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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32517/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2021 del GIP TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'ad. 444 cod. proc. pen., sono state applicate a [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e di bancarotta fraudolenta impropria (capi 1 e 2), meglio descritti in imputazione, la pena principale, così come concordata con la [OSCURATO:PERSONA], e le pene accessorie fallimentari nella durata corrispondente a quella della pena principale; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, con due motivi; - che, quanto al primo motivo, va ribadito che è inammissibile ai sensi dell'ad. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'ad. 133 cod. pen., ovvero attinenti al bilanciamento delle circostanze del reato o alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione (Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Rv. 276509); - che il secondo motivo è manifestamente infondato, posto che, in tema di reati fallimentari, la commisurazione delle pene accessorie previste dall'ad. 216, ultimo comma, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, operata dal giudice del merito ai sensi dell'ad 37 cod. pen., anziché ai sensi dell'ad. 133 cod. pen., come ritenuto da Sez.

U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, non dà luogo ad una pena illegale, trattandosi di pena comunque ricompresa nei limiti edittali risultanti dalla sentenza Corte cost. n. 222 del 2018 (Sez. 5, n. 37201 del 11/07/2019, Rv. 276852); - che alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2021 del GIP TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'ad. 444 cod. proc. pen., sono state applicate a [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e di bancarotta fraudolenta impropria (capi 1 e 2), meglio descritti in imputazione, la pena principale, così come concordata con la [OSCURATO:PERSONA], e le pene accessorie fallimentari nella durata corrispondente a quella della pena principale; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, con due motivi; - che, quanto al primo motivo, va ribadito che è inammissibile ai sensi dell'ad. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'ad. 133 cod. pen., ovvero attinenti al bilanciamento delle circostanze del reato o alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione (Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Rv. 276509); - che il secondo motivo è manifestamente infondato, posto che, in tema di reati fallimentari, la commisurazione delle pene accessorie previste dall'ad. 216, ultimo comma, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, operata dal giudice del merito ai sensi dell'ad 37 cod. pen., anziché ai sensi dell'ad. 133 cod. pen., come ritenuto da Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, non dà luogo ad una pena illegale, trattandosi di pena comunque ricompresa nei limiti edittali risultanti dalla sentenza Corte cost. n. 222 del 2018 (Sez. 5, n. 37201 del 11/07/2019, Rv. 276852); - che alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Cos
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