CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 28058/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente cW t ORDINANZA sul ricorso 855-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 34, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - resistente - avverso la sentenza n. 4552/2/2018 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 27/06/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2019 n. 00855 sez. MT - ud. 12-05-2021 -2- Svolgimento del processo [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Roma, con sentenza n. 4309/17 ,sez 29 ,rigettava il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso svariati avvisi di intimazione relativi a tributi Irpef, [OSCURATO:PERSONA], Tasse automobilistiche e diritti annui CCIAA riferibili ad anni vari dal 2003 al 2011. Avverso detta decisione il contribuente proponeva appello innanzi alla CTR Lazio che, con sentenza 4552/2018, premesso che per tutti i crediti tributari le relative cartelle erano state correttamente notificate, accoglieva parzialmente l'impugnazione ritenendo prescritto unicamente quello portato dalla cartella 09720031039240429. Avverso la detta sentenza il contribuente ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di un motivo. L'Amministrazione ha resistito con controricorso . La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell'art 380 bis cpc Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso il contribuente lamenta il mancato riconoscimento della prescrizione anche dei crediti portati dalle altre cartelle esattoriali sulla base delle quali erano stati emanati gli avvisi di intimazione in quanto non esiste un unico termine prescrizionale per tutti i tributi ma lo stesso varia a seconda di ciascuno di essi. Il ricorso è fondato. [OSCURATO:PERSONA] regionale ha escluso la sussistenza della prescrizione riguardo ai crediti portati da 11 cartelle su 12 ritenendo che le intimazioni di pagamento erano state notificate nel termine di prescrizione decennale dalla notifica delle cartelle in questione. [OSCURATO:PERSONA] regionale ha applicato la prescrizione decennale a tutti i tributi oggetto di controversia, eccettuato uno, senza effettuare una specifica analisi in relazione a ciascun tributo. E' noto quanto affermato dalla più recente giurisprudenza di questa Corte che ha chiarito che il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extra tributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle,/ sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art.2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo. (Cass SU 23397/16;Cass 930/18; Cass 11800/18 Cass 33793/19). Dalle decisioni dianzi riportate emerge con tutta evidenza che dalla definitività della cartella di pagamento possono decorrere diversi termini prescrizionali in ragione dei diversi tributi. In particolare, occorre verificare ,di caso in caso ,se trova applicazione il termine ordinario decennale o se invece risulta applicabile un termine breve come ,ad esempio, quello quinquennale per le prestazioni da effettuarsi periodicamente ai sensi dell'art 2948 comma primo n. 4, c.c. ovvero altro termine breve. Nel caso di specie l'avviso di intimazione non riguardava unicamente tributi erariali ma anche tributi locali quali tasse automobilistiche e tributi camerali in ordine ai quali la Commissione regionale avrebbe dovuto accertare l'effettivo termine prescrizionale. Il ricorso va quindi accolto nei termini di cui sopra ,con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR Lazio, in diversa composizione, per nuovo giudizio, in cui dovrà verificare l'esistenza o meno di diversi termini di prescrizione in relazione ai tributi posti a base delle varie cartelle di pagamento per cui è causa, e per la liquidazione delle spese del presente grado. PQM Accoglie il motivo del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla CTR Lazio in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del