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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 febbraio 2026

Cassazione n. 04802/2026

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29325/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- n. 29325/2021 R.G. avverso la sentenza della Corte d'Appello di Brescia n. 622/2021 depositata il 25/05/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/02/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:SOCIETA]., quale cessionaria di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., ha proposto in data 11 gennaio 2008 davanti al Tribunale di Bergamo azione di ripetizione di indebito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., poi incorporato in [OSCURATO:PERSONA].

Coop., in relazione al c/c 69/3155 della società cedente, acceso in data 8 settembre 1988 e chiuso in data 20 gennaio 2005.

La società attrice ha dedotto la natura indebita degli interessi contrattuali e anatocistici, delle spese, delle commissioni (CMS) e delle valute applicate in quanto addebiti privi di valide pattuizioni per iscritto, per cui ha chiesto la restituzione dell’importo di € 325.485,28.

La banca, nel costituirsi in giudizio, ha eccepito la prescrizione per gli importi anteriori al decennio e ha dedotto l’esistenza di una apertura di credito in data 27 agosto 1998 dell’importo di Lit. 300.000.000, poi confermata nel 2002.

La società attrice, nelle more posta in liquidazione, ha ceduto il credito a [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. 2.Il Tribunale di Bergamo, previa CTU, ha parzialmente accolto la domanda, condannando la banca alla restituzione della somma di € 9.769,15 oltre accessori, confermando la sola apertura di credito del 27 agosto 1998. 3.Cedente e cessionario hanno proposto appello, deducendo l’esistenza di una precedente apertura di credito (fido di fatto) sin dall’apertura del rapporto e, comunque, in epoca precedente il 27 agosto 1998, deducendo l’assolvimento dell’onere della prova di rimesse solutorie e ripristinatorie in base alla documentazione acquisita. n. 29325/2021 R.G. 4.La Corte di Appello di Brescia, con la sentenza qui impugnata, previa riconvocazione del CTU a chiarimenti, ha rigettato l’appello della società cessionaria.

Ha ritenuto il giudice di appello che la prescrizione decorre dall’esecuzione dei pagamenti e non dalla chiusura del conto ove affluiscano su conto scoperto, ricadendo sul correntista l’onere di provare esistente di una apertura di tale da qualificare i versamenti come mero ripristino della provvista.

Nel merito, la Corte di merito ha ritenuto, in base ai chiarimenti del CTU, sussistente una apertura di credito per il solo periodo dal II trimestre 1989 al III trimestre 1992 in base alla previsione che la CMS contemplasse un affidamento di Lit. 500.000.000; per il periodo successivo ha ritenuto che non sussistessero elementi univoci che denotassero una prosecuzione dell’affidamento, valutando come irrilevanti le condizioni generali di contratto, «che prevedono semplicemente la facoltà dell’istituto di concedere aperture di credito, disciplinandone solo alcuni aspetti».

Considerata la notificazione dell’atto di citazione in data 11 gennaio 2008, è stata confermata l’eccezione di prescrizione per le rimesse del periodo 1989 – 1992 e, in ogni caso, per il periodo anteriore al decennio. 5.Propongono ricorso per cassazione la cedente e la cessionaria, affidato a tre motivi, cui resiste con controricorso la banca.

Con nota di deposito in data 2 ottobre 2024, il curatore della liquidazione giudiziale di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ha dato atto dell’apertura della liquidazione giudiziale a carico della suddetta ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va preliminarmente rilevato che la dichiarazione di liquidazione giudiziale di uno dei ricorrenti (cedente il credito, originario attore e appellante), non ha alcuna conseguenza ai fini interruttivi del giudizio, posto che al giudizio di cassazione, dominato dall'impulso d'ufficio, non si applica l’istituto dell’interruzione del giudizio (Cass., Sez.

U., n. 17295/2003; Cass., n. 3630/2021), principio affermato per la n. 29325/2021 R.G. dichiarazione di fallimento e operante anche per l’apertura della liquidazione giudiziale (Cass., n. 33489/2024). 2.Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, secondo comma e 2729 cod. civ., nonché degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata, recependo la CTU, ha ritenuto che il conto corrente non fosse più affidato a partire dal terzo trimestre 1992.

Osservano i ricorrenti che l’originario conto corrente di [OSCURATO:PERSONA] presentava sin dal secondo trimestre 1989 un affidamento di Lit. 500.000.000 quale fido di fatto, affidamento che la Corte di merito avrebbe ritenuto successivamente revocato per effetto del mancato addebito di interessi passivi differenziati di CMS, appiattendosi sulle valutazioni del CTU.

Si deduce che tale elemento indiziario (considerato fatto noto dal giudice di appello) sarebbe non solo privo di decisività in relazione al fatto ignoto dedotto (revoca/estinzione dell’affidamento), ma sarebbe anche in contrasto con la documentazione prodotta in giudizio e, in particolare, con le clausole del conto corrente, che evidenzierebbero l’addebito di questi interessi anche dopo il 1992.

La circostanza del mancato addebito di interessi sulla CMS si sarebbe dovuto ascrivere, invero, all’entrata in vigore della legge sulla trasparenza bancaria (l. n. 154/1992), alla mancata pattuizione della CMS e al superamento del tasso soglia in caso di sua applicazione.

Denuncia, inoltre, insufficiente valutazione dell’intero coacervo probatorio. 3.Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 2729 cod. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto cessato l’affidamento bancario a partire dal terzo trimestre 1992, deducendo che l’unico elemento indiziario valorizzato nella sentenza impugnata sarebbe privo di pregnanza indiziaria, né potrebbe essere qualificato come fatto concludente e sarebbe in contrasto con la documentazione in atti. n. 29325/2021 R.G. 4.I primi due motivi, in quali possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili in quanto – come rilevato dal controricorrente – comportano revisione della valutazione delle prove e dell’inferenza deduttiva del fatto ignoto dal fatto noto, operata dal giudice del merito in relazione al mancato assolvimento dell’onere della prova circa l’esistenza di un fido di fatto, con motivazione immune da censure e insindacabile in sede di legittimità.

Parimenti incensurabile è l’accertamento in fatto circa l’esistenza del fatto noto in base all’esame della documentazione prodotta. 5.Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt.1845 e 2697 cod. civ., «in tema dell’onere della prova del recesso nell’affidamento bancario a tempo indeterminato», nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto revocato l'affidamento dal terzo trimestre 1992 per il fatto che la sentenza impugnata non avrebbe provato la permanenza dell’affidamento nel periodo successivo.

In primo luogo, parte ricorrente osserva come la revoca dell’affidamento per facta concludentia grava sulla banca e non sul correntista.

In secondo luogo, deduce che il giudice di appello avrebbe violato il regime di doppia presunzione e osserva che la revoca dell’affidamento va comprovata da atti o comportamenti inequivocabili, qualificabile come volontà di revoca di recedere dal contratto. 6.Il terzo motivo è inammissibile nella parte in cui deduce che l’onere di provare la revoca degli affidamenti gravi sulla banca, perché non censura correttamente la ratio decidendi , incentrata sul mancato assolvimento dell’onere della prova circa la sussistenza di affidamenti in epoca precedente il 1998 e successiva al 1992. 7.Il motivo è, invece, infondato in relazione alla distribuzione dell’onere della prova, in quanto, ove al conto corrente bancario acceda un'apertura di credito, grava sul cliente che esperisce l'azione di n. 29325/2021 R.G. ripetizione di interessi non dovuti l'onere di allegare e provare l'erronea applicazione del criterio di imputazione di cui all'art. 1194 cod. civ. (secondo cui ogni pagamento deve essere imputato prima agli interessi e poi al capitale) alle rimesse operate, in ragione della natura ripristinatoria delle stesse, trattandosi di fatto costitutivo della domanda di accertamento negativo del debito, con la conseguenza che non è configurabile un onere a carico della banca di dedurre e dimostrare quali rimesse abbiano carattere solutorio (Cass., n. 19812/2022). 8.Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17 l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificat

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29325/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- n. 29325/2021 R.G. avverso la sentenza della Corte d'Appello di Brescia n. 622/2021 depositata il 25/05/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/02/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:SOCIETA]., quale cessionaria di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., ha proposto in data 11 gennaio 2008 davanti al Tribunale di Bergamo azione di ripetizione di indebito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., poi incorporato in [OSCURATO:PERSONA]. Coop., in relazione al c/c 69/3155 della società cedente, acceso in data 8 settembre 1988 e chiuso in data 20 gennaio 2005. La società attrice ha dedotto la natura indebita degli interessi contrattuali e anatocistici, delle spese, delle commissioni (CMS) e delle valute applicate in quanto addebiti privi di valide pattuizioni per iscritto, per cui ha chiesto la restituzione dell’importo di € 325.485,28. La banca, nel costituirsi in giudizio, ha eccepito la prescrizione per gli importi anteriori al decennio e ha dedotto l’esistenza di una apertura di credito in data 27 agosto 1998 dell’importo di Lit. 300.000.000, poi confermata nel 2002. La società attrice, nelle more posta in liquidazione, ha ceduto il credito a [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. 2.Il Tribunale di Bergamo, previa CTU, ha parzialmente accolto la domanda, condannando la banca alla restituzione della somma di € 9.769,15 oltre accessori, confermando la sola apertura di credito del 27 agosto 1998. 3.Cedente e cessionario hanno proposto appello, deducendo l’esistenza di una precedente apertura di credito (fido di fatto) sin dall’apertura del rapporto e, comunque, in epoca precedente il 27 agosto 1998, deducendo l’assolvimento dell’onere della prova di rimesse solutorie e ripristinatorie in base alla documentazione acquisita. n. 29325/2021 R.G. 4.La Corte di Appello di Brescia, con la sentenza qui impugnata, previa riconvocazione del CTU a chiarimenti, ha rigettato l’appello della società cessionaria. Ha ritenuto il giudice di appello che la prescrizione decorre dall’esecuzione dei pagamenti e non dalla chiusura del conto ove affluiscano su conto scoperto, ricadendo sul correntista l’onere di provare esistente di una apertura di tale da qualificare i versamenti come mero ripristino della provvista. Nel merito, la Corte di merito ha ritenuto, in base ai chiarimenti del CTU, sussistente una apertura di credito per il solo periodo dal II trimestre 1989 al III trimestre 1992 in base alla previsione che la CMS contemplasse un affidamento di Lit. 500.000.000; per il periodo successivo ha ritenuto che non sussistessero elementi univoci che denotassero una prosecuzione dell’affidamento, valutando come irrilevanti le condizioni generali di contratto, «che prevedono semplicemente la facoltà dell’istituto di concedere aperture di credito, disciplinandone solo alcuni aspetti». Considerata la notificazione dell’atto di citazione in data 11 gennaio 2008, è stata confermata l’eccezione di prescrizione per le rimesse del periodo 1989 – 1992 e, in ogni caso, per il periodo anteriore al decennio. 5.Propongono ricorso per cassazione la cedente e la cessionaria, affidato a tre motivi, cui resiste con controricorso la banca. Con nota di deposito in data 2 ottobre 2024, il curatore della liquidazione giudiziale di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ha dato atto dell’apertura della liquidazione giudiziale a carico della suddetta ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va preliminarmente rilevato che la dichiarazione di liquidazione giudiziale di uno dei ricorrenti (cedente il credito, originario attore e appellante), non ha alcuna conseguenza ai fini interruttivi del giudizio, posto che al giudizio di cassazione, dominato dall'impulso d'ufficio, non si applica l’istituto dell’interruzione del giudizio (Cass., Sez. U., n. 17295/2003; Cass., n. 3630/2021), principio affermato per la n. 29325/2021 R.G. dichiarazione di fallimento e operante anche per l’apertura della liquidazione giudiziale (Cass., n. 33489/2024). 2.Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, secondo comma e 2729 cod. civ., nonché degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata, recependo la CTU, ha ritenuto che il conto corrente non fosse più affidato a partire dal terzo trimestre 1992. Osservano i ricorrenti che l’originario conto corrente di [OSCURATO:PERSONA] presentava sin dal secondo trimestre 1989 un affidamento di Lit. 500.000.000 quale fido di fatto, affidamento che la Corte di merito avrebbe ritenuto successivamente revocato per effetto del mancato addebito di interessi passivi differenziati di CMS, appiattendosi sulle valutazioni del CTU. Si deduce che tale elemento indiziario (considerato fatto noto dal giudice di appello) sarebbe non solo privo di decisività in relazione al fatto ignoto dedotto (revoca/estinzione dell’affidamento), ma sarebbe anche in contrasto con la documentazione prodotta in giudizio e, in particolare, con le clausole del conto corrente, che evidenzierebbero l’addebito di questi interessi anche dopo il 1992. La circostanza del mancato addebito di interessi sulla CMS si sarebbe dovuto ascrivere, invero, all’entrata in vigore della legge sulla trasparenza bancaria (l. n. 154/1992), alla mancata pattuizione della CMS e al superamento del tasso soglia in caso di sua applicazione. Denuncia, inoltre, insufficiente valutazione dell’intero coacervo probatorio. 3.Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 2729 cod. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto cessato l’affidamento bancario a partire dal terzo trimestre 1992, deducendo che l’unico elemento indiziario valorizzato nella sentenza impugnata sarebbe privo di pregnanza indiziaria, né potrebbe essere qualificato come fatto concludente e sarebbe in contrasto con la documentazione in atti. n. 29325/2021 R.G. 4.I primi due motivi, in quali possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili in quanto – come rilevato dal controricorrente – comportano revisione della valutazione delle prove e dell’inferenza deduttiva del fatto ignoto dal fatto noto, operata dal giudice del merito in relazione al mancato assolvimento dell’onere della prova circa l’esistenza di un fido di fatto, con motivazione immune da censure e insindacabile in sede di legittimità. Parimenti incensurabile è l’accertamento in fatto circa l’esistenza del fatto noto in base all’esame della documentazione prodotta. 5.Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt.1845 e 2697 cod. civ., «in tema dell’onere della prova del recesso nell’affidamento bancario a tempo indeterminato», nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto revocato l'affidamento dal terzo trimestre 1992 per il fatto che la sentenza impugnata non avrebbe provato la permanenza dell’affidamento nel periodo successivo. In primo luogo, parte ricorrente osserva come la revoca dell’affidamento per facta concludentia grava sulla banca e non sul correntista. In secondo luogo, deduce che il giudice di appello avrebbe violato il regime di doppia presunzione e osserva che la revoca dell’affidamento va comprovata da atti o comportamenti inequivocabili, qualificabile come volontà di revoca di recedere dal contratto. 6.Il terzo motivo è inammissibile nella parte in cui deduce che l’onere di provare la revoca degli affidamenti gravi sulla banca, perché non censura correttamente la ratio decidendi , incentrata sul mancato assolvimento dell’onere della prova circa la sussistenza di affidamenti in epoca precedente il 1998 e successiva al 1992. 7.Il motivo è, invece, infondato in relazione alla distribuzione dell’onere della prova, in quanto, ove al conto corrente bancario acceda un'apertura di credito, grava sul cliente che esperisce l'azione di n. 29325/2021 R.G. ripetizione di interessi non dovuti l'onere di allegare e provare l'erronea applicazione del criterio di imputazione di cui all'art. 1194 cod. civ. (secondo cui ogni pagamento deve essere imputato prima agli interessi e poi al capitale) alle rimesse operate, in ragione della natura ripristinatoria delle stesse, trattandosi di fatto costitutivo della domanda di accertamento negativo del debito, con la conseguenza che non è configurabile un onere a carico della banca di dedurre e dimostrare quali rimesse abbiano carattere solutorio (Cass., n. 19812/2022). 8.Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17 l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificat
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