CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 febbraio 2024
Cassazione n. 11613/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20627/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat i e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D I [OSCURATO:PERSONA] n. 1142/2019 depositata il 16/05/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/02/2024 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Bari la propria sorella [OSCURATO:PERSONA] e il di lei coniuge, [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che fosse dichiarata l’illegittima occupazione dell’immobile, sito in Conversano al vico III Poerio, ad opera dei convenuti, con conseguente condanna dei predetti al rilascio dello stesso, sostenendo egli di essere titolare di riserva di usufrutto sul suddetto immobile, in forza di atto pubblico di compravendita del 29.12.1972, col quale veniva riconosciuta la nuda proprietà in capo ai coniugi Locaputo. 2. Si costituivano in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], contestando la fondatezza della domanda. In via subordinata, eccepivanola prescrizione del diritto di usufrutto vantato dall’attore e, altresì, spiegavano domanda riconvenzionale, chiedendo la dichiarazione dell’acquisto della proprietà per intervenuta usucapione da parte degli stessi. 3. Con sentenza n. 641/20116 del 4.02.2016 il Tribunale di Bari accoglieva la domanda dell’attore e condannava i convenuti al rilascio dell’immobile. Rilevando che il bene oggetto dell'atto di compravendita del 1972 era diverso da quello ricevuto in donazione da [OSCURATO:PERSONA] con atto del 1965 da parte della madre [OSCURATO:PERSONA]Orazio e su cui quest'ultima aveva riservato per sé l'usufrutto,sulla scorta di un'interpretazione letterale dell'atto del 1972, il T ribunale concludeva che il venditore aveva trasferito il bene riservando per sé l'usufrutto del medesimo. 4. Avverso tale decisione proponevano gravame [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo che dall’atto di compravendita del 29.12.1972 non si evinceva alcuna riserva di usufrutto sull’immobile in favore di [OSCURATO:PERSONA] e reiterando le richieste avanzatein primo grado. 5. Con sentenza n. 1142/2019 la Corte di Appello di Bari accoglieva il primo motivo d’appello, ritenendo assorbiti tutti gli altri e riforma va la sentenza impugnata. La Corte d istrettuale , in particolare, non condivideva la motivazione del giudice di primo grado non ravvisando alcuna riserva di usufrutto in capo a [OSCURATO:PERSONA] nell'atto di vendita del 1972, atteso che l'unica riserva di usufrutto è quella espressamente prevista in favore di [OSCURATO:PERSONA]Orazio sul diverso fabbricato a piano terra sito nell'abitato di Conversano alla via [OSCURATO:PERSONA] 64 che non forma oggetto del giudizio. 6. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, articolato in quattro motivi, per la cassazione di tale decisione. 7. Hanno resistito con un unico controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 8. In prossimità dell’adunanza camerale, entrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere la Corte barese fornito un’interpretazione del contratto di compravendita del 1972 completamente avulsa dal suo contesto, inteso sia in senso letterale che fattuale, a causa dell’esame incompleto del relativo regolamento contrattuale e dell’omesso esame della sua consolidata esecuzione posta in essere dalla parti in quasi quarant’anni. Secondo il ricorrente, la Corte d’Appello di Bari avrebbe erroneamente escluso la riserva di usufrutto in favore del ricorrente solo sulla base del distinguo tra nudo proprietario e usufruttuario e la presenza della locuzione “piena proprietà” nella clausola di stile secondo la quale “Il venditore garantisce la piena proprietà e assoluta libertà di quanto venduto da garanzie reali e trascrizioni pregiudizievoli”,senza tener conto che il distinguo è meramente pleonastico e che la locuzione “piena proprietà” è un marchiano refuso, perchè non modifica il senso e l’oggetto della clausola che recita “vende… i seguenti immobili in nuda proprietà” e viene chiarita dall’espressione “quanto venduto” compresa nella stessa clausola di stile riportata nel ricorso. 2.- Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la motivazione apparente o gravemente deficitaria e oggettivamente incomprensibile in quanto la stessa tace riguardo al mancato esame del testo integrale del contratto dedotto e lamenta l’omesso esame di fatti rilevanti ai fini della decisione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. Secondo il ricorrente la Corte d’Appello di Bari non ha chiarito il motivo per cui ha ritenuto dirimente il distinguo tra nudo proprietario e usufruttuario rispetto all’espressione “ vende... in nuda proprietà”, nonché sul motivo per cui ha ritenuto prevalente la locuzione “piena proprietà“, dissonante con il testo del contratto di cui è causa e perché non ha attribuito alcun peso alla clausola di chiusura: “ gli acquirenti otterranno il possesso materiale di quanto acquistato al consolidamento dell’usufrutto”. 3.-Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto rilevante ai fini della decisione, in relazione all’art.360, comma 1, n. 5 c.p.c. Nel caso di specie il ricorrente si duole dell’omissione immotivata dell’esame da parte del giudice di secondo grado della controversa tolleranza del ricorrente dell’occupazione e dell’utilizzo della casa oggetto di usufrutto da parte della sorella e del cognato, rilevante ai fini decisori, attesa anche la quarantennale esecuzione del contratto di cui è causa. 4.-Con il quarto motivo di ricorso si denuncia la violazione o falsa applicazione del D.M. n. 55 del 10/03/2014 e dell’art. 15 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1 , n. 3 c.p.c.,per avere la Corte d’Appello erroneamente liquidato le spese del doppio grado di giudizio secondo i parametri minimi previsti dal D.M. 55/14 per le cause di valore indeterminabile e di complessità bassa, nonostante il ricorrente nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, così come nell’atto d’appello, precisasseche il procedimento ha valore di 48.805,00 euro e, in ragione di ciò, l’ammontare delle spese liquidate va rideterminato in rapporto al predetto valore. 5.-Il primo motivo è privo di fondamento. Deve al riguardo ricordarsi che l'interpretazione di un atto negoziale è tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se non nell'ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui all'art. 1362 e ss. c.c. o di motivazione inadeguata (ovverosia, non idonea a consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito per giungere alla decisione). Sicché– come statuito in numerosi precedenti – per far valere una violazione sotto il primo profilo, occorre anzituttofare puntuale riferimento alle regole legali d'interpretazione (mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti) e precisare in qual e modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato; con l'ulteriore conseguenza dell'inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull'asserita violazione delle norme ermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa (tra le varie, Cass. 26 ottobre 2007, n. 22536). 5.1. - La C orte d’Appello di Bari, applicando il principio di gerarchia dei canoni di ermeneutica contrattuale, ha compiuto un’interpretazione congiunta e unitaria dell’atto del 1972, unitamente alla precedente donazione e contestualmente alla divisione del 1965, con la quale [OSCURATO:PERSONA]Orazio donava ai suoi quattro figli due immobili, di cui un immobile sito in via Poerio civici 58,60,62,64, con atrio scoperto retrostante e adiacente di circa 260 mq, oggetto delgiudizio, e un fondo rustico seminativo alberato sito in [OSCURATO:PERSONA]. Con successivo atto di compravendita del 29.12.1972 [OSCURATO:PERSONA] e il coniuge acquistavano la nuda proprietà di due immobili, ovverosia del locale a piano terra sito in Conversano via [OSCURATO:PERSONA] n.64 e della casa sita in Conversano al Vico III Poerio, immobile costruito da [OSCURATO:PERSONA] sul suolo donatogli dalla madre, al prezzo di due milioni di lire, nel quale si legge che “gli acquirenti otterranno il possesso materiale di quanto acquistato al consolidamento dell’usufrutto”. Sul primo im mobile – continua la Corte di Appello di Bari - la madre conservava, come si rileva nella donazione, l’usufrutto e [OSCURATO:PERSONA] la nuda proprietà, a differenza del secondo immobile, dove non vi è alcuna riserva di usufrutto; anzi, si legge a pag. 3 dell’atto di vendita del 1972 che il fabbricato era stato costruito a cura e spese del venditore e che questi garantiva la piena proprietà e assoluta libertà di quanto venduto da garanzie reali e trascrizioni pregiudizievoli. Di fronte a tale interpretazione, che non appare certo implausibile, il ricorrente sollecita – inammissibilmente - una differente ed alternativa lettura del dato negoziale, senza tuttavia considerare che la parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattualenon può dirigere le sue censure “nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 28319 del 28/11/2017; conf. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 16987 del 27/06/2018; in precedenza, nello stesso senso, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24539 del 20/11/2009 e Cass. Sez. L, Sentenza n. 25728 del 15/11/2013)”(in questi termini, in motivazione, Cass . n. 1708/2024e n. 18081/2023 ) . 6.-Anche il s econdo motivo di ricorso va rigettato. Èstato affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte che, quando propone ricorso per cassazione, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., “il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. SS. UU. n. 8053 e 8054/2014). Il che fa difetto nel caso di specie. Si deve aggiungere che la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (tra le varie, Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 Rv. 629830)” (così Cass. SS.UU. n. 2767/2023). Per quanto riguarda l’analisi del vizio di motivazione apparente, la costante giurisprudenza di legittimità ritiene che il vizio ricorra quando la motivazione, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (v. tra le tante, Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016; Sez. U, Sentenza n. 16599 del 2016; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6758 del 01/03/20 ; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019)” (ancora Cass. SS. UU. n. 2767/2023). Non è certamente questo il caso della sentenza impugnata, poiché lacensura investe la sufficienza della motivazione, ormai non più denunziabile in cassazione ai sensi di quanto disposto dall’art. 360comma 1, n. 5 c. p . c . 7.- Il t erzo mezzo è inammissibile perché investe ancora una volta la motivazione ( e non risulta più denunziabile in sede di legittimità), senza rispettare i principi posti da lla giurisprudenza sopra citata , a prescindere dall’eccezione avanzata dai controricorrenti che l’omessa considerazione della tolleranza, impeditiva dell’acquisto del possesso, oggetto dei motivi dichiarati assorbitidell’appello, è stata tardivamente eccepita (cfr. pag. 16 del controricorso). 8.-Il q uarto motivo è inteso a censurare il valore della causa . L o stessosi dirige intanto contro apprezzamenti di merito incensurabili in questa sede; comunque, l'interpretazione proposta con il motivo in esame, per cui il minimo liquidabile per le cause di valore indeterminabile dovrebbe determinarsi secondo criteri diversi, non trova nessun appiglio nella norma del d.m. 55 del 2014. Le cause di valore indeterminabile si considerano infatti di regola di valore non inferiore a € 26.000,00: il minimo quindi è quello derivante dall'applicazione dello scaglione corrispondente. Èlo stesso ricorrente ad indicare che la m oltiplica zione per cento della rendita catastale di euro 464,81 conduce al valore di euro 46.481,00,che rientra nello scaglione per le cause indeterminabili di complessità bassa (da euro 26.000,00 a euro 52.000,00), ossia proprio quello considerato dalla C orte di A ppello di Bari (v. , tra le tante,Cass. n. 29821/2019 , in motiv., che ha applicato l o scaglione tariffariodelle cause di valore fra euro 5.201,00 e 26.000,00 ai fini dellaliquidazione) . Ne consegue l’infondatezza del motivo : come sostenuto dal controricorrente,il suo accoglimento ve dr ebbe “la parte appellante, vittoriosa, penalizzata dalla liquidazione effettuata ... secondo i minimitariffari”, correttamente applicati dal giudice di appello , della qualela stessa si duole . 5.- In conclusione, il ricorso va rigettato e il ricorrente deve essere condannato al rimborso delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, in forza del principio della soccombenza. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrent i , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro4,500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il v