CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 maggio 2026
Cassazione n. 12182/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LIQUIDAZIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in personadel legale rappresentante pro tempore, dr. [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso, in virtù di determinazione dirigenziale n. 2 del 28ottobre 2021 e di procura speciale alla lite e nomina conferite in calce alricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 68L20D390 J).- RICORRENTE –CONTROil [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E DELL’IRNO - ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo legale rappresentante pro tempore.Numero registro generale 23728/2022Numero sezionale 871/2026Numero di raccolta generale 12182/2026Data pubblicazione 01/05/2026- INTIMATO –per la cassazione della sentenza n. 1590/9/2022 della Commissionetributaria regionale della Campania – Sezione distaccata di Salerno -depositata il 10 febbraio 2022, non notificata.UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nellacamera di consiglio celebratasi in data 29 gennaio 2026.1. Oggetto di controversia è la pretesa contenuta nell’avviso diintimazione indicato in atti con cui il predetto Consorzio chiese allasuindicata ricorrente il pagamento del contributo di bonifica per gli anni2015/2018 nella misura complessiva di 69.025,92 €.2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania – Sezionedistaccata di Salerno – con l’impugnata sentenza dichiarava inammissibilel’appello proposto dall’Istituto contro la pronuncia n. 1344/7/2020 dellaCommissione tributaria provinciale di Salerno, ritenendo i motivi digravame non specifici, essendosi l’appellante limitatosi «[…] a ripetere leragioni poste a fondamento del ricorso di primo grado, chiedendo,pertanto, l’annullamento della sentenza della CTP di Salerno senzacontestare in alcun modo i motivi articolati a sostegno della decisionegravata» (così nella pronuncia impugnata).3. Avverso tale pronuncia l’I.A.C.P. proponeva ricorso per cassazione,notificandolo in data 7 settembre 2022, formulando tre motivid’impugnazione.4. [OSCURATO:PERSONA] di bonifica integrale comprensorio Sarno -bacini delSarno, dei torrenti vesuviani e dell’Irno è restato intimato.Numero registro generale 23728/2022Numero sezionale 871/2026Numero di raccolta generale 12182/2026Data pubblicazione 01/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente ha eccepito, ai sensidell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 112 e342 c.p.c., assumendo che la Commissione avrebbero dovuto pronunciarsisul merito dei motivi di appello senza dichiararlo inammissibile.Ciò rappresentando che i tre motivi di impugnazione erano specifici edespressamente formulati ed avevano oggetto dettagliati elementi di fatto ediritto posti a censura della sentenza impugnata, contestando l’assenza diprove circa i benefici e i costi di manutenzione e la carenza dilegittimazione passiva.L’istante ha poi aggiunto che in materia tributaria, la riproposizione inappello delle medesime censure, formulate in primo grado, è sufficiente adassolvere l’onere d’impugnazione specifica, imposto dall’art. 53 del d.lgs.n. 546 del 1992, atteso che, nel processo tributario, l’appello ha caratteredevolutivo pieno, siccome non limitato al controllo di vizi specifici dellasentenza di primo grado, ma finalizzato ad ottenere il riesame della causanel merito nella sua interezza.1.1. Il motivo è fondato.Secondo costante giurisprudenza di questa Corte, nel processotributario la sanzione di inammissibilità dell'appello per difetto dispecificità dei motivi, prevista dall'art. 53, comma 1, d.lgs. n.546/1992, deve essere interpretata restrittivamente in conformitàall'art. 14 disp. prel. c.c., trattandosi di disposizione eccezionale chelimita l'accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual voltanell'atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisionedi primo grado, l'effettività del sindacato sul meritodell'impugnazione.Numero registro generale 23728/2022Numero sezionale 871/2026Numero di raccolta generale 12182/2026Data pubblicazione 01/05/2026In tale direzione, la riproposizione in appello delle ragioni poste afondamento dell'originaria impugnazione del provvedimentoimpositivo da parte del contribuente ovvero della legittimitàdell'accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, incontrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primogrado, assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53,comma 1, d.lgs. n. 546/1992, quando il dissenso investa la decisionenella sua interezza e, comunque, ove dall'atto di gravame,interpretato nel suo complesso, siano ricavabili in modo inequivoco,seppur per implicito, i motivi di censura (così, tra le tante, Cass. n.27799/2024, che richiama Cass. n. 1030/2024; nello stesso senso,tra le tante, Cass. n, 6690/2023; Cass. n 6302/2022; Cass. n.3443/2021 e la giurisprudenza citata in detti arresti).2. Con la seconda censura ed in subordine l’istante ha eccepito«[…] la violazione e/o falsa applicazione del diritto nel pronunciare lainammissibilità dell’appello, in quanto il giudicante ha errato nellavalutazione di legittimità in ordine alla regolarità dellarappresentazione dei motivi di appello, per le argomentazioni giàarticolate nel motivo n. 1 del presente ricorso e che si intendonoritrascritte», riportando «i motivi di illegittimità della sentenza diprimo grado seppur non valutati dalla CTR» (v. pagina n. 10 delricorso).3. Con la terza doglianza il contribuente si é doluto della condannaalle spese di giudizio.4. L’esame di detti motivi resta assorbito nella valutazione fornitain ordine alla prima censura.5. Alla luce di quanto precede, il ricorso va accolto nel suo primomotivo e la pronuncia impugnata va cassata; la causa va rinviata allaNumero registro generale 23728/2022Numero sezionale 871/2026Numero di raccolta generale 12182/2026Data pubblicazione 01/05/2026Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania – in diversacomposizione – per esaminare i motivi di appello, nonché per regolare lespese del presente grado di giudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti;cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia lacausa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania –in diversa composizione – anche per regolare le spese del grado dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 gennaio 2026.IL PRESIDENTELiberato Paolitto