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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 25 giugno 2026

Cassazione n. 21744/2026

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sentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],-ricorrente-contro-intimato-avverso il decreto del Tribunale di Venezia n. 6670/2023 depositato il26/7/2023;Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con l’impugnato decreto il Tribunale di Padova respingeval’opposizione, ex art. 98 l.fall., proposta da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA].(di seguito indicata brevemente “Unipol”) avverso il decreto di esecutivitàdello stato passivo del Fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (breviter“Fallimento”), che aveva rigettato la domanda dell’odierna ricorrente diNumero registro generale 19034/2023Numero sezionale 2164/2026Numero di raccolta generale 21744/2026Data pubblicazione 25/06/2026ammissione, in via privilegiata ex art 2767 c.c., allo stato passivo delcredito per il complessivo importo di € 1.300.000.1.1 Si trattava di azione surrogatoria, ex art. 1916 c.c., nei dirittidell’assicurata contro la responsabile della causazione del violentoincendio che aveva colpito il centro commerciale Prisma di [OSCURATO:PERSONA] diSala (VE), di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., proposta dall’istitutoassicurativo, che aveva indennizzato per il suindicato importo il proprioassicurato [OSCURATO:PERSONA] 3.0 dei danni subiti dal sinistro.1.2 Il Tribunale rilevava che le clausole 12.1 e 12.6 del contratto disublocazione stipulato tra la dante causa della fallita, proprietariadell’immobile, e [OSCURATO:PERSONA] 3.0 prevedevano che la subconduttrice siobbligasse a sottoscrivere, a sua cura e spese, polizza assicurativa conrinunzia di rivalsa contro i rischi di danneggiamento e di perimento, anchea causa di incendio, esplosione, scoppio, acqua condotta, eventi sociopolitici, eventi atmosferici, dolo e colpa grave, e ad esonerare la proprietàda ogni responsabilità per perdite e/o danni materiali agli arredi, allemerci, alle attrezzature e agli impianti derivatile dai sinistri predetti,nonché da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti a persone e/o acose che potessero derivare da fatto doloso o colposo di loro dipendenti odi terzi in genere, salvo il caso di dolo della sublocatrice o dellaproprietaria.1.3 Precisava che l’ampia previsione contrattuale consentiva di ritenereche l’esonero da responsabilità si estendesse anche ai danni derivanti daillecito extracontrattuale.1.3 Soggiungeva che tali clausole erano da considerarsi valide ed efficaci enon assoggettate al regime della “doppia sottoscrizione”, dal momentoche il contenuto del contratto risultava essere stato negoziato tra le particome dichiarato dalla stessa ricorrente in calce al contratto.2.

Unipol ha proposto ricorso per la cassazione del decreto sulla base diquattro motivi; il Fallimento non ha svolto difese.Numero registro generale 19034/2023Numero sezionale 2164/2026Numero di raccolta generale 21744/2026Data pubblicazione 25/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo mezzo di impugnazione denuncia la violazione e falsaapplicazione dell’art. 1372 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c.: la ricorrente sostiene che il Tribunale abbia errato nel ritenereopponibile ad un terzo la previsione negoziale di cui all’art. 12.1. delcontratto di assicurazione, la quale si limita a creare un obbligo dicomportamento futuro in capo al conduttore, che è quello di stipulare uncontratto assicurativo avente determinate caratteristiche (tra cuicampeggia la rinuncia alla rivalsa).

La violazione di tale obbligo da partedel conduttore non poteva certo vincolare un soggetto terzo (quale èl’assicuratore), che del contratto di sublocazione non era parte e che ditale clausola non era affatto a conoscenza.2.

Il motivo è fondato.2.1 Il Tribunale, dopo avere riportato la clausola del contratto disublocazione n. 12.1 («La subconduttrice si obbliga a sottoscrivere, a suacura e spese, adeguata polizza assicurativa contro i rischi didanneggiamento e di perimento, anche a causa di incendio, esplosione,scoppio, acqua condotta, eventi socio politici, eventi atmosferici, dolo ecolpa grave, con rinuncia alla rivalsa nei confronti degli altri conduttoridelle unità del [OSCURATO:PERSONA], della proprietaria e dellasublocatrice e ricorso vicinie/o terzi, per un massimale pari al valore realea nuovo dei beni custoditi sottotetto (per beni si intende: merci,macchinari, attrezzature, arredamenti, pavimenti, controsoffitti, ecc. ), inquanto la garanzia relativa al fabbricato è già stipulata dalla proprietà delfabbricato stesso.

La relativa polizza assicurativa è stipularsi pressoprimaria Compagnia, con R.C.T. derivante dalla conduzione per unmassimale di almeno Euro 2.000.000= unico») ed aver precisato che il«conduttore, infatti, si è espressamente impegnato, a pena di risoluzionedel contratto, a stipulare polizze assicurative contro il c.d. rischio locativo,per ricorso terzi e RCT con rinuncia alla rivalsa nei confronti dellaNumero registro generale 19034/2023Numero sezionale 2164/2026Numero di raccolta generale 21744/2026Data pubblicazione 25/06/2026proprietaria e della sublocatrice», arriva ad assolvere la fallita, proprietariadell’immobile, da ogni responsabilità per i danni provocati dall’incendioanche per effetto di tale pattuizione.2.2 Ciò premesso, va rilevato che la previsione contrattuale innanzitrascritta si limita a far sorgere un obbligo in capo subconduttore di stipuladi un contratto assicurativo accompagnato dalla rinuncia alla rivalsa chenon è opponibile al terzo Unipol, alla stregua del noto principio, sancitodall’art. 1372 c.c., secondo il quale il «contratto ha forza di legge tra leparti» e «non produce effetto rispetto ai terzi se non nei casi previsti dallalegge».2.3 La violazione da parte del conduttore dell’obbligazione accessoriadedotta nel contratto stipulato con il proprietario avrebbe potuto al piùfondare un’azione risarcitoria per inadempimento contrattuale neiconfronti del conduttore medesimo, ma non era opponibile ad un soggettoterzo (qual è l’assicuratore) che del contratto di sublocazione non eraparte.3.

Il secondo motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione degliartt. 1362 e 1363 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n 3, c.p.c., peraver il Tribunale erroneamente riferito l’espressione utilizzata nellaclausola 12.1 del contratto «rinuncia alla rivalsa” non già all’azione disurrogazione dell’assicuratore ex art. 1916 c.c., ma alle azioni risarcitoriedel subconduttore.4.

Il motivo è inammissibile, in quanto l’espressione utilizzata («la rinunciaalla rivalsa ovvero l’esclusione da responsabilità di [OSCURATO:PERSONA]») nonautorizza a ritenere che il Tribunale abbia interpretato la rivalsa non intermini di azione di surrogazione, ma di azione di risarcimento del dannodel conduttore verso il locatore.5.

Il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.1229 e 1322 c.c., avendo il Tribunale ritenuto la validità della clausola diesonero di responsabilità prevista dall’art. 12.6 del contratto diNumero registro generale 19034/2023Numero sezionale 2164/2026Numero di raccolta generale 21744/2026Data pubblicazione 25/06/2026sublocazione pur in mancanza di una previsione di esclusione della suaapplicabilità in caso di colpa grave.

La ricorrente lamenta, altresì, la nullitàdella clausola di esonero estesa anche alla responsabilità extracontrattualee alla violazione della normativa di prevenzione destinata a tutelareinteressi generali.6.

Il motivo è fondato.6.1 Viene in rilievo la clausola nr 12.6 del contratto di sublocazione atenore della quale «In ogni caso, la subconduttrice si obbliga ad esonerareIMMOBILIARE [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. daogni responsabilità per perdite e/o danni materiali agli arredi, alle merci,alle attrezzature e agli impianti derivatile dai sinistri predetti, nonché daogni responsabilità per perdite e/o danni materiali agli arredi, alle merci,alle attrezzature e agli impianti derivatile dai sinistri predetti, nonché daogni responsabilità per i danni diretti ed indiretti a persone e/o cose chepotessero derivare da fatto doloso o colposo di loro dipendenti o di terzi ingenere, salvo il caso di dolo della sublocatrice o della proprietaria».6.2 È noto che l’art 1229 c.c. prevede che «è nullo qualsiasi patto cheesclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo oper colpa grave.

È nullo altresì qualsiasi patto preventivo di esonero o dilimitazione di responsabilità per i casi in cui il fatto del debitore o dei suoiausiliari costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di ordinepubblico».6.3 Si tratta di una disposizione inserita nella parte del codice dedicataalla responsabilità contrattuale e non è richiamata dall’art. 2056, comma 1c.c., che regolamenta la determinazione del danno derivante daresponsabilità extracontrattuale.6.4 Ad avviso del Tribunale sarebbe consentita, ex art. 1322 c.c., lapattuizione di clausole esonerative estese anche alla responsabilitàextracontrattuale.Numero registro generale 19034/2023Numero sezionale 2164/2026Numero di raccolta generale 21744/2026Data pubblicazione 25/06/20266.5 Orbene, con riferimento alla responsabilità contrattuale, va in primoluogo rilevato da una parte che la clausola sopra trascritta nonricomprende nell’esonero da responsabilità i soli fatti dolosi, senzaconsiderare anche quelli dipendenti da colpa grave, in violazione dell’art.1229, comma 1, c.c., dall’altra che nel decreto non vi è alcunaccertamento sulla commisurazione della deviazione da norme di legge eregolamenti o dalle regole di prudenza e diligenza da parte delresponsabile del sinistro; in secondo luogo va evidenziato che nel caso dispecie erano state prospettate dalla ricorrente, quali cause dell’incendio,inefficienze dei sistemi di prevenzione e di estinzione degli incendiall’interno del centro commerciale.

Simili condotte, ove effettivamentesussistenti, si sarebbero tradotte nell’inosservanza di “norme di ordinepubblico” che non potevano essere oggetto di clausole limitative dellaresponsabilità neanche per colpa lieve.6.6 A maggior ragione deve essere negata validità a un patto di esoneroda responsabilità extracontrattuale, collegato a sinistri potenzialmentepericolosi per la pubblica incolumità (quale è un incendio), dato che unasimile pattuizione è contraria a norme imperative che attengono allasalvaguardia dell’integrità fisica dei terzi.6.7 Al riguardo va rilevato che questa Corte, sia pur in materia di appalto,ha escluso tout court la pattuizione di esonero della responsabilità ex art.2043 c.c., affermando il principio secondo il quale «ove il committenteagisca nei confronti dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 1669 cod. civ., per ilrisarcimento dei danni conseguenti a gravi difetti di costruzione di unimmobile, non può operare tra le parti la clausola di esonero diresponsabilità eventualmente pattuita, trattandosi di responsabilitàextracontrattuale» (cfr. Cass. n. 26609/2008).7.

Il quarto motivo denuncia la violazione degli artt. 1341 e 1342 c.c., peraver il Tribunale escluso la vessatorietà e la conseguente necessità diNumero registro generale 19034/2023Numero sezionale 2164/2026Numero di raccolta generale 21744/2026Data pubblicazione 25/06/2026espressa approvazione della clausola di esonero di responsabilità previstadall’art. 12.6 del contratto di sublocazione.7.1 Il motivo è assorbito dall’accoglimento del primo e del terzo motivo.8.

In conclusione, il decreto impugnato deve essere cassato inaccoglimento del primo e del terzo motivo, con rinvio della causa alTribunale di Venezia, in diversa composizione, che provvederà anche allaregolamentazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo e il terzo motivo, dichiara inammissibile ilsecondo motivo ed assorbito il quarto motivo; cassa l’impugnato decretoin relazione ai motivi accolti e rinvia la causa al Tribunale di Venezia, indiversa composizione, cui demanda anche alla regolamentazione dellespese del presente giudizio.Così deciso nella Camera di Consiglio tenutasi in data 14 maggio 2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],-ricorrente-contro-intimato-avverso il decreto del Tribunale di Venezia n. 6670/2023 depositato il26/7/2023;Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con l’impugnato decreto il Tribunale di Padova respingeval’opposizione, ex art. 98 l.fall., proposta da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA].(di seguito indicata brevemente “Unipol”) avverso il decreto di esecutivitàdello stato passivo del Fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (breviter“Fallimento”), che aveva rigettato la domanda dell’odierna ricorrente diNumero registro generale 19034/2023Numero sezionale 2164/2026Numero di raccolta generale 21744/2026Data pubblicazione 25/06/2026ammissione, in via privilegiata ex art 2767 c.c., allo stato passivo delcredito per il complessivo importo di € 1.300.000.1.1 Si trattava di azione surrogatoria, ex art. 1916 c.c., nei dirittidell’assicurata contro la responsabile della causazione del violentoincendio che aveva colpito il centro commerciale Prisma di [OSCURATO:PERSONA] diSala (VE), di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., proposta dall’istitutoassicurativo, che aveva indennizzato per il suindicato importo il proprioassicurato [OSCURATO:PERSONA] 3.0 dei danni subiti dal sinistro.1.2 Il Tribunale rilevava che le clausole 12.1 e 12.6 del contratto disublocazione stipulato tra la dante causa della fallita, proprietariadell’immobile, e [OSCURATO:PERSONA] 3.0 prevedevano che la subconduttrice siobbligasse a sottoscrivere, a sua cura e spese, polizza assicurativa conrinunzia di rivalsa contro i rischi di danneggiamento e di perimento, anchea causa di incendio, esplosione, scoppio, acqua condotta, eventi sociopolitici, eventi atmosferici, dolo e colpa grave, e ad esonerare la proprietàda ogni responsabilità per perdite e/o danni materiali agli arredi, allemerci, alle attrezzature e agli impianti derivatile dai sinistri predetti,nonché da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti a persone e/o acose che potessero derivare da fatto doloso o colposo di loro dipendenti odi terzi in genere, salvo il caso di dolo della sublocatrice o dellaproprietaria.1.3 Precisava che l’ampia previsione contrattuale consentiva di ritenereche l’esonero da responsabilità si estendesse anche ai danni derivanti daillecito extracontrattuale.1.3 Soggiungeva che tali clausole erano da considerarsi valide ed efficaci enon assoggettate al regime della “doppia sottoscrizione”, dal momentoche il contenuto del contratto risultava essere stato negoziato tra le particome dichiarato dalla stessa ricorrente in calce al contratto.2. Unipol ha proposto ricorso per la cassazione del decreto sulla base diquattro motivi; il Fallimento non ha svolto difese.Numero registro generale 19034/2023Numero sezionale 2164/2026Numero di raccolta generale 21744/2026Data pubblicazione 25/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo mezzo di impugnazione denuncia la violazione e falsaapplicazione dell’art. 1372 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c.: la ricorrente sostiene che il Tribunale abbia errato nel ritenereopponibile ad un terzo la previsione negoziale di cui all’art. 12.1. delcontratto di assicurazione, la quale si limita a creare un obbligo dicomportamento futuro in capo al conduttore, che è quello di stipulare uncontratto assicurativo avente determinate caratteristiche (tra cuicampeggia la rinuncia alla rivalsa). La violazione di tale obbligo da partedel conduttore non poteva certo vincolare un soggetto terzo (quale èl’assicuratore), che del contratto di sublocazione non era parte e che ditale clausola non era affatto a conoscenza.2. Il motivo è fondato.2.1 Il Tribunale, dopo avere riportato la clausola del contratto disublocazione n. 12.1 («La subconduttrice si obbliga a sottoscrivere, a suacura e spese, adeguata polizza assicurativa contro i rischi didanneggiamento e di perimento, anche a causa di incendio, esplosione,scoppio, acqua condotta, eventi socio politici, eventi atmosferici, dolo ecolpa grave, con rinuncia alla rivalsa nei confronti degli altri conduttoridelle unità del [OSCURATO:PERSONA], della proprietaria e dellasublocatrice e ricorso vicinie/o terzi, per un massimale pari al valore realea nuovo dei beni custoditi sottotetto (per beni si intende: merci,macchinari, attrezzature, arredamenti, pavimenti, controsoffitti, ecc. ), inquanto la garanzia relativa al fabbricato è già stipulata dalla proprietà delfabbricato stesso. La relativa polizza assicurativa è stipularsi pressoprimaria Compagnia, con R.C.T. derivante dalla conduzione per unmassimale di almeno Euro 2.000.000= unico») ed aver precisato che il«conduttore, infatti, si è espressamente impegnato, a pena di risoluzionedel contratto, a stipulare polizze assicurative contro il c.d. rischio locativo,per ricorso terzi e RCT con rinuncia alla rivalsa nei confronti dellaNumero registro generale 19034/2023Numero sezionale 2164/2026Numero di raccolta generale 21744/2026Data pubblicazione 25/06/2026proprietaria e della sublocatrice», arriva ad assolvere la fallita, proprietariadell’immobile, da ogni responsabilità per i danni provocati dall’incendioanche per effetto di tale pattuizione.2.2 Ciò premesso, va rilevato che la previsione contrattuale innanzitrascritta si limita a far sorgere un obbligo in capo subconduttore di stipuladi un contratto assicurativo accompagnato dalla rinuncia alla rivalsa chenon è opponibile al terzo Unipol, alla stregua del noto principio, sancitodall’art. 1372 c.c., secondo il quale il «contratto ha forza di legge tra leparti» e «non produce effetto rispetto ai terzi se non nei casi previsti dallalegge».2.3 La violazione da parte del conduttore dell’obbligazione accessoriadedotta nel contratto stipulato con il proprietario avrebbe potuto al piùfondare un’azione risarcitoria per inadempimento contrattuale neiconfronti del conduttore medesimo, ma non era opponibile ad un soggettoterzo (qual è l’assicuratore) che del contratto di sublocazione non eraparte.3. Il secondo motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione degliartt. 1362 e 1363 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n 3, c.p.c., peraver il Tribunale erroneamente riferito l’espressione utilizzata nellaclausola 12.1 del contratto «rinuncia alla rivalsa” non già all’azione disurrogazione dell’assicuratore ex art. 1916 c.c., ma alle azioni risarcitoriedel subconduttore.4. Il motivo è inammissibile, in quanto l’espressione utilizzata («la rinunciaalla rivalsa ovvero l’esclusione da responsabilità di [OSCURATO:PERSONA]») nonautorizza a ritenere che il Tribunale abbia interpretato la rivalsa non intermini di azione di surrogazione, ma di azione di risarcimento del dannodel conduttore verso il locatore.5. Il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.1229 e 1322 c.c., avendo il Tribunale ritenuto la validità della clausola diesonero di responsabilità prevista dall’art. 12.6 del contratto diNumero registro generale 19034/2023Numero sezionale 2164/2026Numero di raccolta generale 21744/2026Data pubblicazione 25/06/2026sublocazione pur in mancanza di una previsione di esclusione della suaapplicabilità in caso di colpa grave. La ricorrente lamenta, altresì, la nullitàdella clausola di esonero estesa anche alla responsabilità extracontrattualee alla violazione della normativa di prevenzione destinata a tutelareinteressi generali.6. Il motivo è fondato.6.1 Viene in rilievo la clausola nr 12.6 del contratto di sublocazione atenore della quale «In ogni caso, la subconduttrice si obbliga ad esonerareIMMOBILIARE [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. daogni responsabilità per perdite e/o danni materiali agli arredi, alle merci,alle attrezzature e agli impianti derivatile dai sinistri predetti, nonché daogni responsabilità per perdite e/o danni materiali agli arredi, alle merci,alle attrezzature e agli impianti derivatile dai sinistri predetti, nonché daogni responsabilità per i danni diretti ed indiretti a persone e/o cose chepotessero derivare da fatto doloso o colposo di loro dipendenti o di terzi ingenere, salvo il caso di dolo della sublocatrice o della proprietaria».6.2 È noto che l’art 1229 c.c. prevede che «è nullo qualsiasi patto cheesclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo oper colpa grave. È nullo altresì qualsiasi patto preventivo di esonero o dilimitazione di responsabilità per i casi in cui il fatto del debitore o dei suoiausiliari costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di ordinepubblico».6.3 Si tratta di una disposizione inserita nella parte del codice dedicataalla responsabilità contrattuale e non è richiamata dall’art. 2056, comma 1c.c., che regolamenta la determinazione del danno derivante daresponsabilità extracontrattuale.6.4 Ad avviso del Tribunale sarebbe consentita, ex art. 1322 c.c., lapattuizione di clausole esonerative estese anche alla responsabilitàextracontrattuale.Numero registro generale 19034/2023Numero sezionale 2164/2026Numero di raccolta generale 21744/2026Data pubblicazione 25/06/20266.5 Orbene, con riferimento alla responsabilità contrattuale, va in primoluogo rilevato da una parte che la clausola sopra trascritta nonricomprende nell’esonero da responsabilità i soli fatti dolosi, senzaconsiderare anche quelli dipendenti da colpa grave, in violazione dell’art.1229, comma 1, c.c., dall’altra che nel decreto non vi è alcunaccertamento sulla commisurazione della deviazione da norme di legge eregolamenti o dalle regole di prudenza e diligenza da parte delresponsabile del sinistro; in secondo luogo va evidenziato che nel caso dispecie erano state prospettate dalla ricorrente, quali cause dell’incendio,inefficienze dei sistemi di prevenzione e di estinzione degli incendiall’interno del centro commerciale. Simili condotte, ove effettivamentesussistenti, si sarebbero tradotte nell’inosservanza di “norme di ordinepubblico” che non potevano essere oggetto di clausole limitative dellaresponsabilità neanche per colpa lieve.6.6 A maggior ragione deve essere negata validità a un patto di esoneroda responsabilità extracontrattuale, collegato a sinistri potenzialmentepericolosi per la pubblica incolumità (quale è un incendio), dato che unasimile pattuizione è contraria a norme imperative che attengono allasalvaguardia dell’integrità fisica dei terzi.6.7 Al riguardo va rilevato che questa Corte, sia pur in materia di appalto,ha escluso tout court la pattuizione di esonero della responsabilità ex art.2043 c.c., affermando il principio secondo il quale «ove il committenteagisca nei confronti dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 1669 cod. civ., per ilrisarcimento dei danni conseguenti a gravi difetti di costruzione di unimmobile, non può operare tra le parti la clausola di esonero diresponsabilità eventualmente pattuita, trattandosi di responsabilitàextracontrattuale» (cfr. Cass. n. 26609/2008).7. Il quarto motivo denuncia la violazione degli artt. 1341 e 1342 c.c., peraver il Tribunale escluso la vessatorietà e la conseguente necessità diNumero registro generale 19034/2023Numero sezionale 2164/2026Numero di raccolta generale 21744/2026Data pubblicazione 25/06/2026espressa approvazione della clausola di esonero di responsabilità previstadall’art. 12.6 del contratto di sublocazione.7.1 Il motivo è assorbito dall’accoglimento del primo e del terzo motivo.8. In conclusione, il decreto impugnato deve essere cassato inaccoglimento del primo e del terzo motivo, con rinvio della causa alTribunale di Venezia, in diversa composizione, che provvederà anche allaregolamentazione delle spese del presente giudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il primo e il terzo motivo, dichiara inammissibile ilsecondo motivo ed assorbito il quarto motivo; cassa l’impugnato decretoin relazione ai motivi accolti e rinvia la causa al Tribunale di Venezia, indiversa composizione, cui demanda anche alla regolamentazione dellespese del presente giudizio.Così deciso nella Camera di Consiglio tenutasi in data 14 maggio 2026.Il Presidente
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