CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 dicembre 2022
Cassazione n. 49112/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14 giugno 2022 del Tribunale di Macerata; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che censura l'omessa motivazione in punto di responsabilità dell'imputato, è inammissibile perché la censura esula da quelle che possono essere proposte avverso sentenza applicativa di pena, ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. Considerato, inoltre, che il secondo motivo di ricorso, che denuncia l'omessa motivazione in relazione alla confisca del prezzo del reato, è manifestamente infondato in quanto inerente ad un asserito vizio non emergente dal provvedimento impugnato, nel quale correttamente si dà conto del nesso di pertinenzialità tra il fatto di reato e il denaro oggetto di confisca (cfr. p. 3 della sentenza impugnata). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il PresMe