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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30149/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2021 della Corte d'appello di Catanzaro dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'appello di Catanzaro, con sentenza in data 19 ottobre 2021, confermava la sentenza pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data 4 giugno 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], di condanna per il reato di rapina aggravata dall'essere stata la minaccia posta in essere con armi e da persona travisata, reato commesso in concorso tra loro.

Rilevato che l'intero ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e il primo motivo di impugnazione dedotto da [OSCURATO:PERSONA], che contestano la violazione di legge, nonché un vizio di motivazione, con riferimento all'affermazione di penale responsabilità degli imputati in ordine alla contestata rapina, risultano privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, le pagine 6, 7, 8 e 9 della sentenza impugnata, in cui il secondo giudice ha operato una puntuale ricostruzione dei fatti, individuando gli elementi da cui evincere la responsabilità in concorso degli imputati per il reato di cui all'art.628 cod. pen.).

Considerato che la seconda e la terza doglianza avanzata dal Cupo, che lamentano una violazione di legge, nonché un vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta sussistenza delle circostanze aggravanti dell'essere stata la minaccia commessa da persona travisata e con armi (secondo motivo) e al mancato riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 62, n. 4) e n. 6) cod. pen., non risultano essere state previamente dedotte come motivi di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

Rilevato, infine, che l'ultima censura dedotta dal Cupo, avente a oggetto l'asserita violazione di legge e un vizio di motivazione della sentenza impugnata con riferimento al trattamento sanzionatorio riservato all'imputato, risulta manifestamente infondata, in quanto si evidenzia che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, ovvero agli aumenti per la continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e che dunque è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), che - nel caso di specie - non ricorre.

Rilevato, altresì, che una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, anche in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596-01).

Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2021 della Corte d'appello di Catanzaro dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'appello di Catanzaro, con sentenza in data 19 ottobre 2021, confermava la sentenza pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data 4 giugno 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], di condanna per il reato di rapina aggravata dall'essere stata la minaccia posta in essere con armi e da persona travisata, reato commesso in concorso tra loro. Rilevato che l'intero ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e il primo motivo di impugnazione dedotto da [OSCURATO:PERSONA], che contestano la violazione di legge, nonché un vizio di motivazione, con riferimento all'affermazione di penale responsabilità degli imputati in ordine alla contestata rapina, risultano privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, le pagine 6, 7, 8 e 9 della sentenza impugnata, in cui il secondo giudice ha operato una puntuale ricostruzione dei fatti, individuando gli elementi da cui evincere la responsabilità in concorso degli imputati per il reato di cui all'art.628 cod. pen.). Considerato che la seconda e la terza doglianza avanzata dal Cupo, che lamentano una violazione di legge, nonché un vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta sussistenza delle circostanze aggravanti dell'essere stata la minaccia commessa da persona travisata e con armi (secondo motivo) e al mancato riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 62, n. 4) e n. 6) cod. pen., non risultano essere state previamente dedotte come motivi di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Rilevato, infine, che l'ultima censura dedotta dal Cupo, avente a oggetto l'asserita violazione di legge e un vizio di motivazione della sentenza impugnata con riferimento al trattamento sanzionatorio riservato all'imputato, risulta manifestamente infondata, in quanto si evidenzia che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, ovvero agli aumenti per la continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e che dunque è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), che - nel caso di specie - non ricorre. Rilevato, altresì, che una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, anche in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596-01). Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de
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