza alcun confronto critico non solo con il tenore dellamotivazione rassegnata al riguardo dalla sentenza impugnata, ma, prim’ancora,con il principio di diritto enunciato dalla sentenza rescindente.4. Consegue, pertanto, la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso, checomporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dellasomma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il 21 luglio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteIrene [OSCURATO:PERSONA]