CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 18 gennaio 2022
Cassazione n. 13227/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2021 del TRIBUNALE di BERGAMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza, resa ex art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Bergamo ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata fra le parti per il reato di cui all'art. 186, comma 2 lett. c), convertita in lavori di pubblica utilità, 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia, formulando un unico motivo di impugnazione, con cui lamenta che il giudice, pur premettendo nella motivazione che deve applicarsi all'imputato la sospensione della patente per anni uno, nondimeno omette di applicarla nel dispositivo. Rileva, inoltre, che l'art. 186 C.d.S. prevede cha all'accertamento del reato consegua l'applicazione della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida da uno a due anni, nonché la confisca del veicolo, salvo che appartenga a persona diversa dall'imputato, dovendosi in questo caso disporre il raddoppio della durata della sospensione della patente. Assume che il giudice non solo ha previsto e non ha disposto la sospensione della patente di guida, ma non ha accertato la proprietà del mezzo, mentre se il veicolo appartiene all'imputato esso deve essere confiscato. Conclude per l'annuollnento sul punto della sentenza impugnata. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorso merita accoglimento. 5. La sentenza, infatti, omette ogni statuizione in merito all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, nonstante la previsione di cui all'art. 186, comma 2/ lett. c)7 C.d.S. con cui si dispone che 'All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la sospensione della patente di guida è raddoppiata' e che 'Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta della parti, anche se applicata la sospensione condizionale, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato'. 6. L'omessa pronuncia sul punto, impone l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente all'omessa irrogazione delle sanzioni amministrative accessorie, con rinvio al Tribunale di Bergamo, per nuovo giudizio sul punto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamete all'omessa irrogazione delle sanzioni amministrative accessorie e rinvia, per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] deciso il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Consiglier4 estensore Il Presidente/: [OSCURATO:PERSONA] DEPO [MODI