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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 34926/2023

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nate) a Napoli il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 23/06/2022 della [OSCURATO:PERSONA] MILANOvisti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni del Procuratore Generale Andrea VENEGONI, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; lette le conclusioni del difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, con ogni conseguente statuizione; lette le conclusioni della parte civile costituita con L'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza di condanna emessa in data 27 settembre 2021 dal Tribunale della stessa città nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che veniva condannato alla pena di giustizia per il delitto allo stesso ascritto in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (art. 642, 110 cod. pen.).

2. Ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], proponendo due motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione per mancata declaratoria di improcedibilità per mancanza di tempestiva querela.

Con i motivi nuovi ed aggiunti era stata sollevata la questione della tempestività della querela e la Corte aveva omesso di rispondere sul punto.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché parziale, incongrua e incompleta nell'affermare la ricorrenza della prova della responsabilità del Castiello; la difesa ha contestato la portata dei documenti acquisiti e delle dichiarazioni della proprietaria dell'autovettura coinvolta nel sinistro.

3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso benga dichiarato inammissibile.

4. La parte civile si è associata alle conclusioni del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti.

1.1. Il primo motivo di ricorso è del tutto generico ed aspecifico.

Il tema della tardività della querela è difatti richiamato in modo del tutto generico, con evidente manifesta infondatezza dell'argomentazione proposta.

Il giudice di appello ha puntualmente descritto la dinamica con la quale si accertava la falsità della richiesta inoltrata alla Compagnia di assicurazioni, con ciò dando atto dell'evidente tempestività della querela proposta.

E d'altra parte l'allegazione difensiva appare del tutto carente, ed oggettivamente disattesa dalla Corte, quando, nel sostenere l'intempestività della querela, fa esclusivo riferimento al momento del sinistro, e conseguente denuncia, per poter ritenere così dimostrata l'intempestività della querela.

Il ricorrente, difatti, anche nell'ambito dei motivi aggiunti ha richiamato la disciplina e i termini previsti dal codice delle assicurazioni (art.148), la relativa decorrenza dei termini per la proposizione della querela in correlazione con l'art.124 cod. pen., ma in modo del tutto astratto, come mera enunciazione di principio e del contenuto normativo di riferimento, senza allegare il momento specifico nel quale sarebbe venuto a conoscenza dell'esito degli accertamenti, conseguenti all'attività investigativa posta in essere dalla compagnia assicuratrice (che complessivamente dimostravano l'infondatezza della richiesta inoltrata per una serie di elementi inequivoci che la Corte di appello ha analizzato in modo logico e persuasivo).

Il motivo si presentava, dunque, del tutto generico ed aspecifico già in fase di appello.

In tal senso deve essere ribadito il principio di diritto, costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che ha chiarito come non costituisca causa di annullamento della sentenza impugnata il mancato esame di un motivo di appello che risulti manifestamente infondato (Sez. 3, n. 21029 del 03/02/2015, Dell'Utri, Rv. 263980-01; Sez. 5, n. 27202 del 11/12/2012, Tannoia, Rv. 256314- 01; Sez.4, n. 24973 del 17/04/2009, Ignone, Rv. 244227-01).

Il motivo, infatti, per la sua assoluta indeterminatezza e genericità avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile (Sez. 4, n. 1982 del 15/12/1998, Iannotta, Rv. 213220-01).

È, dunque, inammissibile per carenza di interesse il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile ab origine, come nel caso in esame, per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745-01).

Ciò nonostante, è presente in motivazione l'esplicita considerazione da parte del giudice di secondo grado del tema della tempestività della querela proposta, in relazione agli accertamenti disposti dalla Compagnia assicuratrice.

Con tale motivazione il ricorrente non si confronta.

1.2. Inoltre, si deve ricordare che secondo orientamento costante di questa Corte, che qui si intende ribadire, l'onere di provare l'intempestività della querela incombe a chi lo deduce, sicché anche in caso di incertezza la questione posta deve essere risolta a favore del querelante (Sez. 3, n. 35122 del 24/06/2003, Sangalli, Rv. 226327-01).

È, dunque, onere dell'imputato farsi carico di indicare al giudice elementi e circostanze tendenti a dimostrare inequivocabilmente la tardività della querela (Sez. 5, n. 21/02/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 234498-01).

Ne consegue che ai fini della decorrenza del termine per la proposizione della querela occorre che la persona offesa abbia avuto conoscenza precisa, certa e diretta del fatto in modo da essere in possesso di "tutti" gli elementi di valutazione necessari per determinarsi; in ogni caso poi l'onere della prova dell'intempestività della proposizione della querela incombe su chi la allega e, a tal fine, non è sufficiente affidarsi a semplici presunzioni o supposizioni, ma deve essere fornita una prova contraria rigorosa (Sez. 1, n. 7333 del 28/01/2008, Mauro, Rv. 239162-01).

Il ricorrente nel caso in esame ha solo richiamato alcuni elementi di fatto, non indicativi in senso assoluto, in mancanza della prova rigorosa richiesta a tal fine.

1.3. Il secondo motivo di ricorso non è consentito e si palesa come manifestamente infondato.

A parte l'assoluta genericità della formulazione, che già di per sé conduce all'inammissibilità del ricorso sui punto (non essendo stato puntualmente dedotto il vizio della motivazione, definita incongrua e parziale in modo improprio), occorre considerare come il ricorrente si sia limitato a proporre una propria parziale ed alternativa lettura del merito non consentita in questa sede, a fronte di una argomentazione logica e del tutto persuasiva della Corte di appello che non si presta a censure (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217- 01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01).

2. Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende, oltre che alla rifusione delle spese di costituzione e difesa della parte civile che si liquidano in euro 3686,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] LTD che li

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nate) a Napoli il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 23/06/2022 della [OSCURATO:PERSONA] MILANOvisti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni del Procuratore Generale Andrea VENEGONI, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; lette le conclusioni del difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, con ogni conseguente statuizione; lette le conclusioni della parte civile costituita con L'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza di condanna emessa in data 27 settembre 2021 dal Tribunale della stessa città nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che veniva condannato alla pena di giustizia per il delitto allo stesso ascritto in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (art. 642, 110 cod. pen.). 2. Ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], proponendo due motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione per mancata declaratoria di improcedibilità per mancanza di tempestiva querela. Con i motivi nuovi ed aggiunti era stata sollevata la questione della tempestività della querela e la Corte aveva omesso di rispondere sul punto. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché parziale, incongrua e incompleta nell'affermare la ricorrenza della prova della responsabilità del Castiello; la difesa ha contestato la portata dei documenti acquisiti e delle dichiarazioni della proprietaria dell'autovettura coinvolta nel sinistro. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso benga dichiarato inammissibile. 4. La parte civile si è associata alle conclusioni del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti. 1.1. Il primo motivo di ricorso è del tutto generico ed aspecifico. Il tema della tardività della querela è difatti richiamato in modo del tutto generico, con evidente manifesta infondatezza dell'argomentazione proposta. Il giudice di appello ha puntualmente descritto la dinamica con la quale si accertava la falsità della richiesta inoltrata alla Compagnia di assicurazioni, con ciò dando atto dell'evidente tempestività della querela proposta. E d'altra parte l'allegazione difensiva appare del tutto carente, ed oggettivamente disattesa dalla Corte, quando, nel sostenere l'intempestività della querela, fa esclusivo riferimento al momento del sinistro, e conseguente denuncia, per poter ritenere così dimostrata l'intempestività della querela. Il ricorrente, difatti, anche nell'ambito dei motivi aggiunti ha richiamato la disciplina e i termini previsti dal codice delle assicurazioni (art.148), la relativa decorrenza dei termini per la proposizione della querela in correlazione con l'art.124 cod. pen., ma in modo del tutto astratto, come mera enunciazione di principio e del contenuto normativo di riferimento, senza allegare il momento specifico nel quale sarebbe venuto a conoscenza dell'esito degli accertamenti, conseguenti all'attività investigativa posta in essere dalla compagnia assicuratrice (che complessivamente dimostravano l'infondatezza della richiesta inoltrata per una serie di elementi inequivoci che la Corte di appello ha analizzato in modo logico e persuasivo). Il motivo si presentava, dunque, del tutto generico ed aspecifico già in fase di appello. In tal senso deve essere ribadito il principio di diritto, costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che ha chiarito come non costituisca causa di annullamento della sentenza impugnata il mancato esame di un motivo di appello che risulti manifestamente infondato (Sez. 3, n. 21029 del 03/02/2015, Dell'Utri, Rv. 263980-01; Sez. 5, n. 27202 del 11/12/2012, Tannoia, Rv. 256314- 01; Sez.4, n. 24973 del 17/04/2009, Ignone, Rv. 244227-01). Il motivo, infatti, per la sua assoluta indeterminatezza e genericità avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile (Sez. 4, n. 1982 del 15/12/1998, Iannotta, Rv. 213220-01). È, dunque, inammissibile per carenza di interesse il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile ab origine, come nel caso in esame, per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745-01). Ciò nonostante, è presente in motivazione l'esplicita considerazione da parte del giudice di secondo grado del tema della tempestività della querela proposta, in relazione agli accertamenti disposti dalla Compagnia assicuratrice. Con tale motivazione il ricorrente non si confronta. 1.2. Inoltre, si deve ricordare che secondo orientamento costante di questa Corte, che qui si intende ribadire, l'onere di provare l'intempestività della querela incombe a chi lo deduce, sicché anche in caso di incertezza la questione posta deve essere risolta a favore del querelante (Sez. 3, n. 35122 del 24/06/2003, Sangalli, Rv. 226327-01). È, dunque, onere dell'imputato farsi carico di indicare al giudice elementi e circostanze tendenti a dimostrare inequivocabilmente la tardività della querela (Sez. 5, n. 21/02/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 234498-01). Ne consegue che ai fini della decorrenza del termine per la proposizione della querela occorre che la persona offesa abbia avuto conoscenza precisa, certa e diretta del fatto in modo da essere in possesso di "tutti" gli elementi di valutazione necessari per determinarsi; in ogni caso poi l'onere della prova dell'intempestività della proposizione della querela incombe su chi la allega e, a tal fine, non è sufficiente affidarsi a semplici presunzioni o supposizioni, ma deve essere fornita una prova contraria rigorosa (Sez. 1, n. 7333 del 28/01/2008, Mauro, Rv. 239162-01). Il ricorrente nel caso in esame ha solo richiamato alcuni elementi di fatto, non indicativi in senso assoluto, in mancanza della prova rigorosa richiesta a tal fine. 1.3. Il secondo motivo di ricorso non è consentito e si palesa come manifestamente infondato. A parte l'assoluta genericità della formulazione, che già di per sé conduce all'inammissibilità del ricorso sui punto (non essendo stato puntualmente dedotto il vizio della motivazione, definita incongrua e parziale in modo improprio), occorre considerare come il ricorrente si sia limitato a proporre una propria parziale ed alternativa lettura del merito non consentita in questa sede, a fronte di una argomentazione logica e del tutto persuasiva della Corte di appello che non si presta a censure (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217- 01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01). 2. Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende, oltre che alla rifusione delle spese di costituzione e difesa della parte civile che si liquidano in euro 3686,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] LTD che li