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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 luglio 2015

Cassazione n. 32186/2024

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ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 4140 / 20 1 6 R.G. propost o da : [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ), rappresentat a e difes a , in virtù di procura speciale allegata al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma in [OSCURATO:PERSONA] n. 103, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] 2007 E 2008 r.g. n. 4140/2016a.c.16/ 10 /202 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] delle Entrate Riscossione , in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesaex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – Avverso la sentenza della C O [OSCURATO:PERSONA] – MILANO n. 3212 / 20 1 5 , depositat a in data 10/7/2015; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] camera di consiglio del 16 ottobre 2024; Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi anche “la contribuente”) impugnò due avvisi di accertamento(n.

T9K010801127/2012, per l’anno 2007 e il n.

T9K0108011128/2012, per l’anno 2008), notificati in data 4/7/2012 con i quali venivano accertati in capo alla ricorrente i redditi da lei percepiti.

Avverso la sentenza d’appello sfavorevole, ricorre per cassazione la contribuente in due motivi.

Resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso.

Considerato che: La contribuente ha depositato atto di rinuncia, per aver definito le pendenze ai sensi dell’art. 6, comma 2, del d.l. n. 193 del 2016, conv. con modificazioni in legge n. 225 del 2016.

Occorre, dunque, dichiarare l’estinzione del giudizio.

Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate. r.g. n. 4140/2016a.c.16/ 10 /202 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nel

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 4140 / 20 1 6 R.G. propost o da : [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ), rappresentat a e difes a , in virtù di procura speciale allegata al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma in [OSCURATO:PERSONA] n. 103, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] 2007 E 2008 r.g. n. 4140/2016a.c.16/ 10 /202 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] delle Entrate Riscossione , in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesaex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – Avverso la sentenza della C O [OSCURATO:PERSONA] – MILANO n. 3212 / 20 1 5 , depositat a in data 10/7/2015; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] camera di consiglio del 16 ottobre 2024; Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi anche “la contribuente”) impugnò due avvisi di accertamento(n. T9K010801127/2012, per l’anno 2007 e il n. T9K0108011128/2012, per l’anno 2008), notificati in data 4/7/2012 con i quali venivano accertati in capo alla ricorrente i redditi da lei percepiti. Avverso la sentenza d’appello sfavorevole, ricorre per cassazione la contribuente in due motivi. Resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso. Considerato che: La contribuente ha depositato atto di rinuncia, per aver definito le pendenze ai sensi dell’art. 6, comma 2, del d.l. n. 193 del 2016, conv. con modificazioni in legge n. 225 del 2016. Occorre, dunque, dichiarare l’estinzione del giudizio. Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate. r.g. n. 4140/2016a.c.16/ 10 /202 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nel
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