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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 novembre 2023

Cassazione n. 35959/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso nr. 3755/2020 proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] nr. 1, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Amanzo e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti; -ricorrenti – CONTRO [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] nr 20 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende come da procura in atti unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti e ricorrenti incidentali- [OSCURATO:PERSONA] spa in liquidazione coatta amministrativa, elettivamente domiciliata in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] nr. 27 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende come da procura in atti unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente [OSCURATO:PERSONA] presso la Corte d’Appello di Venezia. intimato avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia nr. 5651/2019, depositata in data 18/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22 novembre 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1 Il Tribunale di Venezia, con sentenza del 26/6/2018, dichiarò, su istanza del Pubblico Ministero, lo stato di insolvenza della [OSCURATO:PERSONA] spa (di seguito indicata semplicemente [OSCURATO:PERSONA]) che era stata messa in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 25/6/2017, in esecuzione del d.l. 99/2017 dello stesso giorno, recante disposizioni urgenti per assicurare la parità di trattamento dei creditori nel contesto di una ricapitalizzazione precauzionale nel settore creditizio nonché per la liquidazione coatta amministrativa di [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza e [OSCURATO:PERSONA] spa. 1.1 I giudici trevigiani valutarono la situazione di insolvenza secondo l’impostazione patrimoniale, stante l’apertura della procedura di liquidazione coatta, così accertando un disavanzo tra l’attivo patrimoniale, valorizzato in uno scenario di liquidazione atomistico e le passività. 2 Proponeva gravame [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di amministratore delegato della Banca sino al 2014 e suo direttore generale sino al luglio 2015; mentre [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ex amministratori della banca (di seguito indicati “cessati amministratori”) intervenivano nel giudizio di reclamo (così come erano comparsi nel giudizio davanti al Tribunale di Treviso) al solo scopo dichiarato di ricostruire e chiarire i fatti sino al 23/6/2017, rimettendosi alle decisioni della Corte d’Appello. 3 Con sentenza del 18/12/2019 la Corte di Appello di Venezia ha rigettato il reclamo compensando le spese e anche ponendo le spese di CTU, disposta ed espletata nel corso del giudizio di secondo grado, a carico solidale del reclamante e degli intervenuti. 3.1 I giudici veneziani, dopo aver passato in rapida rassegna la normativa di settore unionale ed interna (in particolare la direttiva 1014/59/UE – cd . [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] BRRD - il regolamento UE nr 806/2014 , i decreti legislativi 180 e 181 del 2015) ed aver ricostruito le fasi della procedura di gestione della crisi di [OSCURATO:PERSONA] spa che avevano preceduto la sua messa in liquidazione coatta amministrativa, hanno escluso, contrariamente a quanto adombrato dal Tribunale, che la dichiarazione di “dissesto” o “prossimità al dissesto”, di cui all’art. 17 1 comma lett. a) d.lvo 189/2015 potesse rivestire valenza equiparabile allo stato di insolvenza di cui all’art. 5 l.fall., che andava accertato verificando il deficit patrimoniale, non attraverso una ipotesi “atomistica”, come indicato nella sentenza di primo grado, bensì mediante accurati ed approfonditi riscontri tecnico - contabili specificamente demandati al CTU. 3.2 La Corte, recependo g li accertamenti effettuati dall’ausiliario, ha riconosciuto la sussistenza dello stato di insolvenza, sulla base dei seguenti elementi: a) il valore di realizzo della good bank (il ramo di azienda, depurato dai crediti “deteriorati”, ceduto alla [OSCURATO:PERSONA] secondo quanto previsto dall’art. 3 d.l.99/2017) era negativo, nella migliore delle ipotesi, per l’importo di € 3.863,9 milioni; b) il valore di realizzo dei crediti non performing e delle altre attività della bad bank (il ramo di azienda non ceduto ed in l.c.a) era di € 5.049 milioni, considerando lo scenario più favorevole,mentre l’ammontare delle passività , sempre secondo lo scenario più favorevole era di € 5.969 milioni; c) lo sbilancio negativo, andava da € 2.285 milioni ad € 920 milioni, quest’ultima ipotesi, che la Corte faceva propria , così rappresenta ndo “lo scenario ex ante non attualizzato” e cioè la liquidazione non atomistica, che prescindeva dalle concrete modalità attuative della cessione a [OSCURATO:PERSONA], cioè non applicando l’attualizzazione dei flussi di cassa. 3.3 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione affidato a sette motivi; hanno proposto ricorso successivo (riunito al primo e da trattare come ricorso incidentale) i cessati amministratori sulla base di due motivi; [OSCURATO:PERSONA] ha svolto difese mediante controricorso; il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] e i cessati amministratori hanno depositato memoria ex art 380 bis cpc. [OSCURATO:PERSONA] 1 Il primo motivo denuncia “violazione o falsa applicazione di norme di diritto con riferimento all’art 82 d.lgs. 385/1993 e artt.5, 195 e 202 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (art 360 nr. 3 cpc)” per avere l’impugnata sentenza ritenuto utilizzabile, oltre allo scenario nr. 4 (che prescinde dalle informazioni della gestione della crisi di cui al d.l.99/2017 e rappresenta un disavanzo di € 920 milioni) anche l’ipotesi 3 (che tiene conto delle informazioni della gestione della crisi di cui al d.l.99/2017 ed espone uno sbilancio patrimoniale di € 1.761 milioni) basata sulla liquidazione della good bank secondo le modalità imposte dal d.l. 99/2017 che, presentando vistose anomalie correlate alla logica politica dell’operazione, non rispecchiava il reale valore di mercato dell’asset; inoltre, a dire del ricorrente, poiché lo stato di insolvenza andava apprezzato in un momento cronologicamente e logicamente precedente all’inizio dello svolgimento della procedura, i risultati e i valori della cessione di quell’aggregato aziendale ad [OSCURATO:PERSONA] non potevano essere valutati ai fini della determinazione dello squilibrio tra attivo e passivo. 2 Il motivo è infondato. 2.1 La condivisibile premessa fatta dal ricorrente secondo la quale il riscontro dello stato di insolvenza di una impresa in liquidazione coatta, da accertarsi secondo i criteri patrimoniali del raffronto tra valore delle passività e quello delle attività, va effettuata con riferimento al momento dell'emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, non preclude che , nel verificare questo dato, il Tribunale possa fare riferimento a qualsiasi accertamento, anche "coevo o successivo" (per usare i termini utilizzati da Cass. 9408/2006 e ripresi da Cass 3864/2019 ), che comunque sia utile ad una verifica della condizione di insolvenza all'epoca a cui è necessario riferirsi. 2.2 Nel caso di specie i giudici di merito, con valutazioni non sindacabili in questa sede, hanno tratto elementi probatori circa la consistenza del deficit patrimoniale nel dato della cessione dell’aggregato aziendale (good bank), ritenuta conclusa a valori di mercato, prossima al provvedimento di l.c.a imposta dalla d.l. 99/2017. 3 Il secondo motivo oppone violazione o falsa applicazione degli artt. 1321, 1325, 1418, 1448, 1470, 2041 c.c. e 644 c . p . ; la censura investe l’individuazione di una voce del passivo del quarto scenario di insolvenza, costituita dall’ipotizzato prezzo negativo (stimato in € 1.098 milioni) che, secondo la ricostruzione del CTU, recepita dalla Corte, qualsiasi acquirente avrebbe preteso ove il ramo aziendale, avente analogo perimetro di quello ceduto a [OSCURATO:PERSONA], fosse stato posto sul mercato.

La ricorrente deduce che la cessione della good bank di [OSCURATO:PERSONA] per un prezzo negativo di tale entità (pari al 72% del capitale di funzionamento della good bank) sarebbe affetta da nullità in quanto priva di causa giuridica o contraria a norme imperative o comunque rescindibile. 4 Il motivo è inammissibile. 4.1 Tra le voci del passivo di [OSCURATO:PERSONA] nello ‘scenario quattro’ della ricostruzione del CTU è stato inserito il prezzo negativo della cessione del ramo d’azienda, vale a dire la corresponsione di una somma da parte del cedente al cessionario, quantificata in 1.098 milioni di euro; in altri termini ritiene la Corte d’Appello, sulla scorta delle indagini del CTU , che qualsiasi acquirente del ramo di azienda, avente la stessa situazione patrimoniale e le stesse prospettive reddituali di quello ceduto ad [OSCURATO:PERSONA], avrebbe preteso un rimborso e/o il pagamento di un prezzo negativo pari all’importo sopra indicato. 4.2 Ora, a prescindere da qualsiasi discussione sulla configurabilità della cessione di azienda invertita o a prezzo negativo e sulla sua natura e qualificazione giuridica, è fuori discussione che l’oggetto del presente giudizio non è la verifica della validità o meno della vendita della good bank che presenti un prezzo negativo bensì l’accertamento, ai fini del giudizio di sussistenza dello stato di insolvenza, delle concrete e possibili modalità di liquidazione, in alternativa a quella in concreto praticata secondo la gestione della crisi disciplinata dal d.l. 99/2017, del complesso aziendale che secondo le valutazioni della Corte conducono ai valori espressi nella sentenza. 4.3 E’ evidente che, ove si dovessero seguire le argomentazioni del ricorrente che denuncia forme di nullità e/o rescissione dell’operazione negoziale prospettata dalla sentenza, si dovrebbe allora ritenere che nessun investitore sarebbe disponibile ad acquistare la good bank a condizioni economiche diverse da quelle indicate dalla Corte, stante le criticità dovute alla assoluta carenza del patrimonio netto e alla scarsa redditività dell’impresa e l’alternativa che si presenterebbe sarebbe la liquidazione atomistica dei beni, che pacificamente avrebbe condotto ad esiti in termini di sbilancio ben più gravi e consistenti rispetto agli scenari esposti dal CTU. 5 Il terzo motivo prospetta violazione degli artt. 2426, comma 1 nr.8 c.c., nonchè del Regolamento CE 1606/2022 e 1126/2008 e del Regolamento UE 2067/2016 e dei principi contabili, in particolare IFRS 9 e IAS 39, par. 58,59,63 e 64 in relazione all’art. 360 1 comma nr. 3 c.p.c., per avere la Corte, nella determinazione del valore dei crediti deteriorati rimasti nella titolarità della bad bank, recepito i criteri di svalutazione contenuti nel “piano Tiepolo” e non quelli emergenti dall’ultimo bilancio approvato e dalle situazioni contabili che, in aderenza con la normativa di settore ed i principi contabili, si basavano su un esame analitico dei crediti. 5.1 La censura è inammissibile, giàin quanto aspecifica. 5.2 Con riferimento alla valutazione dei crediti deteriorati della bad bank sono stati presi in considerazione dall’impugnata sentenza i seguenti elementi: a) la determinazione del valore di presunto realizzo dei crediti ha preso a base “la gestione paziente” di recupero dei crediti piuttosto che la loro cessione sul mercato con la necessità di computare i costi per il processo di recupero dei crediti affidato a impresa terza; b) la quantificazione del valore di recupero dei crediti deteriorati risultante dalla situazione patrimoniale al 25 giugno 2017 non è stata considerata affidabile ai fini della determinazione del valore di presunto realizzo per le ragioni analiticamente illustrate nella relazione del CTU a paragrafo 6.4 ed andava preferito il dato rinviante alle percentuali di copertura (e correlate percentuali di recupero) previste per la chiusura dell’esercizio 2017 dal “[OSCURATO:PERSONA]” in quanto in linea con quelle dei crediti oggetto di revisione da parte della BCE e recepiti dalla stessa banca ai fini della predisposizione di un documento rilevante quale l’[OSCURATO:PERSONA] ( ICAAP). 5.3 La doglianza veicola una mera denuncia di violazioni di norme di legge e di disposizioni sui principi di bilancio ma difetta di un'analitica indicazione di tutti gli asseriti limiti degli elementi di valutazione dei crediti operati dalla C.T.U. e recepiti dal Tribunale e si risolve in una mera richiesta di diverso apprezzamento del fatto cui sono giunti i giudici di merito.

6. Il quarto motivo denuncia omesso esame circa fatti decisivi che sono stati oggetto di discussione tra le parti; in particolare la sentenza non avrebbe considerato che : a) il “piano Tiepolo” ha riguardato due Banche e non solo [OSCURATO:PERSONA] sicché le svalutazioni tenevano anche conto delle caratteristiche dei crediti di [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza; b) il “piano Tiepolo” è stato redatto con obiettivi diversi da quelli della valutazione analitica dei crediti deteriorati; 3) il piano si è basato su una massiccia vendita sul mercato dei crediti deteriorati e non sul loro recupero paziente; 5) il piano è precedente all’ispezione della BCE e non poteva recepirne i risultati; 6) il piano non può costituire il punto di arrivo perché antecedente al bilancio al 31/12/2016 e alla relazione trimestrale del 31/3/2017 che, adottando criteri analitici , devono reputarsi più attendibili.

7. Anche tale doglianza non supera il vaglio di ammissibilità in quanto non è stato spiegato dal ricorrente quale fosse la decisività di ciascuno dei fatti esposti in raffronto alle valutazioni compiute dal Tribunale dei crediti [OSCURATO:PERSONA] rimasti nella titolarità della [OSCURATO:PERSONA] in l.c.s. 8.Il quinto motivo deduce “violazione di legge in relazione agli artt. 132, 152, 153,154 e 246 cod.proc.civ. dell’art 5 r.d. 16 marzo 1942 nr 267; dell’art 82 d.lgvo 1° settembre 1993 nr 385 ( art. 360 nr, 3 e 4 cod. proc. civ.)” per avere la Corte attribuito valore probatorio fondante la propria decisione alla rettifica di una dichiarazione ufficiale di uno dei commissari liquidatori in violazione dellenorme sulla valutazione delle prove.

La corte, secondo quanto opinato dal ricorrente, sarebbe anche incorsa nel vizio di omessa motivazione non avendo spiegato le ragioni per le quali tale dichiarazione, originariamente resa, non avesse più valore e nella violazione della normativa sui termini processuali, essendo stata depositata la dichiarazione di rettifica dell’organo della procedura scaduti i termini concessi. 9.La censura è inammissibile in quanto non pertinente rispetto alla ratio decidendi. 9.1 La valutazione dell’attendibilità della situazione patrimoniale ed in particolare dei crediti ceduti poggia essenzialmente sulle risultanze dell’accertamento peritale e non certo sulle dichiarazioni di rettifica dei crediti recuperati rilasciate da uno degli amministratori giudiziari; la corte, nel passaggio motivazionale dove si afferma che “è di tutta evidenza come la rettifica operata toglie di ogni fondamento la prospettazione del reclamante della sentenza” (pag. 26 della sentenza) ha inteso solamente confutare l’argomentazione posta dal reclamante a sostegno della maggiore bontà dei crediti ceduti.

10. Il sesto mezzo denuncia ancora omesso esame di un fatto decisivo per la controversia costituito dalla maggiore valutazione (per circa € 363 milioni di Euro) delle voci di bilancio dell’azienda ceduta adottatea pochi mesi di distanza nel bilancio di [OSCURATO:SOCIETA], con la conseguenza che i valori da cui è partito il CTU per effettuare le proprie valutazioni erano sottostimati ed andavano rettificati in positivo

11. Il mezzo è ancora una volta inammissibile in quanto la sentenza, recependo in toto le ampie ed esaurienti considerazioni di natura tecnico-contabile svolte sul punto dal CTU e riprodotte in sentenza, ha dato conto delle ragioni per le quali l’appostamento contabile non è indicativo del reale valore, desumibile dall’attitudine coordinata di condizioni produttive a generare flussi attesi, di una impresa o di un complesso aziendale.

12. Il settimo motivo denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 4, 7 comma 1 e 3 d.l 99/2017, 15 d.l. nr 18/2016, 55, 56, 56 bis,56 ter d.l. 225/2010, 3 e 53 Cost., nonché 5 l.fall. e 82 TUB, per avere la Corte erroneamente ritenuto non applicabile la regola dettata dall’art. 7 del d.l. 99/2017 che consente al cessionario la possibilità di recuperare la DTA (deferred tax asset) e cioè le imposte anticipate trasformate in crediti di imposta anche all’ipotesi di liquidazione in assenza di informazione su d.l. 99/2017 assurgendo la possibilità di utilizzazione del DTA a “principio immanente del diritto positivo“. 13.Il motivo è inammissibile per carenza di interesse. 13.1 Anche a voler accreditare la tesi della ricorrente , che la Co rt e ha disatteso, e quindi ritenere utilizzabili le DTA da parte del cessionario, tale posta attiva inciderebbe nella misura di € 345 milioni, con la conseguenza che la situazione di deficit dello ‘scenario quattro’ sussisterebbe in ogni caso per il minore, ma comunque ragguardevole, importo di 585 milioni di Euro. 1.3.2 Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] vaquindi rigettato.

14. Con i due motivi di impugnazione i cessati amministratori deducono la violazione degli artt. 91 e 92 c . p . c . e 82 TUB per avere l’impugnata sentenza posto a loro carico le spese di CTU in solido con il reclamante, pur essendo gli stessi intervenuti nel procedimento al solo fine di dare il loro contributo al corretto accertamento dei fatti così come previsto dall’art 82 TUB.

La motivazione della sentenza sarebbe, inoltre, apodittica ed apparente; infine, un ulteriore errore si anniderebbe nell’avere la Corte statuito sulla compartecipazione dei cessati amministratori alle spese di CTU pur in presenza della loro diversa posizione, da assimilare alla parte totalmente vittoriosa, essendo stata accertata la loro totale estraneità al verificarsi del dissesto.

15. I motivi, da scrutinarsi congiuntamente stante la loro intima connessione, sono inammissibili. 15.1 È indubbio che gli amministratori cessati , intervenuti in giudizio, in quanto soggetti portatori di un interesse qualificato dall’aver ricoperto in passato cariche gestorie che li rende soggetti potenzialmente destinatari di azioni di responsabilità o di conseguenze di natura penale, correlate al collocamento temporale della dichiarazione di insolvenza, rivestono, ai fini della ripartizione delle spese del CTU, la qualità di parte processuale. 14.2 Va rilevato che, per giurisprudenza costante di questa Corte, il principio che presiede la regolazione tra le parti delle spese di CTU disposta con il provvedimento definitivo è, in primo luogo, quello della causalità e della soccombenza ( cfr. Cass 23586/2008, 23133/2015); ciò non toglie che le spese di CTU, rientrando tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 c.p.c., possono essere compensate anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa, costituendo tale statuizione una variante verbale della tecnica di compensazione espressa per frazioni dell'intero (cfr. Cass.1023/2013 e 17739/2016 e 11068/2020).

Ben può il giudice, dunque, ripartire le spese della consulenza tecnica d'ufficio in quote uguali tra la parte soccombente e la parte totalmente vittoriosa, senza violare, in tal modo, il divieto di condanna di quest'ultima alle spese di lite, atteso che la compensazione non implica condanna, ma solo esclusione del rimborso (Cass. n. 1023 cit.) 14.3 Ciò premesso, la statuizione della sentenza in ordine alle spese di CTU è del seguente tenore: “ le spese inerenti alla CTU espletata, liquidate come da separato provvedimento vanno poste in via solidale a carico della parte reclamante –che ne ha richiesto l’accertamento- e degli ex amministratori, che sono intervenuti attivamente nel corso delle operazioni peritali, dibattendo a lungo sulle valutazioni dell’ausiliario e giungendo a condividerne la valutazione con riguardo alla situazione di VB precedente il 26/6/2017”. 14.4 Le spese sono state dunque poste a carico anche dei cessati amministratori avendo gli stessi interloquito sulla individuazione temporale dello stato di insolvenza e preso parte attiva alle operazioni peritali. 14.5 La Corte ha fatto buon governo dei suindicati principi in quanto, con motivazione sintetica ma chiara e non al di sotto del limite minimo costituzionale, ha spiegato le ragioni della compensazione. 14.6 Si è al cospetto, pertanto, di un accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità e le censure della ricorrente mirano ad un inammissibile riesame delle valutazioni compiute dalla Corte. 16 Venendo alla regolamentazione delle spese del presente giudizio,esse vanno liquidate, secondo il criterio della soccombenza come da dispositivo, solo quanto alle spese relative al rapporto processuale tra i cessati amministratori e [OSCURATO:PERSONA] in l.c.a. , non avendo la controricorrente svolto alcuna difesa contro [OSCURATO:PERSONA].

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e dichiara inammissibile il ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].

Condanna i ricorrenti incidentali al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] in l.c.a.,delle spese del presente procedimento che liquida in € 8.500 oltre 200 per esborsi, [OSCURATO:PERSONA] e rimborso forfettario al 15%.

Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso nr. 3755/2020 proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] nr. 1, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Amanzo e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti; -ricorrenti – CONTRO [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] nr 20 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende come da procura in atti unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti e ricorrenti incidentali- [OSCURATO:PERSONA] spa in liquidazione coatta amministrativa, elettivamente domiciliata in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] nr. 27 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende come da procura in atti unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente [OSCURATO:PERSONA] presso la Corte d’Appello di Venezia. intimato avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia nr. 5651/2019, depositata in data 18/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22 novembre 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1 Il Tribunale di Venezia, con sentenza del 26/6/2018, dichiarò, su istanza del Pubblico Ministero, lo stato di insolvenza della [OSCURATO:PERSONA] spa (di seguito indicata semplicemente [OSCURATO:PERSONA]) che era stata messa in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 25/6/2017, in esecuzione del d.l. 99/2017 dello stesso giorno, recante disposizioni urgenti per assicurare la parità di trattamento dei creditori nel contesto di una ricapitalizzazione precauzionale nel settore creditizio nonché per la liquidazione coatta amministrativa di [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza e [OSCURATO:PERSONA] spa. 1.1 I giudici trevigiani valutarono la situazione di insolvenza secondo l’impostazione patrimoniale, stante l’apertura della procedura di liquidazione coatta, così accertando un disavanzo tra l’attivo patrimoniale, valorizzato in uno scenario di liquidazione atomistico e le passività. 2 Proponeva gravame [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di amministratore delegato della Banca sino al 2014 e suo direttore generale sino al luglio 2015; mentre [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ex amministratori della banca (di seguito indicati “cessati amministratori”) intervenivano nel giudizio di reclamo (così come erano comparsi nel giudizio davanti al Tribunale di Treviso) al solo scopo dichiarato di ricostruire e chiarire i fatti sino al 23/6/2017, rimettendosi alle decisioni della Corte d’Appello. 3 Con sentenza del 18/12/2019 la Corte di Appello di Venezia ha rigettato il reclamo compensando le spese e anche ponendo le spese di CTU, disposta ed espletata nel corso del giudizio di secondo grado, a carico solidale del reclamante e degli intervenuti. 3.1 I giudici veneziani, dopo aver passato in rapida rassegna la normativa di settore unionale ed interna (in particolare la direttiva 1014/59/UE – cd . [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] BRRD - il regolamento UE nr 806/2014 , i decreti legislativi 180 e 181 del 2015) ed aver ricostruito le fasi della procedura di gestione della crisi di [OSCURATO:PERSONA] spa che avevano preceduto la sua messa in liquidazione coatta amministrativa, hanno escluso, contrariamente a quanto adombrato dal Tribunale, che la dichiarazione di “dissesto” o “prossimità al dissesto”, di cui all’art. 17 1 comma lett. a) d.lvo 189/2015 potesse rivestire valenza equiparabile allo stato di insolvenza di cui all’art. 5 l.fall., che andava accertato verificando il deficit patrimoniale, non attraverso una ipotesi “atomistica”, come indicato nella sentenza di primo grado, bensì mediante accurati ed approfonditi riscontri tecnico - contabili specificamente demandati al CTU. 3.2 La Corte, recependo g li accertamenti effettuati dall’ausiliario, ha riconosciuto la sussistenza dello stato di insolvenza, sulla base dei seguenti elementi: a) il valore di realizzo della good bank (il ramo di azienda, depurato dai crediti “deteriorati”, ceduto alla [OSCURATO:PERSONA] secondo quanto previsto dall’art. 3 d.l.99/2017) era negativo, nella migliore delle ipotesi, per l’importo di € 3.863,9 milioni; b) il valore di realizzo dei crediti non performing e delle altre attività della bad bank (il ramo di azienda non ceduto ed in l.c.a) era di € 5.049 milioni, considerando lo scenario più favorevole,mentre l’ammontare delle passività , sempre secondo lo scenario più favorevole era di € 5.969 milioni; c) lo sbilancio negativo, andava da € 2.285 milioni ad € 920 milioni, quest’ultima ipotesi, che la Corte faceva propria , così rappresenta ndo “lo scenario ex ante non attualizzato” e cioè la liquidazione non atomistica, che prescindeva dalle concrete modalità attuative della cessione a [OSCURATO:PERSONA], cioè non applicando l’attualizzazione dei flussi di cassa. 3.3 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione affidato a sette motivi; hanno proposto ricorso successivo (riunito al primo e da trattare come ricorso incidentale) i cessati amministratori sulla base di due motivi; [OSCURATO:PERSONA] ha svolto difese mediante controricorso; il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] e i cessati amministratori hanno depositato memoria ex art 380 bis cpc. [OSCURATO:PERSONA] 1 Il primo motivo denuncia “violazione o falsa applicazione di norme di diritto con riferimento all’art 82 d.lgs. 385/1993 e artt.5, 195 e 202 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (art 360 nr. 3 cpc)” per avere l’impugnata sentenza ritenuto utilizzabile, oltre allo scenario nr. 4 (che prescinde dalle informazioni della gestione della crisi di cui al d.l.99/2017 e rappresenta un disavanzo di € 920 milioni) anche l’ipotesi 3 (che tiene conto delle informazioni della gestione della crisi di cui al d.l.99/2017 ed espone uno sbilancio patrimoniale di € 1.761 milioni) basata sulla liquidazione della good bank secondo le modalità imposte dal d.l. 99/2017 che, presentando vistose anomalie correlate alla logica politica dell’operazione, non rispecchiava il reale valore di mercato dell’asset; inoltre, a dire del ricorrente, poiché lo stato di insolvenza andava apprezzato in un momento cronologicamente e logicamente precedente all’inizio dello svolgimento della procedura, i risultati e i valori della cessione di quell’aggregato aziendale ad [OSCURATO:PERSONA] non potevano essere valutati ai fini della determinazione dello squilibrio tra attivo e passivo. 2 Il motivo è infondato. 2.1 La condivisibile premessa fatta dal ricorrente secondo la quale il riscontro dello stato di insolvenza di una impresa in liquidazione coatta, da accertarsi secondo i criteri patrimoniali del raffronto tra valore delle passività e quello delle attività, va effettuata con riferimento al momento dell'emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, non preclude che , nel verificare questo dato, il Tribunale possa fare riferimento a qualsiasi accertamento, anche "coevo o successivo" (per usare i termini utilizzati da Cass. 9408/2006 e ripresi da Cass 3864/2019 ), che comunque sia utile ad una verifica della condizione di insolvenza all'epoca a cui è necessario riferirsi. 2.2 Nel caso di specie i giudici di merito, con valutazioni non sindacabili in questa sede, hanno tratto elementi probatori circa la consistenza del deficit patrimoniale nel dato della cessione dell’aggregato aziendale (good bank), ritenuta conclusa a valori di mercato, prossima al provvedimento di l.c.a imposta dalla d.l. 99/2017. 3 Il secondo motivo oppone violazione o falsa applicazione degli artt. 1321, 1325, 1418, 1448, 1470, 2041 c.c. e 644 c . p . ; la censura investe l’individuazione di una voce del passivo del quarto scenario di insolvenza, costituita dall’ipotizzato prezzo negativo (stimato in € 1.098 milioni) che, secondo la ricostruzione del CTU, recepita dalla Corte, qualsiasi acquirente avrebbe preteso ove il ramo aziendale, avente analogo perimetro di quello ceduto a [OSCURATO:PERSONA], fosse stato posto sul mercato. La ricorrente deduce che la cessione della good bank di [OSCURATO:PERSONA] per un prezzo negativo di tale entità (pari al 72% del capitale di funzionamento della good bank) sarebbe affetta da nullità in quanto priva di causa giuridica o contraria a norme imperative o comunque rescindibile. 4 Il motivo è inammissibile. 4.1 Tra le voci del passivo di [OSCURATO:PERSONA] nello ‘scenario quattro’ della ricostruzione del CTU è stato inserito il prezzo negativo della cessione del ramo d’azienda, vale a dire la corresponsione di una somma da parte del cedente al cessionario, quantificata in 1.098 milioni di euro; in altri termini ritiene la Corte d’Appello, sulla scorta delle indagini del CTU , che qualsiasi acquirente del ramo di azienda, avente la stessa situazione patrimoniale e le stesse prospettive reddituali di quello ceduto ad [OSCURATO:PERSONA], avrebbe preteso un rimborso e/o il pagamento di un prezzo negativo pari all’importo sopra indicato. 4.2 Ora, a prescindere da qualsiasi discussione sulla configurabilità della cessione di azienda invertita o a prezzo negativo e sulla sua natura e qualificazione giuridica, è fuori discussione che l’oggetto del presente giudizio non è la verifica della validità o meno della vendita della good bank che presenti un prezzo negativo bensì l’accertamento, ai fini del giudizio di sussistenza dello stato di insolvenza, delle concrete e possibili modalità di liquidazione, in alternativa a quella in concreto praticata secondo la gestione della crisi disciplinata dal d.l. 99/2017, del complesso aziendale che secondo le valutazioni della Corte conducono ai valori espressi nella sentenza. 4.3 E’ evidente che, ove si dovessero seguire le argomentazioni del ricorrente che denuncia forme di nullità e/o rescissione dell’operazione negoziale prospettata dalla sentenza, si dovrebbe allora ritenere che nessun investitore sarebbe disponibile ad acquistare la good bank a condizioni economiche diverse da quelle indicate dalla Corte, stante le criticità dovute alla assoluta carenza del patrimonio netto e alla scarsa redditività dell’impresa e l’alternativa che si presenterebbe sarebbe la liquidazione atomistica dei beni, che pacificamente avrebbe condotto ad esiti in termini di sbilancio ben più gravi e consistenti rispetto agli scenari esposti dal CTU. 5 Il terzo motivo prospetta violazione degli artt. 2426, comma 1 nr.8 c.c., nonchè del Regolamento CE 1606/2022 e 1126/2008 e del Regolamento UE 2067/2016 e dei principi contabili, in particolare IFRS 9 e IAS 39, par. 58,59,63 e 64 in relazione all’art. 360 1 comma nr. 3 c.p.c., per avere la Corte, nella determinazione del valore dei crediti deteriorati rimasti nella titolarità della bad bank, recepito i criteri di svalutazione contenuti nel “piano Tiepolo” e non quelli emergenti dall’ultimo bilancio approvato e dalle situazioni contabili che, in aderenza con la normativa di settore ed i principi contabili, si basavano su un esame analitico dei crediti. 5.1 La censura è inammissibile, giàin quanto aspecifica. 5.2 Con riferimento alla valutazione dei crediti deteriorati della bad bank sono stati presi in considerazione dall’impugnata sentenza i seguenti elementi: a) la determinazione del valore di presunto realizzo dei crediti ha preso a base “la gestione paziente” di recupero dei crediti piuttosto che la loro cessione sul mercato con la necessità di computare i costi per il processo di recupero dei crediti affidato a impresa terza; b) la quantificazione del valore di recupero dei crediti deteriorati risultante dalla situazione patrimoniale al 25 giugno 2017 non è stata considerata affidabile ai fini della determinazione del valore di presunto realizzo per le ragioni analiticamente illustrate nella relazione del CTU a paragrafo 6.4 ed andava preferito il dato rinviante alle percentuali di copertura (e correlate percentuali di recupero) previste per la chiusura dell’esercizio 2017 dal “[OSCURATO:PERSONA]” in quanto in linea con quelle dei crediti oggetto di revisione da parte della BCE e recepiti dalla stessa banca ai fini della predisposizione di un documento rilevante quale l’[OSCURATO:PERSONA] ( ICAAP). 5.3 La doglianza veicola una mera denuncia di violazioni di norme di legge e di disposizioni sui principi di bilancio ma difetta di un'analitica indicazione di tutti gli asseriti limiti degli elementi di valutazione dei crediti operati dalla C.T.U. e recepiti dal Tribunale e si risolve in una mera richiesta di diverso apprezzamento del fatto cui sono giunti i giudici di merito. 6. Il quarto motivo denuncia omesso esame circa fatti decisivi che sono stati oggetto di discussione tra le parti; in particolare la sentenza non avrebbe considerato che : a) il “piano Tiepolo” ha riguardato due Banche e non solo [OSCURATO:PERSONA] sicché le svalutazioni tenevano anche conto delle caratteristiche dei crediti di [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza; b) il “piano Tiepolo” è stato redatto con obiettivi diversi da quelli della valutazione analitica dei crediti deteriorati; 3) il piano si è basato su una massiccia vendita sul mercato dei crediti deteriorati e non sul loro recupero paziente; 5) il piano è precedente all’ispezione della BCE e non poteva recepirne i risultati; 6) il piano non può costituire il punto di arrivo perché antecedente al bilancio al 31/12/2016 e alla relazione trimestrale del 31/3/2017 che, adottando criteri analitici , devono reputarsi più attendibili. 7. Anche tale doglianza non supera il vaglio di ammissibilità in quanto non è stato spiegato dal ricorrente quale fosse la decisività di ciascuno dei fatti esposti in raffronto alle valutazioni compiute dal Tribunale dei crediti [OSCURATO:PERSONA] rimasti nella titolarità della [OSCURATO:PERSONA] in l.c.s. 8.Il quinto motivo deduce “violazione di legge in relazione agli artt. 132, 152, 153,154 e 246 cod.proc.civ. dell’art 5 r.d. 16 marzo 1942 nr 267; dell’art 82 d.lgvo 1° settembre 1993 nr 385 ( art. 360 nr, 3 e 4 cod. proc. civ.)” per avere la Corte attribuito valore probatorio fondante la propria decisione alla rettifica di una dichiarazione ufficiale di uno dei commissari liquidatori in violazione dellenorme sulla valutazione delle prove. La corte, secondo quanto opinato dal ricorrente, sarebbe anche incorsa nel vizio di omessa motivazione non avendo spiegato le ragioni per le quali tale dichiarazione, originariamente resa, non avesse più valore e nella violazione della normativa sui termini processuali, essendo stata depositata la dichiarazione di rettifica dell’organo della procedura scaduti i termini concessi. 9.La censura è inammissibile in quanto non pertinente rispetto alla ratio decidendi. 9.1 La valutazione dell’attendibilità della situazione patrimoniale ed in particolare dei crediti ceduti poggia essenzialmente sulle risultanze dell’accertamento peritale e non certo sulle dichiarazioni di rettifica dei crediti recuperati rilasciate da uno degli amministratori giudiziari; la corte, nel passaggio motivazionale dove si afferma che “è di tutta evidenza come la rettifica operata toglie di ogni fondamento la prospettazione del reclamante della sentenza” (pag. 26 della sentenza) ha inteso solamente confutare l’argomentazione posta dal reclamante a sostegno della maggiore bontà dei crediti ceduti. 10. Il sesto mezzo denuncia ancora omesso esame di un fatto decisivo per la controversia costituito dalla maggiore valutazione (per circa € 363 milioni di Euro) delle voci di bilancio dell’azienda ceduta adottatea pochi mesi di distanza nel bilancio di [OSCURATO:SOCIETA], con la conseguenza che i valori da cui è partito il CTU per effettuare le proprie valutazioni erano sottostimati ed andavano rettificati in positivo 11. Il mezzo è ancora una volta inammissibile in quanto la sentenza, recependo in toto le ampie ed esaurienti considerazioni di natura tecnico-contabile svolte sul punto dal CTU e riprodotte in sentenza, ha dato conto delle ragioni per le quali l’appostamento contabile non è indicativo del reale valore, desumibile dall’attitudine coordinata di condizioni produttive a generare flussi attesi, di una impresa o di un complesso aziendale. 12. Il settimo motivo denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 4, 7 comma 1 e 3 d.l 99/2017, 15 d.l. nr 18/2016, 55, 56, 56 bis,56 ter d.l. 225/2010, 3 e 53 Cost., nonché 5 l.fall. e 82 TUB, per avere la Corte erroneamente ritenuto non applicabile la regola dettata dall’art. 7 del d.l. 99/2017 che consente al cessionario la possibilità di recuperare la DTA (deferred tax asset) e cioè le imposte anticipate trasformate in crediti di imposta anche all’ipotesi di liquidazione in assenza di informazione su d.l. 99/2017 assurgendo la possibilità di utilizzazione del DTA a “principio immanente del diritto positivo“. 13.Il motivo è inammissibile per carenza di interesse. 13.1 Anche a voler accreditare la tesi della ricorrente , che la Co rt e ha disatteso, e quindi ritenere utilizzabili le DTA da parte del cessionario, tale posta attiva inciderebbe nella misura di € 345 milioni, con la conseguenza che la situazione di deficit dello ‘scenario quattro’ sussisterebbe in ogni caso per il minore, ma comunque ragguardevole, importo di 585 milioni di Euro. 1.3.2 Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] vaquindi rigettato. 14. Con i due motivi di impugnazione i cessati amministratori deducono la violazione degli artt. 91 e 92 c . p . c . e 82 TUB per avere l’impugnata sentenza posto a loro carico le spese di CTU in solido con il reclamante, pur essendo gli stessi intervenuti nel procedimento al solo fine di dare il loro contributo al corretto accertamento dei fatti così come previsto dall’art 82 TUB. La motivazione della sentenza sarebbe, inoltre, apodittica ed apparente; infine, un ulteriore errore si anniderebbe nell’avere la Corte statuito sulla compartecipazione dei cessati amministratori alle spese di CTU pur in presenza della loro diversa posizione, da assimilare alla parte totalmente vittoriosa, essendo stata accertata la loro totale estraneità al verificarsi del dissesto. 15. I motivi, da scrutinarsi congiuntamente stante la loro intima connessione, sono inammissibili. 15.1 È indubbio che gli amministratori cessati , intervenuti in giudizio, in quanto soggetti portatori di un interesse qualificato dall’aver ricoperto in passato cariche gestorie che li rende soggetti potenzialmente destinatari di azioni di responsabilità o di conseguenze di natura penale, correlate al collocamento temporale della dichiarazione di insolvenza, rivestono, ai fini della ripartizione delle spese del CTU, la qualità di parte processuale. 14.2 Va rilevato che, per giurisprudenza costante di questa Corte, il principio che presiede la regolazione tra le parti delle spese di CTU disposta con il provvedimento definitivo è, in primo luogo, quello della causalità e della soccombenza ( cfr. Cass 23586/2008, 23133/2015); ciò non toglie che le spese di CTU, rientrando tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 c.p.c., possono essere compensate anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa, costituendo tale statuizione una variante verbale della tecnica di compensazione espressa per frazioni dell'intero (cfr. Cass.1023/2013 e 17739/2016 e 11068/2020). Ben può il giudice, dunque, ripartire le spese della consulenza tecnica d'ufficio in quote uguali tra la parte soccombente e la parte totalmente vittoriosa, senza violare, in tal modo, il divieto di condanna di quest'ultima alle spese di lite, atteso che la compensazione non implica condanna, ma solo esclusione del rimborso (Cass. n. 1023 cit.) 14.3 Ciò premesso, la statuizione della sentenza in ordine alle spese di CTU è del seguente tenore: “ le spese inerenti alla CTU espletata, liquidate come da separato provvedimento vanno poste in via solidale a carico della parte reclamante –che ne ha richiesto l’accertamento- e degli ex amministratori, che sono intervenuti attivamente nel corso delle operazioni peritali, dibattendo a lungo sulle valutazioni dell’ausiliario e giungendo a condividerne la valutazione con riguardo alla situazione di VB precedente il 26/6/2017”. 14.4 Le spese sono state dunque poste a carico anche dei cessati amministratori avendo gli stessi interloquito sulla individuazione temporale dello stato di insolvenza e preso parte attiva alle operazioni peritali. 14.5 La Corte ha fatto buon governo dei suindicati principi in quanto, con motivazione sintetica ma chiara e non al di sotto del limite minimo costituzionale, ha spiegato le ragioni della compensazione. 14.6 Si è al cospetto, pertanto, di un accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità e le censure della ricorrente mirano ad un inammissibile riesame delle valutazioni compiute dalla Corte. 16 Venendo alla regolamentazione delle spese del presente giudizio,esse vanno liquidate, secondo il criterio della soccombenza come da dispositivo, solo quanto alle spese relative al rapporto processuale tra i cessati amministratori e [OSCURATO:PERSONA] in l.c.a. , non avendo la controricorrente svolto alcuna difesa contro [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e dichiara inammissibile il ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. Condanna i ricorrenti incidentali al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] in l.c.a.,delle spese del presente procedimento che liquida in € 8.500 oltre 200 per esborsi, [OSCURATO:PERSONA] e rimborso forfettario al 15%. Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del
Sentenza Cassazione n. 35959/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris