Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 giugno 2023

Cassazione n. 25609/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso 13762-2021 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - [OSCURATO:PERSONA] INPS Avvocati R.G.N. 13762/2021 Cron.

Rep.

Ud. 15/06/2023 CC avverso la sentenza n. 198/2020 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 13/11/2020 R.G.N. 214/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. la Corte di appello di Perugia ha confermato la decisione di primo grado che, in relazione alla domanda di accertamento negativo dell’obbligo di versamento dei contributi, in relazione agli anni 2009, 2010 e 2011, oggetto di avvisi di addebito INPS , giudicava non dovuti i contributi relativi agli anni 2009 e 2011 perché prescritti.

Accertava, invece, il debito contributivo per l’anno 2010, tuttavia da maggiorarsi con le sanzioni civili, determinate ai sensi dell’art. 116, comma 10, della legge nr. 388 del 2000e non in base al regime dell’evasione contributiva;

2. in particolare, con riferimento ai contributi dichiarati prescritti, la Corte territoriale, a fondamento del decisum, ha osservato come l’I stituto avesse richiesto il pagamento dei contributi quando, oramai, era decorso il quinquennio dalla data di scadenza del relativo versamento (16 giugno dell’anno successivo a quello in cui i redditi erano stati prodotti);

3. a tale riguardo , ha osservato, da un lato, che non era configurabile una situazione riconducibile all’art. 2941 nr. 8 cod.civ.: non vi era dolo nella condotta dell’avv.to Salandi che aveva denunciato i propri introiti nella dichiarazione dei redditi.

La mancata compilazione del «quadro RR» della dichiarazione dei redditi rifletteva il momento (storico) in cui era tutt’altro che scontato l’obbligo di versare i contributi, tanto che il legislatore interveniva con norma di interpretazione autentica;

4. dall’ altro, la Corte di me rito ha osservato, per ciò che riguardava il termine di differimento del pagamento, al 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione, e al 5 agosto 2018, con una maggiorazione dello 0,40%, ai sensi del D.P.C.M. del 10 giugno 2010, che la decisione assunta sul punto dal Tribunale -e relativa al fatto che il DPCM non si applicasse al caso di specie- era « rimast (a) immune da qualsiasi censura»(v. pag. 10, punto 5.3., della sentenza impugnata).

Il relativo accertamento era, dunque, definitivo;

5. infine, quanto al le sanzioni civili, conness e all’inadempimento accertato per l’anno 2010, in ragione della descritta situazione di incertezza in cui versava il debitore, era da escludere una situazione assimilabile alle ipotesi di evasione contributiva;

6. la cassazione della sentenza è domandata dall'Inps sulla base di due motivi, cui non ha opposto difese il professionista in epigrafe;

7. chiamata la causa all’adunanza camerale, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui all’art. 380 bis 1, comma 2, cod.proc.civ. [OSCURATO:PERSONA]:

8. con il primo motivo - ai sensi dell ’art. 360 n r . 3 cod.proc.civ.- l'INPS deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 cod.civ., della legge n r . 335 del 1995, art. 2,commi 26 -31; del D.Lgs n r . 241 del 1997, art. 18;del D.P.R. n r . 435 del 2001, art. 17, e del D.P.C.M. 10 giugno 2010, per non avere la sentenza impugnata considerato il differimento del termine di pagamento dei contributi al 6 luglio 2010;

9. il motivo è inammissibile; 10.le censure dell’INPS, in quanto riflettenti l'individuazione del dies a quodi decorrenza del termine di prescrizione dei contributi dovuti, per l'anno 2009, alla Gestione separata, da parte dell'avvocato del libero foro non iscritto alla Cassa di previdenza forense, non attingono la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale, nel rigettare l'appello sul punto, ha,in definitiva, affermato la sussistenza di un giudicato interno sulla questione.

Come argomentati, i rilievi dell’Istituto sono priv i di concreta riferibilità alla decisione impugnata; 11.la Corte insegna che i motivi di ricorso devono avere i caratteri della specificità, completezza eriferibilità alla decisione impugnata, il che comporta l'esatta individuazione del capo di pronunzia impugnata e l'esposizione di ragioni che illustrino, in modo intelligibile ed esauriente,le ragioni per le quali quel capo è affetto dal vizio denunciato.

Se ne è tratta la conseguenza che la proposizione di censure prive di specifica attinenza aldecisum del la sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi, richiesta dall'art. 366 nr. 4 cod.proc.civ, e determina l'inammissibilità, in tutto o in parte del ricorso, rilevabile anche d'ufficio (cfr. fra le tanteCass. nr.32576 del 2022, in motiv., con richiamo, tra le altre, a Cass. nr. 20910 del 2017, Cass. nr. 17125 del 2007,Cass., sez.un., nr. 14385 del 2007 ; 12.con il secondo motivo, l’Inps deduce la violazione dell’art. 116, comma 8, lett. b) della legge nr. 388 del 2000 e falsa applicazione dell’art. 116, comma 10, della stessa legge, per non aver i giudici di appello ritenuto applicabile il regime sanzionatorio dell’evasione; 13.per un duplice ordine di ragioni, anche il secondo motivo è inammissibile; 14.in primo luogo, le censure, sub specie di violazione di legge, investono l’accertamento di fatto con cui i giudici territoriali, argomentando dall'avvenuta denuncia dei redditi ai fini fiscali e dalle incertezze giurisprudenziali circa l'obbligo di iscrizione dei liberi professionisti alla Gestione separata, hanno, sostanzialmente, escluso che il comportamento omissivo dell'odierna parte intimata fosse accompagnato dall'intenzione specifica di non versare i contributi( v., per analogo percorso argomentativo, Cass.nr. 20446 del 2022, in motivazione) e , quindi, hanno ritenuto che difettasse il presupposto per l’operatività del più grave regime sanzionatorio.

Il relativo accertamento (id est: l’accertamento dell’assenza del fine fraudolento) è intangibile in questa sede di legittimità, in assenza della denuncia dell’omesso esame circa un fatto decisivo,ex art. 360 nr. 5 cod.proc.civ. , secondo il rigoroso enunciato di Cass., sez.un.,nr. 8053 del 2014 e successive conf or m i ); 15.sotto un diverso profilo, i rilievi dell’INPS sono prospettati con riferimento ad un quadro normativo non più attuale in ragione della sopravvenuta pronuncia della Corte Cost. nr. 104 del 2022 di illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 12, del d.l. nr. 98 del 2011, conv. dalla leggenr. 111 del 2011 « nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense […] tenuti al l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso l'INPS, siano esonerati dal pagamento delle sanzioni civili […]con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore», senza, tuttavia , che possa, nella specie, dar si corso all'applicazione del lo ius superveniens - costituito appunto dalla declaratoria d'incostituzionalità delle sanzioni- non potendo riformar si la sentenza impugnata in danno della parte impugnante (Cass. nr. 20446 del 2022cit); 16.il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile ; 17.nulla d eve pronunciar si in ordine alle spese , in difetto di attività difensiva da parte del professionista intimato; 18.sussistono, invece, i presupposti per il versamento del doppio contributo, se dovuto P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 13762-2021 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - [OSCURATO:PERSONA] INPS Avvocati R.G.N. 13762/2021 Cron. Rep. Ud. 15/06/2023 CC avverso la sentenza n. 198/2020 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 13/11/2020 R.G.N. 214/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. la Corte di appello di Perugia ha confermato la decisione di primo grado che, in relazione alla domanda di accertamento negativo dell’obbligo di versamento dei contributi, in relazione agli anni 2009, 2010 e 2011, oggetto di avvisi di addebito INPS , giudicava non dovuti i contributi relativi agli anni 2009 e 2011 perché prescritti. Accertava, invece, il debito contributivo per l’anno 2010, tuttavia da maggiorarsi con le sanzioni civili, determinate ai sensi dell’art. 116, comma 10, della legge nr. 388 del 2000e non in base al regime dell’evasione contributiva; 2. in particolare, con riferimento ai contributi dichiarati prescritti, la Corte territoriale, a fondamento del decisum, ha osservato come l’I stituto avesse richiesto il pagamento dei contributi quando, oramai, era decorso il quinquennio dalla data di scadenza del relativo versamento (16 giugno dell’anno successivo a quello in cui i redditi erano stati prodotti); 3. a tale riguardo , ha osservato, da un lato, che non era configurabile una situazione riconducibile all’art. 2941 nr. 8 cod.civ.: non vi era dolo nella condotta dell’avv.to Salandi che aveva denunciato i propri introiti nella dichiarazione dei redditi. La mancata compilazione del «quadro RR» della dichiarazione dei redditi rifletteva il momento (storico) in cui era tutt’altro che scontato l’obbligo di versare i contributi, tanto che il legislatore interveniva con norma di interpretazione autentica; 4. dall’ altro, la Corte di me rito ha osservato, per ciò che riguardava il termine di differimento del pagamento, al 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione, e al 5 agosto 2018, con una maggiorazione dello 0,40%, ai sensi del D.P.C.M. del 10 giugno 2010, che la decisione assunta sul punto dal Tribunale -e relativa al fatto che il DPCM non si applicasse al caso di specie- era « rimast (a) immune da qualsiasi censura»(v. pag. 10, punto 5.3., della sentenza impugnata). Il relativo accertamento era, dunque, definitivo; 5. infine, quanto al le sanzioni civili, conness e all’inadempimento accertato per l’anno 2010, in ragione della descritta situazione di incertezza in cui versava il debitore, era da escludere una situazione assimilabile alle ipotesi di evasione contributiva; 6. la cassazione della sentenza è domandata dall'Inps sulla base di due motivi, cui non ha opposto difese il professionista in epigrafe; 7. chiamata la causa all’adunanza camerale, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui all’art. 380 bis 1, comma 2, cod.proc.civ. [OSCURATO:PERSONA]: 8. con il primo motivo - ai sensi dell ’art. 360 n r . 3 cod.proc.civ.- l'INPS deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 cod.civ., della legge n r . 335 del 1995, art. 2,commi 26 -31; del D.Lgs n r . 241 del 1997, art. 18;del D.P.R. n r . 435 del 2001, art. 17, e del D.P.C.M. 10 giugno 2010, per non avere la sentenza impugnata considerato il differimento del termine di pagamento dei contributi al 6 luglio 2010; 9. il motivo è inammissibile; 10.le censure dell’INPS, in quanto riflettenti l'individuazione del dies a quodi decorrenza del termine di prescrizione dei contributi dovuti, per l'anno 2009, alla Gestione separata, da parte dell'avvocato del libero foro non iscritto alla Cassa di previdenza forense, non attingono la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale, nel rigettare l'appello sul punto, ha,in definitiva, affermato la sussistenza di un giudicato interno sulla questione. Come argomentati, i rilievi dell’Istituto sono priv i di concreta riferibilità alla decisione impugnata; 11.la Corte insegna che i motivi di ricorso devono avere i caratteri della specificità, completezza eriferibilità alla decisione impugnata, il che comporta l'esatta individuazione del capo di pronunzia impugnata e l'esposizione di ragioni che illustrino, in modo intelligibile ed esauriente,le ragioni per le quali quel capo è affetto dal vizio denunciato. Se ne è tratta la conseguenza che la proposizione di censure prive di specifica attinenza aldecisum del la sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi, richiesta dall'art. 366 nr. 4 cod.proc.civ, e determina l'inammissibilità, in tutto o in parte del ricorso, rilevabile anche d'ufficio (cfr. fra le tanteCass. nr.32576 del 2022, in motiv., con richiamo, tra le altre, a Cass. nr. 20910 del 2017, Cass. nr. 17125 del 2007,Cass., sez.un., nr. 14385 del 2007 ; 12.con il secondo motivo, l’Inps deduce la violazione dell’art. 116, comma 8, lett. b) della legge nr. 388 del 2000 e falsa applicazione dell’art. 116, comma 10, della stessa legge, per non aver i giudici di appello ritenuto applicabile il regime sanzionatorio dell’evasione; 13.per un duplice ordine di ragioni, anche il secondo motivo è inammissibile; 14.in primo luogo, le censure, sub specie di violazione di legge, investono l’accertamento di fatto con cui i giudici territoriali, argomentando dall'avvenuta denuncia dei redditi ai fini fiscali e dalle incertezze giurisprudenziali circa l'obbligo di iscrizione dei liberi professionisti alla Gestione separata, hanno, sostanzialmente, escluso che il comportamento omissivo dell'odierna parte intimata fosse accompagnato dall'intenzione specifica di non versare i contributi( v., per analogo percorso argomentativo, Cass.nr. 20446 del 2022, in motivazione) e , quindi, hanno ritenuto che difettasse il presupposto per l’operatività del più grave regime sanzionatorio. Il relativo accertamento (id est: l’accertamento dell’assenza del fine fraudolento) è intangibile in questa sede di legittimità, in assenza della denuncia dell’omesso esame circa un fatto decisivo,ex art. 360 nr. 5 cod.proc.civ. , secondo il rigoroso enunciato di Cass., sez.un.,nr. 8053 del 2014 e successive conf or m i ); 15.sotto un diverso profilo, i rilievi dell’INPS sono prospettati con riferimento ad un quadro normativo non più attuale in ragione della sopravvenuta pronuncia della Corte Cost. nr. 104 del 2022 di illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 12, del d.l. nr. 98 del 2011, conv. dalla leggenr. 111 del 2011 « nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense […] tenuti al l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso l'INPS, siano esonerati dal pagamento delle sanzioni civili […]con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore», senza, tuttavia , che possa, nella specie, dar si corso all'applicazione del lo ius superveniens - costituito appunto dalla declaratoria d'incostituzionalità delle sanzioni- non potendo riformar si la sentenza impugnata in danno della parte impugnante (Cass. nr. 20446 del 2022cit); 16.il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile ; 17.nulla d eve pronunciar si in ordine alle spese , in difetto di attività difensiva da parte del professionista intimato; 18.sussistono, invece, i presupposti per il versamento del doppio contributo, se dovuto P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
Sentenza Cassazione n. 25609/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris