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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 18 novembre 2020

Cassazione n. 13318/2026

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ta e difesa dall'avvocatoGiuseppe dell'Erba unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], SalvatoreNisi-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], AnnaGentile-controricorrenti-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Unipersonale-intimato-avverso il decreto del Tribunale di Lecce n. 28/2020 depositato il18/11/2020.Numero registro generale 1805/2021Numero sezionale 1923/2026Numero di raccolta generale 13318/2026Data pubblicazione 08/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]Aquino.1. [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., con decretocomunicato in data 3 ottobre 2019, ha ammesso [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (NTI) per l’importo di € 220.996,27 allo statopassivo con il privilegio ipotecario e ha ammesso [OSCURATO:PERSONA] eLEFONS [OSCURATO:PERSONA] al privilegio ex art. 2751-bis c. 1, cod. civ.Con PEC in data 22 ottobre 2019, il Curatore ha, poi, comunicato che, aseguito di istanza di correzione di errore materiale, il credito di NTI è statoammesso al chirografo; con PEC in data 23 dicembre 2019, il curatore hacomunicato che il Tribunale di Lecce aveva accolto il reclamo ex art. 26 l.fall. di NTI, ripristinando l’ammissione del relativo credito al privilegioipotecario, come ammesso nello stato passivo originario.2.

I creditori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in esitoall’ultima comunicazione, hanno proposto impugnazione ex art. 98, terzocomma, l.fall. dell’ammissione del credito di NTI al grado ipotecarioall’esito del mentovato provvedimento di reclamo ex art. 26 l. fall.

Ilcreditore concorrente ha eccepito l’inammissibilità dell’impugnazione pertardività rispetto alla originaria comunicazione della esecutività dello statopassivo, dovendosi tenere ferma la decorrenza del termine dall’originariacomunicazione di esecutività dello stato passivo, «a nulla rilevando chemedio tempore fosse intervenuto il provvedimento di correzione del G.D.,poi annullato dal Tribunale in sede di reclamo» (pag. 2 decr. imp.).3.

Il Tribunale di Lecce, con il decreto qui impugnato, ha accoltol’impugnazione.

Per quanto qui rileva, ha ritenuto che il termine diimpugnazione del decreto di esecutività dello stato passivo, ove pendaricorso per correzione di errore materiale, decorre dall’emissione delprovvedimento conclusivo del relativo procedimento e, in caso diimpugnazione dello stesso, dalla conclusione del relativo procedimento din. 1805/2021 R.G.Numero registro generale 1805/2021Numero sezionale 1923/2026Numero di raccolta generale 13318/2026Data pubblicazione 08/05/2026reclamo; ciò in quanto il creditore concorrente non avrebbe interesseall’impugnazione prima dell’emissione del provvedimento conclusivo delgiudizio di reclamo, ma solo all’esito della sua conclusione e, quindi, ovesia stato definito il procedimento di correzione del decreto di esecutivitàdello stato passivo.

Sotto questo profilo, il Tribunale ha ritenuto che laproposizione dell’impugnazione dei ricorrenti contempli una «implicitaistanza di rimessione in termini» ex art. 153 cod. proc. civ.4.

Propone ricorso per cassazione NTI, affidato a quattro motivi, cuiresistono con controricorso gli originari creditori impugnanti.

Entrambe leparti hanno depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo (indicato con la lettera A) si deduce, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità del decreto e delprocedimento per violazione degli artt. 153, secondo comma, 294 e 101cod. proc. civ., nella parte in cui il decreto impugnato ha emesso unapronuncia di rimessione in termini senza domanda di parte, prima di avereinstaurato il procedimento di rimessione in termini, nonché per averestatuito su una questione di ufficio «a sorpresa», senza averepreventivamente instaurato il contraddittorio con le parti processuali.2.

Con il secondo motivo (indicato con la lettera B) si deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/ofalsa applicazione degli artt. 153, secondo comma, e 100 cod. proc. civ.,per avere il decreto erroneamente applicato la disciplina dell’interesse adagire, osservando che la rimessione in termini consegue a un fatto esternoalla parte, tale da ritenersi oggettivamente scusabile quale «causa nonimputabile» alla stessa, ma non all’interesse ad agire della parte.3.

Con il terzo motivo (indicato con la lettera C) si deduce, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 153, secondo comma, 100 cod. proc. civ. e 99l.fall. per avere il decreto impugnato applicato la rimessione in termini inn. 1805/2021 R.G.Numero registro generale 1805/2021Numero sezionale 1923/2026Numero di raccolta generale 13318/2026Data pubblicazione 08/05/2026assenza di causa imputabile alla parte.

Osserva parte ricorrente che ilritardo nella proposizione dell’impugnazione è dipeso da una sceltaprocessuale della parte (non impugnare lo stato passivo esecutivo); sceltanon riconducibile a causa non imputabile alla parte ai fini della rimessionein termini di cui all’art. 153 cod. proc. civ., ma a un preteso errore didiritto degli odierni controricorrenti.

Censura la statuizione dell’assenza diinteresse dei creditori concorrenti a proporre impugnazione alla data dicomunicazione dello stato passivo.

Censura, inoltre, la statuizione di«reviviscenza» dell’interesse ad agire della parte a impugnare uno statopassivo esecutivo in pendenza del procedimento di errore materiale,laddove l’interesse ad agire sarebbe concreto e attuale sin dalla inizialecomunicazione dello stato passivo.

Sulla indebita applicazione dell’art. 153cod. proc. civ. il ricorrente torna in memoria, ritenendo insussistente unacausa di «sospensione» del termine per impugnare.5.

I primi tre motivi possono essere esaminati congiuntamente e sonoinammissibili.

Il decreto impugnato è fondato sulla ratio decidendi,secondo cui il termine per l’impugnazione di un credito ammesso, il cuidecreto è oggetto di correzione materiale davanti al [OSCURATO:PERSONA] e ilcui provvedimento di correzione è a sua volta oggetto di reclamo alTribunale, decorre dalla decisione del reclamo avverso il provvedimento dicorrezione di errore materiale.

Rispetto a questa ratio, l’affermazionesecondo cui la proposizione del ricorso dopo la decisione del reclamosarebbe assimilabile a rimessione in termini «implicita» dell’originariodecreto di esecutività dello stato passivo, ne costituisce argomento dirinforzo ma non autonoma ragione della decisione.

I primi tre motivi diricorso, che censurano l’erronea rimessione in termini sotto il profilodell’assenza di domanda della parte, dell’assenza dei presupposti e dellasussistenza dell’interesse ad agire dei creditori sin dal decreto diesecutività dello stato passivo, sono, pertanto, inammissibili in quantoestranei alla ratio decidendi.n. 1805/2021 R.G.Numero registro generale 1805/2021Numero sezionale 1923/2026Numero di raccolta generale 13318/2026Data pubblicazione 08/05/20266.

Con il quarto motivo (indicato con la lettera D) si deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nullità deldecreto per omesso esame di fatto decisivo, costituito dal fatto che in data2 novembre 2019, prima della scadenza del termine per l’opposizione ol’impugnazione allo stato passivo (4 novembre 2019), la ricorrente avevaproposto reclamo avverso il provvedimento di correzione di erroremateriale.

Tale circostanza in fatto apparirebbe decisiva, in quanto icreditori avrebbero potuto effettuare, prima del 4 novembre 2019,accesso in cancelleria per verificare il deposito del reclamo, conconseguente accertamento della non definitività del provvedimento dicorrezione di errore materiale.

I controricorrenti avrebbero dovutoproporre ex ante l’impugnazione, non essendo l’alea relativa a unprocedimento giudiziario (decreto di correzione di errori materiali) idoneaa sospendere un termine perentorio o a rimettere in termini una parte.7.

Il quarto motivo è inammissibile.8.

Innanzi tutto, il ricorrente non ha individuato il luogo processuale incui la questione sarebbe stata dedotta (come correttamente obiettato daparte controricorrente).

Né è idonea l’indicazione contenuta in memoria,secondo cui il dedotto fatto sarebbe stato introdotto con note ditrattazione scritta per l’udienza del 22 maggio 2020, non fosse altroperché la memoria illustrativa non può sanare ex post requisiti di forma-contenuto del ricorso (Cass., n. 19811/2025).9.

Manca, inoltre, una qualunque indicazione tea a dimostrare ladecisività del fatto; decisività che non sussiste rispetto alla decisioneadottata, avendo il decreto impugnato rettamente considerato il termineper l’impugnazione come decorrente dal giorno del consolidamentodell’originaria ammissione allo stato passivo in privilegio, per effetto delladefinitività del procedimento di reclamo avverso il decreto di correzione,insorgendo solo da tale data l’interesse dei creditori concorrenti aimpugnare l’ammissione allo stato passivo; rispetto a questo eventon. 1805/2021 R.G.Numero registro generale 1805/2021Numero sezionale 1923/2026Numero di raccolta generale 13318/2026Data pubblicazione 08/05/2026processuale, la conoscenza de facto della proposizione del reclamo (e dellanon definitività del provvedimento che chiude quel procedimento, comeritenuto dal Tribunale) è del tutto irrilevante.10.

Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con speseregolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre alraddoppio del contributo unificato.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente alpagamento delle spese processuali in favore dei controricorrenti, cheliquida in complessivi € 8.000,00 oltre € 200,00 per esborsi, 15% perrimborso forfetario e accessori di legge; ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/04/2026.[OSCURATO:PERSONA]. 1805/2021 R.G.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ta e difesa dall'avvocatoGiuseppe dell'Erba unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], SalvatoreNisi-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], AnnaGentile-controricorrenti-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Unipersonale-intimato-avverso il decreto del Tribunale di Lecce n. 28/2020 depositato il18/11/2020.Numero registro generale 1805/2021Numero sezionale 1923/2026Numero di raccolta generale 13318/2026Data pubblicazione 08/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]Aquino.1. [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., con decretocomunicato in data 3 ottobre 2019, ha ammesso [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (NTI) per l’importo di € 220.996,27 allo statopassivo con il privilegio ipotecario e ha ammesso [OSCURATO:PERSONA] eLEFONS [OSCURATO:PERSONA] al privilegio ex art. 2751-bis c. 1, cod. civ.Con PEC in data 22 ottobre 2019, il Curatore ha, poi, comunicato che, aseguito di istanza di correzione di errore materiale, il credito di NTI è statoammesso al chirografo; con PEC in data 23 dicembre 2019, il curatore hacomunicato che il Tribunale di Lecce aveva accolto il reclamo ex art. 26 l.fall. di NTI, ripristinando l’ammissione del relativo credito al privilegioipotecario, come ammesso nello stato passivo originario.2. I creditori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in esitoall’ultima comunicazione, hanno proposto impugnazione ex art. 98, terzocomma, l.fall. dell’ammissione del credito di NTI al grado ipotecarioall’esito del mentovato provvedimento di reclamo ex art. 26 l. fall. Ilcreditore concorrente ha eccepito l’inammissibilità dell’impugnazione pertardività rispetto alla originaria comunicazione della esecutività dello statopassivo, dovendosi tenere ferma la decorrenza del termine dall’originariacomunicazione di esecutività dello stato passivo, «a nulla rilevando chemedio tempore fosse intervenuto il provvedimento di correzione del G.D.,poi annullato dal Tribunale in sede di reclamo» (pag. 2 decr. imp.).3. Il Tribunale di Lecce, con il decreto qui impugnato, ha accoltol’impugnazione. Per quanto qui rileva, ha ritenuto che il termine diimpugnazione del decreto di esecutività dello stato passivo, ove pendaricorso per correzione di errore materiale, decorre dall’emissione delprovvedimento conclusivo del relativo procedimento e, in caso diimpugnazione dello stesso, dalla conclusione del relativo procedimento din. 1805/2021 R.G.Numero registro generale 1805/2021Numero sezionale 1923/2026Numero di raccolta generale 13318/2026Data pubblicazione 08/05/2026reclamo; ciò in quanto il creditore concorrente non avrebbe interesseall’impugnazione prima dell’emissione del provvedimento conclusivo delgiudizio di reclamo, ma solo all’esito della sua conclusione e, quindi, ovesia stato definito il procedimento di correzione del decreto di esecutivitàdello stato passivo. Sotto questo profilo, il Tribunale ha ritenuto che laproposizione dell’impugnazione dei ricorrenti contempli una «implicitaistanza di rimessione in termini» ex art. 153 cod. proc. civ.4. Propone ricorso per cassazione NTI, affidato a quattro motivi, cuiresistono con controricorso gli originari creditori impugnanti. Entrambe leparti hanno depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo (indicato con la lettera A) si deduce, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità del decreto e delprocedimento per violazione degli artt. 153, secondo comma, 294 e 101cod. proc. civ., nella parte in cui il decreto impugnato ha emesso unapronuncia di rimessione in termini senza domanda di parte, prima di avereinstaurato il procedimento di rimessione in termini, nonché per averestatuito su una questione di ufficio «a sorpresa», senza averepreventivamente instaurato il contraddittorio con le parti processuali.2. Con il secondo motivo (indicato con la lettera B) si deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/ofalsa applicazione degli artt. 153, secondo comma, e 100 cod. proc. civ.,per avere il decreto erroneamente applicato la disciplina dell’interesse adagire, osservando che la rimessione in termini consegue a un fatto esternoalla parte, tale da ritenersi oggettivamente scusabile quale «causa nonimputabile» alla stessa, ma non all’interesse ad agire della parte.3. Con il terzo motivo (indicato con la lettera C) si deduce, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 153, secondo comma, 100 cod. proc. civ. e 99l.fall. per avere il decreto impugnato applicato la rimessione in termini inn. 1805/2021 R.G.Numero registro generale 1805/2021Numero sezionale 1923/2026Numero di raccolta generale 13318/2026Data pubblicazione 08/05/2026assenza di causa imputabile alla parte. Osserva parte ricorrente che ilritardo nella proposizione dell’impugnazione è dipeso da una sceltaprocessuale della parte (non impugnare lo stato passivo esecutivo); sceltanon riconducibile a causa non imputabile alla parte ai fini della rimessionein termini di cui all’art. 153 cod. proc. civ., ma a un preteso errore didiritto degli odierni controricorrenti. Censura la statuizione dell’assenza diinteresse dei creditori concorrenti a proporre impugnazione alla data dicomunicazione dello stato passivo. Censura, inoltre, la statuizione di«reviviscenza» dell’interesse ad agire della parte a impugnare uno statopassivo esecutivo in pendenza del procedimento di errore materiale,laddove l’interesse ad agire sarebbe concreto e attuale sin dalla inizialecomunicazione dello stato passivo. Sulla indebita applicazione dell’art. 153cod. proc. civ. il ricorrente torna in memoria, ritenendo insussistente unacausa di «sospensione» del termine per impugnare.5. I primi tre motivi possono essere esaminati congiuntamente e sonoinammissibili. Il decreto impugnato è fondato sulla ratio decidendi,secondo cui il termine per l’impugnazione di un credito ammesso, il cuidecreto è oggetto di correzione materiale davanti al [OSCURATO:PERSONA] e ilcui provvedimento di correzione è a sua volta oggetto di reclamo alTribunale, decorre dalla decisione del reclamo avverso il provvedimento dicorrezione di errore materiale. Rispetto a questa ratio, l’affermazionesecondo cui la proposizione del ricorso dopo la decisione del reclamosarebbe assimilabile a rimessione in termini «implicita» dell’originariodecreto di esecutività dello stato passivo, ne costituisce argomento dirinforzo ma non autonoma ragione della decisione. I primi tre motivi diricorso, che censurano l’erronea rimessione in termini sotto il profilodell’assenza di domanda della parte, dell’assenza dei presupposti e dellasussistenza dell’interesse ad agire dei creditori sin dal decreto diesecutività dello stato passivo, sono, pertanto, inammissibili in quantoestranei alla ratio decidendi.n. 1805/2021 R.G.Numero registro generale 1805/2021Numero sezionale 1923/2026Numero di raccolta generale 13318/2026Data pubblicazione 08/05/20266. Con il quarto motivo (indicato con la lettera D) si deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nullità deldecreto per omesso esame di fatto decisivo, costituito dal fatto che in data2 novembre 2019, prima della scadenza del termine per l’opposizione ol’impugnazione allo stato passivo (4 novembre 2019), la ricorrente avevaproposto reclamo avverso il provvedimento di correzione di erroremateriale. Tale circostanza in fatto apparirebbe decisiva, in quanto icreditori avrebbero potuto effettuare, prima del 4 novembre 2019,accesso in cancelleria per verificare il deposito del reclamo, conconseguente accertamento della non definitività del provvedimento dicorrezione di errore materiale. I controricorrenti avrebbero dovutoproporre ex ante l’impugnazione, non essendo l’alea relativa a unprocedimento giudiziario (decreto di correzione di errori materiali) idoneaa sospendere un termine perentorio o a rimettere in termini una parte.7. Il quarto motivo è inammissibile.8. Innanzi tutto, il ricorrente non ha individuato il luogo processuale incui la questione sarebbe stata dedotta (come correttamente obiettato daparte controricorrente). Né è idonea l’indicazione contenuta in memoria,secondo cui il dedotto fatto sarebbe stato introdotto con note ditrattazione scritta per l’udienza del 22 maggio 2020, non fosse altroperché la memoria illustrativa non può sanare ex post requisiti di forma-contenuto del ricorso (Cass., n. 19811/2025).9. Manca, inoltre, una qualunque indicazione tea a dimostrare ladecisività del fatto; decisività che non sussiste rispetto alla decisioneadottata, avendo il decreto impugnato rettamente considerato il termineper l’impugnazione come decorrente dal giorno del consolidamentodell’originaria ammissione allo stato passivo in privilegio, per effetto delladefinitività del procedimento di reclamo avverso il decreto di correzione,insorgendo solo da tale data l’interesse dei creditori concorrenti aimpugnare l’ammissione allo stato passivo; rispetto a questo eventon. 1805/2021 R.G.Numero registro generale 1805/2021Numero sezionale 1923/2026Numero di raccolta generale 13318/2026Data pubblicazione 08/05/2026processuale, la conoscenza de facto della proposizione del reclamo (e dellanon definitività del provvedimento che chiude quel procedimento, comeritenuto dal Tribunale) è del tutto irrilevante.10. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con speseregolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre alraddoppio del contributo unificato. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente alpagamento delle spese processuali in favore dei controricorrenti, cheliquida in complessivi € 8.000,00 oltre € 200,00 per esborsi, 15% perrimborso forfetario e accessori di legge; ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/04/2026.[OSCURATO:PERSONA]. 1805/2021 R.G.
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