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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 ottobre 2024

Cassazione n. 27328/2024

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gliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA suiricorsi riuniti n n. 26724/2020 e 27302 / 2020 r.g. propost i, rispettivamente, il primo,da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia presso lo studio del primo in Roma, alla via Chiana n. 48. - ricorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] A R.L. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], con sede in Nuoro, alla via [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domicilia in Firenze, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 53. –controricorrente - e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] VITOe [OSCURATO:PERSONA]. - intimati - al qualerisulta abbinato quello di [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], presso il cui indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL] domicilia. - ricorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] A R.L. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], con sede in Nuoro, alla via [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domicilia in Firenze, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 53. –controricorrente - e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. - intimati - ed il secondo da [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o , giusta procura speciale allegata alricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA] , presso il cui studio elettivamente domicilia in Nuoro, alla via F.lli Kennedy n. 10. - ricorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] A R.L. [OSCURATO:PERSONA] E LIQUIDAZIONE, con sede in Nuoro, alla via [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. - intimati - avverso la sentenza, n. cron. 1 76 /20 20 , del la [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], pubblicata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 02/10/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto ritualmente notificato nell’aprile 2011, [OSCURATO:PERSONA] a r.l. in l.c.a., in persona del suo commissario liquidatore, citò, innanzi al Tribunale di Nuoro, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], nelle loro qualità di ex amministratori e sindaci della menzionata cooperativa, al fine di sentirne accertare e riconoscere la responsabilità nei suoi confronti ed ottenerne la condanna al risarcimento dei danni quantificati in € 1.598.968,50, o nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta dovutale, oltre interessi e rivalutazione.

1.1. A sostegno di tali pretese, espose che: i) l'ultimo consiglio di amministrazione, nominato il 29 giugno 1995, era stato composto da [OSCURATO:PERSONA] (presidente) e da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] (consiglieri), mentre erano stati parti dell’ultimo collegio sindacale [OSCURATO:PERSONA] (presidente), [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] (componenti); ii) con decreto del 5 marzo 2003, il Ministero delle Attività produttive aveva revocato amministratori e sindaci dai rispettiv i incaric hi e successivamente disposto lo scioglimento e messa in liquidazione della cooperativa; iii) dagli accertamenti disposti dal commissario liquidatore, era emerso che: iii-a) la cooperativa aveva un'esposizione debitoria di € 1.598.968,80 e che l’attività di amministrazione aveva comportato il formarsi di un patrimonio netto negativo, passando da + € 309.200,00 al 31 dicembre 2001, al valore negativo di - € 144.592,00 al 28 a prile 2006; iii - b ) fin dal 2002, nonostante l'utile di esercizio esposto in bilancio, la cooperativa si era venuta a trovare in una situazione di precarietà finanziaria; iii-c) le scritture contabili non risultavano tenute regolarmente; iii-d) il contratto stipulato l’1 febbraio 1995 con la [OSCURATO:SOCIETA]. era stato risolto il 27 settembre 2001, senza che la cooperativa avesse ottenuto la restituzione del prezzo complessivamente pagato di lire 557.000.000 –e neppure della minor somma di lire 350.000.000 prevista a carico della venditrice in sede di risoluzione consensuale –per l'acquisto di un cespite (terreno edificabile) nel frattempo rivenduto per un importo di € 526.786,04 alla [OSCURATO:PERSONA] 2000 a r.l., il cui legale rappresentante era il medesimo [OSCURATO:PERSONA] presidente del c.d.a. di [OSCURATO:PERSONA].

Coop. a r.l, con evidente conflitto di interessi; iv ) gli amministratori non avevano provveduto a chiedere tempestivamente la liquidazione o il fallimento della società, così aggravando il dissesto e ponendo in essere operazioni dannose per la cooperativa, con personale vantaggio: in particolare,il c.d.a. aveva occultato lo stato di crisi alterando i dati di bilancio con artifici contabili; v) il collegio sindacale non aveva esercitato il dovuto controllo; vi) il danno cagionato alla cooperativa era liquidabile in misura pari ad € 1.598.968.80, corrispondente alla differenza tra passivo ed attivo patrimoni ale , riscontrata dal Commissario liquidatore.

1.2. Costituitisi i convenuti, che contestarono le domande proposte nei loro confronti, l’adito tribunale, con sentenza non definitiva n. 256/15, respinse le loro eccezioni volte a far dichiarare il difetto di legittimazione attiva del commissario liquidatore nonché la prescrizione dell’azione di responsabilità esercitata dall’attrice.

S uccessivamente, con sentenza definitiva n. 340/17, riconosciuta la responsabilità per mala gestio di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], in qualità di examministratori della società cooperativa predetta, li condannò, in solido, al risarcimento dei danni patiti da quest’ultima e dai suoi creditori, liquidati nella misura di € 287.666,46, oltre interessi legali e rivalutazione a decorrere dal mese di giugno1996.

Rigettò, invece, la domanda risarcitoria nei confronti dei sindaci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA].

1.2.1. In particolare, quel tribunale, sulla scorta delle risultanze della espletata consulenza tecnica d'ufficio, non riscontrò il nesso causale tra l’irregolare tenuta delle scritture contabili, pure imputata agli amministratori, ed il dissesto finanziario in cui la cooperativa si era venuta a trovare e che era addebitabile anche a normali accadimenti aziendali quali perdite non preventivabili o eventi esterni all’ordinaria gestione.

Ritenne dimostrato, per contro, che l'operazione di vendita posta in essere dagli amministratori in data 1 febbraio 1995 aveva comportato un danno al patrimonio della società cooperativa, la quale non aveva recuperato dall'acquirente l’esborso sostenuto per l'acquisto del bene immobile nonostante la successiva risoluzione del titolo e l'impegno di quest'ultima alla restituzione quantomeno di lire 350.000.000 nonché l'intervenuta revocatoria della vendita del medesimo bene in favore della cooperativa [OSCURATO:PERSONA] 2000 a r.l., il cui presidente era [OSCURATO:PERSONA].

Secondo quelgiudice, si era verificata una sovrapposizione di interessi in capo ai soggetti coinvolti nel perfezionamento dell’operazione, tale da rendere evidente la consapevolezza del pregiudizio così arrecato all’attrice da parte di tutti i componenti il consigliodi amministrazione in egual misura, tenuti a verificare l'operato del presidente eventualmente delegato al compimento di un'attività e di impedirne il compimento se contraria al dovere dell’ufficio.

2. La Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con sentenza dell’11 giugno 2020, n. 176, pronunciata nella contumacia di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], respinse, previa loro riunione, i gravami separatamente promossi contro quella decisione, in via principale, da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] (ai quali aveva aderito, costituendosi, [OSCURATO:PERSONA]).

Accolse, invece, gli appelli incidentali di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che avevano contestato la regolamentazione unitaria delle spese processuali di primo grado in loro favore benché costituitisi separatamente.

2.1. Per quanto ancora di interesse in questa sede, quella corte, dopo aver rimarcato che «Gli amministratori Murreddu, Seu e Deiana hanno proposto censure che possono sostanzialmente essere ricondotte a due questioni: 1) la non univocità dell’evidenza probatoria raggiunta a seguito della consulenza tecnica d’ufficio in ordine all’irregolare tenuta delle scritture contabili: 2) il difetto di nesso causale tra l’atto giudicato pregiudizievole (scrittura di transazione del 27-09-01 e concessione di dilazioni alla Prato s.r.1.) e la condotta dei singoli componenti il Consiglio di Amministrazione e comunque la mancata prova di un danno patrimoniale irreversibile», ed aver ricordato principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di responsabilità degli amministratori sociali, interpretando l’art. 2393 cod. civ., nel testo, applicabile ratione temporis, anteriore alla riforma apportatagli dal d.lgs. n. 6/2003, osservò che: i) il tribunale, pur riscontrando una scorretta gestione della contabilità, aveva limitato l’affermazione di responsabilità e la pronuncia di condanna esclusivamente alla perdita della somma versata a titolo di prezzo per l'acquisto di un bene immobile poi ceduto a terzi.

«Il primo profilo di censura non coglie, pertanto, la ratio decidendi della sentenza, appuntata sulla partecipazione dell’intero consiglio di amministrazione alla predetta operazione commerciale, poi risolta senza restituzione di quanto pagato»; ii) il giudice di prime cure era giunto al riconoscimento della responsabilità di tutti i componenti il consiglio di amministrazione della Coop. [OSCURATO:PERSONA] per gli esiti pregiudizievoli dell'operazione perfezionata con la società il Prato nel febbraio 1995, per effetto della quale la Cooperativa attrice aveva versato complessivamente l’importo di lire 557.000.000, di cui lire 350.000.000 direttamente alla venditrice [OSCURATO:SOCIETA].

«In disparte la circostanza che la somma di lire 207.000.000 era stata corrisposta a favore della Coop.

Parteolla, successivamente posta in liquidazione coatta amministrativa, e che pertanto della restituzione di detta somma non era responsabile la società il Prato, la condotta contestata ai convenuti consisteva nell'aver disperso denari sociali, inutilmente impiegati nell’acquisto di un terreno edificabile, oggetto di separata disposizione in favore della [OSCURATO:PERSONA] 2000, costituita da alcuni componenti il consiglio di amministrazione della cooperativa attrice.

Va osservato, in primo luogo, che l'allegato conflitto di interessi non fa capo all’odierno appellante [OSCURATO:PERSONA], il quale non era componente del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] 2000.

Tuttavia, secondo il collegio giudicante di primo grado, il concerto del C.d.A. (del quale facevano parte tutti gli odierni appellanti) sarebbe ricavabile dalla stipulazione dell'accordo raggiunto con la venditrice – nelle more della causa instaurata per ottenere l'accertamento giudiziale della sottoscrizione apposta al contratto di vendita del 19-02-95 – per effetto del quale l'originario contratto era risolto a fronte dell’impegno della [OSCURATO:SOCIETA]. di restituire l'importo di lire 350.000.000, senza che alcuna pretesa fosse esercitata dalla Coop. [OSCURATO:PERSONA] per ottenere quantomeno detta somma, la cui restituzione era stata invece dilazionata fino al 31-12-03.

Ebbene, mediante la scrittura privata del 27-09-01, avente ad oggetto le condizioni pattuite per la risoluzione dell'acquisto del terreno sul quale realizzare la lottizzazione che costituiva lo scopo sociale, la [OSCURATO:PERSONA] aveva rinunciato al bene per il quale aveva già speso lire 557.000.000 (l’ultima rata di pagamento risale al giugno 1996 e da quella data il tribunale faceva decorrere gli interessi), enunciando l'intenzione di recuperare dalla venditrice il Prato le sole lire 350.000.000 entro il 30-11-01.

Con la sottoscrizione di detto accordo la Cooperativa si era spogliata dell'unico bene destinato a soddisfare l'oggetto sociale, perdendo definitivamente la somma di lire 207.000.000 e spostando ad un momento successivo l'incameramento dei residui lire

350.000.000. Pare evidente che non corrisponda ad un criterio di buona amministrazione, a prescindere dalla valutazione delle insindacabili scelte gestionali in capo all'organo amministrativo, privarsi del patrimonio sociale senza ottenere alcun corrispettivo.

Anzi, la restituzione della somma di lire 350.000.000 veniva dilazionata al 31-12-03 con atto del presidente [OSCURATO:PERSONA] del 20-11-01.

Nel frattempo, con contratto dell'8-05-02, la società Prato vendeva l'immobile in questione alla Coop. [OSCURATO:PERSONA] 2000, la quale si impegnava a far cancellare a propria cura la trascrizione della domanda giudiziale a suo tempo proposta per ottenere la stipulazione in forma pubblica del contratto del febbraio 1995»; iii) «Il danno contestato a tutti i componenti del c.d.a. della Coop. [OSCURATO:PERSONA] è stato individuato dal tribunale nell'aver rinunciato al bene, interamente pagato fin dal giugno 1996, con la scrittura del 27-09-01, rispetto alla quale le dimissioni di alcuni componenti (comunque non dimostrate per [OSCURATO:PERSONA] e tardivamente documentate per [OSCURATO:PERSONA], mentre l'affermazione contenuta nella comparsa conclusione del Seu secondo la quale sarebbe stato dimissionario fin dal maggio 2001 non trova rispondenza nelle allegazioni precedenti, le quali erano riferite solo al mancato svolgimento di consigli di amministrazione successivi a tale data) non risultavano dirimenti per esonerarli da responsabilità, essendo l'operazione pregiudizievole anteriore a tale data.

In ogni caso, la domanda di produzione del documento nuovo, formulata dall’appellante Deiana a norma dell'art. 345 c.p.c., non può trovare accoglimento, non avendo egli allegato ragioni obiettivamente impeditive della produzione tempestiva in primo grado»; iv) l’imputazione a tutti i componenti il consiglio di amministrazione era stata condotta dal tribunale sulla base degli illustrati criteri in materia di responsabilità per negligenza nell'esercizio del dovere di vigilanza imposto a ciascuno dei consiglieri, «argomentazione avverso la quale non è stata proposta da alcuno degli appellanti adeguata censura, non essendo certamente sufficiente –stante il preciso onere probatorio – il riferimento all'operato del solo presidente del CdA»; v) «[…], il danno conseguenza – inteso come perdita patrimoniale derivante direttamente dalla condotta degli amministratori – è riconducibile alla scrittura del 27-09-01, con la quale […] la Coop. [OSCURATO:PERSONA] aveva rinunciato all'acquisto del terreno. così perdendo definitivamente l'importo di lire 207.000.000 versato alla Coop.

Parteolla (originaria co-acquirente) e posticipando il percepimento dell'ulteriore somma di lire 305.000.000 da parte della [OSCURATO:SOCIETA]., ma con l'evidente intento di rinunciare anche a questa parte del prezzo versato, visto che subito dopo il presidente [OSCURATO:PERSONA] aveva accettato di accordare una dilazione fino al dicembre 2003, resa inutile dall’acquisto in forma pubblica dell’8-05-02.

Alla luce del principio sopra illustrato in materia di responsabilità solidale degli amministratori, l'addebito formulato a norma degli artt. 2392 e ss. c.c. per la perdita subita dalla cooperativa in misura pari alla somma di lire 557.000.000 deve senz'altro essere riconosciuto in capo a tutti gli amministratori, i quali erano tenuti al diligente esercizio della loro funzione anche in presenza di deleghe e compimento di atti da parte di soggetti muniti di compiti esecutivi.

Neppure sarebbe conforme al dovere di vigilanza, che incombeva in via generale su ciascuno, l’ignoranza del mancato ricevimento del prezzo da parte della venditrice per effetto della risoluzione,dovendo gli amministratori, anche se non muniti di deleghe, attivarsi per fare in modo di recuperare almeno una parte della somma impiegata per l'acquisto del terreno, sicché non risulta certo dirimente che la dilazione al 2003 fosse stata concessa dal presidente [OSCURATO:PERSONA].

La conferma dell’esistenza di un disegno preordinato si trae comunque dal disinteresse mantenuto dal C.d.A. rispetto alle sorti dell’omessa restituzione, culminato nel “tollerare” la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale diretta ad ottenere la formalizzazione dell'acquisto (poi transatta con l'accordo di risoluzione), cancellazione promessa dalla Coop. [OSCURATO:PERSONA] 2000 (composta, tra gli altri, da [OSCURATO:PERSONA], Seu e Murreddu) ed evidentemente consentita a suo tempo dal C.d.A. della [OSCURATO:PERSONA], la cui compagine era convenuta in primo grado.

L'evento dannoso di che trattasi va dunque rinvenuto nella dismissione del terreno già acquistato con la scrittura del 1995, attuata con la transazione del 2001, la cui preordinazione alla rinuncia (anche) ai 350 milioni di lire dovuti dalla società il Prato è testimoniato dalla mancata riscossione del relativo credito.

La circostanza che la garanzia patrimoniale della debitrice fosse stata erosa dal successivo atto di vendita serve solo a confermare l'accordo tra i componenti dei C.d.A. rispetto ad un danno patrimoniale già verificatosi (perdita del prezzo pagato pari a lire 557.000.000), mentre l'esito infruttuoso della revocatoria esperita dal commissario della cooperativa potrebbe valere al più ai sensi dell'art. 1227, c. 2, c.c.

Della prova circa la mancata osservanza dell’autonomo dovere del creditore di comportarsi secondo diligenza, in modo da impedire le conseguenze dannose provocate dalla condotta degli amministratori, è onerato il debitore, che deve formulare specifica eccezione al riguardo.

Nella specie, i convenuti non proponevano in primo grado espressa eccezione e nel presente grado hanno riferito la censura alla mancata prova del danno, invece concretamente ravvisabile nella rinuncia al bene ed al prezzogià versato».

3. Avverso la fin qui descritta sentenza sono stati proposti tre autonomi ricorsi: a) il primo, recante il n.r.g. 26724/2020, da [OSCURATO:PERSONA], notificato il 13 ottobre 2020 ed affidato a sei motivi.

Ad esso risulta essere stato abbinato quello notificato, in pari data, da [OSCURATO:PERSONA], recante due motivi; b) il terzo, n.r.g. 27302/2020, da [OSCURATO:PERSONA], anch’esso notificato il 13 ottobre 2020, con tre motivi.

3.1. Nel procedimento contrassegnato dal n.r.g. 26724/2020, ha resistito, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA] a r.l., rivolgendo le argomentazioni ivi esposte nei confronti di ciascuno dei menzionati ricorsi.

3.1.1. Sono rimasti solo intimati tutti gli altri destinatari delle notifiche di detti ricorsi.

3.2. Con ordinanza interlocutoria del 25 marzo 2024, n. 7938, infine, la discussione del ricorso n.r.g. 27302/2020 è stata rinviata a nuovo ruolo onde consentirnela riunione, ex art. 335 cod. proc. civ., a quello n.r.g. 26724/2020 con l’altro ad esso abbinato.

Sono state depositate memorie exart. 380-bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA]

1. In via pregiudiziale, va disposta la riunione, exart. 335 cod. proc. civ., dei tre ricorsi separatamente proposti, contro la medesima sentenza della Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, n. 176 /20 20 , da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Pertanto,il ricorso di quest’ultimo, n.r.g. 27302/2020, va riunito a quello di [OSCURATO:PERSONA], n.r.g. 26724/2020, al quale risulta abbinata la impugnazione del Seu.

2. Per intuitive finalità di maggior chiarezza e specificità di questa esposizione, poi, si ritiene opportuno procedere al separato esame di ciascuno dei ricorsi predetti, tutti notificati il 13 ottobre 2020, sicché il primo va individuato in quello recante il n.r.g. 26724del 2020, promosso dal Deiana.

A) Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] n.r.g. 26724 del 2020.

1. I sei motivi del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] sono rubricati, rispettivamente: I)«Violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto e, in particolare, dell’art. 2392 c.c. e dell'art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», per aver la corte distrettuale enunciato minuziosamente i principi che regolano la materia della responsabilità ex art. 2392 cod. civ. e quelli stabiliti in relazione all'art. 2697 cod. civ. solo astrattamente, omettendo di applicarli al caso deciso; II) «Nullità della sentenza in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.».

In via subordinata rispetto al motivo che precede, si censura la sentenza impugnata per avere, in maniera irriducibilmente contraddittoria, da un lato, sostenuto che spetti all’attore l’onere di indicare il comportamento pregiudizievole dal quale far discendere la responsabilità exart. 2392 cod. civ. nonché al giudice il compito di valutare ex antela sua incidenza sull’evento di danno; dall’altro, per avere ricondotto la responsabilità del c.d.a. agli esiti pregiudizievoli derivanti dall’operazione immobiliare “[OSCURATO:SOCIETA].”, in seguito ad una valutazione della condotta operata solo ex post; III) «Omessa valutazione di un fatto storico decisivo risultante dagli atti di causaex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.», per aver la corte sarda omesso di valutare più fatti determinanti che hanno causato un errore motivazionale;IV) «Nullità della sentenza in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.», per aver la corte territoriale, in maniera irriducibilmente contraddittoria, ritenuto sussistente, a carico di tutti indistintamente i componenti del c.d.a. della [OSCURATO:PERSONA],la responsabilità di cui all’art. 2392 cod. civ. per aver agito in conflitto di interessi o comunque in ragione di un programma preciso che avesse come finalità la sottrazione di denari alla Cooperativa predetta, omettendo di motivare il riconoscimento di responsabilità in capo al Deiana in ordine al quale, pacificamente, non è mai esistito alcun conflitto di interessi, non avendo egli mai fatto parte della compagine sociale della [OSCURATO:PERSONA] 2000; V) «Omessa valutazione di un fatto storico decisivo risultante dagli atti di causaex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. ».

In subordine rispetto al motivo che precede, si censura la sentenza impugnata per aver sancito la responsabilità indistintamente a carico di tutti gli amministratori omettendo di motivare, in punto di responsabilità exart. 2392 cod. c iv ., in relazione alla specifica condotta del Deiana, non avendo egli mai fatto parte del c.d.a. della Soc.

Coop. [OSCURATO:PERSONA] 2000; VI) «Omessa valutazione di un fatto storico decisivo risultante dagli atti di causa ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. », per aver la corte d’appello ritenuto che il ricorrente non abbia tempestivamente eccepito, in primo grado, la mancata osservanza, in capo al [OSCURATO:PERSONA] della Cooperativa, del dovere di comportarsi secondo diligenza, in modo da impedire o comunque limitare le conseguenze dannose provocate dalla condotta degli amministratori, mancando di considerare che il giudizio di revocazione si è concluso con la sentenza n. 918/2011 solo in data 9 febbraio 2011 e, quindi, successivamenteall’instaurazione del giudizio di primo grado, e che il Deiana, nel giudizio di appello, ha ritualmente eccepito l’inerzia del [OSCURATO:PERSONA].

2. Il primo di tali motivi è complessivamente inammissibile.2.1.

Invero, giova ricordare che il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. (specificamente invocato dal ricorrente nella doglianza in esame) può rivestire la forma della violazione di legge (intesa come errata negazione o affermazione dell'esistenza o inesistenza di una norma, ovvero attribuzione alla stessa di un significato inappropriato) e della falsa applicazione di norme di diritto (intesa come sussunzione della fattispecie concreta in una disposizione non pertinente perché, ove propriamente individuata ed interpretata, riferita ad altro, ovvero deduzione da una norma di conseguenze giuridiche che, in relazione alla fattispecie concreta, contraddicono la sua, pur corretta, interpretazione.

Cfr., tra le più recenti, Cass. nn. 19423, 16448 e 5436 del 2024; Cass. n. 1015 del 2023; Cass. nn. 5490, 3246 e 596 del 2022; Cass. nn. 40495, 28462, 25343, 4226 e 395 del 2021).

È opportuno evidenziare, inoltre, che questa Corte, ancora recentemente (cfr., pure nelle rispettive motivazioni, oltre alle pronunce appena citate, Cass. n. 35041 del 2022, Cass. n. 33961 del 2022 e Cass. n. 13408 del 2022), ha chiarito, tra l’altro, che: a) non integra violazione, né falsa applicazione di norme di diritto, la denuncia di una erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, poiché essa si colloca al di fuori dell'ambito interpretative ed applicativo della norma di legge; b) il discrimine tra violazione di legge in senso proprio (per erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa) ed erronea applicazione della legge (in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, diversamente dalla prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr. Cass. n. 10313 del 2006; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010); c) le doglianze attinenti non già all'erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di legge, bensì all'erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce delle risultanze di causa, ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice di merito (cfr. Cass. n. 13238 del 2017; Cass. n. 26110 del 2015).2.2.

Fermo quanto precede, rileva il Collegio che nella sentenza impugnata si legge, tra l’altro, che tra le condotte contestate dall’attrice/odierna controricorrente ai componenti (tra cui il Deiana) del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] c’era quella concernente l’operazione perfezionata con la [OSCURATO:SOCIETA].,nel febbraio 1995, per effetto della quale la prima aveva versato complessivamente l’importo di lire 557.000.000, di cui lire 350.000.000 direttamente alla venditrice [OSCURATO:SOCIETA].

Si era ascritto ai convenuti suddetti di aver disperso denari sociali, inutilmente impiegati nell’acquisto di un terreno edificabile, oggetto di separata disposizione in favore della [OSCURATO:PERSONA] 2000, costituita da alcuni componenti il consiglio di amministrazione della cooperativa attrice. [OSCURATO:PERSONA], peraltro, diversamente da quanto accaduto per gli altri componenti del c.d.a., non era stato contestato il conflitto di interessi (perché non era componente del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] 2000), ma la condivisione di quella operazione con l’intero c.d.a. della menzionata cooperativa ricavabile dalla stipulazione dell'accordo raggiunto con la venditrice –nelle more di un giudizio introdotto per ottenere l'accertamento giudiziale della sottoscrizione apposta al contratto di vendita del 19 febbraio 1995 – per effetto del quale l'originario contratto era stato risolto a fronte dell’impegno della [OSCURATO:SOCIETA]. di restituire l'importo di lire 350.000.000, senza che alcuna pretesa fosse poi esercitata dalla Coop. [OSCURATO:PERSONA] per ottenere quantomeno detta somma, la cui restituzione era stata invece dilazionata fino al 31 dicembre 2003.

In altri termini, mediante la scrittura privata del 27 settembre 2001, avente ad oggetto le condizioni pattuite per la risoluzione dell'acquisto del terreno sul quale realizzare la lottizzazione che costituiva lo scopo sociale, la [OSCURATO:PERSONA] aveva rinunciato al bene per il quale aveva già speso lire 557.000.000 (l’ultima rata di pagamento risaliva al giugno 1996), enunciando l'intenzione, poi rimasta solo tale, di recuperare dalla venditrice il Prato le sole lire 350.000.000 entro il 30 novembre 2011.

Così operando, dunque, la Cooperativa, secondo la corte distrettuale, si era spogliata dell'unico bene destinato a soddisfare l'oggetto sociale, perdendo definitivamente la somma di lire 207.000.000 e spostando ad un momento successivo l'incameramento dei residui lire 350.000.000.

2.2.1. In definitiva, il danno contestato a tutti i componenti del c.d.a. della Coop. [OSCURATO:PERSONA] èstato ravvisato da entrambi i giudici di merito nell'aver rinunciato al bene, interamente pagato fin dal giugno 1996, con la scrittura del 27 settembre 2001, rispetto alla quale le dimissioni del Deiana, peraltro tardivamente documentate, non risultavano dirimenti per esonerarlo da responsabilità, essendo l'operazione pregiudizievole anteriore (risalendo all’11 ottobre 2001) a tale data.

2.2.2. La contestazione di tale condotta e del danno da essa derivato a tutti i componenti il consiglio di amministrazione sono avvenute, peraltro correttamente, sulla base dei criteri in materia di responsabilità per negligenza nell'esercizio del dovere di vigilanza imposto a ciascuno dei consiglieri (cfr. pag. 13 e ss. della sentenza impugnata, con i richiami alle pronunce di legittimità ivi rinvenibili), argomentazione avverso la quale, come sottolineato dalla corte territoriale «non è stata proposta da alcuno degli appellanti adeguata censura, non essendo certamente sufficiente –stante il preciso onere probatorio – il riferimento all'operato del solo presidente del CdA».

2.3. Posto, allora, che, diversamente da quanto lamentato dal Deiana, la cooperativa attrice aveva fin dall’atto introduttivo del giudizio individuato le condotte contestate agli excomponenti del suo consiglio di amministrazione, non resta che prendere atto dei relativi accertamenti, evidentemente fattuali, svolti dal giudice a quo, rispetto ai quali le argomentazioni della censura in esame si rivelano affatto generiche e sostanzialmente volte ad ottenerne un riesame, così dimenticando che: i) il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366, n. 4, cod. proc. civ., non solo con la indicazione delle norme assertivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione (cfr. tra le più recenti, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 16448 e 15033 del 2024; Cass. nn. 13408, 10033 e 9014 del 2023; Cass. n. 31071 del 2022; Cass. nn. 28462 e 25343 del 2021; Cass. n. 16700 del 2020.

Si veda pure Cass., SU, n. 23745 del 2020, a tenore della quale, «in tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni – la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa»); ii) un'autonoma questione di malgoverno del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ. si pone esclusivamente ove il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma (e tanto non è accaduto nella specie), non anche quando, a seguito di un'eventuale incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia ritenuto assolto tale onere, poiché in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile, in sede di legittimità, solo per il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 15032 e 10794 del 2024; Cass. n. 9021 del 2023; Cass. n. 11963 del 2022; Cass. nn. 17313 e 1634 del 2020; Cass. nn. 26769 e 13395 del 2018; Cass. n. 26366 del 2017), laddove concretamente denunciabile, e comunque da rapportarsi –in ipotesi – al testo novellato di cui alla citata norma, introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, qui applicabile ratione temporis, risultando impugnata una sentenza resa l’11 giugno 2020); iii) il giudizio di legittimità, come si è già detto, non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché, tra le più recenti, Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. nn. 1822, 2195, 3250, 5490, 9352, 13408, 5237, 21424, 30435, 35041 e 35870 del 2022; Cass. nn. 1015, 7993, 11299, 13787, 14595, 17578, 27522, 30878 e 35782 del 2023;Cass. nn. 4582, 4979, 5043, 6257, 9429, 10712, 16118 e 19423 del 2024).

3. Il secondo motivo di ricorso è scrutinabile congiuntamente al quarto, entrambi rivelandosi insuscettibili di accoglimento per la medesima ragione.

3.1. Giova rimarcare, invero, che, come ancora ribadito, in motivazione, da Cass. nn. 19423, 16118, 13621, 9807 e 6127 del 2024, il già richiamato testo dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. qui utilizzabile ratione temporisha ormai ridotto al “minimo costituzionale” il sindacato di legittimità sulla motivazione, sicché si è chiarito (cfr. tra le più recenti, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 35947, 28390, 26704 e 956 del 2023; Cass.nn. 33961 e 27501 del 2022; Cass. nn. 26199 e 395 del2021; Cass. n. 9017 del 2018) che è oggi denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; questa anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014; Cass. n. 7472 del 2017.

Nello stesso senso anche le più recenti;Cass. nn. 20042 e 23620 del 2020; Cass. nn. 395, 1522 e 26199 del 2021; Cass. nn. 27501 e 33961 del 2022; Cass. n. 28390 del 2023) o di sua “contraddittorietà” (cfr. Cass. nn. 7090 e 33961 del 2022; Cass. n. 28390 del 2023).

Cass., SU, n. 32000 del 2022, ha puntualizzato, altresì, che, a seguito della riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’unica contraddittorietà della motivazione che può rendere nulla una sentenza è quella “insanabile” e l’unica insufficienza scrittoria che può condurre allo stesso esito è quella “insuperabile”.

3.1.1. In particolare, il vizio di omessa o apparente motivazione della decisione sussiste qualora il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (cfr. Cass. nn. 19423 e 5375 del 2024; Cass. n. 35947 del 2023; Cass. nn. 33961 e 27501 del 2022; Cass. nn. 26199, 1522 e 395 del 2021; Cass.nn. 23684 e 20042 del 2020).

Ne deriva che è possibile ravvisare una “motivazione apparente” nel caso in cui le argomentazioni del giudice di merito siano del tutto inidonee a rivelare le ragioni della decisione e non consentano l'identificazione dell'iter logico seguito per giungere alla conclusione fatta propria nel dispositivo risolvendosi in espressioni assolutamente generiche, tali da non permettere di comprendere la ratio decidendiseguita dal giudice.

3.2. Un simile vizio – da apprezzarsi, peraltro, non rispetto alla correttezza della soluzione adottata o alla sufficienza della motivazione offerta, bensì unicamente sotto il profilo dell'esistenza di una motivazione effettiva (cfr. Cass. nn. 19423 e 5375 del 2024; Cass. n. 35947 del 2023; Cass. nn. 33961 e 27501 del 2022; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 26893 del 2020) –è, nella specie, insussistente.

3.2.1. La corte territoriale, infatti, come si è ampiamente riferito nel §

2.1. dei “Fatti di causa” (da intendersi qui riprodotto per intuibili ragioni di sintesi), ha illustrato gli assunti posti a base dell’adottata soluzione di conferma della sussistenza della responsabilità del Deiana in relazione all’operazione, di cui si è detto esaustivamente esaminando il precedente motivo, contestata a tutti i componenti del c.d.a. della cooperativa attrice.

Si tratta, quindi, di una motivazione che esplicita le ragioni della decisione, rendendone agevolmente individuabile l’iter logico, così dovendosi considerare soddisfatto l’onere minimo motivazionale di cui si è detto; né rileva, qui, come si è già anticipato, l’esattezza, o non, di una tale giustificazione.

4. Il terzo, il quinto ed il sesto motivo di ricorso, infine, tutti svolti con riferimento al vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., possono trattarsi congiuntamente perché inammissibili per le medesime ragioni.

4.1. È doveroso ricordare, invero, che, avuto riguardo alla regola di cui all’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ., abrogato dal d.lgs. n. 149 del 2022 ma qui applicabile ratione temporis (giusta l’art. 35 del menzionato d.lgs. e posto che il giudizio di appello venne instaurato dall’odierno ricorrente con citazione notificata il 22 gennaio 2018, come emerge dalla pagina 10 del suo ricorso.

Cfr. Cass. n. 11439 del 2018), la quale esclude la possibilità di ricorrere per cassazione ai sensi del numero 5 dell’art. 360, comma 1, dello stesso codice, nell’ipotesi in cui la sentenza di appello impugnata rechi l’integrale conferma della decisione di primo grado (cd.

“doppia conforme”), questa Corte ha da tempo chiarito che il presupposto di applicabilità della norma risiede nella cd.

“doppia conforme” in facto (Cass. n. 7724 del 2002 ha precisato, inoltre, che «Ricorre l'ipotesi di “doppia conforme”, ai sensi dell'art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esamedi fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice»), sicché il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilitàdel motivo, ha l’onere di indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (cfr. Cass. nn. 19371, 17021 e 5436 del 2024; Cass. nn. 35782, 26934 e 5947 del 2023; Cass. n. 20994 del 2019; Cass. n. 26774 del 2016; Cass. n. 26860 del 2014): onere, invece, qui rimasto inadempiuto stando alle argomentazioni concretamente rinvenibili nelle doglianze de quibus.

B) Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], abbinato a quello (n.r.g. 26724 del 2020) del Deiana.

1. I due motivi del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] denunciano, rispettivamente, in sintesi: I) «Nullità della sentenza per violazione degli articoli 112 e 132/4 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

Omessa pronuncia ovvero pronuncia sostenuta da motivazione apparente e/o apodittica».

Si ascrive alla corte distrettuale di aver insistito, come già il tribunale, nell’imputare (anche) al Seu una pretesa violazione del dovere di vigilanza sull’operato dell’amministratore delegato o esecutivo al compimento di una certa operazione, ma senza minimamente indicare se vi fosse stata una delega da parte di chicchessia e con quali modalità e circostanze di tempo, di luogo e di persone; II) «Violazione e falsa applicazione degli articoli 2392 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», contestandosi le argomentazioni con cui la corte territoriale aveva ribadito la responsabilità anche del Seu nei confronti della cooperativa attrice.

2. Il primo di tali motivi è insuscettibile di accoglimento.

2.1. In proposito, in disparte l’eccentricità della pretesa violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. (nella specie del tutto insussistente, essendosila corte sarda chiaramente pronunciata su tutti i motivi di gravame sottopostile),è sufficiente il rinvio alle medesime considerazioni, di carattere generale, già sviluppate nei precedenti paragrafi da

3.1. a

3.2. di questa motivazione concernenti il mancato accoglimento dei motivi secondo e quarto del ricorso del Deiana.

2.2. La corte territoriale, infatti, come si è ampiamente riferito nel §

2.1. dei “Fatti di causa” (da intendersi qui riprodotto per intuibili ragioni di sintesi), ha illustrato gli assunti posti a base dell’adottata soluzione di conferma della sussistenza della responsabilità del Seu in relazione all’operazione –di cui si è detto esaustivamente esaminando i corrispondenti, analoghi motivi svolti, con riferimento alla propria posizione, dal Deiana – contestata a tutti i componenti del c.d.a. della cooperativa attrice.

Si tratta, quindi, di una motivazione che esplicita le ragioni della decisione, rendendone agevolmente individuabile l’iter logico, così dovendosi considerare soddisfatto l’onere minimo motivazionale di cui si è già detto; né rileva, qui, come si è già anticipato, l’esattezza, o non, di una tale giustificazione.

2.2.1. La doglianza in esame, peraltro, per come in concreto articolata, si sostanzia, essenzialmente, nella deduzione di censure di merito, così dimenticando, però, che il giudizio di legittimità non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. l’ampia rassegna giurisprudenziale già indicata alla fine del precedente paragrafo

2.3. di questa motivazione concernente il ricorso del Deiana).

3. Il secondo motivo del ricorso del Seu, di contenuto sostanzialmente analogo alla prima delle censure rinvenibile nell’impugnazione del Deiana, deve considerarsi inammissibile, potendosi, a tal fine, fare rinvio alle considerazioni tutte già ampiamente esposte nei paragrafi da

2.1. a 2.3 della motivazione utilizzata per disattendere quest’ultima.

C) Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] n.r.g. 27302 del 2020.

1. I tre motivi del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] prospettano, rispettivamente, in sintesi:I) «Nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione dell’art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c., 156, comma 2, c.p.c. e 111, commi 2 e 6, Cost., in quanto priva dei requisiti indispensabili per il raggiungimento del suo scopo a cagione della violazione dei principi ispiratori del giusto processo», contestandosi le argomentazioni con cui la corte territoriale aveva ribadito la responsabilità anche del Murreddu nei confronti della cooperativa attrice; II) «Violazione falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», assumendosi che la corte distrettuale sarebbe venuta deliberatamente meno «al suo compito di valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, ovverosia al compito di valutare l’attendibilità e la corretta interpretazione e valutazione di ogni circostanza portata alla sua attenzione, giungendo a conclusioni paradossali e non giustificate dalle effettive risultanze, ma sarebbe meglio dire “irrisultanze” di causa»; III) «Violazione e falsa applicazione dell’art. 2392 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», contestandosi, anche in relazione a tale profilo, le argomentazioni con cui la corte sarda aveva ribadito la responsabilità anche del Murreddu nei confronti della cooperativa attrice.

2. Il primo di tali motivi è insuscettibile di accoglimento, in proposito, rivelandosi sufficiente il rinvio alle medesime considerazioni, di carattere generale, già sviluppate nei precedenti paragrafi da

3.1. a

3.2. di questa motivazione concernenti il mancato accoglimento dei motivi secondo e quarto del ricorso del Deiana.

2.1. La corte territoriale, infatti, come si è ampiamente riferito nel §

2.1. dei “Fatti di causa” (da intendersi qui riprodotto per intuibili ragioni di sintesi), ha illustrato gli assunti posti a base dell’adottata soluzione di conferma della sussistenza della responsabilità del Murreddu in relazione all’operazione –di cui si è detto esaustivamente esaminando i corrispondenti, analoghi motivi svolti, con riferimento alla propria posizione, dal Deiana –contestata a tutti i componenti del c.d.a. della cooperativa attrice.

Si tratta, quindi, di una motivazione che esplicita le ragioni della decisione, rendendone agevolmente individuabile l’iter logico, così dovendosi considerare soddisfatto l’onere minimo motivazionale di cui si è già detto; né rileva, qui, come si è già chiarito, l’esattezza, o non, di una tale giustificazione.

2.1.1. La doglianza in esame, peraltro, per come in concreto articolata, si sostanzia, essenzialmente, in un rilievo di pretesa insufficienza della motivazione, non più denunciabile, tuttavia, come si è già riferito, a seguito della già descritta modifica del n. 5 dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ, o nella deduzione di censure di merito (come dimostra richiamo a documentazione prodotta in corso di causa) così dimenticando, però, che il giudizio di legittimità non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. l’ampia rassegna giurisprudenziale già indicata alla fine del precedente paragrafo

2.3. di questa motivazione concernente il ricorso del Deiana).

3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, posto che l’odierno ricorrente incorre nell'equivoco di ritenere che la violazione o la falsa applicazione di norme di legge processuale dipendano o siano ad ogni modo dimostrate dall'erronea valutazione del materiale istruttorio, laddove, al contrario, -come chiarito, ancora recentemente da Cass. n. 35041 del 2022 (cfr. in motivazione) - un'autonoma questione di malgoverno dell’art. 116 cod. proc. civ. può porsi solo allorché il ricorrente alleghi che il giudice di merito abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione (cfr. Cass., SU, n. 20867 del 2020, che ha pur puntualizzato che, «ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione»;Cass. n. 27000 del 2016).

Del resto, affinché sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132, n. 4, e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata all'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse (cfr. Cass. 24434 del 2016).

In altri termini, nel quadro del principio, espresso nell'art. 116 cod. proc. civ., di libera valutazione delle prove (salvo che non abbiano natura di prova legale), il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti (cfr. Cass., SU, n. 20867 del 2020): il relativo apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, purché risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, agli elementi utilizzati (cfr. Cass.n. 11176 del 2017).

4. Parimenti inammissibile, infine, è il terzo motivo di questo ricorso, di contenuto sostanzialmente analogo alla prima delle censure rinvenibile nell’impugnazione del Deiana.

È sufficiente, dunque, fare rinvio alle considerazioni tutte già ampiamente esposte nei paragrafi da

2.1. a 2.3 della motivazione utilizzata per disattendere quest’ultima.

D) Conclusioni e regime delle spese.

1. Riepilogando, quindi: i) il ricorso (n.r.g. 26724 del 2020) di [OSCURATO:PERSONA] deve essere respinto, restando a suo carico le spese di questo giudizio di legittimità sostenute dall’unica parte controricorrente ([OSCURATO:PERSONA] a r.l. in l.c.a.) ivicostituitasi, altresì dandosi atto – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il te nore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/02, i presupposti processuali per il versamento, da parte del Deiana, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il suo ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento»; ii) il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], abbinato ab origine a quello n.r.g. 26724/2020 del Deiana, deve essere respinto, restando a suo carico le spese di questo giudizio di legittimità sostenute dall’unica parte controricorrente ([OSCURATO:PERSONA] a r.l. in l.c.a.) ivi costituitasi, altresì dandosi atto, stante il tenoredella pronuncia adottata su detto ricorso, che sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/02, i presupposti processuali per il versamento, da parte del Seu, di un ulteriore importo a titolo dì contributo unificato, pari a quello previsto per detto ricorso, salva la verifica, spettante all'amministrazione giudiziaria, della debenza in concreto del contributo medesimo per le stesse ragioni già precedentemente esposte; iii) il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (n.r.g. 27302 del 2020), infine, deve essere respinto, senza necessità di pronuncia in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità, essendo rimasti solo intimati, in questo specifico procedimento, tutti i destinatari della notificazione di detto ricorso, rimarcandosi, in proposito che, [OSCURATO:PERSONA] a r.l. in l.c.a.si è formalmente costituita solo nel procedimento n. r.g. 26742 del 2020 (ragione per cui quanto alle spese del procedimento ex art. 373 cod. proc. civ. da quest’ultima invocate, solo nei confronti del Murreddu, nella memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., non è possibile alcuna pronuncia).Deve darsi atto, altresì, stante il tenore della pronuncia adottata su detto ricorso, che sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/02, i presupposti processuali per il versamento, da parte del Murreddu, di un ulteriore importo a titolo dì contributo unificato, pari a quello previsto per detto ricorso, salva la verifica, spettante all'amministrazione giudiziaria, della debenza in concreto del contributo medesimo per le stesse ragioni già precedentemente esposte. [OSCURATO:PERSONA] La Corte,disposta la riunione, ex art. 335 cod. proc. civ., dei tre ricorsi separatamente proposti contro la medesima sentenza della Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari,n. 176/2020, da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: a) rigetta il ricorso (n.r.g. 26742 del 2020) di [OSCURATO:PERSONA] e lo condanna al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla costituitasi [OSCURATO:PERSONA] a r.l. in l.c.a., liquidate in complessivi € 10.000 ,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge; b) rigetta il ricorso (ab origineabbinato a quello del Deiana) di [OSCURATO:PERSONA] e lo condanna al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla suddetta [OSCURATO:PERSONA], liquidate in complessivi € 10.000,00 per compensi, oltre alle sp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
gliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA suiricorsi riuniti n n. 26724/2020 e 27302 / 2020 r.g. propost i, rispettivamente, il primo,da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia presso lo studio del primo in Roma, alla via Chiana n. 48. - ricorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] A R.L. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], con sede in Nuoro, alla via [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domicilia in Firenze, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 53. –controricorrente - e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] VITOe [OSCURATO:PERSONA]. - intimati - al qualerisulta abbinato quello di [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], presso il cui indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL] domicilia. - ricorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] A R.L. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], con sede in Nuoro, alla via [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domicilia in Firenze, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 53. –controricorrente - e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. - intimati - ed il secondo da [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o , giusta procura speciale allegata alricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA] , presso il cui studio elettivamente domicilia in Nuoro, alla via F.lli Kennedy n. 10. - ricorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] A R.L. [OSCURATO:PERSONA] E LIQUIDAZIONE, con sede in Nuoro, alla via [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. - intimati - avverso la sentenza, n. cron. 1 76 /20 20 , del la [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], pubblicata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 02/10/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto ritualmente notificato nell’aprile 2011, [OSCURATO:PERSONA] a r.l. in l.c.a., in persona del suo commissario liquidatore, citò, innanzi al Tribunale di Nuoro, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], nelle loro qualità di ex amministratori e sindaci della menzionata cooperativa, al fine di sentirne accertare e riconoscere la responsabilità nei suoi confronti ed ottenerne la condanna al risarcimento dei danni quantificati in € 1.598.968,50, o nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta dovutale, oltre interessi e rivalutazione. 1.1. A sostegno di tali pretese, espose che: i) l'ultimo consiglio di amministrazione, nominato il 29 giugno 1995, era stato composto da [OSCURATO:PERSONA] (presidente) e da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] (consiglieri), mentre erano stati parti dell’ultimo collegio sindacale [OSCURATO:PERSONA] (presidente), [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] (componenti); ii) con decreto del 5 marzo 2003, il Ministero delle Attività produttive aveva revocato amministratori e sindaci dai rispettiv i incaric hi e successivamente disposto lo scioglimento e messa in liquidazione della cooperativa; iii) dagli accertamenti disposti dal commissario liquidatore, era emerso che: iii-a) la cooperativa aveva un'esposizione debitoria di € 1.598.968,80 e che l’attività di amministrazione aveva comportato il formarsi di un patrimonio netto negativo, passando da + € 309.200,00 al 31 dicembre 2001, al valore negativo di - € 144.592,00 al 28 a prile 2006; iii - b ) fin dal 2002, nonostante l'utile di esercizio esposto in bilancio, la cooperativa si era venuta a trovare in una situazione di precarietà finanziaria; iii-c) le scritture contabili non risultavano tenute regolarmente; iii-d) il contratto stipulato l’1 febbraio 1995 con la [OSCURATO:SOCIETA]. era stato risolto il 27 settembre 2001, senza che la cooperativa avesse ottenuto la restituzione del prezzo complessivamente pagato di lire 557.000.000 –e neppure della minor somma di lire 350.000.000 prevista a carico della venditrice in sede di risoluzione consensuale –per l'acquisto di un cespite (terreno edificabile) nel frattempo rivenduto per un importo di € 526.786,04 alla [OSCURATO:PERSONA] 2000 a r.l., il cui legale rappresentante era il medesimo [OSCURATO:PERSONA] presidente del c.d.a. di [OSCURATO:PERSONA]. Coop. a r.l, con evidente conflitto di interessi; iv ) gli amministratori non avevano provveduto a chiedere tempestivamente la liquidazione o il fallimento della società, così aggravando il dissesto e ponendo in essere operazioni dannose per la cooperativa, con personale vantaggio: in particolare,il c.d.a. aveva occultato lo stato di crisi alterando i dati di bilancio con artifici contabili; v) il collegio sindacale non aveva esercitato il dovuto controllo; vi) il danno cagionato alla cooperativa era liquidabile in misura pari ad € 1.598.968.80, corrispondente alla differenza tra passivo ed attivo patrimoni ale , riscontrata dal Commissario liquidatore. 1.2. Costituitisi i convenuti, che contestarono le domande proposte nei loro confronti, l’adito tribunale, con sentenza non definitiva n. 256/15, respinse le loro eccezioni volte a far dichiarare il difetto di legittimazione attiva del commissario liquidatore nonché la prescrizione dell’azione di responsabilità esercitata dall’attrice. S uccessivamente, con sentenza definitiva n. 340/17, riconosciuta la responsabilità per mala gestio di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], in qualità di examministratori della società cooperativa predetta, li condannò, in solido, al risarcimento dei danni patiti da quest’ultima e dai suoi creditori, liquidati nella misura di € 287.666,46, oltre interessi legali e rivalutazione a decorrere dal mese di giugno1996. Rigettò, invece, la domanda risarcitoria nei confronti dei sindaci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]. 1.2.1. In particolare, quel tribunale, sulla scorta delle risultanze della espletata consulenza tecnica d'ufficio, non riscontrò il nesso causale tra l’irregolare tenuta delle scritture contabili, pure imputata agli amministratori, ed il dissesto finanziario in cui la cooperativa si era venuta a trovare e che era addebitabile anche a normali accadimenti aziendali quali perdite non preventivabili o eventi esterni all’ordinaria gestione. Ritenne dimostrato, per contro, che l'operazione di vendita posta in essere dagli amministratori in data 1 febbraio 1995 aveva comportato un danno al patrimonio della società cooperativa, la quale non aveva recuperato dall'acquirente l’esborso sostenuto per l'acquisto del bene immobile nonostante la successiva risoluzione del titolo e l'impegno di quest'ultima alla restituzione quantomeno di lire 350.000.000 nonché l'intervenuta revocatoria della vendita del medesimo bene in favore della cooperativa [OSCURATO:PERSONA] 2000 a r.l., il cui presidente era [OSCURATO:PERSONA]. Secondo quelgiudice, si era verificata una sovrapposizione di interessi in capo ai soggetti coinvolti nel perfezionamento dell’operazione, tale da rendere evidente la consapevolezza del pregiudizio così arrecato all’attrice da parte di tutti i componenti il consigliodi amministrazione in egual misura, tenuti a verificare l'operato del presidente eventualmente delegato al compimento di un'attività e di impedirne il compimento se contraria al dovere dell’ufficio. 2. La Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con sentenza dell’11 giugno 2020, n. 176, pronunciata nella contumacia di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], respinse, previa loro riunione, i gravami separatamente promossi contro quella decisione, in via principale, da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] (ai quali aveva aderito, costituendosi, [OSCURATO:PERSONA]). Accolse, invece, gli appelli incidentali di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che avevano contestato la regolamentazione unitaria delle spese processuali di primo grado in loro favore benché costituitisi separatamente. 2.1. Per quanto ancora di interesse in questa sede, quella corte, dopo aver rimarcato che «Gli amministratori Murreddu, Seu e Deiana hanno proposto censure che possono sostanzialmente essere ricondotte a due questioni: 1) la non univocità dell’evidenza probatoria raggiunta a seguito della consulenza tecnica d’ufficio in ordine all’irregolare tenuta delle scritture contabili: 2) il difetto di nesso causale tra l’atto giudicato pregiudizievole (scrittura di transazione del 27-09-01 e concessione di dilazioni alla Prato s.r.1.) e la condotta dei singoli componenti il Consiglio di Amministrazione e comunque la mancata prova di un danno patrimoniale irreversibile», ed aver ricordato principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di responsabilità degli amministratori sociali, interpretando l’art. 2393 cod. civ., nel testo, applicabile ratione temporis, anteriore alla riforma apportatagli dal d.lgs. n. 6/2003, osservò che: i) il tribunale, pur riscontrando una scorretta gestione della contabilità, aveva limitato l’affermazione di responsabilità e la pronuncia di condanna esclusivamente alla perdita della somma versata a titolo di prezzo per l'acquisto di un bene immobile poi ceduto a terzi. «Il primo profilo di censura non coglie, pertanto, la ratio decidendi della sentenza, appuntata sulla partecipazione dell’intero consiglio di amministrazione alla predetta operazione commerciale, poi risolta senza restituzione di quanto pagato»; ii) il giudice di prime cure era giunto al riconoscimento della responsabilità di tutti i componenti il consiglio di amministrazione della Coop. [OSCURATO:PERSONA] per gli esiti pregiudizievoli dell'operazione perfezionata con la società il Prato nel febbraio 1995, per effetto della quale la Cooperativa attrice aveva versato complessivamente l’importo di lire 557.000.000, di cui lire 350.000.000 direttamente alla venditrice [OSCURATO:SOCIETA]. «In disparte la circostanza che la somma di lire 207.000.000 era stata corrisposta a favore della Coop. Parteolla, successivamente posta in liquidazione coatta amministrativa, e che pertanto della restituzione di detta somma non era responsabile la società il Prato, la condotta contestata ai convenuti consisteva nell'aver disperso denari sociali, inutilmente impiegati nell’acquisto di un terreno edificabile, oggetto di separata disposizione in favore della [OSCURATO:PERSONA] 2000, costituita da alcuni componenti il consiglio di amministrazione della cooperativa attrice. Va osservato, in primo luogo, che l'allegato conflitto di interessi non fa capo all’odierno appellante [OSCURATO:PERSONA], il quale non era componente del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] 2000. Tuttavia, secondo il collegio giudicante di primo grado, il concerto del C.d.A. (del quale facevano parte tutti gli odierni appellanti) sarebbe ricavabile dalla stipulazione dell'accordo raggiunto con la venditrice – nelle more della causa instaurata per ottenere l'accertamento giudiziale della sottoscrizione apposta al contratto di vendita del 19-02-95 – per effetto del quale l'originario contratto era risolto a fronte dell’impegno della [OSCURATO:SOCIETA]. di restituire l'importo di lire 350.000.000, senza che alcuna pretesa fosse esercitata dalla Coop. [OSCURATO:PERSONA] per ottenere quantomeno detta somma, la cui restituzione era stata invece dilazionata fino al 31-12-03. Ebbene, mediante la scrittura privata del 27-09-01, avente ad oggetto le condizioni pattuite per la risoluzione dell'acquisto del terreno sul quale realizzare la lottizzazione che costituiva lo scopo sociale, la [OSCURATO:PERSONA] aveva rinunciato al bene per il quale aveva già speso lire 557.000.000 (l’ultima rata di pagamento risale al giugno 1996 e da quella data il tribunale faceva decorrere gli interessi), enunciando l'intenzione di recuperare dalla venditrice il Prato le sole lire 350.000.000 entro il 30-11-01. Con la sottoscrizione di detto accordo la Cooperativa si era spogliata dell'unico bene destinato a soddisfare l'oggetto sociale, perdendo definitivamente la somma di lire 207.000.000 e spostando ad un momento successivo l'incameramento dei residui lire 350.000.000. Pare evidente che non corrisponda ad un criterio di buona amministrazione, a prescindere dalla valutazione delle insindacabili scelte gestionali in capo all'organo amministrativo, privarsi del patrimonio sociale senza ottenere alcun corrispettivo. Anzi, la restituzione della somma di lire 350.000.000 veniva dilazionata al 31-12-03 con atto del presidente [OSCURATO:PERSONA] del 20-11-01. Nel frattempo, con contratto dell'8-05-02, la società Prato vendeva l'immobile in questione alla Coop. [OSCURATO:PERSONA] 2000, la quale si impegnava a far cancellare a propria cura la trascrizione della domanda giudiziale a suo tempo proposta per ottenere la stipulazione in forma pubblica del contratto del febbraio 1995»; iii) «Il danno contestato a tutti i componenti del c.d.a. della Coop. [OSCURATO:PERSONA] è stato individuato dal tribunale nell'aver rinunciato al bene, interamente pagato fin dal giugno 1996, con la scrittura del 27-09-01, rispetto alla quale le dimissioni di alcuni componenti (comunque non dimostrate per [OSCURATO:PERSONA] e tardivamente documentate per [OSCURATO:PERSONA], mentre l'affermazione contenuta nella comparsa conclusione del Seu secondo la quale sarebbe stato dimissionario fin dal maggio 2001 non trova rispondenza nelle allegazioni precedenti, le quali erano riferite solo al mancato svolgimento di consigli di amministrazione successivi a tale data) non risultavano dirimenti per esonerarli da responsabilità, essendo l'operazione pregiudizievole anteriore a tale data. In ogni caso, la domanda di produzione del documento nuovo, formulata dall’appellante Deiana a norma dell'art. 345 c.p.c., non può trovare accoglimento, non avendo egli allegato ragioni obiettivamente impeditive della produzione tempestiva in primo grado»; iv) l’imputazione a tutti i componenti il consiglio di amministrazione era stata condotta dal tribunale sulla base degli illustrati criteri in materia di responsabilità per negligenza nell'esercizio del dovere di vigilanza imposto a ciascuno dei consiglieri, «argomentazione avverso la quale non è stata proposta da alcuno degli appellanti adeguata censura, non essendo certamente sufficiente –stante il preciso onere probatorio – il riferimento all'operato del solo presidente del CdA»; v) «[…], il danno conseguenza – inteso come perdita patrimoniale derivante direttamente dalla condotta degli amministratori – è riconducibile alla scrittura del 27-09-01, con la quale […] la Coop. [OSCURATO:PERSONA] aveva rinunciato all'acquisto del terreno. così perdendo definitivamente l'importo di lire 207.000.000 versato alla Coop. Parteolla (originaria co-acquirente) e posticipando il percepimento dell'ulteriore somma di lire 305.000.000 da parte della [OSCURATO:SOCIETA]., ma con l'evidente intento di rinunciare anche a questa parte del prezzo versato, visto che subito dopo il presidente [OSCURATO:PERSONA] aveva accettato di accordare una dilazione fino al dicembre 2003, resa inutile dall’acquisto in forma pubblica dell’8-05-02. Alla luce del principio sopra illustrato in materia di responsabilità solidale degli amministratori, l'addebito formulato a norma degli artt. 2392 e ss. c.c. per la perdita subita dalla cooperativa in misura pari alla somma di lire 557.000.000 deve senz'altro essere riconosciuto in capo a tutti gli amministratori, i quali erano tenuti al diligente esercizio della loro funzione anche in presenza di deleghe e compimento di atti da parte di soggetti muniti di compiti esecutivi. Neppure sarebbe conforme al dovere di vigilanza, che incombeva in via generale su ciascuno, l’ignoranza del mancato ricevimento del prezzo da parte della venditrice per effetto della risoluzione,dovendo gli amministratori, anche se non muniti di deleghe, attivarsi per fare in modo di recuperare almeno una parte della somma impiegata per l'acquisto del terreno, sicché non risulta certo dirimente che la dilazione al 2003 fosse stata concessa dal presidente [OSCURATO:PERSONA]. La conferma dell’esistenza di un disegno preordinato si trae comunque dal disinteresse mantenuto dal C.d.A. rispetto alle sorti dell’omessa restituzione, culminato nel “tollerare” la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale diretta ad ottenere la formalizzazione dell'acquisto (poi transatta con l'accordo di risoluzione), cancellazione promessa dalla Coop. [OSCURATO:PERSONA] 2000 (composta, tra gli altri, da [OSCURATO:PERSONA], Seu e Murreddu) ed evidentemente consentita a suo tempo dal C.d.A. della [OSCURATO:PERSONA], la cui compagine era convenuta in primo grado. L'evento dannoso di che trattasi va dunque rinvenuto nella dismissione del terreno già acquistato con la scrittura del 1995, attuata con la transazione del 2001, la cui preordinazione alla rinuncia (anche) ai 350 milioni di lire dovuti dalla società il Prato è testimoniato dalla mancata riscossione del relativo credito. La circostanza che la garanzia patrimoniale della debitrice fosse stata erosa dal successivo atto di vendita serve solo a confermare l'accordo tra i componenti dei C.d.A. rispetto ad un danno patrimoniale già verificatosi (perdita del prezzo pagato pari a lire 557.000.000), mentre l'esito infruttuoso della revocatoria esperita dal commissario della cooperativa potrebbe valere al più ai sensi dell'art. 1227, c. 2, c.c. Della prova circa la mancata osservanza dell’autonomo dovere del creditore di comportarsi secondo diligenza, in modo da impedire le conseguenze dannose provocate dalla condotta degli amministratori, è onerato il debitore, che deve formulare specifica eccezione al riguardo. Nella specie, i convenuti non proponevano in primo grado espressa eccezione e nel presente grado hanno riferito la censura alla mancata prova del danno, invece concretamente ravvisabile nella rinuncia al bene ed al prezzogià versato». 3. Avverso la fin qui descritta sentenza sono stati proposti tre autonomi ricorsi: a) il primo, recante il n.r.g. 26724/2020, da [OSCURATO:PERSONA], notificato il 13 ottobre 2020 ed affidato a sei motivi. Ad esso risulta essere stato abbinato quello notificato, in pari data, da [OSCURATO:PERSONA], recante due motivi; b) il terzo, n.r.g. 27302/2020, da [OSCURATO:PERSONA], anch’esso notificato il 13 ottobre 2020, con tre motivi. 3.1. Nel procedimento contrassegnato dal n.r.g. 26724/2020, ha resistito, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA] a r.l., rivolgendo le argomentazioni ivi esposte nei confronti di ciascuno dei menzionati ricorsi. 3.1.1. Sono rimasti solo intimati tutti gli altri destinatari delle notifiche di detti ricorsi. 3.2. Con ordinanza interlocutoria del 25 marzo 2024, n. 7938, infine, la discussione del ricorso n.r.g. 27302/2020 è stata rinviata a nuovo ruolo onde consentirnela riunione, ex art. 335 cod. proc. civ., a quello n.r.g. 26724/2020 con l’altro ad esso abbinato. Sono state depositate memorie exart. 380-bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. In via pregiudiziale, va disposta la riunione, exart. 335 cod. proc. civ., dei tre ricorsi separatamente proposti, contro la medesima sentenza della Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, n. 176 /20 20 , da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto,il ricorso di quest’ultimo, n.r.g. 27302/2020, va riunito a quello di [OSCURATO:PERSONA], n.r.g. 26724/2020, al quale risulta abbinata la impugnazione del Seu. 2. Per intuitive finalità di maggior chiarezza e specificità di questa esposizione, poi, si ritiene opportuno procedere al separato esame di ciascuno dei ricorsi predetti, tutti notificati il 13 ottobre 2020, sicché il primo va individuato in quello recante il n.r.g. 26724del 2020, promosso dal Deiana. A) Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] n.r.g. 26724 del 2020. 1. I sei motivi del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] sono rubricati, rispettivamente: I)«Violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto e, in particolare, dell’art. 2392 c.c. e dell'art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», per aver la corte distrettuale enunciato minuziosamente i principi che regolano la materia della responsabilità ex art. 2392 cod. civ. e quelli stabiliti in relazione all'art. 2697 cod. civ. solo astrattamente, omettendo di applicarli al caso deciso; II) «Nullità della sentenza in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.». In via subordinata rispetto al motivo che precede, si censura la sentenza impugnata per avere, in maniera irriducibilmente contraddittoria, da un lato, sostenuto che spetti all’attore l’onere di indicare il comportamento pregiudizievole dal quale far discendere la responsabilità exart. 2392 cod. civ. nonché al giudice il compito di valutare ex antela sua incidenza sull’evento di danno; dall’altro, per avere ricondotto la responsabilità del c.d.a. agli esiti pregiudizievoli derivanti dall’operazione immobiliare “[OSCURATO:SOCIETA].”, in seguito ad una valutazione della condotta operata solo ex post; III) «Omessa valutazione di un fatto storico decisivo risultante dagli atti di causaex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.», per aver la corte sarda omesso di valutare più fatti determinanti che hanno causato un errore motivazionale;IV) «Nullità della sentenza in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.», per aver la corte territoriale, in maniera irriducibilmente contraddittoria, ritenuto sussistente, a carico di tutti indistintamente i componenti del c.d.a. della [OSCURATO:PERSONA],la responsabilità di cui all’art. 2392 cod. civ. per aver agito in conflitto di interessi o comunque in ragione di un programma preciso che avesse come finalità la sottrazione di denari alla Cooperativa predetta, omettendo di motivare il riconoscimento di responsabilità in capo al Deiana in ordine al quale, pacificamente, non è mai esistito alcun conflitto di interessi, non avendo egli mai fatto parte della compagine sociale della [OSCURATO:PERSONA] 2000; V) «Omessa valutazione di un fatto storico decisivo risultante dagli atti di causaex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. ». In subordine rispetto al motivo che precede, si censura la sentenza impugnata per aver sancito la responsabilità indistintamente a carico di tutti gli amministratori omettendo di motivare, in punto di responsabilità exart. 2392 cod. c iv ., in relazione alla specifica condotta del Deiana, non avendo egli mai fatto parte del c.d.a. della Soc. Coop. [OSCURATO:PERSONA] 2000; VI) «Omessa valutazione di un fatto storico decisivo risultante dagli atti di causa ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. », per aver la corte d’appello ritenuto che il ricorrente non abbia tempestivamente eccepito, in primo grado, la mancata osservanza, in capo al [OSCURATO:PERSONA] della Cooperativa, del dovere di comportarsi secondo diligenza, in modo da impedire o comunque limitare le conseguenze dannose provocate dalla condotta degli amministratori, mancando di considerare che il giudizio di revocazione si è concluso con la sentenza n. 918/2011 solo in data 9 febbraio 2011 e, quindi, successivamenteall’instaurazione del giudizio di primo grado, e che il Deiana, nel giudizio di appello, ha ritualmente eccepito l’inerzia del [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il primo di tali motivi è complessivamente inammissibile.2.1. Invero, giova ricordare che il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. (specificamente invocato dal ricorrente nella doglianza in esame) può rivestire la forma della violazione di legge (intesa come errata negazione o affermazione dell'esistenza o inesistenza di una norma, ovvero attribuzione alla stessa di un significato inappropriato) e della falsa applicazione di norme di diritto (intesa come sussunzione della fattispecie concreta in una disposizione non pertinente perché, ove propriamente individuata ed interpretata, riferita ad altro, ovvero deduzione da una norma di conseguenze giuridiche che, in relazione alla fattispecie concreta, contraddicono la sua, pur corretta, interpretazione. Cfr., tra le più recenti, Cass. nn. 19423, 16448 e 5436 del 2024; Cass. n. 1015 del 2023; Cass. nn. 5490, 3246 e 596 del 2022; Cass. nn. 40495, 28462, 25343, 4226 e 395 del 2021). È opportuno evidenziare, inoltre, che questa Corte, ancora recentemente (cfr., pure nelle rispettive motivazioni, oltre alle pronunce appena citate, Cass. n. 35041 del 2022, Cass. n. 33961 del 2022 e Cass. n. 13408 del 2022), ha chiarito, tra l’altro, che: a) non integra violazione, né falsa applicazione di norme di diritto, la denuncia di una erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, poiché essa si colloca al di fuori dell'ambito interpretative ed applicativo della norma di legge; b) il discrimine tra violazione di legge in senso proprio (per erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa) ed erronea applicazione della legge (in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, diversamente dalla prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr. Cass. n. 10313 del 2006; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010); c) le doglianze attinenti non già all'erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di legge, bensì all'erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce delle risultanze di causa, ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice di merito (cfr. Cass. n. 13238 del 2017; Cass. n. 26110 del 2015).2.2. Fermo quanto precede, rileva il Collegio che nella sentenza impugnata si legge, tra l’altro, che tra le condotte contestate dall’attrice/odierna controricorrente ai componenti (tra cui il Deiana) del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] c’era quella concernente l’operazione perfezionata con la [OSCURATO:SOCIETA].,nel febbraio 1995, per effetto della quale la prima aveva versato complessivamente l’importo di lire 557.000.000, di cui lire 350.000.000 direttamente alla venditrice [OSCURATO:SOCIETA]. Si era ascritto ai convenuti suddetti di aver disperso denari sociali, inutilmente impiegati nell’acquisto di un terreno edificabile, oggetto di separata disposizione in favore della [OSCURATO:PERSONA] 2000, costituita da alcuni componenti il consiglio di amministrazione della cooperativa attrice. [OSCURATO:PERSONA], peraltro, diversamente da quanto accaduto per gli altri componenti del c.d.a., non era stato contestato il conflitto di interessi (perché non era componente del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] 2000), ma la condivisione di quella operazione con l’intero c.d.a. della menzionata cooperativa ricavabile dalla stipulazione dell'accordo raggiunto con la venditrice –nelle more di un giudizio introdotto per ottenere l'accertamento giudiziale della sottoscrizione apposta al contratto di vendita del 19 febbraio 1995 – per effetto del quale l'originario contratto era stato risolto a fronte dell’impegno della [OSCURATO:SOCIETA]. di restituire l'importo di lire 350.000.000, senza che alcuna pretesa fosse poi esercitata dalla Coop. [OSCURATO:PERSONA] per ottenere quantomeno detta somma, la cui restituzione era stata invece dilazionata fino al 31 dicembre 2003. In altri termini, mediante la scrittura privata del 27 settembre 2001, avente ad oggetto le condizioni pattuite per la risoluzione dell'acquisto del terreno sul quale realizzare la lottizzazione che costituiva lo scopo sociale, la [OSCURATO:PERSONA] aveva rinunciato al bene per il quale aveva già speso lire 557.000.000 (l’ultima rata di pagamento risaliva al giugno 1996), enunciando l'intenzione, poi rimasta solo tale, di recuperare dalla venditrice il Prato le sole lire 350.000.000 entro il 30 novembre 2011. Così operando, dunque, la Cooperativa, secondo la corte distrettuale, si era spogliata dell'unico bene destinato a soddisfare l'oggetto sociale, perdendo definitivamente la somma di lire 207.000.000 e spostando ad un momento successivo l'incameramento dei residui lire 350.000.000. 2.2.1. In definitiva, il danno contestato a tutti i componenti del c.d.a. della Coop. [OSCURATO:PERSONA] èstato ravvisato da entrambi i giudici di merito nell'aver rinunciato al bene, interamente pagato fin dal giugno 1996, con la scrittura del 27 settembre 2001, rispetto alla quale le dimissioni del Deiana, peraltro tardivamente documentate, non risultavano dirimenti per esonerarlo da responsabilità, essendo l'operazione pregiudizievole anteriore (risalendo all’11 ottobre 2001) a tale data. 2.2.2. La contestazione di tale condotta e del danno da essa derivato a tutti i componenti il consiglio di amministrazione sono avvenute, peraltro correttamente, sulla base dei criteri in materia di responsabilità per negligenza nell'esercizio del dovere di vigilanza imposto a ciascuno dei consiglieri (cfr. pag. 13 e ss. della sentenza impugnata, con i richiami alle pronunce di legittimità ivi rinvenibili), argomentazione avverso la quale, come sottolineato dalla corte territoriale «non è stata proposta da alcuno degli appellanti adeguata censura, non essendo certamente sufficiente –stante il preciso onere probatorio – il riferimento all'operato del solo presidente del CdA». 2.3. Posto, allora, che, diversamente da quanto lamentato dal Deiana, la cooperativa attrice aveva fin dall’atto introduttivo del giudizio individuato le condotte contestate agli excomponenti del suo consiglio di amministrazione, non resta che prendere atto dei relativi accertamenti, evidentemente fattuali, svolti dal giudice a quo, rispetto ai quali le argomentazioni della censura in esame si rivelano affatto generiche e sostanzialmente volte ad ottenerne un riesame, così dimenticando che: i) il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366, n. 4, cod. proc. civ., non solo con la indicazione delle norme assertivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione (cfr. tra le più recenti, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 16448 e 15033 del 2024; Cass. nn. 13408, 10033 e 9014 del 2023; Cass. n. 31071 del 2022; Cass. nn. 28462 e 25343 del 2021; Cass. n. 16700 del 2020. Si veda pure Cass., SU, n. 23745 del 2020, a tenore della quale, «in tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni – la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa»); ii) un'autonoma questione di malgoverno del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ. si pone esclusivamente ove il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma (e tanto non è accaduto nella specie), non anche quando, a seguito di un'eventuale incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia ritenuto assolto tale onere, poiché in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile, in sede di legittimità, solo per il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 15032 e 10794 del 2024; Cass. n. 9021 del 2023; Cass. n. 11963 del 2022; Cass. nn. 17313 e 1634 del 2020; Cass. nn. 26769 e 13395 del 2018; Cass. n. 26366 del 2017), laddove concretamente denunciabile, e comunque da rapportarsi –in ipotesi – al testo novellato di cui alla citata norma, introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, qui applicabile ratione temporis, risultando impugnata una sentenza resa l’11 giugno 2020); iii) il giudizio di legittimità, come si è già detto, non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché, tra le più recenti, Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. nn. 1822, 2195, 3250, 5490, 9352, 13408, 5237, 21424, 30435, 35041 e 35870 del 2022; Cass. nn. 1015, 7993, 11299, 13787, 14595, 17578, 27522, 30878 e 35782 del 2023;Cass. nn. 4582, 4979, 5043, 6257, 9429, 10712, 16118 e 19423 del 2024). 3. Il secondo motivo di ricorso è scrutinabile congiuntamente al quarto, entrambi rivelandosi insuscettibili di accoglimento per la medesima ragione. 3.1. Giova rimarcare, invero, che, come ancora ribadito, in motivazione, da Cass. nn. 19423, 16118, 13621, 9807 e 6127 del 2024, il già richiamato testo dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. qui utilizzabile ratione temporisha ormai ridotto al “minimo costituzionale” il sindacato di legittimità sulla motivazione, sicché si è chiarito (cfr. tra le più recenti, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 35947, 28390, 26704 e 956 del 2023; Cass.nn. 33961 e 27501 del 2022; Cass. nn. 26199 e 395 del2021; Cass. n. 9017 del 2018) che è oggi denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; questa anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014; Cass. n. 7472 del 2017. Nello stesso senso anche le più recenti;Cass. nn. 20042 e 23620 del 2020; Cass. nn. 395, 1522 e 26199 del 2021; Cass. nn. 27501 e 33961 del 2022; Cass. n. 28390 del 2023) o di sua “contraddittorietà” (cfr. Cass. nn. 7090 e 33961 del 2022; Cass. n. 28390 del 2023). Cass., SU, n. 32000 del 2022, ha puntualizzato, altresì, che, a seguito della riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’unica contraddittorietà della motivazione che può rendere nulla una sentenza è quella “insanabile” e l’unica insufficienza scrittoria che può condurre allo stesso esito è quella “insuperabile”. 3.1.1. In particolare, il vizio di omessa o apparente motivazione della decisione sussiste qualora il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (cfr. Cass. nn. 19423 e 5375 del 2024; Cass. n. 35947 del 2023; Cass. nn. 33961 e 27501 del 2022; Cass. nn. 26199, 1522 e 395 del 2021; Cass.nn. 23684 e 20042 del 2020). Ne deriva che è possibile ravvisare una “motivazione apparente” nel caso in cui le argomentazioni del giudice di merito siano del tutto inidonee a rivelare le ragioni della decisione e non consentano l'identificazione dell'iter logico seguito per giungere alla conclusione fatta propria nel dispositivo risolvendosi in espressioni assolutamente generiche, tali da non permettere di comprendere la ratio decidendiseguita dal giudice. 3.2. Un simile vizio – da apprezzarsi, peraltro, non rispetto alla correttezza della soluzione adottata o alla sufficienza della motivazione offerta, bensì unicamente sotto il profilo dell'esistenza di una motivazione effettiva (cfr. Cass. nn. 19423 e 5375 del 2024; Cass. n. 35947 del 2023; Cass. nn. 33961 e 27501 del 2022; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 26893 del 2020) –è, nella specie, insussistente. 3.2.1. La corte territoriale, infatti, come si è ampiamente riferito nel § 2.1. dei “Fatti di causa” (da intendersi qui riprodotto per intuibili ragioni di sintesi), ha illustrato gli assunti posti a base dell’adottata soluzione di conferma della sussistenza della responsabilità del Deiana in relazione all’operazione, di cui si è detto esaustivamente esaminando il precedente motivo, contestata a tutti i componenti del c.d.a. della cooperativa attrice. Si tratta, quindi, di una motivazione che esplicita le ragioni della decisione, rendendone agevolmente individuabile l’iter logico, così dovendosi considerare soddisfatto l’onere minimo motivazionale di cui si è detto; né rileva, qui, come si è già anticipato, l’esattezza, o non, di una tale giustificazione. 4. Il terzo, il quinto ed il sesto motivo di ricorso, infine, tutti svolti con riferimento al vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., possono trattarsi congiuntamente perché inammissibili per le medesime ragioni. 4.1. È doveroso ricordare, invero, che, avuto riguardo alla regola di cui all’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ., abrogato dal d.lgs. n. 149 del 2022 ma qui applicabile ratione temporis (giusta l’art. 35 del menzionato d.lgs. e posto che il giudizio di appello venne instaurato dall’odierno ricorrente con citazione notificata il 22 gennaio 2018, come emerge dalla pagina 10 del suo ricorso. Cfr. Cass. n. 11439 del 2018), la quale esclude la possibilità di ricorrere per cassazione ai sensi del numero 5 dell’art. 360, comma 1, dello stesso codice, nell’ipotesi in cui la sentenza di appello impugnata rechi l’integrale conferma della decisione di primo grado (cd. “doppia conforme”), questa Corte ha da tempo chiarito che il presupposto di applicabilità della norma risiede nella cd. “doppia conforme” in facto (Cass. n. 7724 del 2002 ha precisato, inoltre, che «Ricorre l'ipotesi di “doppia conforme”, ai sensi dell'art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esamedi fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice»), sicché il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilitàdel motivo, ha l’onere di indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (cfr. Cass. nn. 19371, 17021 e 5436 del 2024; Cass. nn. 35782, 26934 e 5947 del 2023; Cass. n. 20994 del 2019; Cass. n. 26774 del 2016; Cass. n. 26860 del 2014): onere, invece, qui rimasto inadempiuto stando alle argomentazioni concretamente rinvenibili nelle doglianze de quibus. B) Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], abbinato a quello (n.r.g. 26724 del 2020) del Deiana. 1. I due motivi del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] denunciano, rispettivamente, in sintesi: I) «Nullità della sentenza per violazione degli articoli 112 e 132/4 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. Omessa pronuncia ovvero pronuncia sostenuta da motivazione apparente e/o apodittica». Si ascrive alla corte distrettuale di aver insistito, come già il tribunale, nell’imputare (anche) al Seu una pretesa violazione del dovere di vigilanza sull’operato dell’amministratore delegato o esecutivo al compimento di una certa operazione, ma senza minimamente indicare se vi fosse stata una delega da parte di chicchessia e con quali modalità e circostanze di tempo, di luogo e di persone; II) «Violazione e falsa applicazione degli articoli 2392 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», contestandosi le argomentazioni con cui la corte territoriale aveva ribadito la responsabilità anche del Seu nei confronti della cooperativa attrice. 2. Il primo di tali motivi è insuscettibile di accoglimento. 2.1. In proposito, in disparte l’eccentricità della pretesa violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. (nella specie del tutto insussistente, essendosila corte sarda chiaramente pronunciata su tutti i motivi di gravame sottopostile),è sufficiente il rinvio alle medesime considerazioni, di carattere generale, già sviluppate nei precedenti paragrafi da 3.1. a 3.2. di questa motivazione concernenti il mancato accoglimento dei motivi secondo e quarto del ricorso del Deiana. 2.2. La corte territoriale, infatti, come si è ampiamente riferito nel § 2.1. dei “Fatti di causa” (da intendersi qui riprodotto per intuibili ragioni di sintesi), ha illustrato gli assunti posti a base dell’adottata soluzione di conferma della sussistenza della responsabilità del Seu in relazione all’operazione –di cui si è detto esaustivamente esaminando i corrispondenti, analoghi motivi svolti, con riferimento alla propria posizione, dal Deiana – contestata a tutti i componenti del c.d.a. della cooperativa attrice. Si tratta, quindi, di una motivazione che esplicita le ragioni della decisione, rendendone agevolmente individuabile l’iter logico, così dovendosi considerare soddisfatto l’onere minimo motivazionale di cui si è già detto; né rileva, qui, come si è già anticipato, l’esattezza, o non, di una tale giustificazione. 2.2.1. La doglianza in esame, peraltro, per come in concreto articolata, si sostanzia, essenzialmente, nella deduzione di censure di merito, così dimenticando, però, che il giudizio di legittimità non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. l’ampia rassegna giurisprudenziale già indicata alla fine del precedente paragrafo 2.3. di questa motivazione concernente il ricorso del Deiana). 3. Il secondo motivo del ricorso del Seu, di contenuto sostanzialmente analogo alla prima delle censure rinvenibile nell’impugnazione del Deiana, deve considerarsi inammissibile, potendosi, a tal fine, fare rinvio alle considerazioni tutte già ampiamente esposte nei paragrafi da 2.1. a 2.3 della motivazione utilizzata per disattendere quest’ultima. C) Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] n.r.g. 27302 del 2020. 1. I tre motivi del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] prospettano, rispettivamente, in sintesi:I) «Nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione dell’art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c., 156, comma 2, c.p.c. e 111, commi 2 e 6, Cost., in quanto priva dei requisiti indispensabili per il raggiungimento del suo scopo a cagione della violazione dei principi ispiratori del giusto processo», contestandosi le argomentazioni con cui la corte territoriale aveva ribadito la responsabilità anche del Murreddu nei confronti della cooperativa attrice; II) «Violazione falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», assumendosi che la corte distrettuale sarebbe venuta deliberatamente meno «al suo compito di valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, ovverosia al compito di valutare l’attendibilità e la corretta interpretazione e valutazione di ogni circostanza portata alla sua attenzione, giungendo a conclusioni paradossali e non giustificate dalle effettive risultanze, ma sarebbe meglio dire “irrisultanze” di causa»; III) «Violazione e falsa applicazione dell’art. 2392 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», contestandosi, anche in relazione a tale profilo, le argomentazioni con cui la corte sarda aveva ribadito la responsabilità anche del Murreddu nei confronti della cooperativa attrice. 2. Il primo di tali motivi è insuscettibile di accoglimento, in proposito, rivelandosi sufficiente il rinvio alle medesime considerazioni, di carattere generale, già sviluppate nei precedenti paragrafi da 3.1. a 3.2. di questa motivazione concernenti il mancato accoglimento dei motivi secondo e quarto del ricorso del Deiana. 2.1. La corte territoriale, infatti, come si è ampiamente riferito nel § 2.1. dei “Fatti di causa” (da intendersi qui riprodotto per intuibili ragioni di sintesi), ha illustrato gli assunti posti a base dell’adottata soluzione di conferma della sussistenza della responsabilità del Murreddu in relazione all’operazione –di cui si è detto esaustivamente esaminando i corrispondenti, analoghi motivi svolti, con riferimento alla propria posizione, dal Deiana –contestata a tutti i componenti del c.d.a. della cooperativa attrice. Si tratta, quindi, di una motivazione che esplicita le ragioni della decisione, rendendone agevolmente individuabile l’iter logico, così dovendosi considerare soddisfatto l’onere minimo motivazionale di cui si è già detto; né rileva, qui, come si è già chiarito, l’esattezza, o non, di una tale giustificazione. 2.1.1. La doglianza in esame, peraltro, per come in concreto articolata, si sostanzia, essenzialmente, in un rilievo di pretesa insufficienza della motivazione, non più denunciabile, tuttavia, come si è già riferito, a seguito della già descritta modifica del n. 5 dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ, o nella deduzione di censure di merito (come dimostra richiamo a documentazione prodotta in corso di causa) così dimenticando, però, che il giudizio di legittimità non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. l’ampia rassegna giurisprudenziale già indicata alla fine del precedente paragrafo 2.3. di questa motivazione concernente il ricorso del Deiana). 3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, posto che l’odierno ricorrente incorre nell'equivoco di ritenere che la violazione o la falsa applicazione di norme di legge processuale dipendano o siano ad ogni modo dimostrate dall'erronea valutazione del materiale istruttorio, laddove, al contrario, -come chiarito, ancora recentemente da Cass. n. 35041 del 2022 (cfr. in motivazione) - un'autonoma questione di malgoverno dell’art. 116 cod. proc. civ. può porsi solo allorché il ricorrente alleghi che il giudice di merito abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione (cfr. Cass., SU, n. 20867 del 2020, che ha pur puntualizzato che, «ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione»;Cass. n. 27000 del 2016). Del resto, affinché sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132, n. 4, e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata all'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse (cfr. Cass. 24434 del 2016). In altri termini, nel quadro del principio, espresso nell'art. 116 cod. proc. civ., di libera valutazione delle prove (salvo che non abbiano natura di prova legale), il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti (cfr. Cass., SU, n. 20867 del 2020): il relativo apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, purché risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, agli elementi utilizzati (cfr. Cass.n. 11176 del 2017). 4. Parimenti inammissibile, infine, è il terzo motivo di questo ricorso, di contenuto sostanzialmente analogo alla prima delle censure rinvenibile nell’impugnazione del Deiana. È sufficiente, dunque, fare rinvio alle considerazioni tutte già ampiamente esposte nei paragrafi da 2.1. a 2.3 della motivazione utilizzata per disattendere quest’ultima. D) Conclusioni e regime delle spese. 1. Riepilogando, quindi: i) il ricorso (n.r.g. 26724 del 2020) di [OSCURATO:PERSONA] deve essere respinto, restando a suo carico le spese di questo giudizio di legittimità sostenute dall’unica parte controricorrente ([OSCURATO:PERSONA] a r.l. in l.c.a.) ivicostituitasi, altresì dandosi atto – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il te nore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/02, i presupposti processuali per il versamento, da parte del Deiana, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il suo ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento»; ii) il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], abbinato ab origine a quello n.r.g. 26724/2020 del Deiana, deve essere respinto, restando a suo carico le spese di questo giudizio di legittimità sostenute dall’unica parte controricorrente ([OSCURATO:PERSONA] a r.l. in l.c.a.) ivi costituitasi, altresì dandosi atto, stante il tenoredella pronuncia adottata su detto ricorso, che sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/02, i presupposti processuali per il versamento, da parte del Seu, di un ulteriore importo a titolo dì contributo unificato, pari a quello previsto per detto ricorso, salva la verifica, spettante all'amministrazione giudiziaria, della debenza in concreto del contributo medesimo per le stesse ragioni già precedentemente esposte; iii) il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (n.r.g. 27302 del 2020), infine, deve essere respinto, senza necessità di pronuncia in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità, essendo rimasti solo intimati, in questo specifico procedimento, tutti i destinatari della notificazione di detto ricorso, rimarcandosi, in proposito che, [OSCURATO:PERSONA] a r.l. in l.c.a.si è formalmente costituita solo nel procedimento n. r.g. 26742 del 2020 (ragione per cui quanto alle spese del procedimento ex art. 373 cod. proc. civ. da quest’ultima invocate, solo nei confronti del Murreddu, nella memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., non è possibile alcuna pronuncia).Deve darsi atto, altresì, stante il tenore della pronuncia adottata su detto ricorso, che sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/02, i presupposti processuali per il versamento, da parte del Murreddu, di un ulteriore importo a titolo dì contributo unificato, pari a quello previsto per detto ricorso, salva la verifica, spettante all'amministrazione giudiziaria, della debenza in concreto del contributo medesimo per le stesse ragioni già precedentemente esposte. [OSCURATO:PERSONA] La Corte,disposta la riunione, ex art. 335 cod. proc. civ., dei tre ricorsi separatamente proposti contro la medesima sentenza della Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari,n. 176/2020, da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: a) rigetta il ricorso (n.r.g. 26742 del 2020) di [OSCURATO:PERSONA] e lo condanna al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla costituitasi [OSCURATO:PERSONA] a r.l. in l.c.a., liquidate in complessivi € 10.000 ,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge; b) rigetta il ricorso (ab origineabbinato a quello del Deiana) di [OSCURATO:PERSONA] e lo condanna al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla suddetta [OSCURATO:PERSONA], liquidate in complessivi € 10.000,00 per compensi, oltre alle sp
Sentenza Cassazione n. 27328/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris