CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 21169/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], cheha concluso per l’inammissibilità del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza in data 15 dicembre 2025, il Tribunale del riesame diCatania, in accoglimento dell’appello proposto dal Pubblico ministero presso ilTribunale di Catania, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare dell'obbligodi presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria in relazione al reato di cui agliartt. 610 e 61, nn. 1 e 2, cod. pen.2. Avverso tale ordinanza il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione,articolando un unico motivo di censura con cui denuncia vizio di motivazione. IlTribunale del riesame avrebbe applicato la misura cautelare sulla scorta di unquadro indiziario insufficiente e senza tener conto della versione dei fatti resadall’indagato.3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendodichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. l’impugnazione èinammissibile quando non sono osservate le disposizioni degli artt. 581, 582, 585e 586 del codice di rito. L’art. 581, comma 1-bis, introdotto dal d.lgs. n. 150 del2022, stabilisce che l’impugnazione è inammissibile per mancanza di specificitàdei motivi quando, per ogni richiesta, «non sono enunciati in forma puntuale edesplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nelprovvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai qualisi riferisce l’impugnazione».Affinché la censura possa superare il vaglio di ammissibilità è perciònecessario che con l’impugnazione il ricorrente illustri gli elementi che sono allabase della censura formulata con riguardo alla specifica situazione concretadedotta, per consentire al giudice di individuare i rilievi mossi ed esercitare ilproprio sindacato.Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità, la funzione tipicadell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cuisi riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi i quali, a pena diinammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamentele ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenutoessenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmenteil confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo sicontesta. Ne consegue che, se il motivo di ricorso non si confronta con lamotivazione della sentenza impugnata, per ciò solo è destinato all'inammissibilità,venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (explurimis Sez. 4, n. 16098 del 22/02/2023, non massimata; Sez. 4, n. 2644 del16/12/2022, dep. 2023, non massimata).3. Nel caso in esame il ricorso proposto dall’indagato si limita a dedurregenericamente l’insussistenza di un quadro indiziario sufficiente a fondarel’applicazione della misura cautelare e al contempo in modo meramente apoditticodenuncia l’assenza di motivazione del provvedimento impugnato. In tal modo, ilricorrente omette completamente di confrontarsi con le ampie e articolateargomentazioni svolte dal Tribunale che, dopo aver ricostruito la dinamica degliaccadimenti e le condotte dei soggetti coinvolti attraverso non solo le dichiarazionidelle persone offese, ma anche i video dalle stesse prodotti che documentavanole varie fasi dell’azione, ha operato una corretta qualificazione giuridica di dettecondotte, riconducendole nell’ambito del reato di violenza privata, in conformitàcon i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità.Invero, l’ordinanza impugnata ha dato atto che dalle videoriprese prodottedalle persone offese emergeva che al momento dei fatti il traffico stradale eraelevato e che, secondo quanto dichiarato concordemente dalle stesse, l’indagatoaveva posto in essere manovre repentine e improvvise, in violazione delle normedel codice della strada, spostandosi sulla corsia dove si trovava l’auto delle vittimee arrestando inaspettatamente la marcia, con il chiaro intento di sbarrare loro lastrada. Inoltre, il Tribunale ha evidenziato come tale condotta, unitamente allasuccessiva violenza fisica esercitata da [OSCURATO:PERSONA], che, armato di un tirapugni di metalloche custodiva nell’auto, aveva colpito entrambe le persone offese, aveva di fattoimpedito alle vittime di proseguire regolarmente nella loro marcia e di sottrarsiall’aggressione posta in essere nei loro confronti, in tal modo pregiudicando lalibera determinazione della volontà, costringendole a tenere un comportamentodiverso da quello che avrebbero altrimenti adottato. Il Tribunale ha altresì esclusoche tale ricostruzione degli accadimenti potesse essere smentita dalle dichiarazionirese dall’indagato nel corso dell’interrogatorio preventivo, atteso che egli nonaveva negato l’aggressione nei confronti delle persone offese, mentrel’affermazione per cui egli aveva solo tentato di difendersi risultava smentita dalfilmato in atti dal quale emergeva chiaramente che era stato l’indagato a scagliarsicontro le vittime, le quali erano a mani nude.A fronte di tale approfondito ed esaustivo apparato argomentativo, la censurasvolta dal ricorrente risulta del tutto generica e apodittica e perciò inammissibile.4. All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensidell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonchéal versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata,equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi perritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del13/06/2000). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec.cod. proc. pen.Così deciso il 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]